Legge regionale n. 55 del 18 ottobre 1984  ( Versione vigente )
"Impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro di Enti locali."
(B.U. 24 ottobre 1984, n. 43)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione, al fine di consentire interventi eccezionali nelle situazioni in cui più grave si presenta, per caratteristiche quantitative e qualitative la situazione occupazionale, con la presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell' art. 36 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 , in materia di cantieri scuola e di lavoro - già normati dalla legge 29 aprile 1949, n. 264 - l'utilizzo temporaneo e straordinario da parte degli Enti locali di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro per la realizzazione di opere di pubblica utilità.
Art. 2. 
(Soggetti e natura degli interventi)
 
I Comuni, o loro Consorzi e le Comunità Montane, nei quali si riscontri un particolare squilibrio tra l'offerta e la domanda di lavoro con conseguente elevato tasso di disoccupazione, possono promuovere iniziative per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati nella realizzazione di opere di pubblica utilità attraverso l'apertura e la gestione di cantieri di lavoro di cui all'art. 1 della presente legge.
 
Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al comma precedente sono a carico degli Enti locali proponenti, fatti salvi gli eventuali contributi di cui al successivo articolo 4.
Art. 3. 
(Attribuzioni alle Province)
 
Al fine di una gestione decentrata della legge che, nell'ambito dei criteri, delle priorità e dei vincoli stabiliti nelle deliberazioni quadro del Consiglio Regionale di cui al successivo articolo 4, consenta la scelta e il coordinamento degli interventi a livello locale, tenendo conto delle diverse situazioni sociali ed economiche, sono attribuite alle Province, con le modalità di cui ai successivi articoli, le funzioni inerenti:
a) 
la raccolta ed istruttoria delle domande, la scelta e l'approvazione dei progetti di intervento;
b) 
il conseguente rilascio delle autorizzazioni all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro dei Comuni, o loro Consorzi, e delle Comunità Montane, sia nel caso di iniziative con contributo regionale, sia nel caso di iniziative a carico degli Enti locali proponenti;
c) 
l'assegnazione e l'erogazione degli eventuali contributi regionali;
d) 
il controllo sulle modalità di realizzazione delle iniziative approvate ed autorizzate.
Art. 4. 
(Delibera quadro e contributi regionali)
 
La Regione annualmente assegna alle Province, sulla base delle rispettive situazioni di disoccupazione, un finanziamento per la concessione di contributi ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunità Montane, per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente art. 2 della presente legge.
 
Il Consiglio Regionale annualmente, con propria deliberazione, su proposta della Giunta, stabilisce:
a) 
il riparto dei fondi disponibili fra le Province per i fini e secondo il criterio di cui al comma 1° del presente articolo;
b) 
l'entità dell'indennità giornaliera di cui al successivo articolo 8 da corrispondere ai disoccupati avviati ai cantieri di lavoro;
c) 
la quota dell'indennità giornaliera, fino ad un massimo della metà della stessa, finanziabile con i contributi regionali, nel limite dello stanziamento assegnato a ciascuna Provincia;
[1]
d) 
i criteri e le priorità dell'accoglimento delle domande, nell'approvazione dei progetti e nella concessione dei contributi.
 
Qualora la peculiarità della situazione occupazionale e l'entità dei fondi disponibili lo rendano opportuno, il Consiglio Regionale, nella deliberazione di cui al presente articolo, può effettuare la ripartizione di cui al precedente comma 2° lettera a), fra quelle Province in cui la natura dei problemi della disoccupazione richiede interventi prioritari.
 
Nella approvazione dei progetti da finanziarsi con contributo regionale le Province dovranno rispettare i limiti di assegnazione dei fondi per esse stabilite con il riparto di cui al comma 2° del presente articolo.
 
Le Province possono comunque erogare contributi aggiuntivi a carico del proprio bilancio e/o fornire assistenza tecnica agli Enti locali nella realizzazione dei progetti; resta ferma la titolarità dell'iniziativa e la conseguente responsabilità del Comune, o loro Consorzi, o della Comunità Montana proponente per l'attivazione e la gestione del cantiere.
Art. 5. 
(Domande ed autorizzazioni)
 
I Comuni, o loro Consorzi, e le Comunità Montane che intendono realizzare le iniziative di cui alla presente legge, presentano, entro 45 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio Regionale di cui al precedente articolo, domanda al Presidente dell'Amministrazione Provinciale territorialmente competente per ottenere l'autorizzazione all'apertura ed alla gestione dei cantieri di lavoro ed il relativo contributo finanziario, con allegato il progetto di intervento di cui al successivo art. 6.
 
La Provincia verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda, la congruità e la conformità del progetto di intervento con quanto stabilito nella presente legge, l'idoneità dell'Ente promotore ad assicurare la soddisfacente gestione del cantiere di lavoro, l'esistenza della copertura finanziaria dell'intervento previsto.
 
Sulla base della verifica di cui al precedente comma e nel rispetto delle indicazioni e dei vincoli fissati dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4 e nel termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, la Provincia decide sulle domande presentate e sui relativi progetti di intervento, rilasciando, nel caso di approvazione, con singoli provvedimenti amministrativi, le relative autorizzazioni agli Enti locali all'apertura e gestione dei cantieri di lavoro; la validità ed efficacia delle autorizzazioni è subordinata alla osservanza di quanto disposto nella presente legge e dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui all'art. 4.
 
Contestualmente, la Provincia predispone l'elenco dei progetti approvati e ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate, trasmettendolo, nello stesso termine, alla Regione.
 
L'elenco deve contenere:
a) 
l'indicazione dei Comuni, o loro Consorzi, o Comunità Montane autorizzati all'apertura e alla gestione dei cantieri di lavoro;
b) 
la sintetica descrizione dell'attività prevista dal progetto di intervento;
c) 
la durata dell'attività e il numero dei lavoratori interessati;
d) 
l'indicazione dei costi ripartiti per tipo, delle modalità della copertura finanziaria distinta in: mezzi propri dell'Ente promotore, contributo regionale, eventuale contributo provinciale.
 
Il totale dei finanziamenti indicati come a carico dei fondi regionali non potrà in alcun modo superare la somma prevista per la Provincia dalla deliberazione del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
 
Nel caso di mancato accoglimento della domanda per esaurimento delle disponibilità finanziarie, i Comuni, o loro Consorzi, o le Comunità Montane possono presentare domanda ai sensi del successivo articolo 10 della presente legge.
Art. 6. 
(Contenuto del progetto)
 
Il progetto allegato alla domanda di cui al comma 1° del precedente articolo 5 deve contenere:
a) 
una relazione sintetica sulla situazione del mercato del lavoro dalla quale si evincano la gravità e le caratteristiche della crisi occupazionale nell'area territoriale di competenza dell'Ente locale proponente;
b) 
la descrizione analitica delle opere che si intendono attuare, comprensiva degli eventuali elementi tecnico-progettuali;
c) 
le modalità organizzative dell'attività lavorativa che dovrà svolgersi sotto la guida e il controllo di personale tecnico dell'Ente promotore o comunque di persona incaricata dall'Ente, sulla base di specifiche attitudini professionali;
d) 
il numero dei disoccupati che si intende utilizzare, comunque non inferiore a 10, le loro caratteristiche e le modalità per la loro individuazione;
e) 
la durata del progetto, specificata in mesi e numero complessivo delle giornate lavorative previste;
f) 
gli oneri finanziari distinti: in spese di funzionamento e organizzazione, indennità ai lavoratori interessati, oneri previdenziali e assicurativi;
g) 
le fonti di finanziamento previste.
 
Qualora le opere che si intendano realizzare comportino, sulla base della normativa vigente, autorizzazioni amministrative o pareri tecnici, l'Ente proponente dovrà dare atto, in sede di domanda, dell'avvenuta acquisizione degli stessi.
 
Le caratteristiche del progetto di intervento devono essere tali da comportare una durata del cantiere non inferiore a mesi due e non superiore a mesi sei; eccezionalmente, qualora particolari caratteristiche delle opere che si intendono realizzare lo richiedano, la durata del progetto può essere prorogata, previa domanda, per un massimo di ulteriori mesi sei con le procedure e alle condizioni di cui al successivo articolo 10.
Art. 7. 
(Beneficiari degli interventi)
 
Possono essere utilizzati nei progetti di cui alla presente legge i lavoratori disoccupati iscritti nelle liste degli uffici di collocamento, individuati secondo criteri stabiliti d'intesa fra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali, tenuto conto delle direttive della Commissione Regionale per l'Impiego.
 
La partecipazione dei lavoratori ai progetti è volontaria e non istituisce nessun rapporto di lavoro con l'Ente promotore e gestore, nè costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a concorsi e/o per l'assunzione negli Enti o nelle Aziende pubbliche.
 
Per la durata del progetto i lavoratori in esso impiegati mantengono la figura giuridica di disoccupati e, conseguentemente, la iscrizione al Collocamento.
 
L'articolazione dell'attività lavorativa deve prevedere l'utilizzo dei disoccupati per 5 giorni alla settimana e consentire la partecipazione dei lavoratori medesimi alle chiamate pubbliche del Collocamento.
 
L'attività lavorativa può comprendere anche momenti formativi inerenti all'attività stessa.
Art. 8. 
(Trattamento economico dei lavoratori)
 
Ai lavoratori partecipanti ai cantieri di lavoro gli Enti gestori corrispondono una indennità giornaliera nella misura stabilita nella delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° del precedente articolo 4.
 
Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418 e successive modificazioni e integrazioni, restando a carico dell'Ente promotore il relativo onere finanziario da detta legge già previsto a carico del disciolto "Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori".
Art. 9. 
(Erogazione dei finanziamenti alle Province)
 
Entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1° dell'articolo 5, le Province trasmettono alla Giunta Regionale l'elenco, di cui allo stesso articolo, dei progetti approvati ed ammessi ai contributi e delle relative autorizzazioni rilasciate.
 
La Giunta Regionale provvede conseguentemente alla erogazione alle Province di una quota di finanziamento corrispondente al 50% delle somme dovute come contributi regionali; la suddetta quota di anticipazione può essere eccezionalmente elevata in relazione a motivate necessità connesse all'attuazione dei progetti approvati.
 
All'erogazione della quota a saldo la Giunta Regionale provvede con successiva deliberazione, sulla base del rendiconto trasmesso dalla Provincia alla chiusura dei cantieri di lavoro.
 
La Giunta Regionale può effettuare controlli e richiedere ulteriore documentazione concernente l'attuazione dei progetti; può stabilire inoltre eventuali direttive organizzative che si rendessero opportune nel corso dell'applicazione della presente legge.
Art. 10. 
(Iniziative per cui non si richiede il contributo finanziario regionale)
 
Le Province possono altresì autorizzare, ai sensi e con la osservanza delle norme di cui alla presente legge non esplicitamente derogate dal presente articolo, l'utilizzo temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati, attraverso l'apertura e la gestione dei cantieri di lavoro da parte di Comuni o loro Consorzi e di Comunità Montane, che assumono interamente a proprio carico gli oneri finanziari relativi.
 
Anche in questo caso il trattamento economico spettante ai lavoratori partecipanti ai progetti è quello indicato dalla delibera del Consiglio Regionale di cui al comma 2° dell'art. 4.
 
Nell'ipotesi di cui al presente articolo le domande di autorizzazione dei Comuni o loro Consorzi e delle Comunità Montane, corredate dal progetto di cui all'art. 6, sono presentate alla Provincia anche successivamente ai termini previsti al comma 1° dell'art. 5. Esse devono contenere formale dichiarazione del Comune, o del Consorzio di Comuni, e della Comunità Montana proponente dell'assunzione a proprio carico degli oneri finanziari relativi e dell'esistenza nel proprio bilancio della necessaria disponibilità finanziaria.
 
La Provincia approva il progetto di intervento e rilascia l'autorizzazione all'apertura e alla gestione del cantiere di lavoro entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
 
L'autorizzazione rilasciata dalla Provincia deve dare atto di quanto previsto ai commi precedenti per quanto concerne il finanziamento delle iniziative autorizzate.
 
