Legge regionale n. 11 del 18 febbraio 1985  ( Versione vigente )
"Sanzioni relative alle normative di cui ai Piani naturalistici e della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta e della Riserva naturale della Garzaia di Valenza".
(B.U. 27 febbraio 1985, n. 9)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alle sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni 10 mc. di materiale rimosso, così come previsto dall' articolo 9, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 .
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di esercitare l'attività venatoria, comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 1, lettere c), d), e), e g), della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:
 
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
 
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attività colturali;
 
e ) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico, urbanistico;
 
g) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 , così come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere f) e h) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:
 
f) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva;
 
h) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture stabili o temporanee che possano deteriorare le caratteristiche ambientali del luogo;

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, così come previsto dall' articolo 9, terzo comma, della legge regionale 28 aprile 1980, n. 32 .
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a), f) e h) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovrà essere realizzato in conformità alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera i) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di accesso e parcheggio delle auto nell'area del Sacro Monte, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
 
Le violazioni ai divieti di cui alla lettere a), b), c), f), e g) dell'articolo 4 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative ai divieti di:
 
a) uscire dai percorsi;
 
b) raccogliere fiori;
 
c) introdurre cani;
 
f) transitare con qualunque mezzo, anche non motorizzato;
 
g) scrivere sui muri e sulle piante;

comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera d) dell'articolo 4 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di accendere fuochi, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 20.000 ad un massimo di L. 200.000, così come previsto dall' articolo 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , così come modificata dalla legge 1 marzo 1975, n. 47 .
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e) dell'articolo 4 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di gettare rifiuti, comportano le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 .
 
La variazione della destinazione d'uso degli immobili in difformità da quanto previsto dall'articolo 5 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, comporta le sanzioni previste dalle vigenti leggi urbanistiche.
 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 6 della normativa del Piano naturalistico e Piano di intervento della Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta, relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della Riserva, comportano sanzioni amministrative da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, con l'obbligo della demolizione.
Art. 2. 
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di aprire e coltivare cave di qualsiasi natura, sono soggette alle sanzioni amministrative da un minimo di L. 3.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso, così come previsto dall' articolo 10, primo comma della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 .
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:
 
b) esercitare l'attività venatoria;
 
c) esercitare la pesca;

comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere d), e), f) e h) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:
 
d) accedere alla Riserva naturale, se non nei seguenti casi e previa autorizzazione del Consiglio Direttivo:
1) 
nella Riserva naturale orientata per motivi di carattere didattico, tecnico e scientifico e per lo svolgimento delle normali attività agricole, secondo le modalità fissate dal Piano naturalistico;
2) 
nella Riserva naturale integrale per motivi tecnici o scientifici.

Per l'accesso alle aree comprese nella Riserva naturale sono esonerati dall'autorizzazione i proprietari e gli aventi titolo;
 
e) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
 
f) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo;
 
h) esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000, così come previsto dall' articolo 10, secondo comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 , così come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 .
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) e i) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:
 
g) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle finalità della Riserva;
 
i) costruire nuovi edifici od opere di qualsiasi genere se non in funzione delle finalità della Riserva;

comportano una sanzione amministrativa da un minimo di L. 5.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000, così come previsto dall' articolo 10, terzo comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 .
 
Le violazioni alla limitazione di cui alla lettera l) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di abbattere alberi, fatta eccezione per il taglio dei pioppi nella Riserva naturale orientata, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro su cui è stato effettuato il taglio boschivo, così come previsto dall' articolo 10, quarto comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 .
 
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera m) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre specie animali e vegetali non autoctone, ivi compresi allevamenti di tipo industriale, comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 50.000 ad un massimo di L. 500.000.
 
Quando la violazione si configuri con lo sfruttamento dei terreni ai fini agricoli, tramite l'introduzione di specie coltivate differenti da quelle attualmente utilizzate, oltre alla sanzione amministrativa, interviene l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
 
Le violazioni ai divieti di cui alla lettera n) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre cani, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 25.000 ad un massimo di L. 250.000.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a), f), g), i) e l) dell'articolo 1 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino da realizzarsi in conformità alle disposizioni contenute in appositi decreti del Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall' articolo 10, quinto comma, della legge regionale 28 agosto 1979, n. 51 .
 
Le violazioni ai divieti ed agli obblighi di cui all'articolo 5, dalla lettera a) alla lettera f), della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:
 
a) utilizzare, nei nuovi impianti di pioppo, il clone I 214;
 
b) utilizzare all'interno della Riserva il materiale dei vivai di pioppi del Clone I 214;
 
c) effettuare trattamenti antiparassitari contro gli insetti xilofagi per nebulizzazione;
 
e) tracciare nuovi canali di drenaggio o approfondire quelli già esistenti;
 
f) costruire risaie o nuove colture cerealicole;

ed all'obbligo di:
 
d) usare, per i trattamenti antiparassitari, pompe a bassa pressione, utilizzando i prodotti chimici di cui al Piano naturalistico;

comportano le sanzioni amministrative da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000.
 
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative ai divieti di:
a) 
dragare i canali, salvo parere favorevole del Comitato tecnico-scientifico regionale;
b) 
effettuare interventi di utilizzazione, dissodamento o manomissione nelle boscaglie riparie lungo il Po, salvo il caso di interventi di difesa delle sponde;

comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 2.000.000 ad un massimo di L. 20.000.000.
 
Le violazioni al divieto di cui alla lettera c) dell'articolo 6 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di introdurre bestiame ovino nei pioppeti, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 4.000 ad un massimo di L. 40.000 per ogni capo di bestiame.
 
Le violazioni al divieto di cui all'articolo 10 della normativa del Piano naturalistico della Riserva naturale della Garzaia di Valenza, relative al divieto di apporre qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività di fruizione che si svolgono nell'area della Riserva, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 5.000.000, con l'obbligo della demolizione.
Art. 3. 
 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge regionale si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1985
Aldo Viglione.