Legge regionale n. 12 del 18 febbraio 1985  ( Versione vigente )
"Disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte. Abrogazione L.R. 2 settembre 1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni."
(B.U. 27 febbraio 1985, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I. 
NATURA E FUNZIONI
Art. 1. 
 
Le funzioni, la struttura dell'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte - I.R.E.S. - ed i principi di funzionamento dello stesso sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresì, i rapporti con la Regione Piemonte.
 
L'I.R.E.S., Ente regionale, dotato di autonomia funzionale ai sensi dell' art. 72 dello Statuto della Regione Piemonte , ha personalità giuridica di diritto pubblico.
 
Il regolamento dell'Istituto, di cui al successivo art. 25, ne stabilisce, in base ai principi di cui alla presente legge ed in attuazione della legge regionale di cui all'art. 30, I c., il funzionamento e l'organizzazione.
Art. 2. 
 
L'I.R.E.S., struttura primaria di ricerca della Regione Piemonte, sviluppa la propria attività in raccordo con le esigenze dell'azione programmatoria ed operativa della Regione stessa, degli Enti locali e degli Enti pubblici.
 
In conformità a tale ruolo, l'Istituto partecipa alla redazione ed all'aggiornamento del programma annuale e pluriennale di ricerche della Regione. Nel quadro di questo programma, l'I.R.E.S., in collaborazione con la Regione, definisce il proprio programma di attività.
 
Per il conseguimento di tali obiettivi l'I.R.E.S., instaura rapporti di collaborazione con Enti e Organismi operanti nel settore della ricerca.
Art. 3. 
 
Costituiscono oggetto dell'attività ordinaria dell'Istituto:
 
- la redazione della relazione annuale sull'andamento socio-economico e territoriale della Regione, articolata anche per ambiti subregionali;
 
- la conduzione di una permanente attività di osservazione, documentazione ed analisi sulle principali grandezze socio-economiche e territoriali del sistema regionale;
 
- lo svolgimento di periodiche rassegne congiunturali sull'economia regionale;
 
- lo svolgimento delle ricerche connesse alla redazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo.
 
Inoltre, su incarico dei competenti Organi della Regione, nel quadro dei programmi di cui al precedente articolo 2, l'I.R.E.S., cura, nell'ambito delle competenze regionali, lo svolgimento di ricerche di settore dei cui risultati la Regione stessa acquisisce la proprietà, a tutti gli effetti. Promuove, inoltre, azioni informative della propria attività e, nel rispetto degli impegni contrattuali con i committenti, ha facoltà di curare la diffusione dei risultati delle indagini e delle ricerche.
 
Realizza, altresì, momenti di formazione a favore del personale della Regione e degli Enti locali e pubblici, su incarico di quelle Amministrazioni.
 
L'Istituto può svolgere attività di ricerca su progetti commissionati da Enti pubblici o privati, purchè i relativi incarichi risultino compatibili rispetto alle attività dell'Istituto di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge.
 
In deroga a quanto previsto dall'art. 35, punto 2, della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8 , le convenzioni stipulate tra la Regione e l'I.R.E.S., relative alle ricerche di settore di cui al secondo comma, potranno prevedere l'erogazione all'I.R.E.S. stesso di anticipazioni, da liquidare al momento della stipulazione delle convenzioni stesse.
Capo II. 
GLI ORGANI
Art. 4. 
 
Sono Organi dell'Istituto:
 
- il Consiglio di Amministrazione;
 
- il Presidente;
 
- il Collegio dei Revisori.

È organo consultivo dell'Istituto il Comitato scientifico.
Art. 5. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, eletti dal Consiglio Regionale, a scrutinio segreto, con voto limitato a due terzi.
 
I Consiglieri così eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
I Consiglieri non sono rieleggibili più di due volte consecutive.
 
Il Consiglio dura in carica cinque anni, e comunque, scade contemporaneamente al Consiglio Regionale. Fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione sono prorogati i poteri del Consiglio scaduto.
 
I singoli Consiglieri eletti nel corso del mandato, in sostituzione di membri del Consiglio revocati, decaduti o dimissionari, durano in carica fino alla scadenza del mandato stesso.
Art. 6. 
 
Il Consigliere può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa motivata deliberazione del Consiglio Regionale, per gravi violazioni di legge o del regolamento dell'Istituto.
 
Il Presidente del Consiglio Regionale deve comunicare le proposte di revoca all'interessato, assegnandogli un congruo termine per le controdeduzioni, che lo stesso ha facoltà di svolgere innanzi alla competente Commissione consiliare regionale.
 
