Legge regionale n. 4 del 21 gennaio 1985  ( Versione vigente )
"Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione in materia di Polizia Mineraria nelle cave, torbiere, acque minerali e termali."
(B.U. 23 gennaio 1985, n. 4)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Titolarità delle funzioni)
 
Sono attribuite al Presidente della Giunta Regionale, ai sensi degli artt. 61 e 62 del D.P.R. 616/77 e dell' art. 23 della L.R. 69/78 , le funzioni amministrative in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di Polizia Mineraria delle cave e torbiere, acque minerali e termali, di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e successive modificazioni o integrazioni, nonchè le funzioni di sicurezza del lavoro nelle medesime attività di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 19 marzo 1956, n. 302.
 
Il Presidente della Giunta Regionale esercita, nelle materie di cui al comma precedente, le funzioni già attribuite con il citato D.P.R. 128/59 al Prefetto e al Corpo delle Miniere.
Art. 2. 
(Esercizio delle funzioni)
 
Per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo il Presidente della Giunta Regionale si avvale dell'Assessorato competente in materia di Cave e Torbiere, Acque Minerali e Termali - Polizia Mineraria.
 
Il Presidente della Giunta Regionale, può con proprio decreto, delegare al funzionario responsabile del settore la firma di atti già di competenza dell'Ingegnere Capo del Corpo delle Miniere.
 
Per l'emanazione di disposizioni particolari, previste dall' art. 51 - 1° comma del D.P.R. 128/59 il Presidente può sentire la Commissione Tecnico-Consultiva di cui all' art. 6, L.R. 69/78 .
Art. 3. 
(Ambito di applicazione della legge)
 
Le competenze in materia di Polizia Mineraria sono estese, ai sensi dell' art. 2 del citato D.P.R. 128/59 , agli impianti di trattamento dei minerali e a quelli connessi con le cave e torbiere, acque minerali e termali, nonchè alle verifiche periodiche previste dal D.P.R. 547/55 .
 
Le funzioni di cui all'art. 1 della presente legge si applicano anche alle norme di carattere tecnico ed antinfortunistico sull'impiego degli esplosivi nelle attività estrattive di competenza regionale.
 
Restano ferme le competenze degli organi statali, ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. 616/77 , in materia di pubblica sicurezza di cui al T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 , nonchè le competenze di omologazione e di prima verifica attribuite all'I.S.P.E.S.L. con D.L. n. 390/82 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.
Art. 4. 
(Programmazione regionale)
 
La programmazione degli interventi regionali nel settore dovrà armonizzare le prescrizioni del piano socio-sanitario regionale con gli obiettivi di tutela e buon governo dei giacimenti minerari, previsti dalla L.R. 69/78 , nonchè inerenti la ricerca e lo sfruttamento delle acque minerali e termali.
Art. 5. 
(Rapporti con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale)
 
I funzionari regionali di Polizia Mineraria, qualora, nell'esercizio delle loro funzioni, rilevino situazioni che richiedono interventi di tutela dell'igiene del lavoro e delle malattie professionali, sono tenuti a segnalarle alle unità sanitarie locali competenti per territorio.
Art. 6. 
(Qualifica dei funzionari)
 
I funzionari regionali di Polizia Mineraria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalla legge, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell' art. 5 del D.P.R. 128/59 e dell' art. 221 - ultimo comma - del Codice di Procedura Penale .
 
Tale qualifica è conservata dai funzionari provenienti dal Corpo Statale delle Miniere ai sensi del D.P.R. 616/77 , nell'ambito di applicazione della presente legge.
 
La nomina dei nuovi funzionari avviene previo accertamento, da parte della Giunta Regionale, dei requisiti richiesti per l'espletamento delle funzioni di Polizia Mineraria.
 
I funzionari di cui al presente articolo devono essere muniti di apposito documento regionale di riconoscimento attestante la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Art. 7. 
(Vigilanza)
 
I funzionari, di cui all'articolo precedente, hanno diritto di ispezionare in qualsiasi momento le lavorazioni sottoposte alla loro vigilanza.
 
Gli imprenditori, i direttori ed il personale dipendente delle aziende esercenti le cave e torbiere, acque minerali e termali, hanno l'obbligo di agevolare tali ispezioni e di fornire le notizie ed i dati necessari.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 gennaio 1985
Aldo Viglione.