per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;
la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall' art. 3, 4° comma del D.L. 27 giugno 1967, n. 460 , e comunque non inferiore a 8 mq.;
la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
Dette classi di reddito vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di incremento applicato al limite di assegnazione.
Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il bando al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, fermo restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo perseguiti, ivi compresi quelli esentasse.
- abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con % di invalidità compresa fra il 71% e l'80%: punti 2;
le certificazioni, attestanti le condizioni di cui al punto 7/c devono essere rilasciate dalle U.L.S. e devono contenere la descrizione del tipo di menomazione e della relativa percentuale di invalidità, come disposto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 e indicato nelle apposite tabelle approvate con D.M. 25 luglio 1980;
Gli appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti 7a) - 7b) - 7c) - 7d) e 7e) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati di ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, le graduatorie speciali così formate, sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.
Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 15 della presente normativa ad eccezione di quelli di cui al punto 7e);
Note:
[1] La lettera b del secondo comma dell'articolo 1 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 1986.
[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 1986.
[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 6/06/ 2007 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 27/06/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
[4] In questa lettera del primo comma dell'articolo 2 le parole "all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria " sono state sostituite dalle parole "al 75% della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati " ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 1986.
[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 12/12/1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27/12/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 12/12/1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27/12/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.
[7] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.
[8] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.
[9] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.
[10] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
[11] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 6/06/ 2007 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 27/06/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.
[12] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).
[13] In questo comma dell'articolo 22 le parole "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "entro il mese di marzo 1987" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.
[14] La lettera b dell'ottavo comma dell'articolo 22 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.
[15] In questo comma dell'articolo 23 le parole "superiore a due mesi" sono state sostituite dalle parole "superiore a tre mesi" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[16] In questo comma dell'articolo 23 le parole "entro 30 giorni" sono state sostituite dalle parole "entro 60 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[17] In questo comma dell'articolo 23 le parole "o di componente il proprio nucleo familiare" sono state aggiunte dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[18] Questo comma dell'articolo 23 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.
[19] Questo comma dell'articolo 23 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.