Il Consigliere decade ove, senza giustificati motivi, non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
 
La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione dell'I.R.E.S..
 
Nel caso di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, di revoca o di decadenza della maggioranza dei Consiglieri - ove non sia possibile provvedere all'immediata sostituzione degli stessi - il Presidente della Giunta Regionale, per garantire la gestione dell'Istituto, previa conforme deliberazione del Consiglio Regionale, nomina, con proprio decreto, un Commissario straordinario, che non può rimanere in carica più di sei mesi, termine entro il quale deve essere eletto un nuovo Consiglio di Amministrazione.
Art. 7. 
 
Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta ogni due mesi ed in seduta straordinaria, quando il Presidente stesso lo ritenga opportuno, o quando tre dei suoi componenti ne facciano, per iscritto, istanza motivata.
 
L'adunanza è valida, con la presenza della metà più uno dei membri.
 
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
 
Alle riunioni partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.
 
Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte, di regola, dal Segretario Amministrativo.
Art. 8. 
 
Il Consiglio di Amministrazione:
 
1) definisce annualmente l'attività dell'Istituto ed il programma di cui all'art. 2, II comma; approva il piano di ricerca, previo parere del Comitato scientifico, sentita la Giunta Regionale e, con riguardo a programmi pluriennali, la competente Commissione consiliare;
 
2) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il rendiconto, con le modalità previste dal successivo capo IV;
 
3) delibera le convenzioni con gli Enti ed Organismi di cui all'art. 2, I comma;
 
4) nomina il Direttore;
 
5) nomina i componenti del Comitato scientifico;
 
6) può nominare nel proprio seno Commissioni, cui vengano demandati specifici compiti di natura istruttoria;
 
7) assume tutti i provvedimenti concernenti il personale e propone alla Giunta Regionale, motivandole, le variazioni della pianta organica dell'Istituto, che la Giunta può proporre al Consiglio Regionale con proprio disegno di legge;
 
8) affida gli incarichi di consulenza esterna, su proposta del Direttore;
 
9) delibera tutti i contratti che esulano dall'ordinaria amministrazione;
 
10) valuta la compatibilità delle richieste di cui al penultimo comma dell'art. 3, rispetto al programma di attività dell'Istituto ed autorizza la stipulazione con l'Ente richiedente di apposita convenzione recante le finalità, le metodologie della ricerca, i tempi e gli oneri da porre a carico del richiedente, che devono, in ogni caso, coprire per intero il costo relativo.
Art. 9. 
 
Il Presidente ed il Vicepresidente dell'Istituto sono nominati, in seno al Consiglio di Amministrazione, dal Presidente della Giunta, previa deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consultiva per le nomine, prevista dall' art. 24 dello Statuto della Regione .
 
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e ne attua le determinazioni.
 
Il Presidente provvede all'ordinaria amministrazione e, in casi di particolare urgenza, può compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo la ratifica del Consiglio, che deve essere a tal fine convocato, a pena di decadenza degli atti stessi, entro otto giorni.
 
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce, a tutti gli effetti, in caso di assenza od impedimento.
Art. 10. 
 
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e da due supplenti. Il Presidente ed i Revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale, previa deliberazione del Consiglio Regionale.
 
Il Presidente deve essere iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Ufficiali dei Conti.
 
La designazione di uno dei Revisori effettivi e di uno dei supplenti spetta alla minoranza.
 
Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni e decade, comunque, al termine della legislazione regionale. Fino all'insediamento del nuovo Collegio sono prorogati i poteri del Collegio decaduto.
 
Il Collegio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza od impedimento, dal membro effettivo più anziano.
Art. 11. 
 
Il Collegio dei revisori:
a) 
controlla la gestione finanziaria dell'Istituto;
b) 
esamina il conto consuntivo e predispone la relazione che accompagna il conto stesso;
c) 
trasmette, ogni sei mesi, al Presidente della Giunta Regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'Istituto.
 
I Revisori hanno facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, cui sono invitati, e possono compiere ispezioni e verifiche in ogni tempo.
 
Il Revisore decade ove non partecipi, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Collegio. La segnalazione è effettuata, a cura del Presidente del Collegio, al Consiglio Regionale, che provvede alla sostituzione.
Art. 12. 
 
Il Comitato scientifico è composto da sette membri, eletti dal Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza delle diverse aree culturali e scientifiche.
 
Il Comitato dura in carica cinque anni, i suoi componenti non sono rieleggibili per più di due volte consecutive; il Comitato decade, comunque, al termine della legislatura regionale. Fino all'insediamento del nuovo Comitato sono prorogati i poteri di quello scaduto.
 
Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, il quale convoca il Comitato almeno una volta ogni tre mesi, o quando ne sia richiesto da tre componenti, dal Presidente dell'Istituto, o dal Consiglio di Amministrazione.
 
Il Comitato scientifico ha funzioni di proposta e di consulenza generale in merito all'attività dell'Istituto ed esprime annualmente al Consiglio di Amministrazione una valutazione sulla coerenza dell'insieme delle metodologie e sui risultati delle attività svolte.
 
La partecipazione al Comitato scientifico è incompatibile con l'attribuzione da parte dell'Istituto e della Regione di incarichi di consulenza o di rapporti di collaborazione.
Art. 13. 
 
L'entità dell'indennità, dei compensi, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese a favore degli Amministratori, dei membri del Collegio dei Revisori e dei componenti del Comitato scientifico e la relativa disciplina sono determinate dalla legge generale in materia della Regione Piemonte.
 
Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui ai successivi artt. 28 e 29.
Capo III. 
LA STRUTTURA DELL'ISTITUTO
Art. 14. 
 
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, attraverso idonea elezione, che, se pubblica, viene operata assicurando opportune forme di pubblicità.
 
Il Direttore è scelto fra persone di elevata qualificazione scientifica, culturale e professionale, che abbiano maturato esperienze di ricerca nei campi di interesse dell'Istituto.
 
Tale incarico ha durata di tre anni e può essere rinnovato.
 
Il Direttore può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione con motivato provvedimento e deve esserlo in caso di gravi violazioni della legge regolatrice dell'Istituto, o di gravi inadempienze rispetto ai compiti assegnati.
 
Il Direttore è responsabile dell'attuazione dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto, è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto.
Art. 15. 
 
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vicedirettore, cui è attribuita la funzione di vicario del Direttore.
 
Per gli aspetti della gestione dell'Istituto concernenti l'attività contabile ed amministrativa, il Direttore può essere coadiuvato da un Segretario amministrativo.
 
Il regolamento dell'Istituto, di cui al successivo art. 25, definisce le specifiche attribuzioni del Vicedirettore e del Segretario.
Art. 16. 
 
L'Istituto dispone di un organico di personale, determinato con legge regionale, su proposta della Giunta, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto. L'organico può essere modificato con legge regionale, d'iniziativa della Giunta Regionale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
 
Il personale è assunto attraverso pubblico concorso, disciplinato con le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia.
 
Ai sensi del disposto del IV comma dell'art. 72 dello Statuto della Regione , gli aspetti normativi ed economici del rapporto di lavoro del personale dipendente dall'Istituto sono disciplinati dall'accordo unico nazionale concernente il personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario e recepito dalla legge regionale in materia.
 
Il livello aziendale di contrattazione si sviluppa tra le Organizzazioni sindacali, la Giunta Regionale ed il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
 
Attraverso idonee intese, nel quadro degli istituti in materia previsti dall'accordo unico di lavoro di cui al precedente III comma, si realizzano momenti di mobilità tra I.R.E.S. e Regione e tra questa e l'Istituto.
 
Ove l'incarico di Direttore non sia conferito ad un dipendente, i rapporti fra il Direttore e l'Istituto sono regolati da apposito contratto o convenzione. Il compenso da corrispondere al Direttore, in tale ipotesi, è ragguagliato - nel caso di impegno a tempo pieno - al costo relativo alla retribuzione di un dipendente regionale con incarico di coordinamento. Ove l'impegno del Direttore non sia a tempo pieno, il compenso è ragguagliato alla retribuzione lorda del dipendente regionale con incarico di coordinamento.
Art. 17. 
 
All'interno dell'Istituto opera la Conferenza di ricerca.
 
La Conferenza è composta dal Direttore, dai componenti il Comitato Scientifico e dai ricercatori dell'Istituto.
 
È sede di discussione e di verifica dell'attività scientifica svolta e del programma di ricerche, nonchè di coordinamento interdisciplinare tra le aree ed i servizi dell'Istituto.
 
Le specifiche competenze e le modalità di funzionamento della Conferenza sono definite dal regolamento di cui al successivo art. 25.
Art. 18. 
 
Per speciali esigenze, l'Istituto può stabilire rapporti di collaborazione, per lo studio di problemi connessi a ricerche di particolare rilievo, con gli Atenei e con altri Enti operanti nel settore della ricerca.
 
