Legge regionale n. 64 del 10 dicembre 1984  ( Versione vigente )
"Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981".
(B.U. 19 dicembre 1984, n. 51)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Ambito di applicazione della legge)
 
Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni, nonchè a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.
 
Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:
a) 
realizzati dalle Cooperative edilizie per i propri soci;
b) 
realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata convenzionata non attuati da Enti pubblici e quelli attuati dagli stessi Enti qualora siano destinati, mediante l'emissione di appositi bandi, a fasce di residenti con redditi inferiori a quelli massimi vigenti per l'assegnazione in locazione di un'abitazione fruente di mutuo agevolato ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 : in tale caso si applica il canone di affitto di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392;
[1]
c) 
di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
d) 
di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purchè non realizzati o recuperati a totale carico e con il concorso o contributo dello Stato e delle Regioni;
e) 
case albergo, comunità alloggio realizzate coi finanziamenti previsti dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865 e 5 agosto 1978, n. 457 e destinate ad attività assistenziali.
 
Possono altresì essere esclusi, previa specifica individuazione con atto deliberativo della Giunta Regionale:
[2]
a) 
gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;
b) 
gli alloggi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di residenti con redditi superiori a quelli di cui al punto f) del successivo art. 2.
 
I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio e dei ricoveri provvisori non appena sia cessata la causa dell'uso contingente per la quale sono stati realizzati e semprechè abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.
 
Per l'assegnazione di alloggi che abbiano formato oggetto di interventi di recupero, ristrutturazione o risanamento a totale carico, o con il concorso o contributo dello Stato, delle Regioni, delle Province o dei Comuni è data priorità ai precedenti occupanti purchè gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, 1° comma della presente legge, fatta eccezione per il requisito di cui alla lett. f del suddetto comma.
 
Agli alloggi di cui al comma precedente non richiesti da precedenti occupanti o non occupati, si applicano le norme previste dalla presente legge.
Art. 2. 
(Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica)
 
Può partecipare al bando di concorso per l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica:
a) 
chi abbia la cittadinanza italiana (il cittadino straniero è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali);
b) 
chi abbia la residenza anagrafica o presti attività lavorativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a prestare servizio in nuovi insediamenti industriali, compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;
c) 
chi non sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sia nella Provincia sia nel Comprensorio nel cui ambito è pubblicato il bando di concorso;
d) 
[chi non sia titolare di diritti di cui al precedente punto c) su uno o più alloggi ubicati in qualsiasi località il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sia almeno pari al valore locativo di alloggio con condizioni abitative medie nell'ambito regionale. Detto valore locativo medio è determinato in lire 10.000.000;]
[3]
e) 
chi non abbia ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, o di alloggi realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'E.R.P. su tutto il territorio nazionale, semprechè l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
f) 
chi fruisca alla data di pubblicazione del bando di concorso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso, ferma restando l'applicazione del primo comma dell'art. 21 della legge n. 457/78 , e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini dell'aggiornamento delle fasce di reddito di cui al 3° comma dell'articolo 14 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , detto limite viene aggiornato biennalmente dalla Regione con riferimento al mese di luglio in base al 75% della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'anno immediatamente precedente;
[4]
g) 
chi non abbia ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.
 
Ai fini del requisito di cui alla lettera c) del precedente comma, è da considerarsi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti il nucleo familiare del concorrente e, comunque, non inferiore a due e non superiore a cinque, e che non sia stato dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorità competente.
 
Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purchè la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte della (o delle) persona (e) convivente.
 
Possono altresì partecipare ai bandi di concorso le famiglie di nuova formazione come definite al successivo art. 11, n. 7, lett. b). In tal caso ai fini del requisito di cui alla lett. f) del presente articolo il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi.
 
In caso di decesso dell'aspirante assegnatario, subentrano rispettivamente nella domanda i componenti del nucleo familiare come definito al comma precedente e secondo l'ordine ivi indicato.
 
I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle precedenti lettere c), d ), e) g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonchè al momento dell'assegnazione.
 
I requisiti di cui al comma precedente debbono permanere in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f) primo comma, dell'art. 2, per il quale valgono le prescrizioni di cui all'articolo 21, secondo comma.
 
Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali.
 
Per tali interventi, i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere i requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatorie, con riferimento anche alla eventuale anzianità di residenza.
Art. 3. 
(Ente legittimato alla emissione del bando)
 
Le assegnazioni che, a norma dell' art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , sono di competenza dei Comuni, debbono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Regione è autorizzata anche ad emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.
 
Alla stesura, formulazione e formale emissione del bando generale di assegnazione degli alloggi provvede il Comune o il Consorzio dei Comuni, nel cui territorio sono localizzati gli interventi costruttivi, sulla base delle disposizioni di legge e delle indicazioni fornite dallo I.A. C.P. competente per territorio.
 
Qualora più Comuni compresi nello stesso ambito territoriale fossero interessati da localizzazioni di edilizia residenziale pubblica, i provvedimenti sopra descritti dovranno essere assunti dalle diverse Amministrazioni Comunali, o da loro Consorzi, mediante l'emissione dei singoli bandi, possibilmente contemporanei.
 
