Note:
[1] Il primo comma dell'art. 6 della l.r. 34/1986 sospende fino al 31 dicembre 1986 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33.
[2] Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 sospende fino al 31 dicembre 1988 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 dispone la sanatoria dei provvedimenti gia assunti nel periodo considerato.
[3] Il Titolo II è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 43 del 1994.
[4] La lettera b del primo comma dell'articolo 12 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 34 del 1986.
[5] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 34 del 1986.
[6] L'articolo 34 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1986.