L'Istituto stabilisce, altresì, rapporti di collaborazione con gli altri Enti strumentali della Regione, ai fini dell'attuazione delle linee di programmazione regionale, su coordinamento della Giunta Regionale.
 
I rapporti con gli Enti di cui al I e II comma sono regolamentati da apposite convenzioni, volte a stabilire finalità, tempi, modalità e corrispettivi della collaborazione.
 
Il Consiglio di Amministrazione presenta ogni anno alla Giunta Regionale una relazione sui contratti di cui al III comma del presente articolo e su quelli stipulati ai sensi del successivo art. 19, specificando le spese sostenute o previste in attuazione degli stessi.
Art. 19. 
 
In casi eccezionali, in cui i problemi oggetto di studio richiedano la particolare competenza tecnica di consulenti, incarichi di collaborazione possono essere affidati a specialisti, di cui sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.
 
Gli incarichi previsti dal precedente comma sono conferiti a tempo determinato, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione; non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricando studi interessanti più ricerche o progetti.
 
Per l'osservanza dei predetti limiti, l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
 
Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione determina il compenso globale da corrispondere, in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico, dopo la consegna del lavoro eseguito.
 
Il limite massimo annuo di spesa per le consulenze deve essere determinato in sede di bilancio preventivo e, comunque, non può superare il quinto degli stanziamenti relativi alle spese ordinarie per il personale di ricerca.
 
Il limite di cui al comma precedente può essere eccezionalmente superato ove il ricorso a consulenze sia richiesto da un Ente committente che assume a proprio carico i relativi oneri.
Capo IV. 
FINANZE, CONTABILITA E CONTROLLI
Art. 20. 
 
L'Istituto ha un patrimonio ed un bilancio propri.
 
Ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 335 , si applicano all'Istituto le norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione Piemonte.
 
Al bilancio sono allegati il programma di attività ed il piano di ricerca dell'Istituto, di cui all'art. 8, n. 1.
Art. 21. 
 
L'esercizio finanziario dell'Istituto coincide con l'anno solare.
 
Il bilancio di previsione, predisposto secondo le norme di contabilità regionale, è adottato dal Consiglio di Amministrazione ed è presentato, a cura del Presidente alla Giunta Regionale, nei termini e con le modalità di cui all' art. 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , per essere approvato con la legge di approvazione del bilancio della Regione.
Art. 22. 
 
Costituiscono entrate dell'Istituto:
 
- le entrate derivanti da contributi, affidamenti, assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio della Regione e di altri Enti pubblici, così ripartite:
 
contributo annuo della Regione, il cui importo è definito dalla legge di approvazione del bilancio regionale;
 
finanziamenti specifici della Regione, relativi alle ricerche affidate all'Istituto;
 
contributi e/o proventi per affidamenti da parte di altri Enti pubblici;
 
- entrate derivanti da rendite patrimoniali e da servizi prestati a privati;
 
- entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e da rimborso di crediti;
 
- entrate derivanti da mutui, da prestiti o da altre operazioni creditizie;
 
- entrate per contabilità speciali.
 
L'ammontare del contributo annuo regionale e dei finanziamenti specifici relativi alle ricerche affidate all'Istituto dalla Regione è determinato sulla base del programma di attività e del piano di ricerca dell'Istituto.
Art. 23. 
 
Il rendiconto dell'Istituto, predisposto con le modalità di cui agli artt. 71 e 72 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55 , è approvato dal Consiglio di Amministrazione.
 
Il rendiconto viene esaminato dal Collegio dei Revisori e, corredato dalla relazione del Collegio stesso, è presentato alla Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 77 della L.R. 29 dicembre 1981, n. 55 , con le modalità ivi stabilite, per essere approvato con la legge regionale di cui all' ultimo comma dell'art. 71 della legge regionale 55/81 .
Art. 24. 
 
I provvedimenti deliberativi degli Organi dell'Istituto sono soggetti ai controlli di cui alla legge generale in materia della Regione Piemonte.
 
Fino all'entrata in vigore di detta legge, si applicano le norme transitorie di cui al successivo art. 27.
Capo V. 
NORME DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE
Art. 25. 
 
Il regolamento dell'Istituto, in attuazione della presente legge ed in armonia con le relative disposizioni, disciplina:
 
- il funzionamento e l'organizzazione interni dell'Istituto;
 
- le procedure relative alla predisposizione ed all'approvazione dei programmi e delle attività di ricerca, di cui agli artt. 2 e 3;
 
- l'organizzazione del personale dell'Istituto, relativamente a quanto non previsto dall'accordo di cui all'art. 16 della presente legge;
 
- i criteri di utilizzo degli istituti di cui agli artt. 18 e 19 della presente legge;
 
- le normative interne di contabilità, in armonia con le disposizioni di cui al precedente art. 22 e con quelle della legislazione regionale in materia.
Art. 26. 
 
