"Integrazione alla legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 , concernente 'Disciplina dei mercati all'ingrosso '".
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Dopo il
15° comma dell'art. 9 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 62 , è aggiunto il seguente comma: "
".
Le sedute della Commissione Consultiva Regionale Mercati sono valide con la presenza di almeno un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati con il con il voto della maggioranza dei presenti
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione