Legge regionale n. 52 del 03 settembre 1984  ( Versione vigente )
" Istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben. " [1]
(B.U. 12 settembre 1984, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[2] 
(Istituzione della Riserva naturale speciale)
1. 
Ai sensi della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 , è istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben.
Art. 2. 
(Confini)
 
I confini della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni - Saben, incidente sul Comune di Valdieri, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25000, facente parte integrante della presente legge.
 
I confini della Riserva naturale speciale sono delimitati da tabelle da collocarsi lungo il perimetro dell'area in modo che siano visibili da ogni punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue, e portanti la scritta 'Regione Piemonte - Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben'.
[3]
 
Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 3.[4] 
(Finalità)
1. 
Le finalità dell'istituzione della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben sono specificate secondo quanto segue:
a) 
tutelare le caratteristiche naturali dell'area al fine di conservare e perpetuare nel tempo la specie juniperus phoenicea ivi presente e caratterizzante la vegetazione del luogo;
b) 
tutelare e conservare le altre specie botaniche comprese nel perimetro della Riserva;
c) 
conservare le caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell'area;
d) 
favorire la conoscenza della specie juniperus phoenicea e gli studi scientifici della stessa.
Art. 4.[5] 
(Norme vincolistiche)
1. 
Ad integrazione delle norme vincolistiche previste dalla legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime, oltre ai divieti in essa previsti, nell'area della Riserva naturale speciale del popolamento di juniperus phoenicea di Rocca San Giovanni-Saben è fatto divieto di accedere se non per motivi di carattere didattico, tecnico o scientifico, senza l'autorizzazione dell'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime. Da tale divieto e autorizzazione sono esonerati i proprietari e gli aventi titolo.
2. 
Le violazioni al divieto di cui al comma 2 comportano la sanzione amministrativa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime.
Art. 5.[6] 
(Gestione e pianificazione)
1. 
La gestione della Riserva naturale speciale è affidata all'Ente di gestione del Parco naturale delle Alpi Marittime che garantisce l'organizzazione territoriale con gli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11 della legge istitutiva del Parco naturale delle Alpi Marittime.
Art. 6. 
(Norma transitoria)
 
Il Consiglio Direttivo del Parco naturale dell'Argentera provvede, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge alle necessarie modificazioni dello Statuto derivanti dall'applicazione delle norme di cui alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1984
Aldo Viglione .

Allegato A 
OMISSIS

Note: