Legge regionale n. 61 del 06 dicembre 1984  ( Versione vigente )
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 56/77 e successive modificazioni."
(B.U. 12 dicembre 1984, n. 50)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 3 della L.R. 56/77 , è così modificato: alla lettera a) dopo la parola: "
comprensori
", sono aggiunte le parole: "
o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico; i Progetti Territoriali Operativi di cui all'art. 8 bis.
"
Art. 2. 
 
All' art. 4 della L.R. 56/77 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
nel 2° comma la lettera a) è così sostituita: "
a)
La formazione dei Piani Territoriali dei Comprensori o di aree sub-comprensoriali di particolare interesse ambientale ed economico e li coordina ed integra fino a costituire un quadro unitario esteso all'intero territorio regionale;
b)
l'individuazione, il coordinamento e la formazione dei progetti Territoriali Operativi
".
 
Il punto b) diviene il punto c)
 
Il punto c) diviene il punto d)
 
Il punto d) diviene il punto e)
 
Nell'ultimo comma, che diviene penultimo, la lettera c) è sostituita con la lettera d).
 
Viene aggiunto un ultimo comma che recita: "
La Regione può altresì provvedere alla formazione del Piano Territoriale regionale, quale parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo a norma della L.R. 19 agosto 1977, n.43
"
Art. 3. 
 
L' art. 5 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 5
Contenuti del Piano Territoriale
Il Piano Territoriale, di cui al precedente art. 3, individua la struttura territoriale del sistema insediativo e dell'ambiente naturale e le politiche per la sua trasformazione e gestione, che sulla base degli indirizzi programmatici formulati dalla Regione, si rendono necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:
a)
può definire direttamente a livello esecutivo i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socioeconomici, che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;
b)
fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;
c)
fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle amministrazioni e delle aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
A tale scopo, e secondo le modalità indicate al comma precedente, il Piano Territoriale definisce:
a)
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dell'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;
b)
le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
c)
i sistemi relativi alle reti infrastrutturali, ai servizi, alle attrezzature, agli impianti produttivi di interesse regionale, sulla base delle valutazioni dei fabbisogni attuali e futuri nonchè i sistemi delle aree di interesse paesaggistico e turistico;
d)
la diversa distribuzione nel territorio dei pesi insediativi delle diverse attività e della popolazione;
e)
i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
f)
i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di P.T.O., delimitandone le relative aree, le opere ed i sistemi infrastrutturali di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici da comprendere o meno in Progetti Territoriali Operativi;
g)
le aree sub-comprensoriali, così come individuate alla lettera d) dell'art. 11 della L.R. 19 agosto 1977 n. 43 , nonchè le unità geografiche per l'adeguamento ed il coordinamento dei P.R.G. rispetto alle indicazioni del P.T. e per l'attuazione dei programmi pluriennali e di settore.
Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri e gli indirizzi per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale.
Il P.T. costituisce quadro di riferimento per la programmata attuazione degli interventi pubblici e privati sul territorio.
"
Art. 4. 
 
L' art. 6 della L.R. 56/77 , è sostituito dal seguente: "
Art. 6
Elaborati del Piano Territoriale
Il Piano Territoriale è costituito dai seguenti elaborati:
1) la Relazione che contiene l'illustrazione dei criteri e delle scelte in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'articolo 5 della presente legge, con la precisazione dell'arco temporale assunto per gli interventi previsti dal piano e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell' art. 12 della legge regionale n. 43/1977 ;
2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:100.000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al terzo comma dell'articolo 5 della presente legge;
3) le Norme di attuazione, contenenti anche i criteri, gli indirizzi, le direttive per la predisposizione e l'adeguamento dei piani di competenza comunale, con la specificazione delle eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;
4) gli allegati, tecnici e statistici, comprendenti le analisi e la rappresentazione cartografica dei caratteri fisici del territorio, della distribuzione della popolazione, dei posti di lavoro e degli insediamenti, dell'uso del suolo in generale e di quant'altro necessario a definire lo stato di fatto.
"
Art. 5. 
 
L' art. 7 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
il primo comma dell'art. 7 della L.R. 56/77 , è sostituito dai seguenti: "
I Piani Territoriali di cui alla lettera a) dell'art. 3, sono formati ed approvati secondo le procedure dei seguenti commi.
Il Piano Territoriale esteso al territorio dell'intera Regione, in quanto parte integrante del Piano Regionale di Sviluppo, è formato ed approvato secondo le procedure previste, per la formazione, approvazione ed attuazione del Piano Regionale di Sviluppo, dalla L.R. 19 agosto '77, n. 43 .
I Piani Territoriali di livello comprensoriale sono formati ed approvati secondo le seguenti procedure
".
 
Al quinto comma, dopo le parole: "
atti al Comitato Comprensoriale
" il testo, sino a fine comma viene così sostituito: "
Decorso tale termine il Comitato Comprensoriale provvede alla redazione del progetto di piano, ai sensi degli articoli 5° e 6° della presente legge e sulla base del parere espresso dalla Giunta Regionale, ove pervenuto, e lo trasmette, entro i successivi 120 giorni alla Regione, previa deliberazione del Consiglio Comprensoriale
".
 
Dopo il 6° comma viene aggiunto il seguente: "
Il progetto di Piano Territoriale è composto dagli elaborati di cui al precedente art. 6 con grado di approfondimento adeguato ai principi ed ai criteri generali adottati
".
 
Al 7° comma dopo la parola: "
Entro
" il termine "
90 giorni
" viene sostituito con il termine: "
60 giorni
".
 
All'8° comma dopo: "
La Giunta Regionale
" le parole "
entro 90 giorni dalla pubblicazione di cui al comma precedente esaminate le osservazioni
", sono sostituite da: "
nei successivi 90 giorni esaminate le osservazioni pervenute entro i termini indicati nel precedente comma, con provvedimento motivato.
"
Art. 6. 
 
All' art. 8 della L.R. 56/77 , sono apportate le seguenti modifiche:
 
il 3° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
L'adeguamento dei P.R.G., da parte dei Comuni interessati direttamente o dagli effetti indotti, ai sensi dell' art. 15, lettera a) della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 , viene effettuato secondo le modalità di cui ai successivi commi
".
 
Il 4° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
Entro 12 mesi dalla pubblicazione del Piano Territoriale o di sue varianti, i Comuni che vi siano tenuti adottano le varianti di adeguamento ai propri Piani Regolatori che sono approvate con le procedure di cui al 2° comma del successivo art. 17
".
 
Al 5° comma le parole: "
6 mesi
" sono sostituite con "
3 mesi
"
Art. 7. 
 
Dopo l' art. 8 della L.R. 56/77 , è aggiunto il seguente art. 8 bis. "
Art. 8 bis
Attuazione del Piano Territoriale
I Piani Territoriali redatti ai sensi dell' art. 15 della L.R. 19 agosto 1977, n. 43 , si attuano mediante:
a)
l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali
b)
gli interventi della Regione in applicazione di leggi statali e regionali
c)
i progetti specifici di opere o sistemi infrastrutturali
d)
i Progetti Territoriali Operativi.
La Giunta Regionale, in occasione della formazione del Programma Pluriennale di Attività e di Spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, di cui all' art. 22 della L.R. n. 43/77 , predispone una relazione sullo stato di attuazione dei Piani Territoriali e dei relativi strumenti di attuazione.
"
Art. 8. 
 
Dopo l' art. 8 della L.R. 56/77 , è aggiunto il seguente art. 8 ter: "
Art. 8 ter
Il Progetto Territoriale Operativo.
Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione ed attuazione del Piano Territoriale. Esso è formato nei casi e con riferimento alle aree indicate dal Piano Territoriale salvo quanto previsto nel comma successivo.
Il Consiglio Regionale, con la deliberazione di approvazione del Programma Pluriennale di Attività e di Spesa e dei suoi aggiornamenti annuali, del Piano Regionale di Sviluppo e dei Piani Territoriali e/o per ragioni d'urgenza adeguatamente motivate, può individuare le ulteriori aree su cui formare il Progetto Territoriale Operativo definendone gli elementi di riferimento programmatici e i relativi tempi di formazione.
Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:
a)
la specificazione e l'approfondimento delle definizioni ed individuazioni di cui alle lettere a, b, c, d, del 3° comma del precedente art. 5, nonchè, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui al 4° comma del predetto articolo.
b)
la individuazione anche ai fini della dichiarazione di Pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti.
c)
la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale di comprensorio, da osservarsi nella Pianificazione Comunale.
d)
le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati.
e)
la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; la individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; la indicazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonchè la disciplina, per il coordinamento di programmi pubblici e privati.
Il Progetto Territoriale Operativo, valuta l'impatto sugli elementi ambientali, paesaggistici, sociali ed economici che la realizzazione degli interventi previsti comporta, e delimita gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta.
"
Art. 9. 
 
Dopo l' art. 8 della L.R. 56/77 , è aggiunto il seguente art. 8 quater: "
Art. 8 quater
Elaborati del Progetto Territoriale Operativo
Il Progetto Territoriale Operativo è costituito dai seguenti elaborati:
1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Piano Regionale di Sviluppo, al Piano Socio-Economico e Territoriale del Comprensorio, o alle eventuali varianti ad esso proposte, ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta;
2) gli Allegati, tecnici e statistici, atti ad individuare lo stato di fatto nei suoi aspetti fisici ed urbanistici;
3) le Tavole di progetto, in scala non inferiore a 1:25000 per le parti soggette a prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati; le Tavole devono essere in scala non inferiore a 1:10000 e, per le opere di cui alla successiva lettera d), in scala 1:2000 o catastale. Le Tavole definiscono:
a) la struttura generale del territorio considerato;
b) i vincoli territoriali;
c) il sistema infrastrutturale;
d) le opere, con l'individuazione per ciascuna di esse delle principali caratteristiche dimensionali e tecniche;
e) la delimitazione del territorio di operatività diretta;
4) lo studio di impatto ambientale, per la valutazione delle scelte compiute, con la specificazione delle misure proposte per l'eliminazione degli effetti negativi diretti ed indiretti;
5) il Programma di fattibilità, illustrante i soggetti degli interventi, i costi, le risorse, le modalità ed i tempi di attuazione;
6) le Norme di Attuazione;
7) l'Elenco dei Comuni posti nell'ambito di influenza indiretta.
Nei casi di cui al 4° comma del successivo art. 8 sexies il Progetto Territoriale Operativo contiene gli elaborati di cui all'art. 39.
"
Art. 10. 
 
Dopo l' art. 8 della L.R. 56/77 , è aggiunto il seguente art. 8 quinquies: "
Art. 8 quinquies
Formazione ed approvazione del progetto territoriale operativo.
Il Consiglio Regionale delibera sulla formazione del Progetto Territoriale Operativo su proposta della Giunta Regionale, dei Comitati Comprensoriali, dei Comuni, delle Province, delle Comunità Montane, nonchè di altri soggetti pubblici e privati.
Il Progetto Territoriale Operativo è formato dalla Giunta Regionale.
La proposta è corredata degli allegati tecnici e descrittivi atti ad individuare le caratteristiche essenziali degli interventi previsti e la loro compatibilità con il Piano di Sviluppo Regionale e con i Piani Territoriali.
La Giunta Regionale, ove non sia il soggetto proponente, esprime il proprio motivato parere sulla proposta di Progetto Territoriale Operativo, sulla base degli elaborati di cui al comma precedente.
La proposta di P.T.O. viene inviata ai Comuni interessati, i quali esprimono con delibera il proprio parere entro 45 giorni.
Il Consiglio Regionale si esprime sulla proposta inoltrata dalla Giunta con propria deliberazione entro 60 giorni valutando anche la compatibilità del Progetto Territoriale Operativo proposto con il Piano di Sviluppo Regionale e con i Piani Territoriali, individua le priorità e - ove ricorrano i casi di cui al 3° comma del precedente art. 8 ter - delimita le aree interessate e definisce gli obiettivi.
Il Progetto Territoriale Operativo è approvato con procedure di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale adotta il Progetto, previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, espresso entro 30 giorni dal ricevimento.
La Giunta Regionale invia il Progetto adottato agli Enti locali territoriali ed ai Comitati Comprensoriali interessati e ne dà notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare le eventuali osservazioni nel pubblico interesse entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione.
Entro lo stesso termine con deliberazione i Comitati Comprensoriali interessati esprimono il proprio parere ed i Comuni le proprie osservazioni.
La Giunta Regionale, nei successivi 60 giorni, si esprime motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e dei pareri provvedendo alla predisposizione degli elaborati definitivi del Progetto e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
In caso di decorrenza dei termini per i pareri di cui ai commi precedenti o di qualsiasi altro termine assegnato dalla legge o dalla Giunta Regionale ad organi consultivi, senza che sia stato comunicato il parere, le procedure amministrative riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato.
L'approvazione del Progetto Territoriale Operativo non conforme ai Piani Territoriali costituisce variante agli stessi.
Ove la variante riguardi i contenuti di cui alle lettere a, b, c, d, del 3° comma dell'art. 5, gli elaborati del Progetto Territoriale Operativo sono trasmessi al Comitato Comprensoriale il quale si esprime con deliberazione entro 60 giorni dal ricevimento.
Entro i successivi 60 giorni, il Consiglio Regionale approva il P.T.O. che costituisce ad ogni effetto variante del Piano Territoriale.
"
Art. 11. 
 