Gli interessati all'assegnazione potranno partecipare ad un solo bando generale tra quelli emanati nell'ambito territoriale.
 
I bandi generali dovranno essere emessi nello stesso anno dall'inizio dei lavori e comunque dopo il mese di maggio.
 
Nel caso di mancato adempimento da parte dell'Ente legittimato alla emissione dei bandi, la Regione surroga gli adempimenti avvalendosi dello I.A. C.P. competente per territorio al quale saranno riconosciuti i costi vivi sopportati.
 
Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni agli Istituti Autonomi Case Popolari, trattandosi di materia non trasferita nè delegata, ma attribuita alla competenza primaria dei Comuni, nel qual caso agli stessi saranno addebitati i costi vivi sopportati dall'lstituto delegato.
Art. 4. 
(Ambito territoriale del bando)
 
Ai fini della assegnazione delle abitazioni realizzate mediante finanziamenti disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica il territorio regionale è suddiviso in U.L.S. come definite dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41 , o loro aggregazioni.
 
Si dà mandato alla Giunta Regionale in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, di individuare ambiti territoriali diversi.
 
Nei casi in cui il finanziamento è destinato al recupero del patrimonio pubblico esistente, l'ambito del bando di assegnazione può essere limitato al territorio del Comune nel quale si realizza l'intervento di recupero.
 
Tutti i cittadini residenti o che prestino la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'U.L.S. possono concorrere all'assegnazione dell'80% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati in uno dei Comuni dello stesso ambito territoriale, purchè in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti, mentre il restante 20% dovrà essere assegnato mediante graduatoria speciale ai residenti nel Comune in cui sorgono le costruzioni, ove siano stati esclusi dalla assegnazione sulla base della graduatoria generale.
 
Ove più Comuni, compresi in un medesimo ambito territoriale fossero interessati da interventi di edilizia residenziale pubblica, i concorrenti dovranno esprimere preferenza per una soltanto delle localizzazioni fermo restando che la scelta dell'alloggio seguirà l'ordine della graduatoria.
Art. 5. 
(Forme di pubblicità)
 
Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno 15 gg. utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni, appartenenti allo stesso ambito in cui si trovano gli alloggi, nonchè nelle sedi degli I.A. C.P. , competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.
 
I Comuni dovranno altresì assicurare la massima pubblicizzazione dei bandi con le idonee forme, tra le quali:
 
- affissione di manifesti nelle sedi decentrate dei Comuni e nelle sedi degli I.A. C.P. e degli altri Enti pubblici;
 
- pubblicazione di avviso sui quotidiani e radio - giornali di maggiore ascolto e diffusione locale nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
 
Per l'assegnazione di alloggi riservati o destinati alle categorie speciali di cui al successivo art. 15 possono essere adottate, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità. In particolare, per quanto attiene gli emigrati, i Comuni sono tenuti a trasmettere copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero e alla Direzione generale Emigrazione e Affari Sociali del Ministero degli Affari Esteri.
 
Alla pubblicazione di tutti i bandi sarà data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 6. 
(Contenuti del bando)
 
Il bando deve indicare:
a) 
i Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nel quale si trovano gli alloggi da assegnare;
b) 
la localizzazione di interventi costruttivi speciali per i quali siano previste diverse modalità di assegnazione degli alloggi;
c) 
i requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 2 nonchè gli eventuali altri requisiti che potranno essere stabiliti nei programmi di intervento;
d) 
le norme per la determinazione del canone di locazione;
e) 
il termine non inferiore a 45 e non superiore a 90 giorni per la presentazione della domanda;
f) 
i documenti da allegare alla domanda, tenendo anche conto della particolare situazione dei lavoratori emigrati all'estero.
 
Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.
Art. 7. 
(Contenuti e presentazione delle domande)
 
I moduli per la presentazione delle domande, predisposti a cura dell'Ente banditore su schema tipo elaborato dal Consorzio fra gli I.A. C.P. della Regione saranno distribuiti, a richiesta, dagli uffici comunali e dagli I.A. C.P. competenti per territorio.
 
La domanda deve indicare:
a) 
la cittadinanza nonchè la residenza del concorrente o il luogo in cui lo stesso presta la propria attività lavorativa;
b) 
la composizione del nucleo familiare;
c) 
l'ubicazione e la consistenza dell'alloggio occupato;
d) 
il reddito complessivo del nucleo familiare;
e) 
il luogo ed il tipo di lavoro del concorrente e degli altri componenti il nucleo familiare;
f) 
ogni altro elemento utile ai fini della valutazione del bisogno di alloggio;
g) 
il luogo in cui dovranno pervenire al concorrente tutte le comunicazioni relative al concorso.
 
Alla domanda debbono essere allegati i documenti indicati nel bando.
 
Il concorrente deve dichiarare nei modi previsti dall' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , che sussistono in favore di lui e dei componenti il suo nucleo familiare i requisiti di cui alle lettere c), d), e), g), dell'art. 2. Per la partecipazione a concorsi riservati a particolari categorie debbono essere indicati altresì gli elementi idonei a dimostrare l'appartenenza del concorrente alla categoria.
 
La dichiarazione mendace è punita ai sensi della legge penale.
 
