altezza minima dei locali secondo le previsioni del regolamento edilizio con un minimo di m. 2,40 per i Comuni montani al di sopra dei 700 metri sul livello del mare e di m. 2,70 per le altre zone.
Per gli immobili esistenti, ove non vi sia la necessaria superficie è sufficiente che sia garantita l'esistenza di una cubatura pari a quella derivante dal rapporto tra le superfici e le altezze sopra indicate.
Per le camere ricavate in sottotetto abitabili delimitati, anche parzialmente, dalla falda del tetto avente un'inclinazione minima del 35% è consentita un'altezza media ponderale di m. 2,20 per gli immobili siti in Comuni montani e di m. 2,50 per gli altri, fermo restando il rispetto delle superfici minime.
Qualora il tipo di utenza della struttura lo consenta, a ciascun letto base può essere sovrapposto un altro letto senza dover incrementare superfici e cubature delle camere; per il rispetto degli altri rapporti si computano invece i posti letto effettivi;
Note:
[1] Le disposizioni contenute nella presente legge, in contrasto con quanto disposto dalla legge regionale 16 luglio 1988, n. 34, sono abrogate.
[2] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 55 del 1995. In questo comma "l'allegato B" citato è l'allegeto B della l.r. 55/1995. Analogamente per "presente legge" è da intendersi la l.r.55/1995.
[3] L'articolo 10 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[4] L'articolo 11 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[5] L'articolo 12 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 50 del 1989.
[6] L'articolo 23 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 22 del 1995.