Dopo l' art. 8 della L.R. 56/77 , è aggiunto il seguente art. 8 sexies: "
Art. 8 sexies
Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo.
Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti, nei limiti della legislazione statale.
Gli strumenti urbanistici esecutivi che hanno come presupposto il Progetto Territoriale Operativo hanno la validità che a ciascuno di essi è attribuita dalle norme di legge.
Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.
Il Progetto Territoriale Operativo, ove contenga gli elaborati di cui al successivo articolo 39 ha efficacia di Piano particolareggiato; ove contenga altresì i progetti delle opere ed infrastrutture in esso previste la deliberazione di approvazione del Consiglio Regionale costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti.
Gli oneri relativi sono a carico della Regione.
Qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.
Le varianti agli strumenti urbanistici locali diverse da quelle di cui al precedente terzo comma, comunque necessarie per l'attuazione del Progetto Territoriale sono formate dai Comuni secondo quanto previsto all'art. 8, 4° comma.
Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere del Comitato Urbanistico Regionale il quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre 30 giorni.
"
Art. 12. 
 
All' art. 9 della L.R. 56/77 , vengono apportate le seguenti modifiche:
 
Alla fine del 4° comma, divenuto il 1°, vengono soppresse le parole: "
secondo le procedure di cui all'art. 91 bis
".
 
Il 5° comma diventa il 2° comma.
 
Il 6°. ed ultimo comma diventa il 3° comma.
 
Al 1° comma, divenuto 4°, le parole: "
lettera e)
" vengono soppresse e sostituite da: "
provvede alla redazione dei piani paesistici inoltre
"; sempre al 1° comma le parole: "
sentito il Consiglio o, in caso di urgenza, la competente Commissione Consigliare
" vengono soppresse e sostituite da: "
sentita la competente Commissione consiliare
".
 
Il 2° comma diviene il 5° comma.
 
Al 3° comma, divenuto 6° ed ultimo comma, dopo le parole: "
ove occorra
" vengono aggiunte le parole: "
nei piani paesistici o
"; sempre al 3° comma le parole "
e alle
" vengono sostituite da: "
e per le
"; al termine dello stesso comma vengono aggiunte le parole: "
Tali provvedimenti perdono in ogni caso efficacia decorsi i termini di cui all'art. 58.
"
Art. 13. 
 
All' art. 9 bis della L.R. 56/77 , vengono apportate le seguenti modificazioni:
 
in apertura del primo comma la parola: "
Regione
" è sostituita con: "
Giunta Regionale
".
 
Sempre al 1° comma dopo le parole: "
delimitate con deliberazione
" le parole: "
della Giunta Regionale
" sono sostituite con le parole: "
del Consiglio Regionale su proposta della Giunta
".
 
Al termine del 1° comma sono aggiunte le parole: "
e sentito il Comune interessato
".
 
Al 2° comma dopo le parole "
efficacia sino
" le parole: "
all'approvazione
" sono sostituite con le parole: "
all'adozione
".
 
Al termine del 2° comma vengono aggiunte le parole: "
ultimo comma.
"
Art. 14. 
 
L' art. 10 della L.R. 56/77 , è soppresso e così sostituito: "
Art. 10
Variazioni del Piano Territoriale e del Progetto Territoriale Operativo.
I Piani Territoriali estesi al territorio dell'intera Regione o di Comprensorio di cui al precedente art. 3, possono essere modificati col procedimento di cui all'art. 7 della presente legge, rispettivamente nei casi di cui agli artt. 9 e 14 della legge regionale n. 43/77 .
I Progetti Territoriali Operativi possono essere modificati con il procedimento di cui all'art. 8 quinquies della presente legge.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei Piani Territoriali e nei Progetti Territoriali Operativi sono, ove necessario, aggiornate periodicamente sulla base della verifica dello stato di attuazione di cui al precedente art. 8 bis ultimo comma.
Le previsioni e le prescrizioni contenute nei Piani Territoriali sono verificate almeno ogni dieci anni in relazione al variare delle esigenze sociali ed economiche.
"
Art. 15. 
 
L' art. 12 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al secondo comma sono apportate le seguenti modifiche:
 
Al punto l) le parole: "
il fabbisogno di posti di lavoro, di abitazioni, di servizi e di attrezzature
" sono sostituite dalle parole: "
le esigenze di sviluppo delle attività produttive, degli insediamenti residenziali dei servizi e delle attrezzature
".
 
Al punto 3) le parole: "
distribuisce sul territorio
" sono soppresse e sostituite dalla parola: "
individua
".
 
Al punto 4) dopo le parole: "
individua e regolamenta
" sono aggiunte le parole: "
sulla base dei piani agricoli zonali ove operanti
"; sempre al punto 4 ) dopo le parole: "
tempo libero
" sono aggiunte le parole: "
definendo le aree destinate agli standards, di cui agli articoli 21 e 22, oppure individuando gli strumenti esecutivi che devono provvedere a tale specificazione
".
 
Al punto 6) dopo le parole: "
di trasporto
" vengono inserite le parole: "
e di traffico
"; sempre al punto 6 ) vengono soppresse le parole: "
primarie, secondarie e terziarie
" sostituite da: "
articolate con riferimento ai caratteri dell'economia locale
".
 
Al punto 8) il testo è così sostituito: "
può individuare nell'ambito degli insediamenti residenziali, nel caso in cui il Comune sia obbligato a formare il piano di cui al successivo art. 41, le aree per l'edilizia economica e popolare da realizzare in funzione delle reali esigenze locali per il decennio di validità del Piano Regolatore Generale
".
 
Viene aggiunto un nuovo punto 11) che recita: "
contiene ogni altra previsione idonea al conseguimento delle finalità desumibili dall'art. 11 della presente legge.
"
Art. 16. 
 
L' art. 13 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
al 3° comma, punto c), dopo le parole: "
destinazioni d'uso
", si aggiunge: "
anche parzialmente o totalmente nuove
"; al termine del 3° comma dopo le parole: "
specifiche tipologiche
" il testo, inalterato prosegue come nuovo comma sino a: "
presente legge
".
 
Al 4° comma, che diventa quinto, vengono soppresse le parole: "
dell'art. 19
"; dopo le parole: "
sono ammessi
" la parola: "
soltanto
" viene sostituita da: "
gli
".
 
Al 5° comma, che diventa 6., le parole "
2. comma
", sono sostituite dalle parole: "
3° comma.
"
Art. 17. 
 
All' art. 14 della L.R. 56/77, 1 ° comma, punto 3), il testo riferito alla lettera c) è soppresso e sostituito dal seguente: "
gli sviluppi del Piano Regolatore Generale, in scala non inferiore a 1:2000, relativi ai territori urbanizzati ed urbanizzandi ed ai dintorni di pertinenza ambientale; per i territori urbanizzati dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti residenti gli sviluppi del P.R.G. in scala 1:2000 possono limitarsi alle parti modificate o sottoposte a particolare disciplina dal piano medesimo.
"
Art. 18. 
 
L' art. 15 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 15
Formazione e approvazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
Il Consiglio Comunale adotta preliminarmente una deliberazione programmatica che, sulla base dei contenuti del Piano Territoriale e di una prima indagine conoscitiva sulla situazione locale e sulle dinamiche in atto, individua gli obiettivi generali da conseguire e delinea i criteri di impostazione del Piano Regolatore Generale.
La deliberazione programmatica, divenuta esecutiva ai sensi di legge, viene inviata agli Organi di decentramento del Comune, alla Provincia, al Comitato Comprensoriale, alla Comunità Montana, alla Commissione agricola zonale competenti per territorio, nonchè alle organizzazioni sociali più rappresentative presenti sul territorio. Chiunque può presentare osservazioni e proposte secondo le modalità e i tempi indicati nella deliberazione.
Sulla base degli elementi acquisiti il Comune elabora il progetto preliminare di Piano Regolatore e lo adotta entro 180 giorni dalla deliberazione programmatica.
Il progetto preliminare deve comprendere lo schema della relazione illustrativa di cui al n. 1), gli allegati tecnici di cui al n. 2), le tavole di piano di cui al n. 3), lettere a) e b), le norme di attuazione di cui al n. 4) del 1° comma dell'art. 14 della presente legge.
I Comuni che hanno una popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente alla adozione del Progetto preliminare di piano.
Il Progetto preliminare è depositato presso la Segreteria del Comune; è pubblicato per estratto all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione; è messo a disposizione degli Organi e degli Enti di cui al 2° comma. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
Entro 180 giorni dall'avvenuto deposito, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore Generale motivando l'accoglimento e il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Non sono soggette a pubblicazione nè a nuove osservazioni le modifiche introdotte nel Piano Regolatore Generale a seguito di accoglimento di osservazioni.
Il Piano Regolatore adottato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Il Piano Regolatore Generale è inviato alla Giunta Regionale e al Comitato Comprensoriale competente. Il Comitato Comprensoriale esprime il proprio parere sulla base dell'istruttoria operata dal competente servizio della Giunta Regionale entro e non oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento della relazione istruttoria e lo trasmette alla Giunta Regionale, nonchè al Comune interessato. Qualora il Comitato Comprensoriale non abbia espresso il proprio parere entro il termine sopra indicato, il competente servizio della Giunta Regionale trasmette il Piano Regolatore adottato al Comitato Urbanistico Regionale per gli adempimenti di legge.
Il Piano Regolatore Generale è approvato con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale entro 180 giorni dal suo ricevimento in Regione.
In sede di approvazione del Piano Regolatore la Giunta Regionale può apportare, con le procedure di cui ai successivi commi 12 e 13, modifiche che non mutino le caratteristiche essenziali quantitative e strutturali del piano e i suoi criteri di impostazione, oltre che quelle necessarie per:
a)
l'adeguamento del piano alle disposizioni del piano territoriale e dei progetti territoriali operativi;
b)
la razionale coordinata organizzazione e realizzazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato e della Regione, anche ai fini dell'eventuale coordinamento con i Comuni contermini;
c)
la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici;
d)
l'osservanza degli standards.
Le proposte di modifica, formulate previo parere del Comitato Urbanistico Regionale, sono comunicate al Comune che, entro 30 giorni, adotta le proprie controdeduzioni con deliberazione del Consiglio Comunale, da trasmettersi alla Giunta Regionale entro 15 giorni dall'apposizione del visto di esecutività.
In caso di silenzio del Comune oltre i termini fissati per le controdeduzioni, le modifiche sono introdotte d'ufficio nel Piano Regolatore dalla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale può apportare d'ufficio, senza ricorrere alla procedura di cui ai precedenti commi 12 e 13, modifiche riguardanti la correzione di errori materiali, i chiarimenti su singole disposizioni e gli adeguamenti formali a norme di legge.
Le proposte di modifica che, su parere del Comitato Urbanistico Regionale, mutino parzialmente le caratteristiche del Piano Regolatore sono comunicate dalla Giunta Regionale al Comune che provvede entro 90 giorni dal ricevimento alla rielaborazione parziale del Piano.
Il Piano Regolatore così modificato è depositato presso la Segreteria ed è contemporaneamente pubblicato all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Dell'avvenuto deposito è data notizia anche a mezzo stampa.
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate. Entro 90 giorni dall'avvenuta pubblicazione, il Consiglio Comunale adotta il Piano Regolatore modificato, motivando l'accoglimento o il rigetto delle osservazioni e delle proposte presentate. Il Piano è trasmesso alla Giunta Regionale che lo approva sentito il parere del CUR.
Il Piano Regolatore Generale entra in vigore con la pubblicazione per estratto della deliberazione di approvazione della Giunta Regionale ed è esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato, del Comprensorio e della Comunità Montana di appartenenza.
La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale, delibera la restituzione al Comune, per la rielaborazione, dei Piani che richiedono sostanziali modifiche di carattere quantitativo, strutturale e distributivo.
In caso di mancata adozione del Piano Regolatore nei termini stabiliti, la Giunta Regionale può formare il progetto di piano secondo le procedure di cui ai commi 6°, 7°, 8° e 10° del presente articolo.
"
Art. 19. 
 
L' art. 16 della L.R. 56/77 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 16
Piani Regolatori Intercomunali di Comuni consorziati e di Comunità Montane.
Due o più Comuni contermini, costituiti in Consorzio volontario per la formazione congiunta del Piano Regolatore, possono adottare un Piano Regolatore Intercomunale sostitutivo, a tutti gli effetti, dei Piani Regolatori Comunali, con gli stessi contenuti di cui all'articolo 12.
Ai fini della formazione, adozione e pubblicazione dei Piani Regolatori Intercomunali si applicano le norme relative ai Piani Regolatori Generali, intendendosi sostituito il Consorzio ai singoli Comuni.
Lo Statuto del Consorzio stabilisce le modalità di partecipazione dei Comuni alla formazione del P.R.G.I.
Le Comunità Montane formano, in attuazione del Piano pluriennale di sviluppo economico-sociale ed in coerenza con il Piano socio-economico e territoriale del Comprensorio, il Piano Regolatore Intercomunale esteso al loro territorio o ad aree sub-comunitarie, con eventuali volontarie aggregazioni di Comuni ad esse contermini.
La Comunità Montana, se delegata espressamente dai Comuni appartenenti ad essa o costituenti aree sub-comunitarie, procede alla formazione, adozione e pubblicazione del Piano Regolatore Intercomunale, sostituendosi ai singoli Comuni per tutti gli adempimenti relativi. I Comuni possono altresì delegare alla Comunità Montana l'attuazione del Piano Regolatore.
In mancanza di delega, la deliberazione programmatica, il progetto preliminare, il Piano Regolatore Intercomunale e le controdeduzioni di cui all'articolo 15 sono adottati dalla Comunità Montana e dai singoli Comuni per il territorio di propria competenza. Le osservazioni e le proposte previste dal 6° comma dell'art. 15 possono essere presentate al singolo Comune o alla Comunità Montana che provvede a trasmetterle ai Comuni.
I Consorzi di Comuni e le Comunità Montane che hanno popolazione non superiore a 5.000 abitanti residenti possono adottare la deliberazione programmatica contemporaneamente all'adozione del progetto preliminare di piano.
I Piani Intercomunali o di Comunità Montana sono trasmessi dal Consorzio o dalla Comunità Montana, anche se sprovvista di delega, alla Regione e al Comprensorio.
La Regione, in caso di particolari esigenze o su motivata richiesta di uno o più Comuni, stabilisce con deliberazione della Giunta Regionale, l'obbligo della redazione del Piano Regolatore Intercomunale, ne delimita il perimetro e fissa i termini per la sua adozione.
In caso di mancata adozione nei termini stabiliti dal precedente comma, la Giunta Regionale forma e adotta il progetto preliminare di Piano Regolatore Intercomunale, lo deposita presso la Segreteria dei Comuni interessati e lo fa pubblicare per estratto nei rispettivi albi pretori nonchè presso la sede del Comprensorio per 90 giorni consecutivi. Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse.
La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni, provvede alla predisposizione del Piano Regolatore Intercomunale e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, lo approva con propria deliberazione.
La Regione promuove l'associazione dei Comuni non compresi nelle Comunità Montane per la formazione consortile dei relativi Piani Regolatori Generali Intercomunali.
"
Art. 20.[1] 
 
L' art. 17, L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
il 2° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
Le varianti di adeguamento a Piani Territoriali ed a Progetti Territoriali Operativi vigenti e per la revisione periodica di cui al comma precedente sono adottate dal Consiglio Comunale ed esaminate secondo le norme di cui ai commi 6°, 7°, 8°, 9° e 10° dell'art. 15. Non è richiesta in tal caso la deliberazione programmatica.
"
 
Al 3° comma dopo le parole: "
sostanziali modifiche
", sono soppresse le parole: "
non sono soggette ad autorizzazione preventiva. Esse
". Sempre al 3° comma dopo le parole: "
presentare osservazioni
" vengono aggiunte le parole: "
nel pubblico interesse
".
 
Al termine del 4° comma viene aggiunto: "
Esse sono formate ed approvate secondo le procedure di cui all'art. 15, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 sexies
".;
 
Sono soppressi il 5° ed il 7° comma.
 
(...)
[2]
Art. 21. 
 
L' art. 18, L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
Al termine del 2° ed ultimo comma vengono aggiunti i seguenti commi: "
Successivamente alla pubblicazione del P.R.G. per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Comune interessato è tenuto all'affissione all'albo pretorio, per quindici giorni consecutivi, di un avviso che attesti il deposito in continua visione degli elaborati del Piano stesso ai sensi dell'art. 15.
Chiunque può prendere visione di tali elaborati ed ottenerne copia per le parti di suo interesse previo deposito delle relative spese.
Dalla scadenza del periodo di affissione di cui al precedente 3° comma decorrono i termini per l'impugnazione del Piano.
"
Art. 22. 
 
L' art. 19, L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 19
Obbligo dei Comuni di dotarsi di un Piano Regolatore Generale.
Tutti i Comuni della Regione devono dotarsi di un Piano Regolatore Generale, redatto in conformità alla presente legge.
Qualora il Comune permanga nell'inadempienza, trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione può provvedere a far redigere il Piano e ad approvarlo ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 15.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni non possono adottare Programmi di Fabbricazione.
"
Art. 23. 
 
L' art. 20 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 20
Capacità insediativa residenziale.
La capacità insediativa residenziale ai fini del dimensionamento del Piano e della determinazione degli standards urbanistici di cui agli articoli 21 e 22, è data dal rapporto fra volumetria edificata ed edificabile in tutte le aree residenziali o a parziale destinazione residenziale prevista dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo di cui ai successivi commi.
Per quanto riguarda la stima della capacità insediativa, si procede secondo il criterio sintetico o il criterio analitico. Il criterio dovrà essere prescelto nel progetto preliminare ed adeguatamente motivato. Potranno essere prescelti anche entrambi i criteri purchè in aree di intervento differenziato.
Secondo il criterio sintetico l'indice volumetrico abitativo medio è pari a 120 mc. per ogni abitante nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti a 90 mc. per ogni abitante in tutti gli altri Comuni. Per la destinazione d'uso esclusivamente residenziale tali valori sono pari rispettivamente a 100 mc. e 75 mc. Il criterio analitico è sorretto da una relazione tecnica contenente dettagliate analisi. Per la sua applicazione si procede alla somma delle capacità insediative rispettivamente riferite:
a)
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere a), b) e c) senza mutamento della destinazione d'uso, del 3° comma dell'art. 13;
b)
al patrimonio edilizio residenziale esistente soggetto agli interventi di cui alle lettere c), con mutamento di destinazione d'uso, d) ed e) del 3° comma dell'art. 13;
c)
alla previsione di nuove edificazioni di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13.
La capacità insediativa di cui alla lettera a) del precedente comma è uguale a numero di abitanti residenti rilevati più il numero di vani in abitazioni non occupate; la capacità insediativa di cui alle lettere b) e c) del precedente comma è pari al rapporto fra il volume previsto dal Piano Regolatore Generale e l'indice volumetrico abitativo da esso stabilito.
"
[3]
Art. 24. 
 
L'art. 21 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 21
Standards urbanistici e servizi sociali ed attrezzature a livello comunale.
Nel Piano Regolatore Generale deve essere assicurata una dotazione complessiva di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, esistenti ed in progetto, commisurata all'entità degli insediamenti residenziali, produttivi, direzionali, commerciali e turistici, sulla base dei seguenti parametri:
1) Aree per attrezzature e servizi in insediamenti residenziali: la dotazione minima complessiva delle aree per servizi sociali è stabilita in 25 mq. e sino a 7 mq. per abitante può essere reperita in aree private assoggettate ad uso pubblico o da assoggettare ad uso pubblico mediante convenzione, secondo le norme del P.R.G. Tale dotazione è da intendersi, in linea di massima, così ripartita:
a) 5 mq. per abitante di aree per l'istruzione (asili nido, scuole materne, scuole elementari, scuole medie dell'obbligo);
b) 5 mq. per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati e centri commerciali pubblici);
c) 12,50 mq. per abitante di aree per spazi pubblici a parco, per il gioco e lo sport;
d) 2,50 mq. per abitante di aree per parcheggi pubblici. È altresì ammessa una dotazione diversa, comunque non inferiore a 18 mq. qualora il Piano Regolatore Generale determini una aggregazione di aree per servizi destinate ad attività poli-funzionali.
Nei Comuni nei quali la popolazione prevista dal P.R.G. non supera i 2000 abitanti la dotazione globale di aree per attrezzature e servizi può essere ridotta a 18 mq.
La verifica dello standard urbanistico residenziale dei piani comunali è effettuata con riferimento alla capacità insediativa residenziale, così come definita nel precedente art. 20.
I Piani Regolatori Generali dei Comuni con capacità ricettiva turistica superiore alla popolazione residente sono tenuti ad adeguare alla somma della popolazione residente e di quella turistica media annua prevista i valori di cui alle lettere c) e d) del 1. comma, elevando la dotazione minima di cui alla lettera c) a mq. 20 per abitante-vano, mentre i valori di cui alle lettere a) e b) del 1° comma vanno riferiti esclusivamente alla popolazione residente.
Nei casi di Piani Regolatori Generali Intercomunali la dotazione minima di aree è pari alla sommatoria delle dotazioni minime spettante a ciascun Comune, in conformità a quanto previsto nei commi precedenti. Il Piano Intercomunale provvede alla distribuzione fra i Comuni di tali quantità e determina le eventuali aggregazioni delle aree per servizi.
2) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi: la dotazione minima di aree per attrezzature funzionali agli insediamenti produttivi, di nuovo impianto di cui alle lettere a) e d) del 1° comma dell'art. 26, per parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, è stabilita nella misura del 20% della superficie territoriale a tale scopo destinata; per i Comuni siti in territorio montano la dotazione è stabilita nella misura del 10%.
Nei casi di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell'articolo 26, la dotazione minima è stabilita nella misura del 10% della superficie fondiaria.
3) Aree per attrezzature al servizio degli insediamenti direzionali e commerciali: nei casi di intervento all'interno dei centri storici, individuati conformemente a quanto disposto dall'art. 24 sub 1) e di ristrutturazione urbanistica e di completamento di cui alle lettere e) ed f) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura dell'80% della superficie lorda di pavimento. Nei casi di intervento di nuovo impianto, di cui alla lettera g) del 3° comma dell'art. 13, la dotazione minima è stabilita nella misura del 100% della superficie lorda di pavimento.
La dotazione minima di aree di cui al punto 3) del precedente comma dovrà essere destinata nella misura di almeno il 50% a parcheggio pubblico. Nei casi di interventi all'interno dei centri storici, di ristrutturazione urbanistica o di completamento la superficie da destinare a parcheggio potrà essere reperita come superficie utile in apposite attrezzature, anche nel sottosuolo.
Ai fini degli standards, di cui al presente articolo, anche per gli interventi di cui ai punti 2) e 3), sono computabili, oltre alle aree delle quali è prevista l'acquisizione da parte della P.A. anche quelle private per le quali è previsto l'assoggettamento ad uso pubblico, nelle proporzioni definite dai P.R.G. o dai loro strumenti di attuazione.
"
[4]
Art. 25. 
 
