Legge regionale n. 9 del 11 febbraio 1985  ( Versione vigente )
"Modifica degli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali del Comune di Torino e disposizioni per la riorganizzazione dei servizi. Proroga dei termini di cui all' art. 36 della L.R. 23 agosto 1982, n. 20 ".
(B.U. 20 febbraio 1985, n. 8)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
 
Gli ambiti territoriali già definiti ai sensi della legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 , sono modificati e il territorio del Comune di Torino è suddiviso in 10 Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali costituite dalle circoscrizioni e dal loro raggruppamento nel modo che segue:
 
Torino I, che comprende il territorio delle circoscrizioni 1 (Centro) e 3 (Crocetta - San Secondo - S. Teresina);
 
Torino II, che comprende il territorio delle circoscrizioni 2 (San Salvario-Valentino) e 22 (Cavoretto-Borgo Po), con le modifiche di cui al comma successivo;
 
Torino III, che comprende il territorio delle circoscrizioni 9 (Nizza-Millefonti) e 10 (Lingotto-Mercati Generali), con le modifiche di cui al comma successivo;
 
Torino IV, che comprende il territorio della circoscrizione Mirafiori Sud;
 
Torino V, che comprende il territorio delle circoscrizioni 11 (S. Rita) e 12 (Mirafiori Nord);
 
Torino VI, che comprende il territorio delle circoscrizioni 4 (San Paolo), 5 ( Cenisia Cit Turin ) e 13 ( Pozzo Strada );
 
Torino VII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 6 (San Donato-Campidoglio) e 14 (Parella);
 
Torino VIII, che comprende il territorio delle circoscrizioni 15 (Lucento-Vallette), 16 (Madonna di Campagna-Lanzo ) e 17 (Borgo Vittoria);
 
Torino IX, che comprende il territorio delle circoscrizioni 18 (Barriera di Milano), 19 (Rebaudengo-Falchera-Villaretto) e 20 (Regio Parco);
 
Torino X, che comprende il territorio delle circoscrizioni 7 (Valdocco-Aurora-Rossini), 8 (Vanchiglia-Vanchiglietta) e 21 (Madonna del Pilone).
 
Gli stabilimenti ospedalieri Molinette e San Lazzaro rientrano nel territorio della Unità Socio-Sanitaria Locale subcomunale Torino II, i cui confini Est, Sud e Ovest sono rappresentati da corso Polonia, via Santena, c.so Spezia, piazza Bozzolo, via Cherasco, via Abegg, via Genova.
 
Gli ambiti territoriali delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali di Torino sono contraddistinti con la denominazione Torino seguita dall'aggettivo numerale ordinale.
 
La Regione, fatto salvo l' art. 11, comma 7°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , su istanza dell'Assemblea generale delle Unità Socio-Sanitarie Locali di Torino, può modificare l'ambito territoriale ed il numero delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, in deroga a quanto previsto dall' 11° comma dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 1980, n. 3 , qualora il Comune determini un nuovo assetto territoriale del decentramento amministrativo delle funzioni territoriali.
 
Il provvedimento può essere assunto, sentita la Provincia di Torino, con legge da presentare da parte della Giunta Regionale con le procedure di cui all' art. 44 dello Statuto della Regione Piemonte .
Art. 2. 
 
Nelle Unità Socio-Sanitarie Locali di cui all'art. 1, il numero dei componenti i Comitati di gestione è stabilito in 9.
 
Il Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato di gestione vengono eletti nei modi previsti rispettivamente dal IV e V comma dell'art. 10 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 .
 
I componenti dei Comitati di gestione sono eletti dall'Assemblea generale, unica per tutte le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali ed identificata nel Consiglio comunale di Torino, con voto distinto e limitato ai due terzi del numero dei componenti fissati, al fine di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
 
L'Assemblea generale, con propria deliberazione, fissa le modalità per assicurare che di ogni Comitato di gestione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali facciano parte consiglieri di circoscrizione designati espressamente dai Consigli circoscrizionali.
 
I restanti componenti possono essere scelti anche tra cittadini non appartenenti al Consiglio comunale, che non si trovino nelle condizioni di incompatibilità stabilite dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 e dotati di specifica competenza in materia sanitaria, socio-assistenziale o amministrativa.
 
I componenti non possono appartenere contemporaneamente a più di un Comitato di gestione.
 
L'elezione dei componenti dei Comitati di gestione delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali della Città di Torino deve avvenire entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
Tali Comitati hanno la durata prevista dalla legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 e assumono le funzioni non prima dell'1° gennaio 1985.
Art. 3. 
 
Dopo l'ultimazione delle operazioni di elezione dei Comitati di gestione di ciascuna Unità Socio-Sanitaria Locale di cui all'articolo precedente, il Sindaco del Comune di Torino trasmette i relativi verbali al Presidente della Giunta Regionale che, entro trenta giorni, con propri decreti, dichiara costituite le relative Unità Socio-Sanitarie Locali e provvede al trasferimento contestuale, alle stesse, delle funzioni e del personale già attribuiti alla Unità Socio-Sanitaria Locale Torino 1-23.
 
L'individuazione del personale da assegnare ai servizi, uffici e presidi delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali, costituite ai sensi della presente legge, in base alla pianta organica provvisoria, di cui all' art. 1 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 , è effettuata dall'Assemblea generale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. 
 
L'Assemblea generale si articola in Commissioni permanenti, da costituirsi con apposito provvedimento, ai sensi dell' art. 12 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 .
 
L'Assemblea generale, non oltre la data di elezione dei Comitati di gestione delle relative Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, costituisce nel proprio seno un Comitato di coordinamento formato dall'Assessore comunale alla sanità e assistenza e dai Presidenti delle Commissioni assembleari permanenti, con i seguenti compiti:
 
- assegnazione degli affari alle singole Commissioni;
 
- coordinamento dei lavori delle Commissioni;
 
- elaborazione dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea generale, al fine di assicurare l'omogeneità di indirizzo e di intervento socio-sanitario, nonchè l'unitarietà della programmazione nell'ambito del Comune di Torino;
 
- attribuzione alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali della esecuzione di attività che per loro natura e convenienza debbano essere esercitate a livello sovrazonale e risoluzione degli eventuali conflitti di competenza fra le stesse;
 
- attivazione ed attuazione dei rapporti con le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, le circoscrizioni e gli Enti esterni.
 
Il predetto Comitato di coordinamento è presieduto dall'Assessore comunale alla sanità e assistenza che può, su delega del Sindaco, presiedere l'Assemblea generale.
 
Ai componenti del Comitato permanente di coordinamento spetta un gettone di presenza pari a quello percepito dai consiglieri per le sedute di assemblea.
 
Il Comitato di coordinamento si avvale di una propria articolata struttura tecnica, disciplinata da apposito regolamento emanato dall'Assemblea generale.
 
Il suddetto regolamento individua i responsabili tecnici, le rispettive aree di competenza ed il numero degli addetti, fermo restando che tutto il personale addetto alla struttura di cui al comma precedente è distaccato dalle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.
Art. 5. 
 
La Regione, in sede di riparto del Fondo sanitario regionale, delibera, in un primo tempo, soltanto la quota da assegnare complessivamente alle 10 Unità Socio-Sanitarie Locali di Torino e successivamente, a seguito di deliberazione dell'Assemblea generale che stabilisce la suddivisione delle quote alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, delibera la ripartizione ed il versamento delle singole quote alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.
 
Le spese proprie dell'Assemblea generale sono incluse nel bilancio della Unità Socio-Sanitaria Locale di Torino I, nel cui territorio sono ubicati il Comitato di coordinamento e la struttura tecnica di supporto.
Art. 6. 
 