Sono esclusi dal concorso i concorrenti che abbiano presentato la domanda dopo la scadenza del termine fissato nel bando.
Art. 8. 
(Presentazione delle domande)
 
Gli aspiranti dovranno presentare la domanda al Comune di residenza, fatta eccezione per il caso previsto al comma successivo.
 
Gli aspiranti che prestano la propria attività lavorativa in uno dei Comuni inclusi nel territorio delimitato ai fini del concorso, ma che abbiano residenza in un Comune esterno, possono presentare la domanda di partecipazione al relativo bando al Comune sede di lavoro, dandone notizia a quello di residenza.
 
I lavoratori emigrati all'estero hanno facoltà di concorrere per un solo ambito territoriale da indicare in una dichiarazione raccolta da una rappresentanza consolare, che rilascerà un certificato da allegare alla domanda.
Art. 9. 
(Istruttoria delle domande)
 
In applicazione del disposto dell' art. 95 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , all'istruttoria delle domande pervenute a ciascun Comune provvedono gli uffici del Comune stesso.
 
A tal fine i Comuni possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali e richiedere agli interessati i documenti eventualmente occorrenti per comprovare la situazione denunciata nella domanda, fissando all'uopo un termine perentorio non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori trenta giorni.
 
Le domande con la documentazione acquisita sono trasmesse, entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando, alla Commissione di cui al successivo art. 10 per la formazione della graduatoria. La scadenza prevista dal comma precedente per bandi di concorso relativi ad ambiti territoriali con popolazione residente superiore a 200 mila abitanti può essere prorogata di 30 giorni.
 
Per l'esecuzione delle funzioni di cui al precedente comma i Comuni possono avvalersi, previa convenzione, dello I.A.C.P territorialmente competente.
 
Nel caso di inadempienza la Giunta Regionale impartisce le istruzioni necessarie per l'esecuzione della graduatoria.
 
Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'E.R.P., la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e agli I.A. C.P. per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda e al Consorzio Regionale degli I.A. C.P. per la loro elaborazione a livello regionale.
Art. 10. 
(Commissioni preposte alle graduatorie)
 
La graduatoria è predisposta da un organo collegiale di nomina regionale con competenza territoriale determinata dalla Regione stessa. Detta Commissione è istituita presso l'I.A. C.P. competente per territorio. L'ampiezza dell'ambito territoriale di competenza della Commissione viene definita in relazione all'entità della domanda al fine di assicurare che i tempi di formazione della graduatoria definitiva di assegnazione non superino gli undici mesi dalla emanazione del bando. Tale obiettivo può altresì essere garantito per le aree metropolitane, con la formazione di più Commissioni nominate dalla Regione.
 
La Commissione è composta:
a) 
da un Magistrato, ordinario o amministrativo, anche a riposo, con funzioni di Presidente;
b) 
da 2 rappresentanti degli Enti locali designati dalla Sezione regionale dell'ANCI su proposta dei Comuni dell'ambito territoriale, con la presenza delle minoranze;
c) 
da 1 rappresentante della Regione;
d) 
da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative su base nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
e) 
da 1 rappresentante delle Organizzazioni Sindacali degli assegnatari più rappresentative a livello nazionale, designato d'intesa dalle medesime;
f) 
da 1 rappresentante dell'Ente gestore nel cui ambito territoriale sorgono gli alloggi da assegnare.
 
La Giunta Regionale, provvede alla nomina dei membri supplenti, che devono essere designati dai medesimi Enti e Organizzazioni contestualmente ai componenti effettivi la Commissione.
 
La Commissione può regolarmente funzionare quando sono nominati almeno cinque componenti, sulla base delle designazioni pervenute.
 
La Commissione elegge nel proprio seno il Vice Presidente.
 
Per la validità delle deliberazioni è sufficiente la partecipazione di metà più uno dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
 
Il Presidente e gli altri componenti designati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.
 
La segreteria è formata da dipendenti dell'lstituto Autonomo per le Case Popolari. Tra essi la Commissione sceglie il Segretario.
 
Ai componenti della Commissione viene attribuito un compenso pari a quello determinato per i membri dei Consigli di Amministrazione di ciascun I.A. C.P. La copertura di spesa è assicurata nei programmi di intervento concernenti le attuazioni dei piani di edilizia residenziale sovvenzionata e i relativi oneri sono a carico di ciascun I.A. C.P. .
Art. 11. 
(Punteggi da attribuire ai concorrenti)
 
I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:
 
1) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4:

per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione. Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonature;

la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
 
2) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare:
 
a) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune si consideri scadente ai sensi dell' art. 21 della legge 392/78 : punti 2;
 
b) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;
 
3) richiedenti che abitino alla data del bando col proprio nucleo familiare in alloggio super affollato:
 
a) oltre 2 persone a vano abitabile: punti 1;
 
b) oltre 3 persone a vano abitabile: punti 2;
 
c) oltre 4 persone a vano abitabile: punti 3;

per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall' art. 3, 4° comma del D.L. 27 giugno 1967, n. 460 , e comunque non inferiore a 8 mq.;
 
4) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno 2 anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno 2 unità:
 
a) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;
 
b) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2;

la condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
 
5) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di:
 
a) L. 1.500.000 annuo per persona: punti 1;
 
b) L. 1.000.000 annuo per persona: punti 3;

Dette classi di reddito vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di incremento applicato al limite di assegnazione.

