Legge regionale n. 44 del 27 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Valorizzazione e sviluppo del volontariato nel settore sanitario e socio-assistenziale."
(B.U. 05 settembre 1984, n. 36)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Riconoscimento e valorizzazione del volontariato)
 
La Regione Piemonte riconosce e favorisce tutte le forme di espressione autonoma dei cittadini che realizzino modi di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscano allo sviluppo della società.
 
In particolare, a norma e per i fini di cui alla legge 23 dicembre 1978 n. 833 , alla legge regionale 10 marzo 1982, n. 7 e alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 , la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale del volontariato che concorra alla promozione della salute, al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini.
Art. 2. 
(Definizione del volontariato socio-sanitario.)
 
Le attività di volontariato considerate nella presente legge consistono in prestazioni libere, gratuite e senza fine di lucro, che concorrono a prevenire e a rimuovere o alleviare stati di bisogno, situazioni di emarginazione e carenze fisiche, psichiche o di altro genere, mediante adeguati interventi nell'ambito sanitario e socio-assistenziale.
 
Il volontariato concorre al miglior conseguimento dei fini del servizio sanitario nazionale, nonchè degli obiettivi dei servizi definiti dalle leggi regionali e dal piano socio-sanitario regionale.
Art. 3. 
(Associazioni di volontariato)
 
Con il termine "associazioni di volontariato" si intendono le associazioni di fatto o legalmente riconosciute e le organizzazioni di carattere nazionale, regionale o locale, totalmente o parzialmente finalizzate agli obiettivi socio-assistenziali e/o sanitari di cui alla presente legge.
 
Le associazioni di volontariato di cui alla presente legge si fondano, a norma di statuto , su prestazioni libere, gratuite e disinteressate dei soci.
 
Tali prestazioni, di norma, non debbono configurare rapporti di dipendenza contrattuale di chi le presta, nè comportare impegno a tempo pieno.
 
Le cariche dirigenziali di dette associazioni debbono essere, comunque, a titolo gratuito.
Art. 4. 
(Ambito di intervento)
 
Le attività di volontariato previste dalla presente legge possono concorrere alla attuazione della politica sanitaria e socio-assistenziale mediante interventi integrativi delle prestazioni cui sono tenuti i pubblici operatori.
 
Tra l'altro possono riguardare:
 
- le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, da qualunque causa provocate;
 
- la donazione e la raccolta del sangue umano, nonchè ogni attività rivolta ad una maggiore sensibilizzazione della comunità sul problema della donazione di organi ed il raccordo con le strutture sanitarie operanti in tale settore;
 
- gli interventi per la tutela sociale, compreso l'affidamento delle persone in difficoltà, con particolare riferimento agli anziani, ai tossico-dipendenti e al settore materno-infantile, per quanto riguarda sia l'attività consultoriale prevista dalla legge 22 maggio 1978, n. 194 , sia la prevenzione e la riabilitazione dei portatori di handicaps;
 
- l'assistenza ai dimessi dal carcere e dalle strutture sanitarie e socio-assistenziali, anche a seguito dei provvedimenti di ristrutturazione e riconversione dei servizi ospedalieri e residenziali attuati a norma del piano socio-sanitario regionale e della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 ;
 
- le iniziative rivolte al recupero dei soggetti che si trovano in situazioni emarginanti e al loro reinserimento nel tessuto sociale e nelle famiglie;
 
- le attività di trasporto per gli utenti del servizio socio-sanitario non in grado di raggiungere con mezzi propri i centri erogatori dei servizi socio-sanitari e delle altre attività di socializzazione sul territorio;
 
- il collegamento tra gli utenti dei servizi residenziali e le loro famiglie;
 
- l'educazione sanitaria.
Art. 5. 
(Partecipazione)
 
La partecipazione delle associazioni di volontariato alla programmazione ed all'attività dei servizi sanitari e socio-assistenziali si attua secondo i principi e le modalità indicati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833 , artt. 1, 11 e 13, nonchè nelle leggi regionali 10 marzo 1982, n. 7, all. 1, nn. 75-76 e 23 agosto 1982, n. 20, art. 2, nn. 6-7.
 
