Legge regionale n. 47 del 30 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.." [1]
(B.U. 05 settembre 1984, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
REGIME GIURIDICO E FINALITÀ
Art. 1. 
 
La Regione Piemonte promuove la costituzione con altri soggetti pubblici e privati, secondo l'art. 2615 ter e secondo le modalità degli articoli 2328 e seguenti del codice civile , di una società consortile per azioni denominata "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A.".
[2]
 
Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. opera ai fini di interesse regionale nell'ambito stabilito dal 1° comma dell'art. 72 dello Statuto regionale e dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.
[3]
 
Lo Statuto di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. e le sue modifiche devono essere approvati dal Consiglio Regionale.
[4]
Art. 2. 
 
Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. costituisce un complesso integrato di funzioni e di interventi volti al miglioramento e allo sviluppo delle attività produttive del settore tessile e delle altre produzioni ad esso collegate con riferimento all'intera Regione.
[5]
 
L'attività di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. ha come fine la realizzazione, in concorso con altri Enti ed Aziende pubbliche e private, degli obiettivi indicati dal Piano Regionale di Sviluppo per le attività ed i settori di specifica competenza dell'Istituto stesso. A tale scopo Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. opera per attuare in particolare i piani pluriennali ed i programmi annuali di formazione professionale di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 .
[6]
 
Tra i compiti di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. rientrano:
[7]
 
- la formazione professionale delle maestranze, dei tecnici, dei quadri e dei dirigenti superiori;
 
- la formazione e l'aggiornamento dei formatori;
 
- l'orientamento professionale;
 
- la sperimentazione e la ricerca applicata dei prodotti, delle tecnologie e dei sistemi di produzione;
 
- il trasferimento delle tecnologie;
 
- lo studio e la ricerca economica relativi al settore tessile;
 
- la divulgazione scientifica e dei risultati delle ricerche e degli studi economici;
 
- la produzione dei beni economici in conto terzi, intesa quale necessario supporto e completamento della formazione, sperimentazione, ricerca, trasferimento di tecnologie.
Art. 3. 
 
L'attività di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. si realizza:
[8]
 
- mediante i propri servizi ed uffici in base alle dotazioni organiche stabilite;
 
- mediante organismi, aziende ed altre strutture idonee create direttamente dall'Istituto stesso;
 
- tramite convenzioni con Enti, Aziende ed altri Istituti pubblici e privati;
 
- assumendo partecipazioni in società già esistenti ovvero promuovendone, in concorso con altri, la costituzione.
 
Gli atti costitutivi, gli statuti e relative modificazioni degli Enti e delle Società in cui Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. assume partecipazioni devono essere trasmessi alla Regione, a cura di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A., unitamente alla documentazione di cui al successivo articolo 5.
[9]
 
Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. gestisce autonomamente brevetti e licenze derivanti dalla sua attività e provvede alla commercializzazione dei propri prodotti.
[10]
Titolo II. 
CAPITALE - ORGANI SOCIALI
Art. 4. 
 
La Regione Piemonte, all'atto della costituzione di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. sottoscrive azioni nella misura massima del 70% del capitale nominale, ma comunque in misura non inferiore al 51% di esso.
[11]
 
Nei casi di aumento del capitale, la Regione esercita il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria assoluta.
Art. 5. 
 
Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. presenta ogni anno alla Regione, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il proprio bilancio, redatto a norma degli artt. 2423 e seguenti del codice civile , nonchè una relazione sull'attività svolta da unire alla documentazione allegata al conto consuntivo della Regione.
[12]
 
Ogni anno entro il 15 settembre Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. presenta altresì alla Regione una relazione programmatica della propria attività che viene unita alla documentazione allegata al bilancio di previsione della Regione.
[13]
 
Le informazioni relative alla partecipazione della Regione in Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. sono fornite ai Consiglieri regionali a richiesta degli stessi con le modalità previste dalle disposizioni del regolamento del Consiglio Regionale attuative dell' art. 12, comma 3° dello Statuto Regionale .
[14]
Art. 6. 
 
La Regione, a norma dell' articolo 2458 del Codice Civile , nomina direttamente la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dell'Istituto, assicurando la rappresentanza delle minoranze, ai sensi dell' articolo 72 dello Statuto Regionale , nella misura di almeno un terzo dei membri da nominare.
 
I Consiglieri di Amministrazione come sopra nominati sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive impartite dai competenti organi della Regione.
Titolo III. 
NORME DI ATTUAZIONE
Art. 7. 
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato a compiere, successivamente all'approvazione dello Statuto di cui all'art.1, tutti gli atti necessari per la costituzione di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. dell'Istituto Tecnotex - Biella secondo le norme della presente legge.
[15]
Art. 8. 
 
La Giunta Regionale è autorizzata a mettere a disposizione di Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A., mediante convenzione di comodato, l'edificio sede del Centro di formazione professionale di Biella e le attrezzature didattiche di proprietà regionale in esso ubicate.
[16]
Art. 9. 
 
Per il finanziamento della quota iniziale di capitale azionario da sottoscrivere ai sensi dell'art. 4 della presente legge, è autorizzata la spesa massima di lire 140 milioni.
 
All'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1984 mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 11550 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo con la denominazione "Oneri relativi alla sottoscrizione della quota iniziale di capitale azionario dell'Istituto Tecnotex - Biella" e con lo stanziamento di lire 140 milioni in termini di competenza e di cassa.
[17]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 10. 
 
I finanziamenti della Regione per le attività di formazione professionale previsti dai piani pluriennali e dai programmi annuali di cui alla legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 , sono oggetto di apposite convenzioni annualmente stipulate tra la Regione e Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A..
[18]
 
La Regione provvederà con apposito atto deliberativo alla dotazione iniziale di fondi per le spese di primo impianto e per le attività svolte dall'Istituto nel corso del primo esercizio finanziario.
Art. 11. 
 
Sono abrogate le disposizioni di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 33 , incompatibili con la presente legge regionale.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 agosto 1984
Aldo Viglione

Note:

[1]

Nel titolo di questa legge le parole "Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A." sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[2] In questo comma dell'articolo 1 le parole "Istituto Tecnotex - Biella - S.p.A." sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. " ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[3] In questo comma dell'articolo 1 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[4] In questo comma dell'articolo 1 le parole "Istituto Tecnotex - Biella " sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. " ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[5] In questo comma dell'articolo 2 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[6] In questo comma dell'articolo 2 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[7] In questo comma dell'articolo 2 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[8] In questo comma dell'articolo 3 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[9] In questo comma dell'articolo 3 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[10] In questo comma dell'articolo 3 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[11] In questo comma dell'articolo 4 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. " ad opera del secondocomma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[12] In questo comma dell'articolo 5 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[13] In questo comma dell'articolo 5 le parole "Istituto Tecnotex -Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[14] In questo comma dell'articolo 5 le parole "Istituto Tecnotex -Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[15] In questo comma dell'articolo 7 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A. " ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[16] In questo comma dell'articolo 8 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[17] In questo comma dell'articolo 9 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.

[18] In questo comma dell'articolo 10 le parole "Istituto Tecnotex - Biella" sono state sostituite dalle parole "Texilia - Istituto per la Tradizione e la Tecnologia Tessile S.p.A." ad opera del secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 11 del 1988.