Legge regionale n. 10 del 18 febbraio 1985  ( Versione vigente )
"Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale".
(B.U. 27 febbraio 1985, n. 9)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
 
La presente legge disciplina le nomine, le proposte di nomina, le designazioni e le relative conferme attribuite alla competenza della Regione Piemonte da leggi, o regolamenti, statali o regionali, o da convenzioni, per incarichi di qualsiasi tipo, ad esclusione di quelli disciplinati dalla L.R. 6 novembre 1978, n. 65 , e di quelli in Commissioni giudicatrici di concorso.
 
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche già rivestite, e nei casi in cui la persona da nominare o designare sia direttamente ed immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge.
[1]
Art. 2. 
 
Le nomine dei componenti degli organi di controllo di cui alla legge 62/53 , dei componenti degli organi collegiali di amministrazione, dei sindaci o revisori dei conti di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società, Consorzi, o comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla competenza del Consiglio Regionale.
 
La nomina e designazione del presidente e vicepresidente amministratore delegato di Enti od Istituti di diritto pubblico o privato, Aziende, Società o Consorzi, comunque spettanti alla Regione, sono attribuite alla Giunta Regionale.
 
Ogni disposizione contraria è abrogata, fatte salve quelle disciplinanti le nomine da effettuarsi nelle ipotesi e ai sensi degli artt. 2380 e seguenti c.c.
Art. 3. 
 
Le nomine che in base alle leggi vigenti sono da effettuarsi previa proposta, designazione, indicazione o altra forma di presentazione della candidatura da parte di Associazioni, Enti ed Istituti di qualsiasi tipo, sono di competenza del Presidente della Giunta Regionale che vi provvede con proprio decreto, salvo i casi di nomine negli Enti ed Organismi di cui all'art. 9 della presente legge.
[2]
 
Le Associazioni, Enti, Istituti di cui al comma precedente presentano, nei termini indicati dall'art. 7, designazioni singole motivate dei nominandi, indipendentemente dal modo con cui le leggi relative configurano il loro intervento o il loro potere di presentazione della candidatura.
 
Il Presidente della Giunta Regionale o il Consiglio Regionale sono tenuti a nominare il designato.
[3]
 
Al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e al di fuori delle ipotesi di nomine vincolate di rappresentanti di Enti o Associazioni, le nomine di qualsiasi tipo attualmente attribuite alla competenza del Presidente della Giunta, rientrano nella disciplina del precedente articolo 2.
Art. 4. 
 
Qualora le Associazioni, Enti, Istituti di cui all'articolo precedente - o comunque richiamati ai fini dell'esercizio del potere di nomina da parte di organi della Regione - non siano nominativamente previsti dalle leggi, ma siano da queste indicati solo i criteri per la loro individuazione, e il loro numero, la Commissione consultiva per le nomine, di cui all' art. 24 dello Statuto , contestualmente alla predisposizione dell'elenco di cui all'art. 6, procede alla loro individuazione nominativa.
 
La relativa deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale e mantiene la propria validità anche per le nomine da effettuarsi successivamente.
Art. 5. 
 
Possono essere delegate alle Province ed ai Comuni, singoli o associati, le nomine e designazioni di competenza regionale negli organi di amministrazione di Enti, Istituti ed organismi che hanno sede ed operano nei rispettivi territori.
 
Il Consiglio Regionale, entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura, su proposta dell'Ufficio di Presidenza per le nomine e designazioni di propria competenza e della Giunta Regionale per le altre, determina le nomine e le designazioni delegate ed individua gli Enti destinatari delle deleghe.
 
Gli Enti destinatari della delega devono osservare le disposizioni della presente legge, in quanto applicabili, intendendosi sostituiti agli organi e commissioni consiliari regionali quelli dei relativi Enti.
 
La mancata effettuazione della nomina, da parte dell'Ente delegato, entro il termine fissato dalla Giunta Regionale, in caso di inutile decorso del termine di scadenza previsto dalla legge, comporta di diritto il passaggio, una tantum, del potere di nomina alla Giunta Regionale.
 
Di ogni nomina effettuata dagli Enti delegati, ai sensi della presente legge, deve essere dato immediato avviso al Consiglio Regionale, e a cura dell'Ufficio di Presidenza ne viene fatta pubblicazione sul B.U. della Regione.
Art. 6. 
 
Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, sul B.U., l'elenco, predisposto dalla Commissione consultiva per le nomine, delle nomine, designazioni, proposte di nomina e conferme da effettuarsi nel semestre successivo da parte di tutti gli organi della Regione. Tale elenco dovrà indicare:
 
- l'Ente, o l'organismo, e l'incarico cui si riferisce la nomina;
 
- la data entro cui dovrà essere effettuata;
 
- l'organo regionale competente ad effettuarla, e l'eventuale titolare del potere di designazione, ai sensi dell'art. 3;
 
- i requisiti e le condizioni richieste dalle norme vigenti per ricoprire l'incarico;
 
- i compensi a qualsiasi titolo previsti dalle norme vigenti o dagli ordinamenti dei singoli Enti.
 