Il regolamento previsto dal II comma dell'articolo 18 della legge regionale 21 gennaio 1980, n. 3 , fissa le forme e le modalità di partecipazione, consultazione e informazione delle associazioni di volontariato e detta norme per la inclusione delle associazioni di volontariato negli organismi di cui alla lettera a) del citato comma.
 
Le associazioni di volontariato partecipano alle consultazioni indette per la formazione e l'aggiornamento del piano socio-sanitario regionale.
Art. 6. 
(Attività delle associazioni di volontariato)
 
Le associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 3 svolgono la loro attività, per il raggiungimento delle finalità statutarie, in piena autonomia, nell'ambito della legislazione vigente.
 
Qualora intendano direttamente concorrere al perseguimento degli obiettivi fissati dai piani zonali delle UU.SS.SS.LL. o, comunque, la loro attività comporti l'accesso alle strutture pubbliche e/o la necessità di rapporti con i servizi ed il personale dipendente dalle UU.SS.SS.LL. stesse, le associazioni devono presentare specifiche proposte-progetti al Comitato di gestione dell'U.S.S.L. interessata.
 
Sulla base di tali proposte-progetti e delle modalità di intervento concordate, tra l'U.S.S.L. e l'associazione deve essere stipulata apposita convenzione regolante i reciproci rapporti, le modalità per l'effettuazione dei servizi, la verifica periodica dell'attuazione dei programmi predisposti ed il riscontro dei risultati conseguiti, anche in relazione alle risorse impiegate.
 
La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione consiliare ed esperite le necessarie consultazioni con il volontariato, provvede a predisporre uno schema tipo della suddetta convenzione.
 
Se le proposte di intervento riguardano l'intero territorio regionale la convenzione deve essere concordata e stipulata tra l'associazione proponente e la Giunta Regionale; in tal caso l'attuazione della convenzione stessa nell'ambito delle singole zone socio-sanitarie è subordinata al consenso delle relative UU.SS.SS.LL..
Art. 7. 
(Censimento, addestramento ed informazione dei volontari)
 
Le UU.SS.SS.LL., al fine della programmazione dei servizi socio-sanitari:
 
- provvedono al censimento delle risorse di volontariato presenti nel rispettivo territorio;
 
- stimolano iniziative rivolte alla reciproca conoscenza, allo scambio di informazione e di esperienze;
 
- favoriscono l'approfondimento culturale e tecnico della problematica del volontariato.
 
Le UU.SS.SS.LL. collaborano al conseguimento di una adeguata professionalità da parte dei volontari, assicurando alle associazioni di cui al precedente articolo 3, che organizzano corsi di addestramento ed informazione, tutte le informazioni necessarie e mettendo a loro disposizione, se richiesto, proprio personale tecnico.
 
Le UU.SS.SS.LL. possono concordare con le associazioni e con gli altri soggetti interessati la partecipazione dei volontari ai corsi di formazione e aggiornamento promossi per il proprio personale dipendente.
Art. 8. 
(Sostegno alle attività di volontariato)
 
Le convenzioni di cui al precedente articolo 6 stabiliscono la misura e le modalità di erogazione dei rimborsi previsti per le associazioni, in relazione all'attuazione dei programmi di intervento oggetto delle convenzioni stesse. Tali rimborsi devono concernere esclusivamente le spese vive affrontate dalla associazione per l'espletamento degli obblighi previsti in convenzione.
 
Le associazioni che ricevono rimborsi a sensi del comma precedente sono tenute ad assicurare, per la durata della convenzione, la pubblicità dei propri bilanci e il riscontro dei risultati ottenuti in relazione alle risorse impiegate.
 
