Legge regionale n. 9 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte."[1][2]
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1.[3] 
(...)
Art. 2.[4] 
(...)
Art. 3.[5] 
(...)
Art. 4.[6] 
(...)
Art. 5.[7] 
(...)
Art. 6.[8][9] 
(Prestazioni del fondo)
 
Il fondo eroga ai Consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno nelle seguenti misure:
anni di contribuzione versata
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
52%
12
54%
13
56%
14
58%
15
60%
16
61%
17
62%
18
63%
19
64%
20 ed oltre
65%
.
[10]
 
La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
 
L'assegno vitalizio diretto spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio; a tal fine si considera per quinquennio il periodo non inferiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno.
 
Per i Consiglieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni, rimane in vigore il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 .
 
Ai Consiglieri che optino di avvalersi di tale norma, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.
 
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che ne abbiano già maturato il diritto percepiscono l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
 
Per i Consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile del predetto assegno è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
La norma di cui al primo comma del presente articolo, non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della scadenza della 1 Legislatura del Consiglio Regionale, per i quali rimane valido il trattamento previsto dall' art. 12 della L.R. 20 ottobre 1972, n. 11 .
Art. 7.[11] 
(...)
Art. 8.[12] 
(...)
Art. 9.[13] 
(...)
Art. 10.[14] 
(...)
Art. 11.[15] 
(...)
Art. 12.[16] 
(...)
Art. 13.[17] 
(...)
Art. 14.[18] 
(...)
Art. 15.[19] 
(...)
Art. 16.[20] 
(...)
Art. 17.[21] 
(...)
Art. 18.[22] 
(...)
Titolo II. 
INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Art. 19.[23] 
(...)
Art. 20.[24] 
(...)
Art.. 20 bis.[25] 
(...)
Art. 21.[26] 
(...)
Art. 22.[27] 
(...)
Art. 23.[28] 
(...)
Titolo III. 
NORME FINALI
Art. 24.[29] 
(...)
Art. 25.[30] 
(...)
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dall' art. 6 della stessa legge

[2] Quanto disposto dall'art. 10 continua ad avere efficacia solamente nei confronti dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato e di quelli in carica alla data dell'entrata in vigore della l.r. 57/1986.

[3] L'articolo 1 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[4] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[5] L'articolo 3 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[6] L'articolo 4 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[7] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[8] Si veda anche l'art. 2 della l.r. 6/1990

[9] Si veda il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 24/2001

[10] In questo comma dell'articolo 6 la tabella è stata modificata ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 66 del 1989.

[11] L'articolo 7 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[12] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[13] L'articolo 9 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 27 del 1995.

[14] L'articolo 10 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57 del 1986.

[15] L'articolo 11 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[16] L'articolo 12 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[17] L'articolo 13 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[18] L'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[19] L'articolo 15 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[20] L'articolo 16 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[21] L'articolo 17 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[22] L'articolo 18 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[23] L'articolo 19 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[24] L'articolo 20 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[25] L'articolo 20 bis è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[26] L'articolo 21 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[27] L'articolo 22 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[28] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[29] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.

[30] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera a del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 24 del 2001.