Qualora, successivamente alla pubblicazione degli elenchi di cui al primo comma, la Commissione consultiva per le Nomine verifichi la necessità di effettuare nel periodo considerato ulteriori nomine, può procedere con le stesse modalità del primo comma all'integrazione degli elenchi. In tal caso, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale deve avvenire almeno sessanta giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata.
[4]
Art. 7. 
 
Trenta giorni prima della data entro la quale la nomina deve essere effettuata, la Giunta Regionale, per gli atti di propria competenza, ai sensi del precedente art. 2, II comma, trasmette per il parere alla Commissione nomine lo schema del relativo provvedimento, o più schemi qualora intenda presentare - per lo stesso incarico - più candidature.
 
I Gruppi consiliari, i singoli Consiglieri o la Giunta, fanno pervenire per iscritto entro il termine di cui ai primo comma all'Ufficio di Presidenza le proposte di candidatura per le nomine, proposte di nomina, designazioni o conferme di competenza del Consiglio Regionale accompagnate dalla relativa documentazione.
 
L'Ufficio di Presidenza, nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma può integrare le proposte dei soggetti di cui al precedente comma con le segnalazioni pervenute nel termine di cui sopra da parte di Associazioni o di singoli cittadini.
[5]
 
Scaduto il termine di cui ai comma precedenti gli schemi di provvedimenti e le proposte vengono trasmessi con la relativa documentazione, alla Commissione nomine perchè esprima il proprio parere.
 
Qualora, nel corso dell'esame da parte della Commissione consultiva per le Nomine, si verifichino fatti nuovi, la stessa Commissione Nomine può accettare, con una votazione che rappresenti il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio, la sostituzione da parte degli stessi soggetti proponenti di candidati già presentati nei termini di cui al primo comma con nuovi nominativi purchè tale sostituzione avvenga almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato alla Commissione per l'esame.
[6]
Art. 8. 
 
La Commissione esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione degli schemi di provvedimento o delle proposte. Decorso tale termine la Giunta Regionale provvede alla nomina, proposta, designazione o conferma anche in assenza del parere.
 
L'argomento concernente le nomine, proposte, designazioni o conferme, di competenza consiliare, è iscritto all'Ordine del Giorno della seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine di cui al comma precedente.
 
Qualora in detta seduta, o in quella immediatamente successiva, non si sia provveduto alla deliberazione, la Giunta, ai sensi dell' art. 40 dello Statuto , assume il relativo provvedimento.
 
Qualora per la stessa nomina o designazione siano state presentate più candidature, le operazioni di voto si effettuano su liste di votazione predisposte a cura dell'Ufficio di Presidenza.
[7]
 
Qualora debbano essere nominate, in seno allo stesso Istituto, Ente od Organismo tre o più persone, deve essere assicurata la presenza della minoranza.
Art. 8 bis.[8] 
 
Nel caso in cui una persona nominata ai sensi della presente legge venga a cessare dall'incarico, per dimissioni, per incompatibilità o per altra causa, la Commissione Nomine entro una settimana dalla data entro la quale è venuta a conoscenza della causa di cessazione dall'incarico, provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dei dati previsti dal primo comma dell'art. 6.
 
In tale caso il termine per la presentazione delle candidature da parte dei soggetti previsti dall'art. 7 è fissato in 15 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.
 
Entro 10 giorni dal termine, di cui al comma precedente, la Commissione consultiva per le Nomine esprime il parere previsto dal primo comma dell'art. 8.
Titolo II. 
DISPOSIZIONI PER NOMINE IN INCARICHI DI PARTICOLARE RILIEVO
Art. 9. 
 
Le nomine di competenza della Giunta ai sensi del II comma dell'art. 2, nonchè le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:
a) 
della Commissione di controllo sugli atti della Regione e degli Organi di controllo di cui alla legge n. 62 del 1953 ;
b) 
degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
c) 
degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Società o Aziende al cui capitale la Regione Piemonte partecipi in qualsiasi forma;
d) 
degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei Conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione Piemonte concorra in via continuativa;
e) 
di organi ed organismi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale che concorrano al raggiungimento di obiettivi e finalità previsti da leggi regionali e statali, da statuti e convenzioni; sono individuate, sulla base della loro effettiva rilevanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio Regionale con propria deliberazione e per le stesse si applicano le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12.
Art. 10. 
 
Le proposte di nomina al Consiglio Regionale saranno effettuate tenendo conto delle attività da esercitare e fra candidati di comprovata competenza ed esperienza.
 
I soggetti proponenti, nell'effettuare le nomine di cui all'articolo precedente, sono tenuti a motivare esaurientemente le proprie determinazioni in relazione alla sussistenza nei candidati di vagliate e specifiche capacità tecnico-professionali e gestionali e di dimostrata esperienza acquisita in relazione alle caratteristiche dell'incarico proposto.
Art. 11. 
 
Gli schemi di provvedimenti e le proposte di nomina devono essere corredati, a cura del proponente del curriculum personale del candidato da cui risulti:
 
1) un curriculum che evidenzi:
 
- requisiti personali in riferimento alla carriera da ricoprire;
 
- titolo di studio e requisiti scientifici;
 
- attività lavorative ed esperienze svolte;
 
- cariche elettive, e non, ricoperte;
 
- certificato penale e dei carichi pendenti;
 
2) copia integrale dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
 
3) una dichiarazione sulla sua situazione patrimoniale secondo quanto richiesto dall' art. 2 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 16 .
Art. 12. 
 
Le nomine di cui all'art. 9 della presente legge sono incompatibili con le seguenti funzioni:
 
1) Consiglieri Regionali;
 
2) dipendenti della Regione e degli Enti, Istituti, Società, Aziende della Regione, anche se in congedo o in aspettativa, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico-funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;
 
3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;
 
4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'art. 2 della presente legge;
 
5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.
 
Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui all'art. 9 della presente legge.
Titolo III. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 13. 
 
Per tutte le nomine di cui all'art. 1, l'intervenuta nomina o designazione è immediatamente comunicata all'interessato, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione dell'avviso, deve comunicare per iscritto la propria accettazione, dichiarando nel contempo:
 
1) l'inesistenza o la cessazione di eventuali cause di incompatibilità;
 
2) l'inesistenza di conflitto di interesse in relazione all'incarico da assumere.
Art. 14. 
 
Alla Commissione Consultiva per le nomine spetta il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto.
 
La Commissione nomine raccoglie gli elementi di valutazione che ritiene necessari e, per casi di rilevante importanza, può procedere alla audizione del candidato.
 
La mancata presentazione del candidato alla audizione produce di diritto la decadenza della candidatura, salvo gravi e comprovati motivi di giustificazione.
Art. 15. 
 
Il parere negativo della Commissione, fondato sulla non rispondenza al vero dei dati contenuti nel curriculum o nella esposizione della situazione patrimoniale e delle cariche ricoperte in Società, è vincolante.
 
Qualora, a seguito del parere espresso dalla Commissione nomine, la Giunta ritenga di procedere alla nomina di persona diversa da quella indicata nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista dagli articoli precedenti.
 
La stessa procedura si applica integralmente anche nel caso di conferme.
Art. 16. 
 
La mancata presentazione o la infedeltà delle dichiarazioni di cui agli articoli precedenti possono essere accertate dalla Commissione nomine in ogni momento, e comportano di diritto la decadenza del nominato o designato dall'incarico ricoperto.
Art. 17. 
 
Nell'espletamento del proprio mandato l'autonomia di coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione incontra il solo limite degli indirizzi contenuti negli atti di programmazione regionale per i settori di competenza degli Enti, Istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.
 
Quando ne siano richiesti, essi sono tenuti ad inviare al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta che viene da questi trasmessa alla Commissione consiliare competente per materia e alla Commissione nomine.
 
In caso di grave inosservanza degli obblighi di cui al precedente primo comma gli organi regionali che hanno provveduto alla nomina o alla designazione possono revocarla, sentita la Commissione consiliare competente e la Commissione nomine.
Art. 18. 
 
Per le Società delle quali la Regione sia azionista, nei dieci giorni precedenti la data per la quale è convocata l'assemblea degli azionisti per l'approvazione del bilancio, il Presidente della Giunta riferisce alla Commissione consiliare competente sull'andamento della gestione sociale e sulla sua conformità agli atti programmatici di indirizzo della Regione.
 
Agli amministratori delle Società non si applica il secondo comma dell'articolo 17.
Art. 19. 
 
Entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, e sugli altri organi di informazione della Regione, l'elenco delle nomine effettuate nell'anno precedente, con le indicazioni dei dati essenziali relativi e dei proponenti.
Art. 20. 
 
Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge coloro che si trovano nelle situazioni di incompatibilità previste dalla legge stessa decadono dal loro incarico.
 
Il Consiglio Regionale pronuncia la decadenza e contestualmente avvia la procedura per le sostituzioni.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 febbraio 1985
Aldo Viglione.

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 1 le parole "ovvero si tratti di designazioni di funzionari regionali nei casi previsti dalla legge" sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 30 del 1986.

[4] Questo comma dell'articolo 6 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 30 del 1986.

[5] Questo comma 3 dell'articolo 7 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 del 1986.

[6] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 30 del 1986.

[7] L'art. 1 della legge regionale 22 luglio 1986, n. 29 contiene l'interpretazione autentica di questo comma.

[8] L'articolo 8 bis è stato inserito dal primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 30 del 1986.