Legge regionale n. 50 del 03 settembre 1984  ( Versione vigente )
"Modificazione dell' art. 14, 1 comma della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 'Disciplina delle attività di formazione professionale ' ".
(B.U. 12 settembre 1984, n. 37)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Il primo comma dell'art. 14 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 , è sostituito dal seguente: "
La Regione stipula le convenzioni previste dall' art. 5, secondo comma, lett. b) della legge 21 dicembre 1978, n. 845 , in deroga alla normativa di cui al titolo II della L.R. 23 gennaio 1984, n. 8 . Alla stipula di tali convenzioni si provvede previo accertamento dei requisiti indicati nel terzo comma dello stesso art. 5 della legge n. 845/1978 , sentiti gli Enti delegati
".
Art. 2. 
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 3 settembre 1984
Aldo Viglione