"Interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41 ".
(B.U. 25 gennaio 1984, n. 4)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 1, secondo comma, lettere c) e d) della
legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41
, per ''autoveicoli '' si intendono ''autovetture ''.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 gennaio 1984
Aldo Viglione.