Alle associazioni di volontariato che svolgono attività convenzionate o, comunque, ritenute utili per la comunità locale, le UU.SS.SS.LL. possono concedere in uso locali ed attrezzature per il loro funzionamento e coordinamento associativo.
 
Le UU.SS.SS.LL. assumono a proprio carico gli oneri relativi alle necessarie coperture assicurative contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei volontari nell'espletamento dei servizi.
Art. 9. 
(Volontariato dei singoli, delle famiglie e delle comunità)
 
La Regione riconosce la validità sociale dell'attività volontaria dei singoli cittadini, delle famiglie e delle comunità che, con prestazioni personali, offerta di ospitalità ed altre iniziative, svolgono azione di sostegno in favore dei cittadini in stato di bisogno.
 
Con i soggetti di cui al comma precedente le UU.SS.SS.LL. e gli Enti locali possono stabilire rapporti collaborativi, nell'ambito dei programmi relativi ai servizi socio-assistenziali.
Art. 10. 
(Relazione annuale)
 
Le UU.SS.SS.LL. trasmettono alla Giunta Regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione in merito alla attività del volontariato nell'attuazione dei loro programmi, nonchè i dati del censimento di cui al precedente articolo 7.
 
La Giunta Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Consiglio Regionale una dettagliata relazione sulle attività di volontariato e sullo stato di attuazione della presente legge, sia a livello delle singole UU.SS.SS.LL. che a quello di sua diretta competenza.
Art. 11. 
(Rapporti con la Regione)
 
La Regione:
 
- attua il censimento del volontariato organizzato a livello regionale e coordina il censimento delle UU.SS.SS.LL. di cui al precedente articolo 7;
 
- promuove direttamente e favorisce le iniziative culturali e di ricerca tese ad approfondire le motivazioni sociali, civili, etiche, religiose, che stanno alla base del volontariato;
 
- stimola, favorisce, valorizza, su precise e circostanziate proposte, anche attività di volontariato che sperimentino forme innovative in campo sanitario e in campo socio-assistenziale, in armonia con quanto previsto all'art. 2, punti 6 e 7 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 .
 
La Giunta Regionale sentita la competente Commissione consiliare emana direttive volte ad agevolare il conseguimento delle finalità della presente legge.
Art. 12. 
(Norme finanziarie)
 
Agli oneri derivanti dalla presente legge provvedono, secondo i rispettivi livelli di intervento, la Regione e le Unità Socio-Sanitarie Locali.
 
Alla spesa che la Regione sostiene per il proprio livello d'intervento, direttamente o, per iniziative di particolare significato, in concorso convenzionato con le Unità Socio-Sanitarie Locali, si fa fronte: per la parte sanitaria e per l'ammontare di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa, con lo stanziamento del capitolo 10674 del bilancio 1984; per la parte socio-assistenziale e per l'ammontare di Lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa si provvede, in deroga all' articolo 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 e dell' articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1983, n. 15 , con una quota parte di pari ammontare del capitolo 10350 del bilancio 1984: "Fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali, risorse regionali" e l'istituzione del capitolo con la denominazione: "Fondo per interventi diretti o per iniziative di particolare significato, in concorso convenzionato con le Unità Socio-Sanitarie Locali, in materia di volontariato" e con lo stanziamento di lire 250.000.000 in termini di competenza e di cassa.
 
Per gli esercizi successivi si provvederà in sede di approvazione delle rispettive leggi di bilancio.
 
Le Unità Socio-Sanitarie Locali intervengono utilizzando:
a) 
il fondo sanitario regionale, in via prioritaria le quote a destinazione vincolata di cui agli articoli 2 e 15 della legge regionale 3 settembre 1981, n. 42 ;
b) 
il fondo per la gestione dei servizi socio-assistenziali di cui all' articolo 34 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 20 .
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 agosto 1984
Aldo Viglione.