Legge regionale n. 42 del 27 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Adesione all'istituzione di un premio alla memoria di Bruno Caccia, Procuratore Capo della Repubblica di Torino."
(B.U. 05 settembre 1984, n. 36)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Al fine di rafforzare la coscienza civile contro la criminalità e di onorare la memoria di Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica di Torino, la Regione Piemonte aderisce alla iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, per l'istituzione di un premio alla memoria di Bruno Caccia mediante l'erogazione alla stessa della somma di L.15.000.000.
 
Il premio è erogato dall'Associazione Nazionale Magistrati - Sezione Piemonte e Valle d'Aosta, in favore del neo-magistrato che abbia riportato il miglior punteggio nella graduatoria al termine del concorso annuale per l'accesso in Magistratura e che abbia scelto di svolgere le funzioni giurisdizionali del Distretto della Corte d'Appello di Torino.
Art. 2. 
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 15.000.000.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante una riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per il 1984 e con riduzione di pari ammontare dell'accantonamento indicato nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 per far fronte agli oneri derivanti dall'approvazione del D.D.L. avente per oggetto il recepimento del contratto di lavoro 1982-1984 per i dipendenti regionali.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 viene istituito apposito capitolo avente la seguente denominazione: "Premio alla memoria di Bruno Caccia, Procuratore della Repubblica di Torino" e con lo stanziamento di lire 15.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 agosto 1984
Aldo Viglione.