Il reddito di riferimento è quello imponibile, relativo alla dichiarazione fiscale dell'anno precedente il bando al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari, fermo restando l'applicazione del 1° comma dell'art. 21 della legge 457/78 e successive modificazioni e integrazioni. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo perseguiti, ivi compresi quelli esentasse.
 
6) richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio:
 
a) richiedenti, fruenti di alloggi di servizio, che debbano abbandonare l'alloggio per collocamento in quiescenza, per trasferimento d'ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;
 
b) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
 
c) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;
 
7) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:
 
a) abbiano superato il 60° anno di età, non svolgano alcuna attività lavorativa, vivano soli o in coppia, eventualmente anche con un minore a carico: punti 2;
 
b) - contraggano matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;

- abbiano contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;
 
c) - richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con % di invalidità compresa fra l'81% e il 100%: punti 3;

- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti handicappati con % di invalidità compresa fra il 71% e l'80%: punti 2;

le certificazioni, attestanti le condizioni di cui al punto 7/c devono essere rilasciate dalle U.L.S. e devono contenere la descrizione del tipo di menomazione e della relativa percentuale di invalidità, come disposto dalla legge 30 marzo 1971, n. 118 e indicato nelle apposite tabelle approvate con D.M. 25 luglio 1980;
 
d) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrino in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;
 
e) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa: punti 2.

Gli appartenenti a categorie speciali di cui ai precedenti punti 7a) - 7b) - 7c) - 7d) e 7e) oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati di ufficio in graduatorie speciali relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, le graduatorie speciali così formate, sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.

Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'art. 15 della presente normativa ad eccezione di quelli di cui al punto 7e);
 
8) nuclei familiari composti da 5 e più persone: punti 1.
 
In ipotesi di punteggio cumulabile con altri punteggi tra loro non cumulabili, si tiene conto del punteggio maggiore.
 
Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso paragrafo.
 
Non sono cumulabili fra loro i punteggi di uno stesso paragrafo.
Art. 12. 
(Formazione delle graduatorie)
 
La Commissione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso, forma la graduatoria provvisoria. Detta scadenza può essere prorogata di 30 giorni per gli ambiti con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
 
Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione della ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che dovrà comunque essere inoltrata dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
 
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente nonchè dei modi e dei termini per la opposizione è pubblicata ed affissa per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune o dei Comuni dell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi e nella sede dell'lstituto Autonomo per le Case Popolari in un luogo aperto al pubblico.
 
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia della avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
 
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
 
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'Estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, alla Commissione, che provvede in merito sulla base dei documenti già acquisiti o allegati al ricorso, entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
 
Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti che egli avrebbe potuto presentare nel termine all'uopo fissato.
 
Esaurito l'esame delle opposizioni, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi a mezzo di Notaio, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
 
La graduatoria è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
Art. 13. 
(Aggiornamento delle graduatorie)
 
Per gli alloggi destinati alla generalità dei lavoratori e da assegnare in locazione semplice, il Comune o i Comuni compresi in uno stesso ambito territoriale, provvedono alla pubblicazione dei bandi di concorso generali, ai fini della formazione di un'unica graduatoria degli aventi titolo all'alloggio, da valere per l'assegnazione di tutti gli alloggi che saranno ultimati nel periodo di efficacia della graduatoria stessa.
 
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
 
Bandi generali devono essere pubblicati ogni due anni, dal Comune o dai Comuni compresi in uno stesso ambito territoriale.
 
Per la formazione e l'approvazione della nuova graduatoria generale si osservano le disposizioni generali previste negli articoli precedenti.
 
Gli aspiranti appartenenti a categorie per le quali siano previsti specifici interventi sono collocati - di ufficio - nella graduatoria speciale con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale.
 
Le graduatorie, formate ai sensi del presente articolo, valgono anche per l'assegnazione degli alloggi che si renderanno disponibili.
Art. 14. 
(Accertamento dei requisiti)
 
Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.
 
In particolare, l'accertamento del reddito deve avvenire normalmente tramite presentazione da parte del richiedente di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente il bando di concorso per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
 
In ogni caso il concorrente deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.
 
La eventuale mancanza di reddito deve essere documentata da certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro, e, qualora sussistano le condizioni, da apposita dichiarazione dello stato di indigenza rilasciata dagli Uffici Assistenza del Comune di residenza.
 
L'assenza di documentazione che comprovi lo stato di indigenza comporta l'esclusione del richiedente dalla graduatoria, qualora l'interessato non presenti la documentazione entro il termine stabilito dagli organi di cui al 1° comma del presente articolo.
 
Nel caso in cui le Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie o gli Enti competenti all'assegnazione ed alla gestione degli alloggi, in base ad elementi obiettivamente accertati, si trovino di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, hanno l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari, per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato.
 
In pendenza di tali accertamenti i concorrenti sono comunque collocati in graduatoria, fermo restando che dopo le risultanze dell'accertamento la loro posizione in graduatoria potrà essere modificata.
 
