Legge regionale n. 43 del 27 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni regionali".
(B.U. 05 settembre 1984, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il numero d'ordine 14 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., è così sostituito: "
Concessione di costituzione di:

Tassa rilascio Tassa annuale

1) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro 8.000 8.000

2) centro privato di produzione di selvaggina 240.000 240.000

- Legge 27 dicembre 1977, n. 968 - artt. 36, 6 e 24, quarto comma

- legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod. - art. 57

Nota: Le tasse annue debbono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono.

Le tasse di rilascio ed annue dovute per le concessioni di aziende faunistico-venatorie sono ridotte ad un decimo per le aziende individuali e consorziali private situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi.

La concessione ed il rinnovo sono disciplinate dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968 e dalla legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod.
".
Art. 2. 
 
Il numero d'ordine 15 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., è così sostituito: "
Abilitazione all'esercizio venatorio:

Tassa rilascio Tassa annuale

a) con fucile ad un colpo, con falchi e con arco 38.500 38.500

b) con fucile a due colpi 54.000 54.000

c) con fucile a più di due colpi 68.500 68.500

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , art. 99

- legge 27 dicembre 1977, n. 968 , art. 24

- legge regionale 4 settembre 1979, n. 58 e succ. mod.

- legge regionale 17 ottobre 1979, n. 60 e succ. mod.

Nota: La tassa annuale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno. La ricevuta del versamento deve essere allegata alla licenza di porto d'armi per uso di caccia
".
Art. 3. 
 
Il numero d'ordine 16 della tariffa annessa alla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e succ. mod., è così sostituito: "
Licenza per la pesca nelle acque interne rilasciate ai termini dell' art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni, nonchè della legge regionale 18 febbraio 1981, n. 7 :

Tipo A - Licenza per la pesca professionale con tutti gli attrezzi consentiti

Tassa rilascio Tassa annuale

29.000 29.000

Tipo B - Licenza per i pescatori dilettanti con canna con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50

Tassa rilascio Tassa annuale

14.500 14.500

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 , art. 1, lett. p)

Nota: Le licenze hanno la validità di sei anni dalla data di rilascio.

I titolari, oltre al pagamento della tassa, devono corrispondere, contestualmente le seguenti soprattasse:

per la licenza di tipo A: L. 11.000

per la licenza di tipo B: L. 7.500

Il versamento della tassa annuale ha la validità di un anno dalla data di rilascio o di rinnovo e non è dovuta qualora non si eserciti la pesca durante l'anno
".
Art. 4. 
 
Gli importi delle tasse, soprattasse e contributi in vigore il 31 dicembre 1984, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1 gennaio 1985.
 
Gli importi derivanti dall'aumento suddetto sono arrotondati alle cinquecento lire superiori. Nei casi in cui le tasse ed i contributi siano da determinarsi in relazione a quantità variabili, l'arrotondamento va operato sul totale dell'importo dovuto.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 agosto 1984
Aldo Viglione.