Legge regionale n. 59 del 30 ottobre 1984  ( Versione vigente )
"Partecipazione della Regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA)." (B.U. 7 novembre 1984, n. 45)
(B.U. 07 novembre 1984, n. 45)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione Piemonte, in applicazione dell'art. 8 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, partecipa con le Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Valle d'Aosta, Veneto, Liguria e con le Province Autonome di Trento e di Bolzano all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe (AINEVA) secondo le norme dello Statuto, concordato con gli altri Enti partecipanti, che allegato alla presente legge, ne forma parte integrante.
 
Eventuali modifiche alla predetta disciplina saranno disposte giusti accordi tra gli Enti associati e saranno approvate con legge regionale.
Art. 2. 
 
La costituzione dell'Associazione di cui alla presente legge diviene efficace con l'entrata in vigore delle leggi o dei provvedimenti che dispongono l'adesione degli altri Enti associati.
Art. 3. 
 
Ai fini dell'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 5.000.000.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una riduzione di pari ammontare in termini di competenza e di cassa del capitolo 780 del bilancio 1984, parte spesa.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Adesione della Regione Piemonte all'Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve ed alle valanghe AINEVA" e con la dotazione di L. 5.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Per gli esercizi successivi il contributo verrà determinato con la legge di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
 
Data a Torino, addì 30 ottobre 1984 Aldo Viglione

Allegato A 

Atto in allegato: Statuto Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe (AINEVA).

- Art. 1.

Tra la Regione Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto, le Province Autonome di Trento e Bolzano, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Liguria è costituita un'Associazione, senza scopo di lucro, denominata "Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe" (AINEVA).

L'Associazione ha sede in Livinallongo del Col di Lana - Arabba (Belluno).

- Art. 2.

L'Associazione si propone di garantire il coordinamento delle azioni e delle iniziative che gli Enti associati svolgono in materia di prevenzione e studi inerenti alla neve e alle valanghe. Essa, in particolare, ha per scopo di:

a) promuovere lo scambio di informazioni, notizie, dati concernenti la neve e le valanghe;

b) favorire l'adozione di mezzi e strumenti di informazione uniformi, anche nel campo del trattamento elettronico dei dati;

c) promuovere la sperimentazione di mezzi e attrezzature nello specifico settore;

d) curare e diffondere pubblicazioni sulle materie oggetto di studi;

e) curare l'aggiornamento e la informazione dei tecnici del settore.

- Art. 3.

Sono organi dell'Associazione:

a) il Presidente;

b) l'Assemblea degli Enti associati, in persona dei Presidenti pro-tempore, o loro delegati;

c) il Comitato tecnico direttivo;

d) il Collegio dei revisori dei conti.

- Art. 4.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, ne dirige l'attività, stipula i contratti, gli atti e le convenzioni. Esso è nominato a rotazione tra i Presidenti degli Enti associati e dura in carica un anno.

- Art. 5.

Sono di competenza dell'Assemblea:

a) nomina del Presidente;

b) nomina dei membri del Comitato tecnico direttivo e del Collegio dei revisori dei conti;

c) approvazione del bilancio e del conto consuntivo;

d) approvazione del programma annuale di attività;

e) determinazione annuale della quota associativa;

f) modifica dello Statuto.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

- Art. 6.

Il Comitato tecnico direttivo è composto da un membro designato da ciascun Ente associato.

Il Comitato tecnico direttivo dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati. E' ammessa la partecipazione alle sedute di sostituti in forza di delega conferita di volta in volta dai membri effettivi.

- Art. 7.

Spetta al Comitato tecnico direttivo:

a) curare l'esecuzione del programma di attività dell'Associazione;

b) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c) deliberare sugli atti e le spese dell'Associazione;

d) deliberare, in genere, su tutte le attività di cui all'art. 2.

Il Comitato tecnico direttivo nomina un Coordinatore per la durata di un anno, a rotazione tra i propri componenti.

Il Coordinatore promuove ogni attività dell'Associazione e provvede alle spese di gestione.

- Art. 8.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Esso dura in carica tre anni; i componenti possono essere riconfermati.

Esso ha per compito di:

a) esaminare il bilancio ed il conto consuntivo;

b) controllare la regolarità contabile degli atti dell'Associazione;

c) esercitare, in quanto applicabili, tutte le funzioni attribuite ai Sindaci dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile.

- Art. 9.

Funge da Segreteria e mantiene i rapporti con gli Enti ed Istituzioni interessati il Centro Sperimentale per lo studio della neve, delle valanghe, della meteorologia alpina e della difesa idrogeologica della Regione Veneto in Livinallongo del Col di Lana - Arabba (Belluno).

- Art. 10.

Per la validità delle sedute degli organi collegiali è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti; essi deliberano a maggioranza assoluta dei presenti.

La durata in carica degli organi dell'Associazione è prorogata di diritto fino all'avvenuta nomina o elezione dei sostituti.

- Art. 11.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

a) contributi ordinari annuali erogati dagli Enti associati;

b) contributi volontari di soggetti pubblici e privati interessati al conseguimento delle finalità che essa si prefigge;

c) lasciti e donazioni;

d) somme corrisposte da soggetti pubblici e privati a titolo di anticipazione spese, a fronte di prestazioni da essi richieste;

e) reddito dei beni costituenti il patrimonio.

- Art. 12.

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

- Art. 13.

La durata dell'Associazione è fissata per nove anni, rinnovabile per un ugual periodo di tempo.

Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti.

Ciascun Ente associato, per motivate ragioni, potrà recedere con preavviso di almeno sei mesi notificato al Presidente.

L'Assemblea stabilirà le condizioni alle quali potrà avvenire il recesso, tenuto conto dello stato della gestione amministrativa dell'Associazione.

- Art. 14.

Entro sei mesi dall'insediamento, il Comitato tecnico direttivo sottopone all'approvazione dell'Assemblea il regolamento di funzionamento ed organizzazione.

- Art. 15.

Per quanto non espressamente previsto sul presente Statuto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni.

Addì, I Presidenti:

SCHEMA Dl INTESA INTERREGIONALE Al SENSI DELL'ART. 8 DEL D.P.R. 24 LUGL10 1977, N. 616.

Addì, Tra i sottoscritti Presidenti pro-tempore delle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, autorizzati a sottoscrivere il presente atto giusta provvedimenti dei competenti organi deliberativi secondo le proprie norme statutarie, si conviene e si stipula:

a) di costituire tra le Regioni e Province Autonome come sopra rappresentate un'Associazione senza scopo di lucro per il coordinamento delle azioni e delle iniziative che gli Enti medesimi svolgono in materia di prevenzione e studi inerenti alla neve e alle valanghe ed ai problemi connessi, secondo le norme contenute nello Statuto allegato alla presente intesa;

b) di impegnarsi e predisporre con ogni possibile tempestività apposite leggi o provvedimenti di approvazione dello Statuto allegato e concordato, perché siano approvati dai rispettivi organi competenti ai sensi delle rispettive norme statutarie.

I Presidenti: