Legge regionale n. 46 del 30 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21 e 31 dicembre 1981, n. 59 ( Classificazione delle aziende alberghiere) e delle leggi regionali 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217 per il turismo."
(B.U. 05 settembre 1984, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Oggetto)
 
La presente legge dispone l'adeguamento delle leggi regionali 16 giugno 1981, n. 21, 31 dicembre 1981 n. 59, 31 agosto 1979, n. 54 e 27 maggio 1980, n. 63 alla legge quadro 17 maggio 1983, n. 217.
Art. 2. 
(Aziende alberghiere)
 
Alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 21 sono apportate le modifiche ed integrazioni indicate nei commi successivi.
 
Articolo 2, 2° comma ed ogni qualvolta vengono ripetute negli allegati alla legge stessa, le parole "
alberghi residenziali
" sono sostituite dalle parole "
residenze turistico-alberghiere
".
 
L'articolo 3 è sostituito dal seguente articolo: "
Gli alberghi sono classificati conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione ed alla tabella A, allegati alla presente legge, in cinque classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 5, 4, 3, 2 ed 1 stella.
Le residenze turistico-alberghiere sono classificate conformemente alle disposizioni di cui al quadro di classificazione ed alla tabella B, allegati alla presente legge, in tre classi contrassegnate, in ordine decrescente, da 4, 3 e 2 stelle.
Per ottenere la classificazione le aziende alberghiere dovranno avere, oltre i requisiti di cui agli allegati, una ricettività minima di 7 camere.
Gli alberghi contrassegnati con 5 stelle assumono la denominazione aggiuntiva "lusso" revio nulla osta della Giunta Regionale, quando siano in possesso degli standards tipici degli esercizi di classe internazionale.
".
 
All'art. 7 l'entità delle sanzioni amministrative indicate al 1° e 3° comma è modificata da un minimo di L. 500.000 ad un massimo di L. 1.500.000.
 
Il quadro di classificazione riportato nell'allegato alla legge è sostituito dal seguente:
 
Alberghi
Residenze turistico-alberghiere
Classe
Punti
Classe
Punti
5 stelle
240
4 stelle
187
4 Stelle
130
3 stelle
128
3 Stelle
65
2 stelle
80
2 Stelle
45
1 stella
30
 
Alla tabella A dell'allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
 
- la dizione del punto b) delle note è così sostituita: "
il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata d'acqua, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti in relazione agli eventuali impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili, non è tassativa la presenza, nel locale bagno, del bidet.
"
 
- dopo il punto b) delle note vengono aggiunti i seguenti punti: "
e)
la sala da pranzo e/o il bar possono intendersi sostitutivi del locale comune di cui al punto 2.21-2.211, qualora la somministrazione dei pasti e/o delle bevande sia riservata ai soli clienti alloggiati;
f)
il locale bar è da escludersi dal computo della superficie complessiva dei locali comuni (punto 2.21-2.212) qualora la somministrazione dei pasti e/o delle bevande venga effettuata anche alla clientela di passaggio.
".
 
- la voce 2.011 (acqua calda e fredda in tutte le camere) è obbligatoria per tutte le classi di albergo e conseguentemente è abrogata la voce 2.012.
 
- la voce 2.06 (chiamata di allarme in tutti i servizi) è abrogata per quanto attiene la classifica.
 
Alla tabella B dell'allegato alla legge sono apportate le seguenti modifiche:
 
- la dizione del punto a) delle note è così sostituita: il locale bagno completo si intende dotato di lavabo, vaso all'inglese con cassetta di cacciata, vasca da bagno o doccia, bidet, specchio con presa di corrente, acqua calda e fredda. Per gli esercizi ubicati in immobili già esistenti in relazione agli eventuali oggettivi impedimenti connessi con le caratteristiche strutturali e di superficie degli immobili, non è tassativa la presenza, nel locale bagno, del bidet. b) - le caratteristiche obbligatorie di categoria indicate nell'ultima colonna vanno riferite alla classe 4 stelle, quelle della penultima colonna alla classe 3 stelle, quelle della penultima colonna alla classe 2 stelle abrogando le prime due colonne.
 
