"Conseguimento patenti di mestiere."
(B.U. 02 gennaio 1985, n. 1)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie d'insegnamento e le prove di esame.
La composizione delle Commissioni esaminatrici è quella determinata dalle norme statali o regionali in materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 1984
Aldo Viglione.