Per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni o documentazioni risultate false o avvenute in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima si applica quanto previsto all'articolo 20.
Art. 15. 
(Riserve)
 
La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare una aliquota, non superiore al 25% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa (pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine), o da altri gravi particolari esigenze individuate dai Comuni.
 
Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25% di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.
 
La riserva di alloggi a favore di profughi, di cui all' art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 , è autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore delegato, su proposta del Comune territorialmente competente, nell'ambito della quota del 25% stabilita al primo comma del presente articolo.
 
Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.
 
Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.
 
L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui al precedente art. 10 previa istruttoria da parte dei Comuni interessati.
 
Ogni altra forma di riserva al di fuori di quella prevista dai presenti criteri, dovrà essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.
 
È abrogata ogni disposizione speciale concernente la riserva di alloggi per specifiche categorie di cittadini.
Art. 16. 
(Ente competente alle assegnazioni)
 
Ai sensi dell' art. 55 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , all'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con deliberazione immediatamente esecutiva del proprio Consiglio Comunale, sottoposta al solo controllo di legittimità, ovvero con delibera della Giunta Municipale assunta con procedura d'urgenza.
 
Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.
 
Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del 4° e 5° comma dell'art. 3 del D.L. 27 giugno 1967, n. 460 , sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina.
 
La Regione su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e dei Comuni compresi in un determinato ambito territoriale, può autorizzare l'assegnazione di alloggi con un rapporto differenziato vani - numero componenti.
Art. 17. 
(Modalità e tempi)
 
Almeno 3 mesi prima della presunta data di ultimazione dei lavori, l'Ente attuatore dà notizia al Comune del numero, della tipologia degli alloggi che si renderanno disponibili e della data della loro disponibilità.
 
Per gli alloggi di risulta non destinati alla mobilità di cui all'art. 19 tale notizia dovrà essere data da ogni Ente proprietario o gestore entro dieci giorni dal momento in cui perviene la disdetta formale dei locali.
 
Nella comunicazione dovrà essere indicata la consistenza dei singoli alloggi.
 
Il Comune effettua l'assegnazione degli alloggi in base alla graduatoria definitiva formulata dalla Commissione ex art. 10, tenendo conto delle prescrizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 16 della presente legge.
 
Dell'avvenuta assegnazione il Comune dà notizia agli aventi diritto con lettera raccomandata, nella quale deve essere indicato il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio, e, per conoscenza, all'I.A. C.P. competente, e agli altri Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale nei quali siano disponibili alloggi da assegnare.
 
Alle operazioni di scelta dovranno presenziare sia funzionari del Comune che dell'lstituto Autonomo Case Popolari.
 
La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria.
 
La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione o scelta dell'alloggio entro i termini stabiliti dal Comune l'assegnatario decade dalla assegnazione salvo che la mancata presentazione o scelta siano dovute a grave impedimento da documentarsi dall'interessato.
 
Per il caso previsto dal comma che precede la dichiarazione di decadenza - previa comunicazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, del fatto che può giustificarla, con la fissazione di un termine non inferiore a dieci e non superiore a quindici giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza. I termini suindicati sono raddoppiati se si tratta di lavoratori emigrati all'estero.
 
Il provvedimento del Sindaco - di cui al comma precedente - costituisce, ai sensi e per gli effetti dell' art. 474 del Codice di Procedura Civile , titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
 
I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato nel caso in cui questo non sia adeguato alla composizione del loro nucleo familiare. In tal caso essi non perdono il diritto alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni nella graduatoria, per il periodo di validità della stessa.
 
La stipula delle convenzioni di assegnazione è di competenza dell'I.A. C.P.
 
Gli assegnatari, prima della consegna degli alloggi, debbono presentarsi nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari, nel giorno indicato dallo stesso con lettera raccomandata, per la sottoscrizione della convenzione di assegnazione.
 
In caso di mancata stipula della convenzione di assegnazione, salvo il caso di giustificato impedimento da documentare da parte dell'interessato, l'assegnatario decade dalla assegnazione.
 
La decadenza è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza, con le procedure previste dai commi 9 e 10.
 
Dopo la stipula della Convenzione l'I.A. C.P. procede alla consegna dell'alloggio all'interessato o a persona da lui delegata.
 
Gli adempimenti successivi alla consegna, poichè attengono a rapporti giuridici già instaurati, rientrano nell'attività di gestione degli alloggi e pertanto sono di competenza degli I.A. C.P.
 
L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna, salvo proroga da concedersi dall'I.A. C.P. a seguito di motivata istanza. L'inosservanza di cui sopra comporta la decadenza dell'assegnazione.
 
La decadenza è pronunciata dal Sindaco con propria ordinanza, con le procedure previste ai commi 9 e 10, e comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
 
Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.
 
Il Pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del provvedimento.
 
