Legge regionale n. 21 del 25 marzo 1985  ( Versione vigente )
"Provvedimenti per la tutela e difesa del consumatore".
(B.U. 27 marzo 1985, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità e obiettivi)
 
La Regione Piemonte promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
 
La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, intende qualificare e orientare i consumi perseguendo i seguenti obiettivi:
a) 
una efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore;
b) 
una efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici del consumatore;
c) 
la promozione e l'attuazione di una politica di informazione del consumatore;
d) 
la promozione e l'attuazione di una politica di educazione e di formazione del consumatore orientata alla costruzione di un nuovo e più razionale rapporto socio-economico con la produzione e la distribuzione;
e) 
la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati.
[1]
 
La Regione, in attuazione degli artt. 2, 4, 9 e del titolo IV dello Statuto riconosce alle Associazioni libere e volontarie, sorte per la difesa e la tutela del consumatore, una funzione sociale ed un ruolo importante nella determinazione ed attuazione dello sviluppo economico e sociale regionale.
Art. 1 bis.[2] 
(Piano di attività)
1. 
Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta regionale, la quale si avvale del parere della Consulta Regionale per la difesa e tutela del consumatore, approva, ogni tre anni, un Piano di attività per dare attuazione agli obiettivi della presente legge.
2. 
Il Piano di attività definisce gli indirizzi di attuazione, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare, le priorità d'intervento. Può essere soggetto ad aggiornamenti annuali approvati dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.
3. 
Il Piano di attività ed il suo aggiornamento devono essere proposti dalla Giunta Regionale ed approvati dal Consiglio Regionale entro la fine di ottobre dell'anno precedente al periodo cui si riferiscono.
Art. 2. 
(Istituzione della Consulta)
 
La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, istituisce la Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore.
 
Scopo della Consulta è favorire la partecipazione delle Associazioni di rappresentanza, difesa e tutela del consumatore, all'attuazione della politica regionale e realizzare un rapporto diretto tra cittadini ed istituzione regionale per la loro miglior tutela.
Art. 3. 
(Compiti della Consulta)
 
Alla Consulta regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
a) 
studiare i problemi della difesa del consumatore e proporre alla Giunta ulteriori indagini, studi e ricerche, finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 1 della presente legge;
b) 
formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge connessi alla tutela del consumatore e alla difesa dei suoi diritti;
c) 
esprimere proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di difesa del consumatore al fine di realizzare un razionale e democratico utilizzo delle risorse;
d) 
esprimere parere sulla proposta della Giunta Regionale riguardante il Piano di attività triennale e l'eventuale aggiornamento previsto dalla presente legge;
[3]
e) 
esprimere parere su altre questioni in materia di difesa del consumatore quando lo stesso sia richiesto espressamente dal Consiglio o dalla Giunta Regionale;
f) 
dibattere e rispondere ai quesiti posti secondo il successivo art. 8;
g) 
redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio Regionale.
Art. 4. 
(Criteri di ammissione delle Associazioni dei consumatori)
 
Sono ammesse alla Consulta le Associazioni locali e regionali e le Sezioni di Associazioni nazionali che hanno come scopo preminente, nello Statuto e nelle attività che svolgono, lo sviluppo della difesa e tutela del consumatore.
[4]
 
Le Associazioni e le Sezioni di cui al comma 1 debbono avere almeno duecento soci, un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica ed operare da almeno due anni in Piemonte.
[5]
 
Le Associazioni provvedono a presentare alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta costituzione corredata di statuto , regolamento, composizione degli organi, numero dei soci ed indirizzo della sede sociale.
 
Per la formazione della prima Consulta regionale sono considerate le Associazioni di consumatori costituite e operanti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. 
(Composizione della Consulta)
 
La Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
[6]
 
È composta da:
 
a) assessore regionale al Commercio, o da un suo delegato, che la presiede;
b) 
dieci rappresentanti delle Associazioni dei consumatori designati dalle Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 bis della presente legge, tenuto conto della loro diffusione sul territorio regionale e delle loro diverse caratteristiche culturali;
[7]
 
c) due rappresentanti del Consiglio Regionale, eletti dal Consiglio nel proprio ambito, di cui uno in rappresentanza della maggioranza e l'altro in rappresentanza della minoranza;
d) 
sei rappresentanti dell'Università di Torino designati rispettivamente dalle Facoltà di Medicina, Farmacia, Agraria, Economia e Commercio, Giurisprudenza e Veterinaria;
[8]
 
e) l'Assessore regionale, o altro suo rappresentante, per i seguenti Assessorati: Agricoltura, Industria, Sanità;
f) 
tre rappresentanti designati dalla Giunta dell'Unione delle Camere di Commercio;
[9]
g) 
un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia A.N.C.I. designati dall'Ente stesso;
[10]
h) 
un rappresentante dell'Unione Regionale Province Piemontesi U.R.P.P. designato dall'Ente stesso.
[11]
 
Per ogni membro della Consulta può essere designato un sostituto seguendo la stessa procedura adottata per quelli effettivi.
 
La nomina dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori è subordinata al parere favorevole della Commissione nomine ai sensi della legge regionale 18 febbraio 1985, n. 10 e successive modifiche e integrazioni.
[12]
 
Esplica le funzioni di segretario della Consulta un funzionario in servizio presso l'Assessorato regionale al Commercio, designato dal Presidente della Consulta.
Art. 6. 
(Presidenza)
 
La Consulta elegge al suo interno un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vice Presidenti, scelti fra i membri rappresentanti le Associazioni.
 
