Legge regionale n. 65 del 24 dicembre 1984  ( Versione vigente )
"Norme di attuazione dell' articolo 18 della Costituzione e della legge 25 gennaio 1982 n. 17 , in materia di associazioni segrete."
(B.U. 02 gennaio 1985, n. 1)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
 
Le disposizioni della presente legge, attuativa della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , inerente le associazioni segrete, nonchè l'associazione denominata "Loggia P. 2", si applicano:
a) 
al personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, al personale trasferito alla Regione non ancora inquadrato ed al personale di Enti dipendenti dalla Regione non inquadrato nel ruolo unico regionale, al personale comandato presso la Regione da altri Enti;
b) 
al personale degli Enti ed Organismi per i quali la Regione approva il bilancio preventivo e consuntivo e/o la pianta organica;
c) 
al personale dipendente di Enti e di Società regionali e a partecipazione regionale, nonchè di Enti e di Società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti della Regione o di Enti locali da essa delegati;
d) 
ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli Enti e delle Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e delle Società concessionarie di pubblici servizi regionali;
e) 
agli amministratori e i sindaci nominati dalla Regione ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del Codice Civile ;
f) 
ai titolari di incarichi pubblici la cui nomina, designazione o proposta sia di competenza della Regione.
Art. 2. 
(Provvedimenti disciplinari)
 
Ai sensi dell' art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , l'appartenenza ad una associazione segreta per i soggetti di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 1, costituisce grave contravvenzione ai doveri del proprio ufficio; il dipendente che vi incorre, fatta salva l'applicazione delle norme penali, è soggetto alle sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e dallo stipendio nonchè della destituzione.
 
Il provvedimento disciplinare è commisurato al grado di corresponsabilità del dipendente nella associazione e alla posizione ricoperta dallo stesso all'interno dell'Amministrazione, in ragione delle funzioni esercitate. Il provvedimento disciplinare è altresì commisurato alla natura e alle conseguenze delle eventuali interferenze nel regolare esercizio delle funzioni regionali poste in essere dal dipendente a seguito del vincolo associativo vietato.
 
La sanzione della destituzione si applica per l'attività di promozione e di direzione dell'associazione, per il proselitismo a favore della stessa e nel caso di danni materiali e morali subiti dall'Amministrazione.
Art. 3. 
(Sospensione cautelare)
 
I dipendenti di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 1, a carico dei quali risulti il sospetto concretamente fondato di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza possono, ai sensi dell' art. 4 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , essere sospesi dal servizio valutati il grado di corresponsabilità nell'associazione, la posizione ricoperta nell'Amministrazione di appartenenza e la possibilità che la permanenza in servizio comprometta l'accertamento della responsabilità. A tali adempimenti provvede la Giunta.
Art. 4. 
(Procedimento)
 
Gli atti riguardanti il dipendente nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di sospensione dal servizio sono inviati dalla Giunta all'Autorità Giudiziaria, provvedendo contestualmente a promuovere il procedimento disciplinare.
 
Il provvedimento di sospensione dal servizio decade qualora entro il termine di 180 giorni dalla sua adozione non sia stata esercitata l'azione penale o non si sia concluso il procedimento disciplinare.
 
La Giunta Regionale provvede, in caso di proscioglimento, a revocare la sospensione dal servizio se ancora operante, ovvero ad irrogare la sanzione deliberata.
 
Lo svolgimento del procedimento disciplinare e l'applicazione delle relative sanzioni sono, per il personale inquadrato nel ruolo unico regionale anche se comandato presso altri Enti, per quello ad essa trasferito non ancora inquadrato e per il personale di altri Enti presso di essa comandato, regolati da quanto disposto dagli articoli 42, 47 e 48 della legge regionale 11 agosto 1974, n. 22 . Per il personale comandato presso la Regione da altri Enti e per i dipendenti degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale nonchè di Enti e Società concessionari di pubblici servizi in forza di provvedimenti della Regione o di Enti locali da essa delegate, valgono le disposizioni dei rispettivi contratti ed accordi di lavoro in quanto applicabili.
Art. 5. 
(Personale regionale ed in servizio presso la Regione)
 
Qualora da fatti commessi da dipendenti regionali o che prestino servizio presso la Regione in violazione dei doveri d'ufficio, risultino connessioni con azioni di interferenza nel regolare esercizio delle funzioni regionali da parte di un'associazione segreta, a carico della quale non sia stata ancora emessa la sentenza irrevocabile di cui all' articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , la Giunta Regionale, ferma restando l'applicazione delle norme disciplinari previste dalla legge regionale 12 agosto 1974, n. 22 e successive modificazioni, invia immediatamente gli atti e la comunicazione degli elementi di sospetto di cui è venuta in possesso alla Autorità Giudiziaria.
 