- le caratteristiche obbligatorie di categoria indicate nell'ultima colonna vanno riferite alla classe 4 stelle, quelle della penultima colonna alla classe 3 stelle, quelle della penultima colonna alla classe 2 stelle abrogando le prime due colonne.
 
- la voce 2 - 2.4 (locali bagno comuni completi (a) uno per piano), è abrogata.
 
All' articolo unico della legge regionale 31 dicembre 1981, n. 59 sono aggiunti i seguenti commi: "
Gli esercizi con una ricettività inferiore alle 7 camere che sono stati classificati in base alle vigenti disposizioni per il quinquennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1987 conservano la loro classifica fino alla data di naturale scadenza.
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita un'errata classifica: decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente.
"
Art. 3. 
(Complessi ricettivi all'aperto)
 
Alla legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 sono apportate le modifiche e integrazioni indicate nei commi successivi.
 
All'art. 2 è aggiunto il seguente comma: "
I campeggi e villaggi turistici assumono la denominazione aggiuntiva "annuale" quando sono autorizzati ad esercitare per l'intero arco dell'anno oppure per la doppia stagione estiva ed invernale secondo i periodi di cui all'art. 11
".
 
All'art. 11, 1° comma, è aggiunto il seguente punto: "
complessi ad attivazione per l'intero arco dell'anno: 9 mesi all'anno a scelta dell'operatore
".
 
Il 1° comma dell'art. 14 è sostituito dal seguente: "
I titolari dei complessi hanno l'obbligo di denunciare al Comune e alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno i prezzi minimi e massimi dei vari servizi, comprensivi di I.V.A. da applicarsi dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo
".
 
Dopo il 2° comma dell'art. 16 è aggiunto il seguente comma: "
Per il soddisfacimento delle esigenze indicate al 1° e 2° comma del presente articolo il Comune o altro Ente Pubblico possono, in deroga alle norme di cui alla presente legge, provvedere ad attrezzare stabilmente aree con un minimo di 10 ed un massimo di 30 piazzole, assicurando i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti: tali aree vengono denominate "mini-aree di sosta" e contrassegnate con 1 stella
".
 
Al 3° comma dell'art. 16 sono aggiunte le seguenti parole: "
Il Comune può, in relazione ad esigenze locali, autorizzare l'elevazione del numero di tende o caravan ad un massimo di 10 richiedendo in tal caso che vengano assicurati l'approvvigionamento idrico e i servizi igienici e lo smaltimento dei rifiuti
".
 
All'art. 18 sono aggiunti i seguenti commi: "
Il titolare di complesso ricettivo all'aperto che non provveda alla denuncia del proprio esercizio al fine della sua classificazione o che ometta di indicare la classifica o di esporre il segno distintivo della categoria, ovvero attribuisca al proprio esercizio con scritti o stampati o in qualsiasi altro modo una classifica diversa da quella propria o affermi la disponibilità di attrezzatura non conforme a quella esistente è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 1.500.000. Tale sanzione è raddoppiata nel caso in cui il titolare si rifiuti di fornire le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti allo stesso fine, oppure denunci elementi non corrispondenti al vero.
La Regione verifica che sia data attuazione alle disposizioni della presente legge, anche disponendo controlli ispettivi a mezzo di proprio personale.
Per motivata richiesta del Presidente della Giunta Regionale il Comune deve provvedere a modificare entro 60 giorni i provvedimenti con cui sia stata attribuita una errata classifica: decorso tale termine il Presidente della Giunta Regionale provvede direttamente
".
 
Nel quadro di classificazione riportato nell'allegato 2 è abrogata per i villaggi turistici la categoria una stella nonchè il relativo punteggio minimo e le caratteristiche obbligatorie.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 agosto 1984
Aldo Viglione