L' art. 22 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
Al 1° comma dopo le parole "
superiore a
" la cifra: "
10.000
" viene sostituita da: "
20.000
".
b) 
Il 2° comma viene soppresso.
c) 
Vengono aggiunti 2 commi che recitano: "
Nei casi di P.R.G.I. per la distribuzione nei diversi Comuni della dotazione aggiuntiva di aree si applicano le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 21.
Il Piano Territoriale verifica la consistenza qualitativa degli standards nelle aree interessate e determina le esigenze di eventuali aree da garantire nell'ambito di aree sub-comprensoriali.
"
Art. 26. 
 
L' art. 24, L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
al 4° comma:
1) 
punto a), vengono soppresse le parole: "
e di cui all'art. 9 della presente legge
".
2) 
punto b), dopo le parole: "
e/o documentario sono
" il testo viene soppresso e sostituito dal seguente: "
disciplinati da specifiche norme, anche ai fini dell'eliminazione degli elementi deturpanti ed atte a migliorare la qualità del prodotto edilizio
".
3) 
punto d), il testo viene soppresso e sostituito dal seguente: "
non sono ammessi, di norma, interventi di ristrutturazione urbanistica, salvo casi eccezionali e motivati, semprechè disciplinati da strumenti urbanistici esecutivi formati ed approvati ai sensi dell'art. 40
".
4) 
al penultimo comma vengono soppresse le parole: "
con apposito ufficio facente parte del Servizio Urbanistico Regionale.
"
Art. 27. 
 
Il testo dell'art. 25 è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 25
Norme per le aree destinate ad attività agricole.
Nelle aree destinate ad attività agricole sono obiettivi prioritari la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo, la tutela e l'efficienza delle unità produttive, ottenute anche a mezzo del loro accorpamento ed ogni intervento atto a soddisfare le esigenze economiche e sociali dei produttori e dei lavoratori agricoli.
Il Piano Regolatore, in aderenza agli obiettivi di cui al precedente comma e sulla base dei piani zonali di sviluppo agricolo, ha lo specifico compito di:
a)
individuare il territorio produttivo ai fini agricoli e silvo-pastorali e la sua ripartizione nelle grandi classi di: terreni messi a coltura (seminativi, prati, colture legnose specializzate, orticole e floricole), pascoli e prati-pascoli permanenti, boschi, incolti (produttivi e abbandonati);
b)
attribuire gli indici di edificabilità per le residenze rurali, nei limiti fissati dal presente articolo;
c)
individuare gli interventi diretti al recupero, alla conservazione ed al riuso del patrimonio edilizio esistente, nonchè fissare norme atte al potenziamento e all'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole.
d)
individuare sul territorio agricolo le aree per eventuali annucleamenti rurali e fissarne i limiti e le relative prescrizioni, anche al fine dell'insediamento di servizi e di infrastrutture di supporto agli insediamenti agricoli e con essi compatibili;
e)
individuare gli edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze delle aziende agricole e regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni comprese quelle di carattere agrituristico;
f)
individuare gli edifici rurali e le attrezzature agricole ubicati in zone improprie, o comunque in contrasto con le destinazioni di Piano Regolatore, da normare con particolari prescrizioni per il loro mantenimento ed eventuale ampliamento o per il loro trasferimento ai sensi dell'art. 53 della presente legge;
g)
disciplinare la costruzione delle infrastrutture, delle strutture, delle attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con dimensionamento proporzionale alle esigenze delle aziende agricole singole e associate interessate e comunque configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile ;
h)
individuare apposite aree destinate alle infrastrutture, strutture ed attrezzature per allevamenti di animali di aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile e disciplinare la costruzione delle opere garantendo comunque una quota di superficie libera almeno pari ai due terzi dell'intero lotto;
i)
stabilire le norme per gli interventi ammissibili per le aziende agricole esistenti, localizzate nelle fasce di rispetto e di salvaguardia di cui agli articoli 27, 29 e 30;
l)
individuare gli edifici sorti in aree agricole ed adibiti ad usi non agricoli, dettando le relative prescrizioni ai fini del miglioramento igienico-sanitario e funzionale;
m)
stabilire le norme operative per la ristrutturazione e l'ampliamento degli edifici rurali esistenti degli imprenditori non a titolo principale, riconosciuti ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni;
n)
individuare e normare, ove se ne ravvisi l'esigenza, aree di proprietà pubblica all'interno o ai margini dei centri abitati, per la coltivazione di orti urbani, da assegnare in uso convenzionato a privati che nel facciano richiesta.
Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:
a)
agli imprenditori agricoli ai sensi delle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352 e delle L.R. 12 maggio 1975, n. 27 e 23 agosto 1982, n. 18, anche quali soci di cooperative;
b)
ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a ) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
c)
agli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'articolo 2 della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni e della lettera m) del secondo comma del presente articolo, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Tutte le altre concessioni previste dal presente articolo sono rilasciate ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.
Il Piano Regolatore non può destinare ad usi extra-gricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue e quelli ad elevata produttività, o dotati di infrastrutture e di impianti a supporto dell'attività agricola, e quelli inclusi in piani di riordino fondiario ed irriguo di iniziativa pubblica in corso di attuazione e in piani aziendali o interaziendali di sviluppo o comunque componenti azienda accorpata, se non in via eccezionale, quando manchino le possibilità di localizzazione alternative, per interventi strettamente necessari alla realizzazione di infrastrutture e servizi pubblici e di edilizia residenziale pubblica, nonchè alla riqualificazione edilizia, di cui alla lettera d) dell'art. 11, e per gli interventi di completamento di cui alla lettera f) del 3° comma dell'art. 13 della presente legge; ulteriori eventuali eccezioni devono essere circostanziatamente motivate.
La Regione con deliberazione della Giunta Regionale, può adottare provvedimenti cautelari di cui al precedente art. 9, nelle aree di particolare fertilità. I provvedimenti cautelari di inibizione o sospensione hanno efficacia sino alla approvazione del Piano Regolatore generale elaborato o modificato tenendo conto della particolare fertilità delle aree comprese nel provvedimento cautelare e comunque non oltre i termini di cui all'art. 58.
Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda:
a)
il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;
b)
le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del 18° comma del presente articolo;
c)
il vincolo del trasferimento di cubatura di cui al 17° comma;
d)
le sanzioni, oltre a quelle del successivo art. 69, per l'inosservanza degli impegni assunti.
L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare.
Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui ai due commi precedenti gli interventi previsti dalle lettere d), e), f) dell' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 .
È consentito il mutamento di destinazione d'uso, previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nei casi di cui al comma precedente non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione.
Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni rurali nelle zone agricole non possono superare i seguenti limiti:
a)
terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.
b)
terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.
c)
terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq.
d)
terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.
e)
terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda:
f)
terreni a pascolo e prato-pascolo di aziende silvo-pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda. In ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.
Entro i limiti stabiliti dal comma precedente sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31 luglio 1984, n. 35 .
Il Piano Regolatore in casi eccezionali e motivati può, in deroga ai limiti di densità fondiaria stabiliti dal 12° comma del presente articolo, determinare le cubature massime ammissibili per l'ampliamento delle residenze rurali di imprenditori agricoli a titolo principale per le quali sia stato accertato il particolare disagio abitativo e la contemporanea insufficiente dotazione aziendale di superfici coltivate.
Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui al 12° comma del presente articolo è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.
Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui alla lettera g) del secondo comma del presente articolo, anche se comprese nel corpo dell'abitazione. È ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui ed in Comuni diversi, entro la distanza dal centro aziendale ritenuta congrua dalle Norme di Attuazione del Piano Regolatore.
Gli indici di densità fondiaria si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
Il trasferimento della cubatura edilizia ai fini edificatori, ai sensi del comma 17 del presente articolo non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree la cui cubatura è stata utilizzata ai fini edificatori sono destinate a 'non aedificandì e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
Analogamente, non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera g) del 2° comma del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.
"
[5]
Art. 28. 
 
L' art. 26 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
Il titolo viene soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 26
Norme generali per la localizzazione ed il riuso di aree ed impianti industriali artigianali commerciali e terziari.
";
b) 
Al 1° comma - Al punto b) dopo le parole: "
Le aree di riordino
" vengono aggiunte le parole: "
e di completamento infrastrutturale
"; dopo le parole: "
possono essere
" viene soppressa la parola: "
eventualmente
".
c) 
Il punto e) è soppresso e sostituito con il seguente: "
gli impianti per i quali sono applicabili le norme di cui al successivo 3° comma
".
d) 
Al 3° comma - Dopo le parole: "
Il Piano Regolatore
" il testo viene sostituito con: "
definisce quali interventi siano da assoggettare a convenzionamento
".
e) 
Dopo il 3° comma viene inserito un nuovo comma che recita: "
Gli interventi rivolti all'utilizzo di aree ed immobili abbandonati e impianti inattivi possono essere disciplinati con prescrizioni di durata anche limitata, sia per quanto concerne le destinazioni d'uso sia per le trasformazioni edilizie temporaneamente necessarie.
"
Art. 29. 
 
L' art. 27 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
Il 4° comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "
Nelle fasce di rispetto delle ferrovie previste nei Piani Regolatori, fermi restando i divieti e le eccezioni previsti dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 , non sono ammesse nuove costruzioni destinate ad abitazione o ad attrezzature pubbliche o di uso pubblico
".
 
Il 6° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
Ove la situazione orografica, o l'assetto degli abitati e gli edifici esistenti, non consentano - anche ai fini dell'ampliamento degli impianti cimiteriali esistenti - fasce di rispetto della profondità di metri 150, il Piano Regolatore Generale, sulla base di adeguata documentazione, può prevedere con specifiche prescrizioni la parziale riduzione di tali profondità
".
 
Al 7° comma dopo le parole: "
dette fasce
" vengono soppresse le parole: "
le aree di dette fasce di rispetto devono essere asservite alle proprietà degli impianti protetti
".
 
Dopo l'8° comma vengono aggiunti i seguenti commi: "
Le aree comprese nelle fasce o aree di rispetto e di protezione di cui ai commi precedenti possono essere computate, ai fini della edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano Regolatore Generale e nei limiti da esso prescritti.
Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di uguale volume su area agricola adiacente, quand'anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purchè non in contrasto con la legge 19 giugno 1939, n. 1497 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale
".
 
Al 10° comma, divenuto 12°, dopo le parole "
ad uso residenziale
" sono soppresse le parole: "
e non
". La definizione: "
igieniche e tecniche
" viene sostituita con "
igieniche o tecniche.
"
Art. 30. 
 
L' art. 29 della L.R. 56/77 , è così modificato:
a) 
Viene aggiunto un ultimo comma che recita: "
Il Piano territoriale può stabilire dimensioni diverse da quelle di cui al primo comma, in relazione alle caratteristiche oroidrografiche ed insediative esistenti.
"
Art. 31. 
 
L' art. 30 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
Al 2° comma le parole: "
del Servizio Regionale delle foreste
" sono sostituite con le parole: "
dei Servizi regionali competenti
".
b) 
Dopo il 3° comma viene inserito un nuovo comma che recita: "
Il rilascio della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco è subordinata alla presentazione del provvedimento autorizzativo di cui al comma precedente.
"
Art. 32. 
 
L' art. 32, L.R. 56/77 , viene così modificato:
a) 
Al 2° comma le parole da: "
, o con specifiche deliberazioni consiliari ....
" sino a fine comma vengono sostituite con le seguenti: "
e, per i Comuni non obbligati alla formazione del predetto programma, con specifiche deliberazioni consiliari motivate. Le suddette delimitazioni non costituiscono variante al Piano Regolatore Generale
".
b) 
Dopo il 3° comma viene inserito un nuovo comma che recita: "
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 , i Comuni promuovono l'introduzione di idonei elementi progettuali, in particolare per quanto attiene l'arredo urbano e l'accessibilità ai pubblici servizi.
"
Art. 33. 
 
L' art. 33 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Il 6° comma è soppresso.
 
