"Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della L.R. 56/77 , così come modificata dalle leggi regionali 50/80 e 17/82, e della legge regionale 61/84 ."
(B.U. 06 febbraio 1985, n. 6)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La
legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61
, è così modificata:
- all'articolo 23, che sopprime e sostituisce l'
articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , al 3° comma, sono soppresse le parole "
" e sostituite da: "
";
di cui al 3° comma dell'art. 21
nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti
- all'articolo 24, che sopprime e sostituisce l'
articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la lettera "
" richiamata alla terza riga del punto 2), va sostituita con la lettera "
";
b)
d)
- all'articolo 27, che sopprime e sostituisce l'
articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , alla lettera m) del 2° comma, ed alla lettera c) del 3° comma, dopo le parole: "
", vengono inserite le parole: "
";
penultimo ed ultimo comma
dell'articolo 2
- all'articolo 34, che modifica l'
articolo 34, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , dopo il primo comma, di seguito, viene aggiunto: "
";
le parole: 2° comma'' sono sostituite con le parole: '3° comma'
- all'articolo 49, che modifica l'
articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , il secondo comma è soppresso e sostituito da: "
";
al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: 'di cui al 6° comma dell'art. 33'
- all'articolo 59, che sopprime e sostituisce l'
articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
, all'ultimo comma, il richiamo alla legge regionale: "2 luglio 1977, n. 33", è corretto in "2 luglio 1976, n. 33";
- all'articolo 65, che modifica l'
articolo 82, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , sono soppressi gli ultimi 3 commi;
- all'articolo 66, che modifica l'
articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è aggiunto il seguente comma: "
";
al secondo comma le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' vanno sostituite con: ''di cui al successivo sesto comma''; al quinto comma: ''di cui al secondo, terzo e quarto comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al primo, secondo e terzo comma''; al sesto comma, le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al successivo sesto comma''
- all'articolo 67, che modifica l'
articolo 84, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , al testo di modifica viene aggiunto: "
";
sempre al primo comma le parole: ''secondo e del terzo comma'', sono sostituite con le parole: ''primo e del secondo comma''
- all'articolo 72, che sopprime e sostituisce l'articolo 91 bis, il titolo è così sostituito: "
";
Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
- al 1° e 4° comma dopo le parole: "
", sono aggiunte le parole: "
";
per i beni
culturali e
- all'articolo 73, che modifica l'
articolo 91 quinquies della legge 5 dicembre 1977, n. 56 , dopo i primi due commi viene aggiunto: "
";
al primo comma, le parole: ''degli articoli 19/81'', sono soppresse e sostituite con le parole: ''dell'articolo 81''
- all'art. 75 di inserimento di un nuovo articolo 91 septies, all'ultimo comma le parole: "
", sono sostituite dalle parole: "
".
120 giorni
360 giorni
La
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
, come modificata dalle leggi 20 maggio 1980, n. 50 e 11 agosto 1982, n. 17, è così modificata:
- all'articolo 80, al primo comma, le parole: "
", sono sostituite con le parole: "
"; al secondo comma le parole: "
", sono sostituite con le parole: "
";
quarto comma
sesto comma
secondo e terzo comma
quarto e quinto comma
- all'articolo 90, il penultimo comma è soppresso; all'ultimo comma, le parole: "
", sono sostituite da: "
".
del 15° comma
dell'ultimo comma
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 gennaio 1985
Aldo Viglione
Note:
[1] Questo punto del secondo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.