qualifica regionale | |
III |
III |
IV |
IV |
V |
V |
VI |
VI |
VIII |
VII |
IX |
VIII |
X e XI |
prima qualifica dirigenziale |
V n. 4
VI n. 1
VIII n. 1 (Direttore);
V n. 9
VI n. 1
VIII n. 1 (Direttore);
V n. 5
VI n. 2
VIII n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 6
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore);
IV: n. 1
V: n. 20
VI: n. 2 VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 16
VI: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore).
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VI: n. 1
VIII n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 3
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 7
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore).
III: n. 5
IV: n. 3
V: n. 14
VI: n. 4
VIII: n. 1 (Direttore);
IV: n. 2
V: n. 15
VI: n. 2
VIII: n. 1 (Direttore);
V: n. 4
VI: n. 1
VIII: n. 1 (Direttore).
Note:
[1] La legge regionale 5 aprile 1985, n. 28 "Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali" è stata pubblicata sullo stesso numero di B.U.R. e nella stessa data della legge regionale 5 aprile 1985, n. 29 "Modificazioni alla legge regionale approvata dal Consiglio Regionale in data 28 febbraio 1985 - 'Ordinamento e piante organiche del personale degli Enti di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali regionali '". Il testo qui presentato è quello contenente le modifiche apportate dalla l.r. 29/1985
[2] La legge è stata rifinanziata dall'art. 17 della l.r. 13/2002 e dall'art. 15 della l.r. 3/2003
[3] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.
[4] In questo comma dell'articolo 1 la parola "precedente" è stata sostituita dalla parola "presente" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.
[5] Il primo comma dell'art. 1 della l.r. 4/1987 detta disposizioni di interpretazione autentica di questo comma "deve essere interpretato nei termini seguenti: "Il personale di cui alla presente legge è inquadrato nel ruolo dei singoli Enti di diritto pubblico, delle Aziende e dei Consorzi di Enti locali che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate o in apposito ruolo dei singoli Enti locali e delle Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o aree attrezzate istituite ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modificazioni ed integrazioni." "
[6] In questo comma dell'articolo 2 dopo le parole "Il personale" sono state aggiunte le parole "di ruolo" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.
[7] L'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 del 1987.
[8] Questo comma dell'articolo 3 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.
[9] In questo comma dell'articolo 6 le parole "del Consorzio" sono state sostituite dalle parole "di un Ente consorziato" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.
[10] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 29 del 1985.
[11] Questo comma dell'articolo 7 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.
[12] La rubrica di questo titolo è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 1987.
[13] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 7 del 1995.
[14] L'articolo 11 è stato inserito dal secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 del 1987.
[15] Questo comma dell'articolo 11 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 24 del 1993.