L'8° comma, diventa 7°, è soppresso e sostituito dal seguente: "
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nè all'approvazione dello stesso, semprechè non in contrasto con le prescrizioni del P.R.G..e previo versamento dei contributi di cui all' art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , se dovuti, nei casi previsti dall' art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e nei seguenti casi:
a)
interventi diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 13 - 3° comma, lettera c).
b)
modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli;
c)
ampliamenti, fino al 50% della superficie coperta e comunque non superiore a 1.000 metri quadrati di solaio utile lordo, di edifici destinati ad attività produttive, purchè non nocive e moleste;
d)
variazioni delle destinazioni d'uso di edifici esistenti consentite dal P.R.G.
e)
modesti ampliamenti delle abitazioni, necessari al miglioramento degli impianti igienicosanitari o al miglioramento funzionale delle stesse, non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq. sono consentiti anche se eccedono tale percentuale.
f)
interventi urgenti da realizzare a tutela della pubblica incolumità
".
 
Il 9° comma, diventa 8°, è soppresso e sostituito dal seguente: "
Il rilascio della concessione o dell'autorizzazione non è inoltre subordinato all'inclusione dell'intervento nel programma pluriennale di attuazione nei casi e nei limiti temporali previsti dall'art. 91/quinquies della presente legge.
"
Art. 34. 
 
L' art. 34, L.R. 56/77 è così modificato:
 
al 2° comma, punto a), dopo le parole " ", vengono aggiunte le parole "
con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge le parole: ''2° comma'' sono sostituite con le parole: '3° comma'
".
[6]
 
All'ultimo comma dopo le parole " " vengono aggiunte le parole "
con le precisazioni di cui all'art. 41 della presente legge.
"
Art. 35. 
 
L' art. 39 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
è aggiunto un ultimo comma che recita "
gli elaborati di cui ai punti 3) e 4) del precedente comma debbono inoltre contenere specifiche prescrizioni in ordine ai requisiti dell'arredo urbano anche ai fini del superamento delle barriere architettoniche, in applicazione del penultimo comma dell'art. 32 della presente legge.
"
Art. 36. 
 
L' art. 40 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente "
Art. 40
Formazione, approvazione ed efficacia del piano particolareggiato.
Il piano particolareggiato, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, è depositato presso la Segreteria e pubblicato per estratto all'albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare, entro i successivi 30 giorni, osservazioni nel pubblico interesse. Il piano particolareggiato è inoltrato contemporaneamente al Comprensorio affinchè esprima le proprie eventuali osservazioni entro 60 giorni dall'avvenuto deposito.
Il Consiglio Comunale, decorsi i termini di cui al comma precedente, controdeduce alle osservazioni con la deliberazione di approvazione del piano, apportando eventuali modifiche. Qualora non vengano presentate osservazioni la deliberazione di approvazione del piano dovrà farne espressa menzione.
Il piano particolareggiato assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di approvazione divenuta esecutiva ai sensi di legge. Il piano è depositato presso la Segreteria del Comune e una copia della deliberazione del Consiglio Comunale, completa degli elaborati costituenti il piano particolareggiato, è trasmessa per conoscenza alla Regione.
La deliberazione di approvazione conferisce carattere di pubblica utilità alle opere previste nel piano particolareggiato.
Le varianti al piano particolareggiato sono approvate con il procedimento previsto per il piano particolareggiato.
Il piano particolareggiato, che richieda per la formazione una variante al Piano Regolatore, è adottato dal Consiglio Comunale contestualmente alla variante del Piano Regolatore, con la procedura del primo comma. Il piano particolareggiato e la variante al P.R.G. sono inoltrati contemporaneamente al Comitato Comprensoriale, affinchè esprima il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento. Il piano, eventualmente modificato dalla deliberazione con la quale si controdeduce alle osservazioni e al parere del Comprensorio, viene inviato dal Comune alla Regione unitamente alla deliberazione di variante del Piano Regolatore.
Il piano particolareggiato è approvato contestualmente alla variante con deliberazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche d'ufficio con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15, anche in relazione alle osservazioni presentate ed alle proposte del Comitato Comprensoriale.
Il piano particolareggiato che comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, è trasmesso subito dopo l'adozione alla Commissione Regionale per la tutela dei beni culturali ed ambientali la quale entro 60 giorni dal ricevimento, sentito il Comitato Comprensoriale, esprime il proprio parere vincolante ai fini della tutela dei beni culturali e ambientali. Il Consiglio Comunale con la deliberazione di approvazione adegua il piano particolareggiato al parere della Commissione Regionale. Avverso tale parere, il Comune può ricorrere alla Giunta Regionale che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
"
Art. 37. 
 
L' art. 41 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
il 3° comma è sostituito dal seguente nuovo 2° comma: "
Nell'ambito dei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Intercomunale con popolazione complessiva superiore a 20.000 abitanti è obbligatoria la formazione del Piano di cui al presente articolo. Sono altresì tenuti a formare il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare i Comuni che nello strumento urbanistico adottato o vigente prevedano almeno una delle seguenti condizioni:
- la realizzazione di nuove stanze con interventi di cui alle lettere f) e g) del 3° comma dell'art. 13, in misura superiore al 20% delle stanze esistenti, sempre che il volume relativo sia superiore a 60.000 mc., con esclusione delle residenze temporanee, e comunque ove sia prevista la realizzazione di più di 90.000 mc. per residenza temporanea o permanente;
- aree di nuovo impianto destinate ad insediamenti artigianali, industriali e commerciali, complessivamente superiori a 5 ettari. Sono inoltre tenuti alla formazione del PEEP i Comuni per i quali il Piano Territoriale o lo Schema o i Progetti Territoriali Operativi lo prevedano
".;
 
Il 4° comma è sostituito con il seguente nuovo 3° comma: "
I Comuni non obbligati, che si avvalgono della facoltà di formare il Piano, possono individuare le aree, nella misura necessaria, anche prescindendo dai limiti di cui all' art. 2, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10
".
 
Al 5° comma (già 6° comma), la seconda parte, da "
In tal caso
" a "
consorziati
" è sostituita dal seguente testo: "
I Comuni facenti parte di Comunità Montane o di Consorzi per la formazione del P.R.G.I. e quelli che intendono approvare il Programma Intercomunale di Attuazione possono formare il Piano di Zona consortile. In tal caso il Piano di Zona è dimensionato applicando le percentuali minime e massime di cui all' art. 2 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , al fabbisogno complessivo di edilizia abitativa dei Comuni consorziati. Qualora nessuno dei Comuni consorziati sia obbligato a dotarsi di Piano e questi non superino complessivamente i 20.000 abitanti, per la definizione del dimensionamento globale degli interventi di edilizia economica e popolare, si applica il disposto specifico di cui al precedente 3° comma
".
 
Al 6° comma (già 7° comma), la riga, dopo la parola "
contenuto
" è aggiunto ",
gli elaborati
". Sempre al 6° comma, dopo la parola "
articoli
" è aggiunto "
38
".
 
Il secondo comma diventa settimo comma.
 
L'ultimo comma è soppresso.
Art. 38. 
 
L'art. 41 bis viene così modificato:
 
al 1° comma, 4a riga, vengono soppresse le parole: "
sottoposta al controllo di cui all' art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62
". In chiusura del comma, dopo le parole "
piani di recupero
" vengono aggiunte le parole " ".
 
Il 3° comma diviene il 7° comma e viene così modificato: dopo le parole "
di cui
" le parole "
al precedente comma
" vengono sostituite con "
al 2° comma
".
 
Il 4° comma diviene il 3° comma.
 
Il 5° comma, che diviene 6° comma, viene così riscritto: "
Il piano di recupero è approvato e attuato con le procedure stabilite agli artt. 28 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed assume efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione comunale di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge; ove il piano di recupero comprenda immobili inclusi in insediamenti urbani e nuclei minori individuati dal Piano Regolatore Generale a norma dei punti 1) e 2) del primo comma dell'art. 24 della presente legge, ovvero immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , o soggetti a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , si applica l'ultimo comma dell'art. 40 della presente legge. Qualora il Piano di Recupero preveda interventi da finanziare per mezzo delle leggi vigenti in materia di edilizia pubblica residenziale o di altre leggi regionali, le procedure sopra indicate sono completate con l'inoltro, da parte del Comune, degli elaborati tecnici ed amministrativi al Comitato Comprensoriale ed alla Regione
".
 
Il 6° comma diviene il 4° comma.
 
Il 7° comma diviene il 5° comma.
 
All'8° comma, dopo le parole "
Per gli immobili, aree ed edifici
" aggiungere "
ricadenti nell'ambito delle zone di recupero di cui all' art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
". Dopo le parole "
al precedente
" viene soppressa la parola "
terzo
".
 
L'ultimo comma è soppresso.
Art. 39. 
 
L' art. 42 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 42
Piano delle aree per insediamenti produttivi.
Il piano da destinare ad insediamenti produttivi, formato ai sensi dell' art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ha per oggetto porzioni di territorio destinate ad insediamenti produttivi del Piano Regolatore con le finalità specificate all'art. 26, sub a) e b) del 1° comma.
Per il contenuto, gli elaborati ed il procedimento di formazione del piano si applicano gli artt. 38, 39 e 40 della presente legge.
I piani di insediamenti produttivi riferiti ad aree di riordino e di completamento infrastrutturale possono comprendere al loro interno anche aree non assoggettabili a regime d'uso pubblico, purchè assoggettate ad uno dei regimi di cui ai successivi periodi del presente comma. Il Comune, qualora non intenda procedere alla formazione del comparto a norma dell'art. 46 della presente legge, prima di procedere all'espropriazione può, con deliberazione del Consiglio, invitare i proprietari degli immobili a realizzare direttamente le opere previste dal piano. Con la predetta deliberazione sono stabiliti i termini entro cui debbono essere presentati i progetti nonchè quelli per l'inizio e l'ultimazione delle opere. Il rilascio delle concessioni è subordinato alla stipulazione di una convenzione il cui contenuto è determinato a norma dell'art. 45. La convenzione deve prevedere altresì la destinazione degli immobili da costruire o da recuperare.
Il Comune può, nell'ambito delle zone di recupero formare piani di recupero anche su immobili a destinazione produttiva secondo le procedure di cui all'art. 41 bis.
I proprietari di immobili destinati ad insediamenti produttivi compresi in zone di recupero possono presentare proposte con progetti di piani di recupero a norma dell'ultimo comma dell'art. 43. I piani di recupero, qualora il Comune accolga la proposta, sono formati ai sensi dell'art. 41 bis e l'approvazione è subordinata alla stipulazione della convenzione di cui al 3° comma.
Le convenzioni, le concessioni ed autorizzazioni previste dal presente articolo vanno trascritte nei registri della proprietà immobiliare. Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5° comma del successivo art. 56 e dal primo al quinto comma e dell' ottavo comma dell'art. 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94 .
"
Art. 40. 
 
L' art. 43 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 6° comma le parole " " vengono abrogate e sostituite con "
di legge
".
Art. 41. 
 
L' art. 45 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 1° comma il punto 3 viene soppresso. Il punto 4 diviene il punto 3. Il punto 5 diviene il punto 4.
Art. 42. 
 
L' art. 46 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
dopo il 2° comma vengono aggiunti 3 nuovi commi che recitano: "
Trascorso il suddetto termine si costituisce un Consorzio obbligatorio quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e della convenzione relativa all'intero comparto da parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili del comparto in base all'imponibile catastale, l'intervenuta costituzione costituisce titolo per il Sindaco per procedere all'occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e mandarli al Consorzio per l'esecuzione degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere all'espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all'indennità di esproprio.
Decorso inutilmente il termine suddetto senza che sia intervenuta la costituzione del Consorzio obbligatorio, il Comune procede a norma del titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , alla espropriazione degli immobili degli aventi titolo che non abbiano stipulato la convenzione.
Le aree e gli edifici espropriati sono acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune e sono utilizzati, secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e i contenuti del Programma di Attuazione, direttamente dal Comune per le opere di sua competenza o cedute in diritto di superficie o in concessione convenzionata sulla base del prezzo di esproprio
".
 
Il 3° ed il 4° comma sono abrogati.
Art. 43. 
 
L' art. 47 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 3° comma vengono soppresse le parole "
delle pubbliche amministrazioni interessate,
" sostituite con "
degli Enti di cui al precedente comma
".
 
Al termine del 4° comma vengono aggiunte le parole "
e sia assicurato il mantenimento degli standards di cui agli articoli 21 e 22 della presente legge
".
Art. 44. 
 