Il regolamento dell'Istituto e le eventuali modifiche dello stesso sono approvati con deliberazione del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, sentito il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto.
 
In sede di prima approvazione del regolamento, la Giunta Regionale formula le proprie proposte al Consiglio entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di cui al primo comma del successivo art. 30.
 
Il regolamento sostituisce ogni precedente normativa regolamentare dell'Istituto, normativa che, conseguentemente, è caducata a far tempo dal momento della intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al primo comma.
Art. 27. 
 
Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di controlli sugli Enti strumentali della Regione Piemonte, fatte salve le approvazioni con legge regionale, di cui agli artt. 21, 23 e 30, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Regionale, che provvede entro 60 gg. dal ricevimento:
 
- il programma di attività di cui all'art. 2, II comma, e le relative modificazioni;
 
- il regolamento di cui all'art. 25;
 
- le deliberazioni di nomina dell'organismo consultivo di cui all'art. 12.
 
Il Consiglio Regionale, in sede di approvazione del programma di attività, detta direttive generali in ordine all'attività dell'Istituto, anche con riferimento ad impegni pluriennali.
 
Per tutti gli altri atti amministrativi dell'Istituto la Giunta Regionale è responsabile di fronte al Consiglio Regionale delle direttive da questo impartite.
Art. 28. 
 
Fino all'entrata in vigore della legge generale in materia di indennità di carica, compensi, rimborsi spese e gettoni di presenza a favore degli Amministratori e dei Sindaci degli Enti strumentali regionali e delle S.p.A. a partecipazione regionale, agli Amministratori ed ai Sindaci dell'I.R.E.S. sono attribuiti le indennità ed i compensi di seguito indicati:

Indennità di carica:

Presidente L. 10.000.000 lorde annue

Vicepresidente L. 6.000.000 lorde annue

Compensi ai membri effettivi del Collegio sindacale:

Presidente L. 1.500.000 lorde annue

Membri effettivi L. 1.000.000 lorde annue .
Art. 29. 
 
Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al primo comma del precedente art. 28, i gettoni di presenza ed i rimborsi spese a favore dei membri degli Organi dell'I.R.E.S. sono disciplinati dalle disposizioni di cui ai commi successivi.
 
Per ogni giornata di seduta valida del Consiglio di Amministrazione, del Collegio sindacale e del Comitato scientifico, è corrisposto ai membri di tali Organi un gettone di presenza di L. 80.000 lorde.
 
Il gettone di presenza a favore del Presidente del Comitato scientifico, per ogni giornata di seduta valida, è di L. 200.000 lorde.
 
Il gettone di cui al secondo comma si cumula con le indennità e con i compensi di cui al precedente art. 28.
 
Per quanto concerne il rimborso delle eventuali spese sostenute per l'esercizio della carica, si applicano le norme in vigore per i dipendenti regionali di livello apicale.
Art. 30. 
 
La legge regionale che determina l'organico dell'Istituto e ne definisce la struttura è approvata contestualmente a quella recante le norme sull'ordinamento degli uffici della Regione Piemonte.
 
Entro tre mesi dall'intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il regolamento dell'Istituto, il Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni sindacali, provvede al primo inquadramento del personale nel nuovo organico, determinato dalla legge regionale di cui al I comma, ed all'attribuzione delle nuove retribuzioni, nel rispetto delle modalità previste dalla legge regionale di recepimento dell'accordo di cui al II capoverso dell'art. 16.
Art. 31. 
 
L'Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte, I.R.E.S., di cui alla presente legge, subentra in ogni rapporto - reale ed obbligatorio - all'Istituto di eguale denominazione di cui alla legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto al quale rappresenta continuazione a tutti gli effetti.
 
Appartengono quindi all'I.R.E.S. le attrezzature, i libri, i mobili, il materiale di ricerca, i documenti amministrativi, debiti, crediti, rimanenze di cassa esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
In caso di estinzione dell'Istituto, i relativi beni vengono acquisiti al patrimonio regionale.
Art. 32. 
 
La legge regionale 2 settembre 1974, n. 29 , recante la costituzione dell'Istituto, come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 maggio 1975, n. 33 e dalla L.R. 26 giugno 1979, n. 36 , è abrogata.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1985
Aldo Viglione.