Il provvedimento di sospensione può essere dato dal Pretore con decreto in calce al ricorso.
Art. 18. 
(Successione nella domanda e nella Convenzione)
 
[In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario gli succedono nella domanda o nella assegnazione o nella Convenzione relativa alla assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al comma 3° dell'art. 2 e secondo l'ordine ivi indicato.]
[5]
 
[In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della Convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale.]
[6]
 
Qualora l'assegnatario, titolare del contratto di locazione da almeno 5 anni chieda la risoluzione dello stesso per il trasferimento della residenza in altro Comune o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero e/o di cura, possono subentrare nella convenzione nel seguente ordine: il coniuge, gli ascendenti in linea retta di 1° grado, i discendenti in linea retta di 1° grado e, in caso di loro premorienza, i congiunti dei discendenti in linea retta di 1° grado e i discendenti in linea retta di 2° grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura della Convenzione nei 60 giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno tre anni.
[7]
 
Sino al 31 dicembre 1988 l'aspirante assegnatario, nell'ordine di cui al punto precedente e facente parte del nucleo familiare al momento della richiesta di voltura della Convenzione, può subentrare nella stessa, anche in caso di continuatività di permanenza nell'abitazione inferiore a tre anni, purchè risulti appartenente al nucleo familiare e stabilmente convivente con residenza anagrafica ed effettivo domicilio entro il 31 dicembre 1985 e semprechè nessun altro componente il nucleo familiare abbia titolo, ai sensi del precedente comma, al subentro tra vivi nella Convenzione.
[8]
 
Nei casi previsti ai precedenti commi l'Ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura della Convenzione, che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1° comma, punti a), b), c), d), e) e g) del precedente art. 2 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al 2° comma del successivo art. 21.
[9]
Art. 19. 
(Cambi alloggi)
 
Ai fini delle eliminazioni delle condizioni di sottoutilizzazione o sopraffollamento degli alloggi pubblici nonchè di disagi abitativi di carattere sociale l'Ente gestore predispone programmi di mobilità dell'utenza attraverso il cambio di alloggi di risulta, previa verifica dello stato d'uso e di affollamento del patrimonio ed attivando forme di partecipazione e di informazione dell'utenza medesima.
 
Per raggiungere gli scopi di cui al primo comma l'Ente gestore d'intesa col Comune può altresì utilizzare una aliquota non superiore al 10% degli alloggi di nuova costruzione.
 
L'Ente gestore provvederà a sostituire l'aliquota di alloggi di nuova costruzione di cui al precedente comma con un corrispondente numero di alloggi di risulta onde non sottrarre disponibilità ai partecipanti ai bandi generali.
 
Il programma di mobilità è comunicato agli interessati, i quali nei successivi trenta giorni, possono presentare opposizione al Presidente degli I.A. C.P. il quale decide entro sessanta giorni.
 
L'atto dell'Ente gestore, che dispone, in forza del programma di mobilità dell'utenza, il cambio obbligatorio ha valore di titolo esecutivo ai sensi e per gli effetti dell' art. 474 del Codice di Procedura Civile .
 
Per soddisfare le esigenze di cui sopra sono comunque consentiti cambi consensuali previa autorizzazione dell'Ente gestore.
 
L'Ente gestore potrà altresì concedere su richiesta dell'assegnatario cambi alloggi per avvicinamento al posto di lavoro, motivi di salute o altre gravi e comprovate esigenze.
 
Il cambio è assentito o disposto dall'Ente gestore, previa verifica dell'assenza di condizioni che ostino al mantenimento dell'alloggio.
 
La gestione della mobilità dell'utenza è disciplinata da apposito regolamento predisposto dal Consorzio fra gli I.A. C.P. entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20. 
(Annullamento dell'assegnazione)
 
L'annullamento dell'assegnazione viene disposto con provvedimento del Sindaco del Comune competente, nei seguenti casi:
a) 
per non permanenza dei requisiti previsti all'art. 2 accertata prima della stipula della convenzione, o prima della consegna dell'alloggio fatta eccezione per il requisito di cui al punto f) del succitato articolo, fino al limite previsto per la decadenza di cui all'art. 21, secondo comma;
b) 
per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
c) 
per assegnazioni ottenute sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false.
 
In presenza di tali condizioni, comunque accertate prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune, trasmette alla Commissione di cui al precedente art. 10 le risultanze degli accertamenti effettuati, dandone contemporanea comunicazione all'I.A. C.P, che sospenderà la stipula del contratto o la consegna dell'alloggio nel caso di cui al punto a).
 
La Commissione di cui al comma precedente dopo aver comunicato al richiedente con lettera raccomandata le risultanze degli accertamenti compiuti dal Comune e di quelli da essa eventualmente disposti, assegnandogli un termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti, esprime il proprio parere sull'annullamento della assegnazione.
 
I termini suindicati sono raddoppiati per i lavoratori emigrati all'estero, nel caso in cui trattasi di accertamenti effettuati prima della consegna dell'alloggio.
 
Il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione sentita la Commissione ex art. 10, il cui parere è obbligatorio e vincolante.
 