L' art. 48 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
il 1° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
Il proprietario, il titolare di diritto reale, e colui che - per qualsiasi altro valido titolo - abbiano l'uso o il godimento di entità immobiliari, devono richiedere al Sindaco, documentando le loro rispettive qualità, la concessione o l'autorizzazione a norma dei successivi articoli, per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio comunale, per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili, per utilizzazione delle risorse naturali e per la manutenzione degli immobili. Non sono necessarie nè la concessione nè l'autorizzazione:
a)
per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b)
per l'esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
c)
per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole;
d)
per gli interventi di manutenzione ordinaria
".;
 
I commi 4° e 5° sono soppressi.
 
Al 6° comma, che diventa 4°, dopo le parole "
preventivamente sottoposte
" viene aggiunta la specificazione "
dall'interessato
". Sempre al 6. comma dopo le parole "
termine di
" la parola "
novanta
" viene sostituita con "
sessanta
". Al termine dello stesso comma viene aggiunto "
Il parere dell'Unità Sanitaria Locale è altresì obbligatorio nei casi di trasformazione dell'attività industriale o produttiva esistente in una di quelle comprese negli elenchi formati a norma dell'art. 216 T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 luglio 1934, n. 1265
".
 
Il 7° comma viene soppresso.
 
Il 9° comma viene soppresso.
Art. 45.[7] 
(...)
Art. 46. 
 
L' art. 49 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
dopo il 1° comma vengono inseriti i seguenti commi: "
Qualora la concessione non venga utilizzata in conseguenza di annullamento d'ufficio o giurisdizionale il Comune, che abbia percepito il contributo previsto dal 1° comma del presente articolo, è tenuto a farne restituzione all'avente diritto.
Il Comune deve effettuare il rimborso, senza interessi, entro 60 giorni da quando gliene viene fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notificazione; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale
".
 
Dopo il 2° comma, divenuto il 4°, è aggiunto il seguente comma: "
La concessione, in casi di particolare complessità degli interventi previsti, e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, può essere subordinata alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi
".
 
L'ultimo comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "
Il rilascio della concessione relativa alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse storico-artistico, è subordinato al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali sentito il Comitato Comprensoriale che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e della legge 29 giugno 1939, n. 1497 .
"
Art. 47. 
 
L' art. 50 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 2° comma dopo le parole "
Presidente della Giunta Regionale
" vengono aggiunte le parole "
Il ricorso va proposto entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di cui al primo comma
".
 
L'ultimo comma è soppresso.
Art. 48. 
 
L' art. 51 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 1° comma, dopo la parola "
determinazione
" aggiungere le parole "
e della destinazione
". Sempre al 1° comma dopo la lettera "
o
" del punto 2), inserire la seguente frase: "
Con apposito atto il Consiglio Regionale definisce i criteri di utilizzazione delle somme relative a opere di urbanizzazione secondaria che facciano carico a soggetti diversi dal Comune. Fino all'entrata in vigore di tale atto, i Comuni, in via provvisoria, possono determinare l'uso delle somme medesime, con deliberazione del Consiglio Comunale assunta sulla base delle proposte formulate dai soggetti interessati.
"
Art. 49. 
 
L' art. 52, L.R. 56/77 , è così modificato.
 
il 1° comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
In attuazione dei disposti degli articoli 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , modificata ed integrata con la legge 25 marzo 1982, n. 94 , la Regione, con deliberazioni di Consiglio, periodicamente aggiornate, stabilisce le tabelle parametriche con le relative norme di applicazione e le aliquote che i Comuni, nei successivi 90 giorni, sono tenuti a rispettare nelle proprie deliberazioni consiliari, per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione da applicare alle concessioni onerose rilasciate per trasformazioni urbanistiche ed edilizie
".
 
al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: 'di cui al 6° comma dell'art. 33'
[8]
 
Viene aggiunto il seguente ultimo comma: "
I proventi delle concessioni possono essere destinati, oltrechè agli interventi di cui all' art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 , ad opere dirette al superamento delle barriere architettoniche, ai sensi del D.P.R. n. 384 del 27 aprile 1978 .
I Comuni, con la deliberazione di cui al primo comma possono stabilire agevolazioni dirette alla conservazione e ripristino di elementi costruttivi e materiali d'opera ritenuti essenziali per la tutela ambientale e paesaggistica degli abitati e ritenuti particolarmente onerosi, nonchè agevolazioni per gli interventi edilizi diretti al superamento delle barriere architettoniche.

"
Art. 50. 
 
L' art. 53, L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Il titolo viene modificato aggiungendo dopo le parole: "
impianti produttivi,
" le parole: "
di insediamenti commerciali e direzionali
".
 
Al 1° comma, dopo le parole: "
o artigianali
" vengono aggiunte le parole: "
e di insediamenti commerciali e direzionali
".
 
Al 2° comma - lettera a ) il testo viene sostituito dal seguente: "
a)
le modalità per la definizione del valore delle singole proprietà immobiliari interessate.
La definizione di tale valore deve essere indipendente dalle destinazioni che deriveranno dalle operazioni di riuso, e garantire condizioni di globale equilibrio economico delle operazioni stesse.
"
 
Al 10° ed ultimo comma dopo le parole: "
precedente art. 42
" il testo viene così sostituito: "
e all'eventuale variante del Piano Regolatore Generale. In tal caso per il procedimento di formazione e approvazione si applicano le norme di cui agli articoli 40 e 17, intendendosi sostituito il Consiglio Comunale con la Giunta Regionale, e per l'attuazione si applicano le norme del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 42.
"
Art. 51. 
 
L' art. 55, L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Il titolo è sostituito dal seguente: "
Attività estrattive discariche, reinterri
".
 
Al 1° comma vengono soppresse le parole: "
La concessione del Sindaco, previa verifica di compatibilità con le prescrizioni del Piano Territoriale, è rilasciato solo all'avente titolo munito dell'autorizzazione prevista dalla legge regionale del settore
".
 
Al 3° comma 2a riga le parole: "
ai due commi precedenti
" vengono sostituite con: "
al comma precedente
".
Art. 52.[9] 
(...)
Art. 53. 
 
L' art. 58, L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al termine del 1° comma viene aggiunto: "
Parimenti i Sindaci sospendono ogni determinazione sulle istanze in contrasto con le specifiche indicazioni contenute nei Progetti Territoriali Operativi adottati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 8 quinquies, 8° comma.
"
 
Al 2° comma, 1a riga, viene soppressa la parola: "
sia
"; alla quarta riga vengono soppresse le parole: "
sia dei regolamenti edilizi,
"; al termine del 2° comma vengono soppresse le parole: "
, piani e regolamenti
" sostituite da: "
e piani. Parimenti il Sindaco sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal Consorzio o dalla Comunità Montana ai sensi del 2° e 5° comma dell'art. 16
".
 
Il 3° comma viene soppresso.
 
Al 4° comma, 2a riga vengono soppresse le parole: "
anche nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi di cui al precedente comma
". Al termine le parole: "
8° comma
" vengono sostituite con le parole: "
10° comma
".
 
Al 5° comma, 2a riga il: "
6° comma
" viene sostituito con: "
7° comma
" dopo le parole: "
sostitutivi di cui
" le parole: "
al 15° comma
" vengono sostituite con: "
l'ultimo comma
".
 
Al termine del 5° comma vengono soppresse le parole: "
e comunque non oltre il termine di un anno dall'adozione del progetto preliminare
".
 
Al termine del 6° comma vengono aggiunte le parole: "
, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi
".
 
Al 7° comma le parole: "
4° comma
" vengono sostituite da: "
6° comma
".
 
L'8° comma viene soppresso e sostituito dal seguente: "
I provvedimenti sospensivi del 1°, 2° e 5° comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte, oltre i tre anni dalla data di adozione del progetto di Piano Territoriale o del Progetto Territoriale Operativo nonchè degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.
"
Art. 54. 
 
L' art. 60 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al 2° comma le parole: "
della presente legge
" vengono sostituite con le parole: "
di legge o di regolamenti.
"
Art. 55. 
 
L' art. 61 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al termine del terzo ed ultimo comma le parole: "
sopraintendenza competente
" vengono sostituite con: "
Giunta Regionale.
"
Art. 56. 
 
L' art. 71 della L.R. 56/77 , è soppresso e così modificato: "
Art. 71
Delega delle funzioni espropriative.
L'esercizio delle funzioni espropriative per quanto attiene alle opere di pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , art. 106, è delegato, per le opere di loro acquisizione e competenza ai Comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti, alle Province, alle Comunità Montane, ai Consorzi dei Comuni istituiti ai sensi dei precedenti artt. 8, 16 e 34. I provvedimenti espropriativi previsti dal presente articolo sono comunicati alla Regione e pubblicati per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.
"
Art. 57. 
 
L' art. 74 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 74.
Individuazione e organizzazione delle funzioni.
Ai fini dell'applicazione della presente legge l'organizzazione degli uffici e dei servizi è individuata sulla base delle seguenti funzioni:
a)
verifica formale e istruttoria degli strumenti urbanistici generali sottoposti all'approvazione della Regione e parere sugli strumenti urbanistici attuativi sottoposti ad approvazione decentrata qualora richiesto dai Comuni;
b)
verifica sostanziale degli strumenti urbanistici generali, dei Piani territoriali, dei Progetti territoriali operativi e dei Piani di settore;
c)
raccolta sistematica delle informazioni e dei documenti sull'uso del suolo per la formazione della banca dei dati urbani e territoriali;
d)
formazione delle cartografie di base e tematiche e loro aggiornamento in relazione alle trasformazioni d'uso del territorio e all'attuazione dei piani;
e)
predisposizione degli strumenti urbanistici nell'esercizio del potere sostitutivo;
f)
predisposizione degli atti tecnici e dei provvedimenti di competenza regionale per la definizione e l'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione, dell'aliquota del costo di costruzione, dell'elenco dei Comuni obbligati alla formazione del Programma pluriennale di attuazione, raccolta e memorizzazione dei dati tecnici e finanziari per la gestione;
g)
memorizzazione delle opere infrastrutturali e di urbanizzazione realizzate e di quelle ammesse a contributo;
h)
vigilanza e predisposizione delle misure di salvaguardia e di controllo di competenza regionale;
i)
consulenza tecnica e legale agli Enti locali per la pianificazione e la gestione urbanistica e per la promozione del processo di pianificazione a livello locale;
l)
segreteria del Comitato Regionale Urbanistico, predisposizione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, esecuzione dei provvedimenti in materia urbanistica.
La struttura del Servizio Urbanistico Regionale è definita con legge regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La stessa legge definisce la struttura degli uffici regionali e comprensoriali per la redazione dei Piani Territoriali, in relazione anche alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 .
"
Art. 58. 
 
L' art. 75 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 75
Uffici comunali e intercomunali di programmazione, di pianificazione e di gestione urbanistica.
In attuazione di quanto previsto dall' art. 43 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e della vigente legislazione regionale, i Comuni singoli o associati possono istituire uffici di programmazione, di pianificazione e di gestione del territorio.
La Regione può concedere, con propri provvedimenti legislativi, contributi per l'impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma.
"
Art. 59. 
 
