Note:
[1] L'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 46 del 1994.
[2] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 46 del 1994.
[3] L'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 46 del 1994.
[4] L'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 46 del 1994.
[5] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 46 del 1994.
[6] Questo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1994.
[7] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 46 del 1994.
[8] In questo comma dell'articolo 9 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[9] Il comma 6 dell'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 46 del 1994.
[10] In questo comma dell'articolo 10 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[11] In questo comma dell'articolo 10 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[12] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 46 del 1994.
[13] In questo comma dell'articolo 12 le parole "Istituto Autonomo per le Case Popolari" sono state sostituite dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[14] Il comma 10 dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 46 del 1994.
[15] L'articolo 13 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 46 del 1994.
[16] L'articolo 15 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 46 del 1994.
[17] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 46 del 1994.
[18] In questo comma dell'articolo 17 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[19] In questo comma dell'articolo 17 le parole "lstituto Autonomo Case Popolari" sono state sostituite dalle parole "Ente gestore" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[20] In questo comma dell'articolo 17 la parola "I.A.C.P." è stata sostituita dalle parole "Ente gestore" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[21] In questo commadell'articolo 17 le parole "Istituto Autonomo per le Case Popolari" sono state sostituite dalle parole "Ente gestore" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[22] In questo comma dell'articolo 17 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalle parole "Ente gestore" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[23] In questo comma dell'articolo 17 la parola "I.A.C.P." è stata sostituita dalle parole "Enti gestori" ad opera dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[24] In questo comma dell'articolo 17 la parola "I.A.C.P." è stata sostituita dalle parole "Ente gestore" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[25] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 12/12/1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27/12/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
[26] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 46 del 1994.
[27] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 46 del 1994.
[28] In questo comma dell'articolo 18 la parola "Comune" è stata sostituita dalla parola "alloggio" ad opera del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 46 del 1994.
[29] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.
[30] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.
[31] In questo comma dell'articolo 19 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera della lettera a) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[32] Questo comma dell'articolo 19 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 46 del 1994.
[33] In questo comma dell'articolo 19 le parole "dal Consorzio fra gli IACP" sono state sostituite dalle parole "dall'Ente gestore" ad opera della lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[34] In questo comma dell'articolo 20 la parola "I.A.C.P" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[35] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
[36] La lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 46 del 1994.
[37] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 6/06/ 2007 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 27/06/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
[38] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 46 del 1994.
[39] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 46 del 1994.
[40] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
[41] In questo comma dell'articolo 22 le parole "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "entro il mese di marzo 1987" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.
[42] La lettera b dell'ottavo comma dell'articolo 22 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.
[43] In questo comma dell'articolo 23 le parole "superiore a due mesi" sono state sostituite dalle parole "superiore a tre mesi" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[44] In questo comma dell'articolo 23 le parole "entro 30 giorni" sono state sostituite dalle parole "entro 60 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[45] In questo comma dell'articolo 23 le parole "o di componente il proprio nucleo familiare" sono state aggiunte dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[46] In questo comma dell'articolo 23 la parola "I.A.C.P." è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.
[47] Questo comma dell'articolo 23 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[48] In questo comma dell'articolo 25 le parole "I.A.T.C" è stata sostituita dalla parola "ATC" ad opera del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 46 del 1994.