È comunque in facoltà della Provincia erogare, con fondi a carico del proprio bilancio, eventuali contributi ai Comuni, o loro Consorzi, e alle Comunità Montane e/o fornire assistenza tecnica nella realizzazione dei progetti.
 
Dell'eventuale contributo provinciale deve essere dato atto nella delibera di autorizzazione di cui ai precedenti commi 4° e 5°.
 
Delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo è data comunicazione alla Giunta Regionale.
Art. 11. 
(Norma transitoria per la prima applicazione)
 
Al fine di consentire l'immediata operatività della presente legge, la somma disponibile nel bilancio regionale per l'esercizio 1984, di cui al successivo articolo 12, è ripartita tra le Province per la concessione, ai sensi della presente legge, di contributi destinati all'apertura e gestione di cantieri di lavoro di Comuni, o loro Consorzi, e di Comunità Montane, secondo quanto di seguito indicato:
 
Provincia diTorino L. 130.000.000;
 
Provincia di Alessandria L. 24.000.000;
 
Provincia di Asti L. 24.000.000;
 
Provincia di Cuneo L. 24.000.000;
 
Provincia di Novara L. 24.000.000;
 
Provincia di Vercelli L. 24.000.000.
 
Le domande di cui all'articolo 5, corredate dal relativo progetto di intervento ai sensi dell'art. 6 devono essere presentate alla Provincia di appartenenza entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge. Entro i 30 giorni successivi le Province svolgono gli adempimenti di propria competenza.
 
L'indennità giornaliera da corrispondere ai lavoratori disoccupati partecipanti ai progetti autorizzati ai sensi del presente articolo, è determinata in lire 30.000 lorde; la quota finanziabile con i contributi regionali, nel limite della assegnazione per ciascuna Provincia di cui al comma 1° del presente articolo, è stabilita in lire 10.000.
 
Per l'approvazione dei progetti le Province danno la priorità alle domande presentate dai Comuni, o loro Consorzi, e dalle Comunità Montane nelle cui aree più grave si manifesta la situazione occupazionale.
 
La Giunta Regionale è autorizzata, in deroga a quanto stabilito nell'articolo 9, ad anticipare alle Amministrazioni Provinciali l'intera somma di cui al comma 1° del presente articolo prevedendo nell'atto deliberativo le modalità per il recupero all'Amministrazione Regionale delle somme che sulla base dei rendiconti presentati non risulteranno essere state utilizzate.
 
Per i progetti approvati dalle Province ai sensi del precedente articolo 10, anteriormente all'adozione della prima delibera del Consiglio Regionale di cui all'articolo 4; l'indennità giornaliera per i lavoratori partecipanti è fissata in L. 30.000 lorde.
 
L'attività lavorativa è articolata in 5 giorni alla settimana, per 7 ore giornaliere, fatta salva la facoltà di partecipare alle chiamate pubbliche del Collocamento.
 
Nella fase transitoria prevista dal presente articolo, i lavoratori disoccupati da avviare ai cantieri di lavoro sono individuati secondo criteri stabiliti d'intesa tra l'Ente locale promotore e l'Ufficio Provinciale del Lavoro competente, sentite le Organizzazioni Sindacali territoriali.
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984 la spesa di lire 250.000.000.
 
La spesa per gli anni finanziari successivi, verrà stabilita dalla legge di approvazione dei relativi bilanci.
 
Agli oneri derivanti dalla spesa di cui al primo comma si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del capitolo n. 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.
 
Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 viene conseguentemente istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Assegnazione di somme alle Province per la concessione di contributi ai Comuni, o loro Consorzi, ed alle Comunità Montane per l'impiego temporaneo e straordinario di lavoratori disoccupati in cantieri di lavoro" e con la dotazione di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 18 ottobre 1984
Ezio Enrietti.

Note:

[1] In questa lettera dell'articolo 4 dopo le parole "'fino ad un massimo" le parole "di 1/3" sono state sostituite dalle parole "della metà" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 10 del 1986.