L' art. 76 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 76
Comitato Urbanistico Regionale (C.U.R.).
È istituito il Comitato Urbanistico Regionale. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica 30 mesi ed ha sede nel capoluogo della Regione. Il Comitato scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge fino al suo rinnovo. Il Comitato Urbanistico Regionale è composto da:
a)
l'Assessore Regionale all'Urbanistica, che lo presiede;
b)
gli Assessori preposti alla Pianificazione Territoriale, lavori pubblici e trasporti, eventualmente rappresentati, con specifica designazione, da un funzionario del proprio Assessorato; uno dei predetti Assessori è nominato vice presidente con decreto del Presidente della Giunta Regionale;
c)
undici esperti con specifica e provata competenza nelle discipline che interessano la pianificazione territoriale ed urbanistica designati dal Consiglio Regionale, con voto limitato a sei nominativi;
d)
undici funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri di cui alla precedente lettera c) e scelti, di norma, all'interno del Servizio Urbanistico Regionale;
e)
tre esperti designati dalla Sezione Regionale dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'ltalia (ANCI);
f)
un esperto in rappresentanza delle Amministrazioni Provinciali, designato dalla Sezione Regionale dell'Unione Nazionale Province Italiane (URPP);
g)
un esperto designato dalla Delegazione Regionale della Unione Nazionale dei Comuni ed Enti Montani (UNCEM).
Gli esperti di cui alle lettere e), f) e g) devono essere in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c).
Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di un terzo dei membri di cui al 3° comma del presente articolo ed i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell' art. 9, 2° comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Fanno altresì parte del Comitato senza diritto di voto:
a)
il Soprintendente ai Beni Monumentali ed ambientali per il Piemonte;
b)
il Soprintendente al Patrimonio Archeologico per il Piemonte;
c)
il Provveditore alle Opere Pubbliche;
d)
il Capo Compartimento ANAS;
e)
il Capo Compartimento delle Ferrovie dello Stato;
f)
tre esperti, indicati dalle Associazioni più rappresentative in materia urbanistica ed ambientale, designati dal Consiglio Regionale su terne proposte dalle singole associazioni;
g)
un rappresentante dell'Unione dell'Edilizia del Piemonte;
h)
un rappresentante della Federazione delle Associazioni Industriali del Piemonte.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali è subordinata al consenso ed alla designazione delle stesse.
I componenti, di cui alle lettere c), e), f), g), del 3° comma, sono scelti fra esperti qualificati che si impegnino, per la durata del mandato, a non assumere, nell'ambito del territorio regionale, incarichi di progettazione di strumenti urbanistici.
Il Presidente del Comitato designa uno o più relatori sui singoli affari, tra gli esperti ed i funzionari del 3. comma, secondo le modalità previste nel regolamento per il funzionamento del Comitato.
Alle sedute sono invitati, con facoltà di essere coadiuvati da esperti di fiducia, i rappresentanti degli Enti locali del Comprensorio e delle Amministrazioni pubbliche, direttamente interessati agli affari posti all'ordine del giorno.
Il Presidente del Comitato può invitare, di volta in volta, alle adunanze, studiosi e tecnici particolarmente esperti in speciali problemi, nonchè funzionari statali e regionali dei settori interessati.
Possono partecipare alle sedute i Consiglieri regionali.
I pareri del Comitato sono formulati in assenza dei soggetti indicati nei commi 10, 11 e 12 del presente articolo.
I membri del Comitato Urbanistico Regionale di cui alle lettere e), f) e g) di cui al 3° comma del presente articolo, possono essere revocati con decreto del Presidente della Giunta Regionale per gravi e ripetute inadempienze, su proposta motivata degli Organi o degli Enti che li hanno designati.
L'iniziativa per la proposta di revoca spetta altresì nei confronti di tutti i membri di cui alle lettere sopra citate alla Giunta Regionale e, anche per i membri di cui alla lettera c), al Consiglio Regionale. In questi casi, occorre il parere favorevole dell'Organo o dell'Ente che li ha designati. Resta salva la competenza della Giunta Regionale in merito alla nomina o alla revoca dei membri di cui alla lettera d).
Alle spese di funzionamento del Comitato Urbanistico Regionale si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 .
"
[10]
Art. 60. 
 
L' art. 77 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 77
Compiti del Comitato Urbanistico Regionale.
Il Comitato Urbanistico Regionale esprime parere obbligatorio non vincolante sui Piani territoriali sui Progetti territoriali operativi, sugli strumenti urbanistici generali e sulle relative varianti, la cui approvazione spetta ai sensi della presente legge, al Consiglio o alla Giunta Regionale. Il Comitato può essere convocato dal Presidente in formazione ristretta, con la presenza, ai sensi dell' art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1 , di almeno un terzo dei membri delle classi c) e d) di cui al 3° comma dell'articolo precedente, per esprimere parere su:
a)
le perimetrazioni dei centri abitati e dei centri storici;
b)
i piani di zona di edilizia economica e popolare che comportino variante al Piano Regolatore Generale;
c)
i piani particolareggiati ed i piani per gli insediamenti produttivi che comportino variante al Piano Regolatore Generale e quelli di cui al successivo art. 86;
d)
i piani esecutivi convenzionati, quando il parere del Comitato Urbanistico Regionale sia richiesto dal Comitato Comprensoriale;
e)
le varianti agli strumenti urbanistici predisposte ai sensi dell'art. 83 della presente legge; i regolamenti edilizi;
g)
le localizzazioni di edilizia ospedaliera, universitaria, scolastica, alberghiera e di poste e telecomunicazioni in attuazione delle vigenti leggi;
h)
le violazioni delle leggi statali e regionali in materia di tutela ed uso del suolo.
Il parere del Comitato Urbanistico Regionale sulle materie di cui alle lettere f), g) e h) di cui al precedente comma è facoltativo. Alle riunioni del Comitato in formazione ristretta sono convocati tutti i membri del Comitato. Il Presidente può delegare uno dei funzionari regionali di cui alla lettera c) del 3° comma dell'art. 76, a presiedere il Comitato in formazione ristretta. I pareri del Comitato in formazione ristretta sono approvati quando vengono adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
"
Art. 61. 
 
L' art. 78 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 78
Efficacia dei pareri del Comitato Urbanistico Regionale.
Il Comitato Urbanistico Regionale è competente ad esprimere i pareri e a svolgere le attribuzioni, sostituendoli a tutti gli effetti, degli organi consultivi, singoli o collegiali, aventi sede presso le Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato o degli altri Enti pubblici, nelle materie trasferite o delegate alla Regione ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281 ; della legge 22 luglio 1975 n. 382 ; del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 ; del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
La comunicazione al Comune da parte della Giunta Regionale del parere del Comitato Urbanistico Regionale per la formulazione delle controdeduzioni di cui all'art. 15 della presente legge, vincola il Comune alla immediata salvaguardia per quanto attiene le osservazioni contenute nel parere.
"
Art. 62. 
 
L' art. 79 della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 79
Progettazione degli Strumenti Urbanistici.
Gli incarichi esterni per la progettazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi sono conferiti dai Comuni ad esperti laureati in urbanistica, in architettura ed in ingegneria, con specifica competenza nella disciplina urbanistica.
Per l'intera durata dell'incarico di progettazione dei piani generali e fino alla loro approvazione i progettisti non possono assumere incarichi di progettazione da parte di privati nell'ambito dei Comuni interessati.
Per la redazione degli allegati tecnici di cui all'art. 14, punti 2a e 2b e per gli accertamenti di cui al 2° comma dell'art. 29, gli incarichi debbono essere conferiti a laureati in urbanistica e ad esperti con specifica competenza iscritti ai rispettivi albi professionali, ed in particolare per gli allegati di cui al punto 2b di cui all'art. 14, a laureati in geologia o ingegneria.
"
Art. 63. 
 
È inserito un nuovo articolo 80 bis dopo l'art. 80 e prima dell' art. 81 della L.R. 56/77 : "
Art. 80 bis
Interventi di interesse regionale nelle more di approvazione del primo Piano Territoriale.
Sino all'approvazione dei primi Piani Territoriali, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le previsioni contenute negli Schemi di cui al precedente art. 80 possono essere attuate mediante:
1) i Progetti Territoriali Operativi che, per le aree delimitate ai sensi del 3° comma dell'art. 8 ter, specificano e sviluppano i contenuti e le individuazioni degli Schemi e sono formati e approvati ai sensi degli articoli 8 ter, 8 quater e 8 quinquies;
2) gli interventi e i progetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 8 bis;
3) l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali. A tal fine, nei Piani Regolatori Generali, anche in variante agli stessi, possono essere destinati immobili, aree ed edifici per usi di interesse comunale, sovraccomunale e regionale, disciplinandone con prescrizioni normative e grafiche le trasformazioni urbanistiche ed edilizie consentite o prescritte.
Le previsioni relative ai suddetti immobili sono sottoposte alle misure di salvaguardia di cui all'art. 58 fino all'approvazione del Piano Territoriale, il quale dovrà dichiarare espressamente la congruità delle previsioni del P.R.G. relative a detti immobili; le misure di salvaguardia si applicano comunque sino all'approvazione del Piano Regolatore o delle varianti. Nella deliberazione di approvazione del P.R.G. da parte della Giunta Regionale può essere stabilita l'immediata operatività delle previsioni o prescrizioni suddette. Sino all'approvazione dei primi Piani Territoriali, le previsioni dei Piani di settore approvati dal Consiglio Regionale in applicazione di leggi statali e regionali, nonchè le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse regionale, possono costituire a tutti gli effetti, previa deliberazione del Consiglio Regionale, e per le parti e le aree in essa specificate, integrazione degli Schemi di cui al precedente art. 80 e per la loro attuazione si applicano i disposti del precedente comma.
"
Art. 64. 
 
L' art. 81 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al 2° comma dopo le parole: "
adottate dal Comune
" vengono soppresse le parole: "
nei termini stabiliti al precedente art. 19
".
 
L'ultimo comma viene soppresso.
Art. 65. 
 
L' art. 82 della L.R. 56/77 , viene così modificato:
 
Al secondo comma il punto 3) viene soppresso e sostituito dal seguente: "
3)
Nei Comuni con interessi turistici consolidati ed in quelli che abbiano una capacità ricettiva turistica ed alberghiera pari o superiore alla popolazione residente devono essere prioritariamente previsti interventi motivati da esigenze di riordino, completamento e funzionalità economica degli impianti e delle attrezzature turistiche esistenti; la previsione di nuove aree da destinare ad attrezzature alberghiere ed a residenza temporanea per vacanze non può essere superiore a quella prevista negli schemi di PTC o nei PTO; in assenza di Piano di settore, nell'ambito di aree aventi affinità paesistiche, si può prevedere complessivamente un incremento non superiore al 10% della documentata capacità ricettiva, alberghiera ed extraalberghiera, esistente alla data della deliberazione programmatica. Nei Comuni con limitata capacità turistica, fino all'approvazione del PTC, possono essere previsti limitati interventi motivati da esigenze di riordino, completamento ed integrazione rispetto alla situazione esistente.
" ;
 
Dopo il 2° comma vengono inseriti i seguenti commi: "
Dalla data di avvenuta approvazione degli schemi di Piano Territoriale non si applica la limitazione temporale prevista per la definizione della capacità insediativa alla lettera b) del precedente 2° comma dovendosi in ogni caso commisurare detta capacità insediativa alle effettive e dimostrate necessità locali.
Fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali, i Piani Regolatori possono comprendere previsioni ad attuazione differita secondo quanto stabilito al punto 3 del 1° comma del precedente articolo 80 bis.
"
[11]
Art. 66. 
 
L' art. 83 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Il 1° comma è soppresso.
al secondo comma le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' vanno sostituite con: ''di cui al successivo sesto comma''; al quinto comma: ''di cui al secondo, terzo e quarto comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al primo, secondo e terzo comma''; al sesto comma, le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al successivo sesto comma''

[12]
Art. 67. 
 
