Legge regionale n. 17 del 09 marzo 1984  ( Versione vigente )
"Interventi per l'attuazione in Piemonte della legge 21 maggio 1981, n. 240 , recante provvidenze a favore dei Consorzi e delle Società consortili fra piccole e medie Imprese nonchè delle Società consortili miste."
(B.U. 14 marzo 1984, n. 11)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La Regione, in armonia con l' art. 4 dello Statuto regionale e con le indicazioni della programmazione nazionale e regionale, favorisce l'attuazione, sul proprio territorio, della legge 21 maggio 1981, n. 240 , da parte dei Consorzi e delle Società consortili di cui all'art. 1 della predetta legge ed attua, con le modalità indicate nei successivi articoli, le specifiche attribuzioni ad essa demandate dalla stessa legge n. 240/1981 .
Art. 2. 
 
La Regione concorre a fornire alle Imprese di cui all'art. 1 l'assistenza tecnica e la consulenza necessarie per la costituzione e lo sviluppo di Consorzi e di Società consortili come previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 , avvalendosi dei propri Enti strumentali e, in particolare, dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese-Finpiemonte S.P.A.
 
La Regione può altresì promuovere, la partecipazione o la fornitura di assistenza finanziaria, da parte della Finpiemonte, ai Consorzi e alle Società consortili di cui al precedente art. 1, che costituiscano fondi di garanzia collettiva fidi per agevolare l'accesso al credito alle Imprese associate.
 
Per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la Regione può corrispondere agli Enti strumentali, secondo i criteri e le modalità stabiliti nelle convenzioni di cui al successivo art. 7; ultimo comma, le somme appositamente stanziate ai sensi dello stesso articolo, per le medesime iniziative è escluso ogni altro intervento finanziario della Regione.
Art. 3. 
 
In relazione a particolari obiettivi, in settori considerati di interesse prioritario per lo sviluppo regionale o di particolari realtà territoriali, la Regione può partecipare direttamente o promuovere la partecipazione della Finpiemonte alla costituzione di Società consortili miste aventi le finalità di cui all' art. 17 della legge 21 maggio 1981, n. 240 .
 
La partecipazione diretta della Regione è attuata, ai sensi dell' art. 72 dello Statuto Regionale , con apposita legge regionale.
 
La Finpiemonte nell'assunzione di partecipazioni effettuate su proposta della Giunta conforme ai criteri prioritari stabiliti dal Consiglio Regionale ai sensi del successivo art. 6, si avvale delle competenze specifiche degli altri Enti strumentali o Società a partecipazione regionale. Per le partecipazioni di cui al presente articolo la Finpiemonte utilizza il fondo di cui all'art. 7, primo comma.
 
Le società consortili costituite ai sensi del precedente comma sono considerate, ai fini dell'applicazione della legge 21 maggio 1981, n. 240 , Società consortili miste fra piccole e medie Imprese.
 
Ai sensi degli artt. 2458 e 2459 del Codice Civile gli Statuti delle costituende Società consortili miste, a partecipazione diretta o attraverso la Finpiemonte ai sensi del terzo comma del presente articolo, devono attribuire alla Regione la nomina di almeno un amministratore e un Sindaco.
Art. 4. 
 
La Regione, nei limiti degli stanziamenti di cui all'art. 8 della presente legge ed in attuazione degli artt. 18 e 19 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , concede alle Società consortili costituite anche con la partecipazione di Enti pubblici e/o di Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica tra piccole e medie Imprese operanti nel settore dell'Industria, dei Servizi e dell'Artigianato contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti connessi con le attività previste dall'art. 17, lett. a) e b) della stessa legge.
 
Il contributo in conto capitale è determinato in misura non superiore al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e non può superare l'importo massimo di L. 300 milioni.
 
Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione o da altri Organismi pubblici per le medesime iniziative.
Art. 5. 
 
Per ottenere i contributi di cui all'art. 4 le Società Consortili aventi i requisiti previsti dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 e dalla presente legge regionale devono presentare domanda al Presidente della Giunta Regionale entro entro il 31 gennaio o entro il 31 luglio dell'anno in cui richiedono il contributo.
[1]
 
Le domande devono essere corredate dalla documentazione definita con deliberazione della Giunta Regionale che determina altresì gli elementi conoscitivi che devono essere forniti dalle Società consortili richiedenti.
 
Potranno essere ammesse a contributo le spese sostenute dalle Società Consortili Miste nei sei mesi antecedenti alla data di presentazione delle domande purchè riferibili a opere od attività previste nel programma di investimenti per cui si richiede l'ammissione al contributo.
[2]
 
L'assegnazione dei contributi è deliberata dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei criteri prioritari stabiliti a norma del successivo art. 6.
 
L'erogazione dei contributi concessi è effettuata con decreto del Presidente della Giunta Regionale sulla base delle spese documentate da parte delle Società consortili beneficiarie.
 
La Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
[3]
Art. 6. 
 
Il Consiglio Regionale su proposta della Giunta approva i criteri prioritari per le partecipazioni di cui agli artt. 2, secondo comma e 3, primo comma e per la concessione dei contributi di cui all'art. 4, individuando in particolare, con riferimento agli indirizzi programmatici della Regione, i settori, le attività e le aree territoriali da agevolare; le eventuali modifiche dei criteri prioritari e della percentuale di riparto dei fondi di cui ai successivi commi 2° e 3° del presente articolo saranno proposte dalla Giunta Regionale all'approvazione del Consiglio Regionale contestualmente alla presentazione della relazione annuale di cui al precedente art. 5
[4]
 
Con la stessa deliberazione consiliare viene altresì definita la percentuale di riparto dei fondi di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge fra iniziative aventi le finalità di cui alla lettera a) dell'art. 17 della legge 240/1981 ed iniziative riferentesi alla lettera b) dello stesso articolo.
 
Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera b) dell'art. 17 della legge 240/1981 , il Consiglio Regionale, tenuto conto delle leggi regionali vigenti in materia di aree attrezzate industriali ed artigianali e della restante normativa statale e regionale di agevolazione a favore dei Consorzi, attribuisce priorità agli interventi che riguardino il riutilizzo di stabilimenti produttivi dismessi o inutilizzati, ubicati in aree con idonea destinazione urbanistica. La definizione di tale priorità avviene valutando altresì lo stato di attuazione delle aree attrezzate industriali e artigianali e le eventuali esigenze reali di completamento delle relative infrastrutturazioni e dei servizi.
Art. 7. 
 
Per quanto previsto dagli artt. 2, secondo comma e 3 della presente legge, la Giunta Regionale per l'anno 1984 è autorizzata a corrispondere all'Istituto Finanziario Regionale Piemontese-Finpiemonte S.P.A. per le attività e gli interventi attuati dallo stesso, un fondo di L. 450.000.000 ai sensi dell' art. 5 della legge 26 gennaio 1976, n. 8 .
 
All'onere di L. 450.000.000 per l'anno finanziario 1984, si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo con la denominazione "Fondo a disposizione di Finpiemonte per la partecipazione a Consorzi e Società consortili che costituiscono fondi di garanzia collettivi fidi, nonchè a Società consortili aventi le finalità di cui all'art. 17, lettere a) e b) della legge n. 240/1981 " e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 450.000.000.
 
Per ciascuno degli anni successivi al 1984 la dotazione del fondo di cui ai precedenti commi è determinata con la legge di approvazione del relativo bilancio.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
A decorrere dall'anno 1985 la Giunta Regionale è autorizzata a corrispondere agli Enti strumentali e alla Finpiemonte S.P.A. gli oneri dagli stessi sostenuti per l'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, primo comma della presente legge.
 
Alla determinazione della spesa regionale di cui al precedente comma e al relativo finanziamento si provvede con le leggi di approvazione dei bilanci relativi agli anni 1985 e seguenti, tenendo conto degli interventi effettuati nell'anno precedente e di quanto stabilito nelle convenzioni di cui all'ultimo comma del presente articolo.
 
Nello stato di previsione della spesa per l 'anno 1985 viene iscritto apposito capitolo con la seguente denominazione "Somme da corrispondere agli Enti strumentali e alla Finpiemonte per l'assistenza tecnica e la consulenza prestata a Consorzi e a Società consortili fra piccole e medie Imprese industriali, artigianali e commerciali" e con la dotazione che verrà stabilita in sede di approvazione del relativo bilancio.
 
I rapporti tra Regione ed Enti strumentali e Finpiemonte per le attività di cui al primo comma dell'art. 2 e per quanto previsto dal presente articolo, sono regolati da apposita convenzione.
Art. 8. 
 
Le somme assegnate dallo Stato ai sensi dell' art. 21 della legge 21 maggio 1981, n. 240 , sono utilizzate per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge.
 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di fondi per la concessione di contributi a Società consortili costituite anche con la partecipazione di Enti pubblici e/o di Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, tra piccole e medie Imprese operanti nel settore dell'industria, dei servizi e dell'artigianato" e con lo stanziamento di L. 481.360.000, in termini di competenza e di cassa.
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Contributi in capitale a Società consortili costituite, anche con la partecipazione di Enti pubblici e/o Enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, tra piccole e medie Imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti connessi con le attività di cui all'art. 17, lettere a) e b) della legge 21 maggio 1981, n. 240 Fondi statali" e con lo stanziamento di L. 481.360.000, in termini di competenza e di cassa.
 
Per la concessione dei contributi di cui all'art. 4 della presente legge è inoltre autorizzata, per l'anno 1984, una spesa integrativa a carico della Regione di L. 450.000.000 in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo con la denominazione "Fondi regionali per la concessione di contributi in capitale a Società consortili costituite anche con la partecipazione di Enti pubblici e/o di Enti privati di ricerca e di assistenza tecnica fra piccole e medie Imprese operanti nei settori dell'industria, dei servizi e dell'artigianato per la realizzazione di investimenti connessi con le attività di cui all'art. 17, lettere a) e b) della legge 21 maggio 1981, n. 240 - Fondi regionali" e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di L. 450.000.000.
 
Gli stanziamenti relativi ai fondi regionali sono stabiliti per l'anno 1985 e successivi con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 marzo 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 5 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 21 del 1986.

[4] Questo comma dell'articolo 6 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 21 del 1986.