Dopo il I comma dell'art. 5 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 , è aggiunto il seguente capoverso: "
Nella Città di Torino, l'Ufficio di direzione delle singole Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali individua referenti per l'assolvimento delle sopraindicate attività per la formazione professionale, la educazione sanitaria, l'informazione, l'epidemiologia e per la programmazione
".
 
Al fine di assicurare all'Assemblea generale i necessari elementi di giudizio e garantire omogeneità nelle decisioni dei Comitati di gestione, il Regolamento sul funzionamento e le attribuzioni degli organi delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali dovrà prevedere distinte conferenze permanenti, formate da:
 
- i Presidenti dei Comitati di gestione;
 
- i Coordinatori sanitari, socio-assistenziali e amministrativi;
 
- i Capi di servizi svolgenti funzioni specifiche.
 
Le conferenze permanenti sono attivate dal Presidente dell'Assemblea generale.
 
Alle suindicate conferenze partecipano i componenti del Comitato di coordinamento ed i coordinatori della struttura tecnica di cui al penultimo comma dell'art. 4 della presente legge.
 
Il Regolamento di cui al II comma del presente articolo definirà le modalità di funzionamento delle conferenze di cui al medesimo comma ed il rapporto con gli organi delle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.
Art. 7. 
 
In ciascuna Unità Socio-Sanitaria Locale subcomunale devono essere attivati i servizi previsti dall' art. 3 della legge regionale 22 maggio 1980, n. 60 , ad eccezione del Servizio Veterinario che sarà attivato in quattro Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali individuate dall'Assemblea generale, con funzioni sovrazonali per il Comune di Torino.
 
Nelle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali, attualmente prive di stabilimento ospedaliero, il Servizio farmaceutico non è attivato e la funzione di assistenza farmaceutica è svolta dal Servizio farmaceutico di Unità Socio-Sanitaria Locale subcomunale contermine individuata dall'Assemblea generale.
 
Il Servizio di Igiene pubblica verrà attivato gradualmente in tutte le Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali.
 
In sede di prima applicazione della legge, per la parte relativa alla ispezione degli ambienti di lavoro, l'Assemblea generale assumerà i provvedimenti relativi alle modalità ed ai tempi di attuazione.
 
Inoltre, devono essere attivati entro il 1985 quattro distinti servizi per l'attività tecnica, che saranno assegnati a quattro Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali con funzioni sovrazonali per il Comune di Torino.
[2]
 
I programmi zonali di attività e spesa (P.A.S.), previsti dalle leggi regionali di Piano Socio-Sanitario, e provvedimenti formali dell'Assemblea generale stabiliranno le attività a carattere generale svolte per tutto il territorio comunale di Torino da una o più Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali espressamente indicate.
Art. 8. 
 
Il Comune di Torino, con propria deliberazione da assumersi entro il 31 dicembre 1984, o, comunque, entro 60 giorni dalla promulgazione della presente legge, provvede, per quanto di competenza, a stabilire le modalità di trasferimento effettivo dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali. Tale trasferimento deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 1985, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 .
[3]
 
La deroga di cui al comma precedente è estesa a tutte le Unità Socio-Sanitarie Locali in Piemonte, che possono avvalersene in termini di proroga al 31 dicembre 1985 della scadenza prevista all' articolo 36 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 .
Art. 9. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 febbraio 1985
Aldo Viglione.

Note:

[1] L'art. 3 della legge regionale 23 gennaio 1987, n. 8 modifica la numerazione delle dieci Unità Socio-Sanitarie Locali subcomunali qui definite territorialmente.

[2] Il termine previsto in questo comma dell'articolo 7 è stato prorogato al 180° giorno dalla data di entrata in vigore della l.r. 35/1986

[3] La legge regionale 23 gennaio 1987, n. 8 proroga il termine qui previsto fino al 30 aprile 1987.