Nel caso l'Autorità Giudiziaria ritenga sussistano le condizioni previste dalla legge 25 gennaio 1982, n. 17 , per l'apertura di un procedimento penale, ovvero lo apra, la Giunta Regionale, qualora non vi abbia ancora provveduto, può sospendere dal servizio i dipendenti interessati dal procedimento giudiziario.
Art. 6. 
(Personale di altri Enti e Società concessionarie)
 
Gli organi dirigenti degli Enti presso i quali presti servizio personale regionale, nonchè degli Enti e Società regionali e a partecipazione regionale e degli Enti e Società concessionari di pubblici servizi in base a provvedimento della Regione o di Ente locale da essa delegato, che vengono in possesso degli elementi di fondato sospetto di cui ai precedenti articoli 3 e 5, sono tenuti ad adottare i provvedimenti previsti dalla legge secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.
 
La Giunta Regionale, quando venga in possesso degli elementi di fondato sospetto di cui agli articoli 3 e 5 della presente legge a carico di personale dipendente da altri Enti e Società che abbiano un rapporto di servizio con la Regione, trasmette gli atti relativi agli Organi Direttivi dei medesimi ed alla Autorità Giudiziaria.
Art. 7. 
(Organi di amministrazione e controllo)
 
Qualora nei confronti dei componenti degli Organi di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, l'Autorità Giudiziaria apra un procedimento giudiziario per appartenenza ad associazioni segrete, la Giunta Regionale o gli Enti delegati invitano gli Enti e Società interessate a procedere alla sospensione dei medesimi fino all'atto del proscioglimento o alla sentenza definitiva di condanna o di assoluzione. In caso di condanna irrevocabile viene richiesta la revoca dagli incarichi.
 
Se entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'invito non sia stata data attuazione alla richiesta di sospensione, ovvero di revoca, la Giunta Regionale o gli Enti delegati procedono per inadempienza agli obblighi di legge e di concessione nei confronti degli Enti e Società concessionarie. Il procedimento può contemplare anche la esclusione di tali Enti e Società dal rilascio di concessioni di pubblici servizi nonchè dalla fruizione di contributi che non siano obbligatori per legge.
 
Gli atti di concessione rilasciati ai soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 1, dovranno contenere a favore dell'Ente concedente apposita clausola di riconoscimento della facoltà di revoca della concessione in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui ai due commi precedenti.
Art. 8. 
(Nomine e designazioni regionali)
 
La condanna per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , determina la inidoneità a nomine o designazioni di competenza regionale.
 
I soggetti di cui alle lettere e) e f) del precedente articolo 1, qualora venga accertato con sentenza irrevocabile la loro appartenenza ad associazioni segrete, vengono dichiarati immediatamente decaduti, salvo la validità degli atti compiuti. Nel caso l'Autorità Giudiziaria abbia nei loro confronti, ancor prima che sia stata emessa la sentenza irrevocabile di cui all' articolo 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , esercitato l'azione penale, si procede alla sospensione fino all'atto del proscioglimento o della assoluzione.
 
Sono di competenza della Giunta Regionale gli accertamenti istruttori, i provvedimenti di sospensione e le pronunzie di decadenza.
Art. 9. 
(Licenze, concessioni, albi, contributi e altri benefici )
 
La condanna per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , determina, per la durata di 5 anni dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, la esclusione da qualsiasi contributo della Regione, degli Enti dipendenti o delegati, degli Enti o Società a partecipazione regionale; nonchè la esclusione da benefici non dovuti per legge, da licenze e concessioni e dalla iscrizione agli albi degli appaltatori di opere o forniture regionali, ancorchè delegate agli Enti locali.
 
Le licenze, le concessioni, le iscrizioni agli albi o gli altri benefici non dovuti per legge, a carico dei cui titolari risulti il sospetto concretamente fondato di appartenenza ad associazione di cui sia stata accertata con sentenza irrevocabile la segretezza ai sensi dell' art. 3 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 , possono essere sospese per un periodo di 5 anni. Analogamente, qualora prima della sentenza irrevocabile l'Autorità Giudiziaria eserciti nei confronti dei suddetti soggetti l'azione penale, il provvedimento di sospensione può essere assunto fino all'atto del proscioglimento o della assoluzione.
 
Le stesse disposizioni si applicano nel caso in cui le licenze, concessioni, iscrizioni, contributi o altri benefici siano disposti a favore di Società di capitali, Società di persone o Imprese individuali delle quali i soggetti di cui al primo comma siano amministratori, soci o dipendenti.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 1984
Aldo Viglione.