"Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 - 'Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali '".
(B.U. 17 aprile 1985, n. 16)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1.
Alla legge regionale ''Ordinamento e piante organiche degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali '', approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985, sono apportate le seguenti modificazioni:
- il 2° comma dell'articolo 1 è così sostituito: "
Al personale dipendente dagli Enti che provvedono alla gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico previsto per il personale regionale, integrato dal regolamento allegato alla presente legge ".
2.
- al 3° comma dell'articolo 1, la parola "
" è sostituita dalla parola "
";
precedente
presente
- all'articolo 2, dopo le parole "
", sono aggiunte le parole "
";
Il personale
di ruolo
- all'articolo 6, 2° comma, le parole "
" sono sostituite dalle parole "
";
del Consorzio
di un Ente consorziato
- all'articolo 7 il 2° comma è così sostituito: "
";
Alla 2a qualifica dirigenziale (Direttore) si accede mediante le procedure concorsuali previste per il personale regionale
- all'articolo 7, 3° comma, dopo le parole "
" sono aggiunte le parole "
";
relativi annessi
senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Azienda
- all'articolo 4, 1° comma, del regolamento allegato alla legge, sono abrogate le parole "
".
salvo diversa indicazione delle leggi istitutive
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 5 aprile 1985
Aldo Viglione