L'annullamento dell'assegnazione comporta, nel corso del rapporto di locazione, la risoluzione di diritto della convenzione. L'ordinanza del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
 
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
 
[ Contro il provvedimento del Sindaco, si applicano il 13°, il 14° e il 15° comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.]
[10]
Art. 21. 
(Decadenza)
 
Il Sindaco, dispone con proprio provvedimento la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, nei confronti di chi:
a) 
abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi. In tale caso nei confronti del cedente verrà comminata una sanzione amministrativa pecuniaria. Detta sanzione dovrà essere determinata dalla Giunta;
b) 
abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'lstituto Autonomo per le Case Popolari, o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
c) 
abbia usato l'alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) 
[abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui al precedente art. 2, salvo quanto indicato alla successiva lett. e);]
[11]
e) 
fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza, come precisato al successivo comma;
f) 
si renda moroso per un periodo superiore a due mesi salvo quanto previsto all'articolo 23, comma 3° e 4°.
 
La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione fino ad un massimo pari al doppio di tale limite.
 
Gli assegnatari con redditi superiori al limite stabilito ricevono dall'Ente gestore preavviso che la decadenza verrà dichiarata dopo due ulteriori accertamenti annuali consecutivi che documentino la stabilizzazione del reddito al di sopra del predetto limite. Per tutto il periodo di permanenza del reddito al di sopra del limite di decadenza agli assegnatari interessati verrà applicato il canone di cui all'articolo 14, lettera D) del provvedimento relativo alle norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981.
 
Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere la mobilità degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lett. e): tali programmi prevedono un'offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione convenzionata.
 
A favore degli assegnatari di cui al comma precedente il Comune può, in particolare, promuovere:
a) 
interventi di edilizia agevolata e convenzionata che prevedano il diritto di prelazione su una quota degli alloggi da realizzare;
b) 
la destinazione di una quota degli alloggi costruiti o recuperati con programmi straordinari di edilizia abitativa ai sensi dell' art. 2 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 , convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 ;
c) 
l'utilizzo di una quota degli alloggi realizzati con interventi coordinati e integrati di edilizia sovvenzionata-convenzionata e agevolata-convenzionata regionale.
 
La Giunta Regionale, in relazione ai piani di localizzazione di interventi di edilizia agevolata fruenti di contributo dello Stato o della Regione medesima, determina, anche su proposta del Comune interessato, la quota di alloggi da destinare prioritariamente agli assegnatari che hanno ricevuto il preavviso di decadenza di cui al 3° comma.
 
Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore può graduare l'invio del preavviso di decadenza agli assegnatari con un reddito superiore al limite massimo stabilito al comma 2 del presente articolo in considerazione di particolari situazioni abitative e con priorità per i redditi più alti.
 
Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione.
 
La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto della convenzione.
 
Il provvedimento del Sindaco - che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a sei mesi - costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
 
Il provvedimento del Sindaco ha carattere definitivo.
 
[Contro il provvedimento del Sindaco, si applicano il 13°, il 14° e il 15° comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035.]
[12]
Art. 22. 
(Occupanti senza titolo)
 
L'Ente gestore dispone, con provvedimento del proprio legale rappresentante, il rilascio degli alloggi di edilizia residenziale pubblica occupati senza titolo.
 
A tal fine, diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio.
 
Il provvedimento dell'Ente gestore, che deve contenere per l'occupante senza titolo il termine per il rilascio non superiore a 30 giorni, costituisce ai sensi e per gli effetti dell' art. 474 del Codice di Procedura Civile titolo esecutivo nei confronti di chi occupa l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.
 
Nei confronti di chi fruisce di un alloggio ceduto il termine di cui al precedente comma non dovrà essere superiore a 90 giorni.
 
Il provvedimento dell'Ente gestore dovrà essere notificato al Comune per l'applicazione della sanzione pecuniaria.
 
L'occupante senza titolo è tenuto al risarcimento dei danni in misura corrispondente all'importo dei canoni e dei servizi, salvo i maggiori danni che potranno essere rivendicati dall'Ente proprietario dell'alloggio.
 
Nei confronti di coloro che alla data del 31 dicembre 1983 occupavano senza titolo alloggi di edilizia residenziale pubblica e che presentino apposita domanda entro il mese di marzo 1987, il Comune dispone l'assegnazione di un alloggio nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 2.
[13]
 
L'assegnazione di cui al comma precedente, è subordinata:
a) 
al protrarsi dell'occupazione da parte dello stesso nucleo familiare dalla data del 31 dicembre 1983;
b) 
all'accertamento, da parte della Commissione ex art. 10 del possesso, da parte degli occupanti, dei requisiti prescritti dal 1° comma punti a), b), c), d), e) e g) del precedente art. 2 e dal 2° comma del precedente art. 21 alla data di entrata in vigore della presente legge e al momento dell'assegnazione;
[14]
c) 
all'impegno da parte dell'occupante al pagamento anche rateale di tutti i canoni e spese dovute a decorrere dalla data di occupazione abusiva.
Art. 23. 
(Morosità)
 
L'Ente gestore, previa messa in mora dell'inquilino, procede alla risoluzione del contratto in caso di morosità superiore a tre mesi con conseguente decadenza dall'assegnazione.
[15]
 
La morosità dell'assegnatario nel pagamento del canone può essere sanata entro 60 giorni dalla messa in mora per non più di una volta nel corso dell'anno.
[16]
 
Non è causa di risoluzione del contratto la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario o di componente il proprio nucleo familiare, qualora ne siano derivate l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'Ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione.
[17]
 