L' art. 84 della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
Al 1° comma punto a) le parole: "
del triennio
" sono sostituite dalle parole: "
per il periodo.
Sempre al primo comma le parole: ''secondo e del terzo comma'', sono sostituite con le parole: ''primo e del secondo comma'' "
[13]
Art. 68.[14] 
 
L'art. 85 è soppresso e così sostituito: "Art. 85. (Disciplina transitoria dell'attività costruttiva) Nei Comuni che all'entrata in vigore della presente legge siano sprovvisti di strumenti urbanistici generali vigenti o dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente all'entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, sono consentiti: a) nell'ambito dei perimetri dei centri storici; gli interventi di cui alle lettere a), b), c), dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico; non sono comunque consentite maggiorazioni delle volumetrie preesistenti ed alterazioni degli orizzontamenti; è fatto divieto di apportare modifiche allo stato dei luoghi; b) nell'ambito del perimetro degli abitati; gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 13 e quelli di consolidamento statico, oltrechè le opere di risanamento igienico anche se queste comportano modifiche alle destinazioni d'uso; c) fuori dal perimetro degli abitati: c1) l'edificazione a scopo abitativo entro un limite massimo pari a 0,03 mc. su metro quadrato dell'area interessata; le relative concessioni possono essere rilasciate solo ai soggetti di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153 ed all' articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 352 ; c2) modesti ampliamenti delle abitazioni necessari al miglioramento funzionale delle stesse non eccedenti il 20% della superficie utile esistente; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale; c3) l'ampliamento di impianti industriali ed artigianali esistenti, non superiore a 2000 metri quadrati di solaio utile lordo; la concessione è rilasciata con le procedure e nei limiti temporali di cui all'art. 88 e non può essere concessa più di una volta per lo stesso impianto; c4) la costruzione di attrezzature strettamente necessarie all'attività di aziende agricole come: stalle, silos, serre, magazzini, complessivamente non superiore a 1/3 dell'area ad esse strettamente asservite; c5) gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del 3° comma dell'art. 13, nonchè le modifiche interne necessarie per l'efficienza degli impianti produttivi, industriali, artigianali ed agricoli; c6) le opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Nei Comuni dotati di strumenti urbanistici generali approvati anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, gli interventi di cui al 1° comma possono essere concessi purchè non siano in contrasto con prescrizioni più restrittive degli strumenti urbanistici vigenti. Nelle zone classificate sismiche in caso di ristrutturazione sono consentiti gli interventi volti ad adeguare gli edifici esistenti alle disposizioni della legge 2 febbraio 1974, n. 64 , nel rispetto dell'art. 16 della legge suddetta. Le limitazioni di cui al 1° comma, non si applicano: a) per gli impianti tecnici di interesse generale per la erogazione di pubblici servizi e di servizi di interesse pubblico e per gli interventi relativi alle opere pubbliche realizzate dai Comuni e dagli Enti istituzionalmente competenti, quando esse siano conseguenti a pubbliche calamità o servano a soddisfare fabbisogni pregressi degli abitati esistenti e siano finanziati con mezzi propri dagli Enti suddetti; b) all'interno dei piani per l'edilizia economica e popolare, formati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 , e successive modificazioni e integrazioni, o nelle aree predisposte ai sensi dell' art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni. Nei Comuni che abbiano adottato il Piano Regolatore Generale, ai sensi del Titolo III della presente legge, dalla data di trasmissione alla Regione sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'art. 13, nonchè alla lettera f) dello stesso articolo in aree dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali, come definite dall'art. 91 quinquies, 1° comma, lettera b), per destinazioni anche non residenziali, nel rispetto delle previsioni del Piano Regolatore Generale adottato. In ogni caso, i Comuni obbligati alla formazione del Programma di Attuazione, non possono approvare piani esecutivi convenzionati, formati ai sensi del precedente art. 43, fino all'approvazione del primo Programma di Attuazione".
Art. 69. 
 
L'art. 86 è così modificato:
 
Il titolo è sostituito dal seguente: "
Art. 86
Piani particolareggiati in attuazione di Piani Regolatori approvati prima del 5 dicembre 1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge e Adeguamento degli strumenti urbanistici esecutivi vigenti al 5 dicembre 1977.
";
 
È aggiunto un comma, che diviene 1° comma, e recita: "
I piani particolareggiati in attuazione di Piani Regolatori vigenti alla data del 5 dicembre 1977 o approvati a norma dell'art. 90 della presente legge sono adottati con le procedure di cui al 1° e 2° comma dell'art. 40 e trasmessi alla Regione che li approva con deliberazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla data di ricevimento, sentito il parere del Comitato Urbanistico Regionale. Con la deliberazione di approvazione possono essere apportate modifiche con la stessa procedura prevista per il Piano Regolatore Generale all'art. 15. La deliberazione di approvazione della Giunta Regionale assume l'efficacia di cui al 4° comma dell'art. 40 ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione; il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune
".
 
Il 1° comma diviene 2° comma
 
Il 2° comma diviene 3° comma
 
Il 3° comma diviene 4° comma
 
Al 4° comma divenuto 5° comma vengono soppresse le parole: "
Si applica, se del caso, l'ultimo comma dell'art. 17.
"
Art. 70.[15] 
(...)
Art. 71. 
 
L' art. 89 della L.R. 56/77 , è così modificato:
a) 
al 2° comma dopo le parole: "
di cui ai commi
" viene soppresso: "
" e vengono aggiunti: "
10° e 11°.
"
Art. 72. 
 
L' art. 91 bis della L.R. 56/77 , è soppresso e sostituito dal seguente: "
Art. 91 bis
Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
È istituita la Commissione Regionale per i beni culturali e ambientali la quale è investita della competenza e delle attribuzioni delle Commissioni Provinciali di cui all' art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 , modificato dall' art. 3 del D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805 .
La Commissione inoltre svolge attività di consulenza a favore del Consiglio e della Giunta Regionale, nonchè dei Comitati Comprensoriali, in materia di beni ambientali. Essa fornisce pure indirizzi alle Sezioni Comprensoriali di cui al successivo 9° comma promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi.
La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
La Commissione regionale per i beni culturali e ambientali è composta da:
a)
l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni di Presidente;
b)
il Presidente del CUR o suo delegato;
c)
tre esperti nella materia di competenza, nominati dal Consiglio Regionale di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
d)
il Responsabile del Servizio Regionale competente in materia di legge 1497/39 ;
e)
tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto della specifica competenza;
f)
il Soprintendente per i beni ambientali e architettonici del Piemonte;
g)
il Soprintendente Archeologico del Piemonte.
Quali membri aggregati, aventi voto limitatamente agli oggetti che ne determinano la convocazione, alle riunioni della Commissione sono invitati di volta in volta il Responsabile Regionale del Corpo delle Miniere, il Magistrato del Po e il Responsabile Regionale del Corpo Forestale dello Stato o loro delegati. Devono inoltre essere convocati, ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei Comuni nel cui territorio si trovano i beni ambientali dei quali si discute.
La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni Statali è subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
Il Presidente può far intervenire di volta in volta alle riunioni, senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi, nonchè rappresentanti designati da associazioni e sodalizi culturali.
Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto; le deliberazioni sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
Sono Sezioni decentrate della Commissione regionale le Sezioni Comprensoriali per la tutela dei beni culturali e ambientali costituite presso ogni Comprensorio.
La Sezione Comprensoriale promuove il censimento dei beni ambientali e culturali nel territorio di sua competenza; propone la istituzione di vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio; svolge attività consultiva a favore del Comprensorio in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali; ad essa può essere, dalla Commissione regionale, attribuita la formulazione dei pareri previsti agli artt. 40, 41 bis 49 della presente legge, sulla base degli indirizzi e dei compiti forniti ai sensi del 2° comma del presente articolo.
La Sezione Comprensoriale dura in carica tre anni.
Essa è composta da:
a)
il Presidente del Comitato Comprensoriale, o da un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b)
quattro esperti eletti dal Consiglio Regionale, due dei quali, di norma scelti in terne proposte dalle associazioni culturali maggiormente attive nel territorio del Comprensorio. La qualifica di esperto nella materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e professionale.
Per lo svolgimento dell'attività delle Sezioni Comprensoriali valgono le norme di cui ai precedenti 5°, 6°, 7° e 8° comma.
Alle spese di funzionamento della Commissione regionale e delle Sezioni Comprensoriali si provvede a norma della legge regionale n. 33/76 .
"
[16]
Art. 73. 
 
L' art. 91 quinquies della L.R. 56/77 , è così modificato:
 
al 1° comma vengono soppresse le parole: "
Fino al 31 dicembre 1984
"- il 1° comma inizia pertanto con le parole: "
In conformità
".
 
Sempre al 1° comma dopo le parole: "
25 marzo 1982, n. 94,
" vengono aggiunte le parole: "
e nei limiti temporali ivi prescritti
".
al primo comma, le parole: ''degli articoli 19/81'', sono soppresse e sostituite con le parole: ''dell'articolo 81''

[17]
 
All'ultimo comma vengono soppresse le parole:; "
Fino al 31 dicembre 1984,
"; l'ultimo comma inizia pertanto con le parole: "
In conformità
".
 
Sempre all'ultimo comma dopo le parole: "
25 marzo 1982, n. 94
" vengono aggiunte le parole: "
e nei limiti temporali ivi prescritti.
"
Art. 74.[18] 
(...)
Art. 75. 
 
È aggiunto al testo della L.R. 56/77 , un nuovo articolo 91 septies che recita: "
Art. 91 septies
Installazioni di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni.
L'installazione o la modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni è subordinata alla autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, sentiti i competenti organi regionali, nel rispetto delle competenze statali nella materia, ed alla concessione edilizia di cui all'art. 48 nel caso in cui si prevedano opere eccedenti quelle necessarie per la semplice installazione delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto. Con l'autorizzazione il Presidente della Giunta Regionale fissa una congrua fascia di rispetto ai fini della tutela sanitaria ed ambientale oltre che il periodo di validità dell'autorizzazione stessa. I titolari di impianti esistenti prima della data di entrata in vigore della presente legge dovranno richiedere entro 360 giorni dall'entrata in vigore della stessa, l'autorizzazione e la concessione, ove necessaria secondo le modalità di cui ai precedenti commi.
"
[19]
Art. 76. 
 
Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi adottati a norma della legge regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni prima dell'entrata in vigore della presente legge sono approvati secondo le procedure della presente legge.
Art. 77. 
 
Gli strumenti urbanistici generali ed esecutivi in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati ed approvati secondo i disposti della presente legge.
Art. 78. 
 
Il Comitato Urbanistico Regionale è rinnovato nella sua composizione entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 6 dicembre 1984
Aldo Viglione

Note:

[1] L'ultimo comma di questo articolo non è mai diventato operante perchè abrogato dal primo comma dell'art. 1 della l.r. 62/1984 pubblicato sullo stesso B.U.R. e diventato vigente nella stessa data.

[2] Questo comma dell'articolo 20 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 62 del 1984.

[3] Nel primo comma dell'articolo 23 le parole "di cui al 3° comma dell'art. 21" sono state sostituite dalle parole "nei quali la popolazione prevista dal Piano Regolatore Generale non superi i 2000 abitanti" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[4] Nel primo comma dell'articolo 24 la lettera b) specificata nel punto 2 è stata sostituita dalla lettera d) ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[5] Nel primo comma dell'articolo 27 le parole "dell'articolo 2" sono state aggiunte dopo le parole "penultimo ed ultimo comma" nelle lettere m) e c) ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[6] Nel primo comma dell'articolo 34 le parole "le parole: 2° comma'' sono sostituite con le parole: '3° comma' " sono state aggiunte dopo il primo comma ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[7] L'articolo 45 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[8] Nel primo comma dell'articolo 49 il secondo comma è stato sostituito da "al 2° comma, punto d), sono soppresse le parole: 'di cui al 6° comma dell'art. 33'" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[9] L'articolo 52 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 20 del 2009.

[10] Nel primo comma dell'articolo 59 la citazione alla legge 2 luglio 1977, n. 33 è stata corretta in 2 luglio 1976, n. 33 ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[11] Nel primo comma dell'articolo 65 gli utlimi tre commi del testo della novella sono stati soppressi ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[12] Nel primo comma è stato aggiunto un secondo periodo indicante "al secondo comma le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' vanno sostituite con: ''di cui al successivo sesto comma''; al quinto comma: ''di cui al secondo, terzo e quarto comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al primo, secondo e terzo comma''; al sesto comma, le parole: ''di cui al successivo settimo comma'' sono sostituite con le parole: ''di cui al successivo sesto comma''" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[13] Nel primo comma dell'articolo 67 le parole "sempre al primo comma le parole: ''secondo e del terzo comma'', sono sostituite con le parole: ''primo e del secondo comma'' " sono state aggiunte ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[14] L'articolo 68 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 62 del 1984.

[15] L'articolo 70 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[16] Nel primo comma dell'articolo 72 la rubrica è stata sostituita da "Commissione regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali" e al primo e quarto comma dopo le parole "per i beni" sono state aggiunte le parole "culturali e" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[17] Nel primo comma dell'articolo 73 dopo i primi due commi viene aggiunto "al primo comma, le parole: ''degli articoli 19/81'', sono soppresse e sostituite con le parole: ''dell'articolo 81''" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.

[18] L'articolo 74 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 19 del 1999.

[19] Nel primo comma dell'articolo 75 le parole "120 giorni" sono state sostituite dalle parole "360 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 8 del 1985.