Legge regionale n. 67 del 24 dicembre 1984  ( Versione vigente )
"Conseguimento patenti di mestiere."
(B.U. 02 gennaio 1985, n. 1)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie d'insegnamento e le prove di esame.
 
La composizione delle Commissioni esaminatrici è quella determinata dalle norme statali o regionali in materia.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 1984
Aldo Viglione.