La Regione, tramite, il fondo sociale di cui all' art. 19 della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33 , provvederà a sanare, per un periodo massimo di 9 mesi nell'anno e comunque per non più di 9 mesi consecutivi e nel limite della quota del fondo sociale annualmente attribuito a ciascun I.A. C.P. la situazione di morosità dell'assegnatario nei confronti dell'Ente gestore versando allo stesso secondo le modalità fissate dal Regolamento di funzionamento del Fondo Sociale, l'ammontare dei canoni sociali e delle quote per servizi non introitati dall'Ente per motivi di cui al comma precedente. Qualora lo stato di disoccupazione o di grave malattia perduri oltre i termini predetti, la Regione, sempre nel limite della quota del fondo attribuita, provvederà a versare le somme non introitate dall'Ente gestore per i periodi successivi, previa attestazione dello stesso comprovante l'avvenuto riaccertamento della situazione di morosità incolpevole.
[18]
 
(...)
[19]
Art. 24. 
(Ospitalità)
 
L'Ente gestore può concedere l'ospitalità temporanea per il periodo di un anno, alle seguenti condizioni:
a) 
per motivi di studio, di lavoro, di assistenza o motivi similari che dovranno essere valutati di volta in volta da parte dell'Ente gestore;
b) 
per i casi di convivenza more uxorio, dichiarata con atto di notorietà sia da parte dell'assegnatario, sia da parte del convivente.
 
Il periodo di un anno può essere eventualmente prorogato con nuova autorizzazione dell'Ente gestore.
 
Il rinnovo dell'autorizzazione comporta la revisione del canone di locazione sulla base dei criteri generali contenuti nel provvedimento relativo alle norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2°, della legge 5 agosto 1978 n. 457 , in attuazione della deliberazione del CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, tenendo conto del reddito complessivo del nucleo familiare.
 
L'ospite temporaneo non ha diritto a subentrare nel rapporto locativo in caso di decesso del titolare o di interruzione per qualsiasi causa del rapporto locativo stesso.
 
L'eventuale sovraffollamento che potrebbe venirsi a determinare non dà diritto al titolare di avanzare richiesta di cambio alloggio.
 
Dopo due anni di ospitalità temporanea l'Ente gestore potrà eventualmente autorizzare, su richiesta dell'assegnatario, l'ampliamento stabile del nucleo familiare e qualora l'ingresso del nuovo componente non comporti la perdita di uno qualsiasi dei requisiti previsti dall'art. 2 per la permanenza.
 
L'ampliamento stabile del nucleo familiare istituisce per il nuovo componente autorizzato il diritto al subentro con relativa applicazione della normativa di gestione.
 
L'ospitalità abusiva, configurando una cessione parziale dell'alloggio comporta per il cedente e l'occupante senza titolo l'applicazione della normativa di cui agli artt. 21 e 22.
Art. 25. 
(Inadempimenti)
 
Nel caso di mancato assolvimento di alcuno degli adempimenti attribuiti dalla competenza dei Comuni, la Giunta Regionale si riserva, decorso un termine perentorio preventivamente assegnato, di surrogare gli adempimenti avvalendosi degli Istituti Autonomi Case Popolari competenti per territorio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 10 dicembre 1984
Aldo Viglione. .

Note:

[1] La lettera b del secondo comma dell'articolo 1 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 1 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 54 del 1986.

[3] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 6/06/ 2007 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 27/06/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

[4] In questa lettera del primo comma dell'articolo 2 le parole "all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria " sono state sostituite dalle parole "al 75% della variazione, accertata dall'lSTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati " ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 12 del 1986.

[5] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 12/12/1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27/12/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

[6] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 559 del 12/12/1989 pubblicata sulla G.U. n. 52 del 27/12/1989 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nella assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

[7] Questo comma dell'articolo 18 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.

[8] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.

[9] Questo comma dell'articolo 18 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 54 del 1986.

[10] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).

[11] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 200 del 6/06/ 2007 pubblicata sulla G.U. n. 25 del 27/06/2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lettera d), e 21, primo comma, lettera d), della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), limitatamente alle parti in cui individuano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al valore locativo complessivo determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

[12] La Corte Costituzionale con la sentenza n. 489 del 18/12/1991 pubblicata sulla G.U. n. 1 del 4/01/1992 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 20, ottavo comma, e, 21, dodicesimo comma, della legge regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981).

[13] In questo comma dell'articolo 22 le parole "entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge" sono state sostituite dalle parole "entro il mese di marzo 1987" ad opera del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.

[14] La lettera b dell'ottavo comma dell'articolo 22 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 54 del 1986.

[15] In questo comma dell'articolo 23 le parole "superiore a due mesi" sono state sostituite dalle parole "superiore a tre mesi" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.

[16] In questo comma dell'articolo 23 le parole "entro 30 giorni" sono state sostituite dalle parole "entro 60 giorni" ad opera del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.

[17] In questo comma dell'articolo 23 le parole "o di componente il proprio nucleo familiare" sono state aggiunte dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.

[18] Questo comma dell'articolo 23 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.

[19] Questo comma dell'articolo 23 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 54 del 1986.