"Modifica all' art. 12 della legge regionale 4 luglio 1984, n. 30 'Proroga presidenza transitoria del Consiglio Regionale Sanità e Assistenza ' ".
(B.U. 23 gennaio 1985, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Il
2° comma dell'art. 12 della L.R. 4 luglio 1984, n. 30 , è così modificato: "
".
In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 gennaio 1985
Aldo Viglione.