L'Ufficio di Presidenza prepara l'ordine del giorno di ogni riunione, espleta le necessarie istruttorie, raccoglie la documentazione utile, procede all'ascolto dei soggetti interessati per la realizzazione delle funzioni di cui all'art. 8.
Art. 7. 
(Funzionamento della Consulta)
 
La Consulta è nominata all'inizio di ogni legislatura e rimane in funzione fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.
 
Per la partecipazione alle sedute della Consulta si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.
 
La Consulta è convocata dal Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, almeno una volta ogni quattro mesi o quante altre volte il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un quarto dei componenti.
 
La Consulta predispone ed approva il proprio regolamento con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
 
Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.
[13]
 
I componenti assenti per più di tre sedute consecutive senza adeguata giustificazione vengono sostituiti in base alle modalità previste dall'articolo 5.
[14]
Art. 8. 
(Raccolta di segnalazioni e reclami)
 
L'Ufficio di Presidenza della Consulta riceve segnalazioni e reclami scritti, relativi alla tutela del consumatore, posti dalle Associazioni di cui all'art. 4 o da almeno 20 cittadini .
 
Le segnalazioni e i reclami, di cui al comma precedente, devono recare in calce le firme dei rappresentanti le Associazioni o le generalità dei singoli firmatari con l'indicazione della residenza.
 
L'Ufficio di Presidenza esamina gli esposti ricevuti e procede alla necessaria istruttoria.
 
La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di segnalazioni e reclami e intraprende le iniziative ritenute necessarie.
Art. 9. 
(Gruppi di lavoro e collaborazioni)
 
La Consulta regionale si può avvalere della consulenza di esperti nelle materie di proprio interesse e delle strutture esistenti presso i vari assessorati, anche per costituire gruppi di lavoro per l'analisi di problemi o la realizzazione di specifiche ricerche.
 
La Consulta può procedere su richiesta o d'ufficio all'audizione di Enti, Organizzazioni, Imprese e singoli cittadini.
 
La Consulta può rivolgere quesiti e richiedere analisi di campioni alle UU.SS.SS.LL. ed ai laboratori specializzati. Le analisi sono effettuate a prezzo di costo.
 
La Consulta propone alla Giunta Regionale la diffusione di informazioni e la pubblicizzazione di analisi e studi, nell'interesse dei consumatori, attraverso ogni opportuna forma di comunicazione.
Art. 9 bis.[15] 
(Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori)
1. 
È istituito l'Albo regionale delle Associazioni dei consumatori al quale sono iscritte le Associazioni di cui all'articolo 4.
2. 
Il Presidente della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla richiesta formulata dalle Associazioni, completa dei documenti necessari - Statuto , bilancio, elenco dei soci - dispone con proprio decreto l'iscrizione all'Albo.
3. 
La perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione, specificati all'articolo 4, comporta la cancellazione dall'Albo.
Art. 10.[16] 
(Contributi alle Associazioni ed agli Enti locali territoriali)
1. 
Le Associazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 della presente legge e gli Enti locali territoriali possono presentare alla Giunta Regionale richieste di contributo per programmi di attività ed iniziative per la difesa e tutela del consumatore. Le richieste devono pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello del periodo di svolgimento dei programmi e delle iniziative.
2. 
La Giunta Regionale, tenuto conto del Piano di attività triennale di cui all'articolo 1 bis, delibera i contributi entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 11. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Agli oneri per il funzionamento della Consulta, di cui all'art. 7, II comma, della presente legge, valutati per l'anno finanziario 1985 in lire 2.500.000, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
 
Per gli oneri derivanti dalle attività e iniziative della Consulta, di cui all'art. 9, e per la concessione dei contributi di cui all'art. 10 della presente legge, è autorizzata per l'anno 1985 la spesa complessiva di L. 110 milioni. Ai conseguenti oneri si fa fronte mediante riduzione dei capitoli 5545 e 5547 del bilancio per l'anno 1985, nella rispettiva misura di lire 70 milioni e di lire 40 milioni, in termini di competenza e di cassa.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1985 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, a fianco di ciascuno indicato:
 
- Spese per l'attività della Consulta regionale per la difesa e tutela del consumatore relative a consulenze, ricerche, analisi di laboratorio, informazione ( L.R. 21/85 , art. 9) - L. 70.000.000;
 
- Contributi alle Associazioni di rappresentanza, tutela e difesa del consumatore ( L.R. 21/85 , art. 10) - L. 40.000.000.
 
La spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1985 sarà determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 25 marzo 1985
Aldo Viglione.

Note:

[1] Nella lettera e del secondo comma dell'articolo 1 le parole "ed il loro diritto ad essere rappresentati ed ascoltati" sono state aggiunte dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 23 del 1994.

[2] L'articolo 1 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 del 1994.

[3] La lettera d del primo comma dell'articolo 3 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 del 1994.

[4] Il primo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1994.

[5] Il secondo comma dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 del 1994.

[6] Il primo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[7] La lettera b del secondo comma dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[8] La lettera d del secondo comma dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[9] La lettera f del secondo comma dell'articolo 5 è stata sostituita dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[10] La lettera g del secondo comma dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[11] La lettera h del secondo comma dell'articolo 5 è stata inserita dal comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[12] Il quarto comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 23 del 1994.

[13] Il quinto comma dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 del 1994.

[14] Il sesto comma dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 23 del 1994.

[15] L'articolo 9 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 del 1994.

[16] L'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 del 1994.