Legge regionale n. 3 del 16 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Interpretazione autentica del disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41 ".
(B.U. 25 gennaio 1984, n. 4)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
All'art. 1, secondo comma, lettere c) e d) della legge regionale 23 dicembre 1982, n. 41 , per ''autoveicoli '' si intendono ''autovetture ''.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 gennaio 1984
Aldo Viglione.