Legge regionale n. 8 del 31 gennaio 1985  ( Versione vigente )
"Legge di correzione degli errori materiali e di mancato coordinamento della L.R. 56/77 , così come modificata dalle leggi regionali 50/80 e 17/82, e della legge regionale 61/84 ."
(B.U. 06 febbraio 1985, n. 6)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61 , è così modificata:
 
- all'articolo 23, che sopprime e sostituisce l' articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , al 3° comma, sono soppresse le parole "
di cui al 3° comma dell'art. 21
" e sostituite da: "
nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti
";
 
- all'articolo 24, che sopprime e sostituisce l' articolo 21 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , la lettera "
b)
" richiamata alla terza riga del punto 2), va sostituita con la lettera "
d)
";
 
- all'articolo 27, che sopprime e sostituisce l' articolo 25 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , alla lettera m) del 2° comma, ed alla lettera c) del 3° comma, dopo le parole: "
penultimo ed ultimo comma
", vengono inserite le parole: "
dell'articolo 2
";
 
- all'articolo 34, che modifica l' articolo 34, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , dopo il primo comma, di seguito, viene aggiunto: "
le parole: 2° comma'' sono sostituite con le parole: '3° comma'
";
 
- all'articolo 49, che modifica l' articolo 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , il secondo comma è soppresso e sostituito da: "
al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: 'di cui al 6° comma dell'art. 33'
";
 
- all'articolo 59, che sopprime e sostituisce l' articolo 76 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , all'ultimo comma, il richiamo alla legge regionale: "2 luglio 1977, n. 33", è corretto in "2 luglio 1976, n. 33";
 
- all'articolo 65, che modifica l' articolo 82, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , sono soppressi gli ultimi 3 commi;
 
- all'articolo 66, che modifica l' articolo 83, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , è aggiunto il seguente comma: "
al secondo comma le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' vanno sostituite con: ''di cui al successivo sesto comma''; al quinto comma: ''di cui al secondo, terzo e quarto comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al primo, secondo e terzo comma''; al sesto comma, le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al successivo sesto comma''
";
 
- all'articolo 67, che modifica l' articolo 84, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , al testo di modifica viene aggiunto: "
sempre al primo comma le parole: ''secondo e del terzo comma'', sono sostituite con le parole: ''primo e del secondo comma''
";
 
- all'articolo 72, che sopprime e sostituisce l'articolo 91 bis, il titolo è così sostituito: "
Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali
";
 
- al 1° e 4° comma dopo le parole: "
per i beni
", sono aggiunte le parole: "
culturali e
";
 
- all'articolo 73, che modifica l' articolo 91 quinquies della legge 5 dicembre 1977, n. 56 , dopo i primi due commi viene aggiunto: "
al primo comma, le parole: ''degli articoli 19/81'', sono soppresse e sostituite con le parole: ''dell'articolo 81''
";
 
- all'art. 75 di inserimento di un nuovo articolo 91 septies, all'ultimo comma le parole: "
120 giorni
", sono sostituite dalle parole: "
360 giorni
".
 
La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 , come modificata dalle leggi 20 maggio 1980, n. 50 e 11 agosto 1982, n. 17, è così modificata:
 
- all'articolo 80, al primo comma, le parole: "
quarto comma
", sono sostituite con le parole: "
sesto comma
"; al secondo comma le parole: "
secondo e terzo comma
", sono sostituite con le parole: "
quarto e quinto comma
";
 
(...)
[1]
 
- all'articolo 90, il penultimo comma è soppresso; all'ultimo comma, le parole: "
del 15° comma
", sono sostituite da: "
dell'ultimo comma
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul B.U. della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 31 gennaio 1985
Aldo Viglione

Note:

[1] Questo punto del secondo comma dell'articolo 1 è stato abrogato dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.