Legge regionale n. 51 del 03 settembre 1984  ( Versione vigente )
"Norme per la formazione e la gestione dei bilanci di previsione e dei rendiconti generali e per il Controllo degli Atti Amministrativi degli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e delle Aree attrezzate della Regione Piemonte."
(B.U. 12 settembre 1984, n. 37)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FORMAZIONE E GESTIONE DEI BILANCI DI PREVISIONE E DEI RENDICONTI GENERALI
Art. 1. 
(Bilanci di previsione degli Enti di diritto pubblico e delle Aziende)
 
A norma dell' articolo 46 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , gli Enti di diritto pubblico e le Aziende che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, presentano entro il 31 luglio di ogni anno alla Giunta Regionale i bilanci di previsione relativi alle aree protette gestite dagli Enti e dalle Aziende medesimi.
 
I bilanci di cui al comma precedente sono predisposti e gestiti nel rispetto delle norme previste dalla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , e relative al bilancio annuale della Regione in quanto applicabili: i bilanci stessi sono approvati con la legge per l'approvazione del bilancio regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 2. 
(Bilanci di previsione degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane)
 
I bilanci di previsione degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte relativa alle somme assegnate per la gestione delle aree protette, sono formati e gestiti secondo le previsioni di cui all' articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
 
Copia del bilancio di cui al comma precedente deve essere inviata alla Giunta Regionale ad esecutività della deliberazione di approvazione del bilancio medesimo.
Art. 3. 
(Variazioni al bilancio)
 
Gli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e delle Aree attrezzate, possono apportare variazioni al bilancio con propri provvedimenti amministrativi, soggetti al controllo dei competenti organi di controllo in base alle disposizioni di cui al successivo Titolo II.
 
È vietato il trasporto di somme da un capitolo ad un altro capitolo del bilancio mediante provvedimenti amministrativi nei seguenti casi:
a) 
storno di fondi da un capitolo relativo a spese il cui finanziamento è previsto mediante l'assegnazione dello Stato o della Regione con vincolo di destinazione, a favore di un capitolo relativo ad altre spese;
b) 
storno di fondi tra capitoli del conto dei residui nonchè tra un capitolo del conto dei residui e un capitolo del bilancio.
Art. 4. 
(Assestamento dei bilanci)
 
Gli Enti di diritto pubblico e le Aziende che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, presentano entro il 31 maggio di ogni anno alla Giunta Regionale l'assestamento dei bilanci che è sottoposto ad approvazione con legge regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
L'assestamento dei bilanci di cui al comma precedente deve essere conforme a quanto previsto dall' articolo 43 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
 
Gli Enti di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e/o delle Aree attrezzate, non richiamati al primo comma del presente articolo, provvedono all'assestamento dei bilanci in base alle normative che regolano i bilanci degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane.
Art. 5. 
(Rendiconti generali degli Enti di diritto pubblico e delle Aziende)
 
I rendiconti generali degli Enti di diritto pubblico e delle Aziende che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono predisposti secondo le indicazioni contenute negli articoli 71 e 72 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , e sono presentati alla Giunta Regionale entro il 31 marzo di ogni anno per essere approvati con la legge regionale che approva il rendiconto generale della Regione: i rendiconti di cui al presente comma sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 
Ai rendiconti di cui al precedente comma, a norma del secondo comma dell'articolo 77 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , è allegato un rendiconto riassuntivo delle attività e delle spese.
Art. 6. 
(Rendiconti generali degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane)
 
Gli Enti locali, i Consorzi di Enti locali e le Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, presentano alla Giunta Regionale i rendiconti generali relativi alle spese effettuate per le aree protette predisposti secondo i criteri e nei tempi previsti all' articolo 80 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 7. 
(Vincolo di destinazione)
 
La Giunta Regionale, nell'assegnare i fondi relativi alla gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e delle Aree attrezzate, può provvedere a vincolare la destinazione degli stessi, in tutto o in parte, sulla base di piani o programmi regionali relativi alla gestione delle aree protette e regolarmente approvati dai competenti Organi regionali.
Art. 8. 
(Responsabilità)
 
Le responsabilità degli Amministratori, dei dipendenti e dei Tesorieri degli Enti che gestiscono i Parchi naturali, le Riserve naturali e/o le Aree attrezzate, istituiti ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono riconducibili alle norme di cui al capo X della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 per quanto applicabili.
Titolo II. 
CONTROLLO DELLE DELIBERAZIONI
Art. 9. 
(Controllo delle deliberazioni degli Organi dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e/o delle Aree attrezzate gestite da Enti di diritto pubblico o da Aziende)
 
Le deliberazioni degli Organi dei Parchi naturali delle Riserve naturali e/o delle Aree attrezzate, gestiti da Enti di diritto pubblico o da Aziende, sono trasmesse alla Giunta Regionale entro cinque giorni della loro adozione: le deliberazioni non trasmesse entro tale termine dovranno essere riadottate nella prima riunione successiva dell'Organo deliberante.
 
Le deliberazioni di cui al comma precedente divengono esecutive ove, entro il termine tassativo di venti giorni dal ricevimento, la Giunta Regionale non ne pronunci l'annullamento ovvero non richieda chiarimenti in merito con motivato provvedimento che dovrà essere comunicato all'Ente o all'Azienda entro il medesimo termine.
 
La Giunta Regionale decide in merito alle deliberazioni degli Enti e delle Aziende di gestione dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e/o delle Aree attrezzate, sulla base delle proposte dei Servizi competenti con i quali collaborano gli altri Servizi Regionali che debbono fornire gli elementi istruttori richiesti entro i termini necessari per la predisposizione degli atti deliberativi.
Art. 10. 
(Controllo delle deliberazioni degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane)
 
Le deliberazioni degli Enti locali, dei Consorzi di Enti locali e delle Comunità Montane che gestiscono Parchi naturali, Riserve naturali e/o Aree attrezzate, relative alle funzioni di gestione delle aree protette, sono soggette al controllo dei competenti organi di controllo previsti dalla legge.
 
Gli Enti locali, i Consorzi di Enti locali e le Comunità Montane, debbono provvedere ad inviare alla Giunta Regionale, entro i termini di trasmissione ai competenti organi di controllo, copia delle deliberazioni assunte e relative alle funzioni di gestione delle aree protette.
Titolo III. 
NORME FINALI
Art. 11. 
(Abrogazione di norme difformi)
 
Sono abrogate tutte le norme difformi ovvero non espressamente previste dalla presente legge relative all'approvazione dei bilanci e dei rendiconti ed al controllo delle deliberazioni dei Parchi naturali, delle Riserve naturali e delle Aree attrezzate regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1984
Aldo Viglione