Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984  ( Versione vigente )
"Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali, in applicazione dell'accordo relativo al Contratto Nazionale di Lavoro per il personale delle Regioni per il periodo 1982/1984. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali nn. 22/1974, 74/1979 e 5/1981."
(B.U. 22 agosto 1984, n. 34)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
FLNALITÀ
Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La presente legge disciplina gli istituti attinenti lo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali secondo quanto previsto dall'accordo nazionale stipulato il 29 aprile 1983 di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 1983.
Art. 2. 
(Campo di applicazione)
 
Ai sensi dell' art. 10 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione, in quanto applicabili in relazione alle funzioni attribuite ed al tipo di struttura organizzativa alle stesse correlata, anche nei confronti del personale degli Enti Pubblici non economici dipendenti dalla Regione.
Titolo II. 
RELAZIONI SINDACALI
Art. 3. 
(Livelli di contrattazione)
 
Nell'ambito e nei limiti fissati dalla disciplina dell'accordo a livello nazionale recepito con la presente legge e con le modalità previste dall' art. 14 della legge 29 marzo 1983, n. 93 , si individuano i seguenti livelli di accordi:
a) 
Regionale: regola l'attuazione di una serie di istituti previsti nell'accordo nazionale di lavoro secondo quanto disposto nella presente legge. Per gli accordi a livello regionale che riguardano aspetti comuni per il personale regionale e degli enti locali, la delegazione di parte pubblica è composta dal Presidente della Giunta Regionale o suo delegato, e dalle rappresentanze regionali dall'Anci, Upi, Uncem;
b) 
Aziendale: riguarda le condizioni di lavoro nonchè i criteri dell'organizzazione del lavoro anche conseguenti alla ristrutturazione dei servizi e degli uffici; individua la rispondenza della prestazione ai profili professionali inerenti la qualifica funzionale risultante dall'ordinamento stabilito dall'accordo nazionale di lavoro; le articolazioni dell'orario di lavoro; verifica le condizioni per l'erogazione del salario accessorio in base ai criteri e nei limiti quantitativi fissati dall'accordo nazionale di lavoro; definisce ed attua progetti per la rilevazione e gli incrementi della produttività collettiva ed individuale.
 
Gli accordi di cui ai precedenti punti a e b) non possono comportare oneri aggiuntivi se non nei limiti previsti dagli accordi nazionali.
 
Sono abrogate le lettere a), b), c), d), f), del I comma, e il IV comma dell'articolo 9 della legge regionale 27 gennaio 1981, n. 5 .
Art. 4. 
(Informazione)
 
Nel rispetto delle competenze proprie degli Organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle Organizzazioni Sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.
 
L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono le materie predette, sia atti o provvedimenti relativi ad altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.
 
L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.
 
L'informazione si attua in via preventiva con le Organizzazioni Sindacali, a livello orizzontale territoriale se riguarda obiettivi e programmi di sviluppo, piani di intervento e di investimento, bilanci annuali o pluriennali e a livello di Organizzazioni Sindacali di categoria se riguarda l'organizzazione del lavoro e provvedimenti concernenti il personale. Gli accordi decentrati in sede regionale ed aziendale definiranno, per gli oggetti di rispettiva competenza, modalità e tempi della informazione.
 
Per le finalità di cui al primo comma si svolgono inoltre periodiche conferenze di servizio.
Art. 5. 
(Diritti sindacali)
 
In attesa della definizione intercompartimentale della disciplina unitaria delle relazioni sindacali, viene mantenuto il numero attuale di aspettative sindacali retribuite, di cui all' art. 28 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 .
Titolo III. 
STATO GIURIDICO
Art. 6. 
(Ordinamento delle qualifiche funzionali e della dirigenza regionale)
 
Il personale della Regione è inquadrato in un ruolo unico comprendente otto qualifiche funzionali e due qualifiche funzionali dirigenziali.
 
Le declaratorie delle otto qualifiche funzionali nonchè le attribuzioni, i compiti, le responsabilità e le funzioni relative alle due qualifiche dirigenziali sono descritte nei successivi articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 della presente legge.
 
Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 sono abrogati.
Art. 7. 
(Declaratoria professionale della prima qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella prima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale comportanti anche l'utilizzo di strumenti di lavoro di uso comune;
 
Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche.
 
Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia.
 
Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Assolvimento della scuola dell'obbligo.
 
Declaratoria di funzioni.

Svolge compiti di pulizia dei locali.
Art. 8. 
(Declaratoria professionale della seconda qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella seconda qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività semplici di tipo manuale e non di carattere ripetitivo, con eventuale utilizzo di strumenti di lavoro di uso elementare e comune, che non comporta la trasformazione del prodotto, ma la sola conservazione.
 
Professionalità.

Comuni conoscenze pratiche per le quali non si richiede preparazione professionale specifica.
 
Autonomia operativa.

Nessuna apprezzabile autonomia se non quella limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
 
Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Assolvimento dell'obbligo scolastico.
 
Declaratoria di funzioni.

È addetto a compiti di custodia e di sorveglianza di locali ed uffici di cui cura l'apertura e la chiusura; di anticamera ed aula nel cui ambito regola l'accesso del pubblico agli uffici, fornendo informazioni semplici di dislocazione di fascicoli ed oggetti d'ufficio; di prelievo, distribuzione e spedizione di corrispondenza; di commissioni anche esterne al luogo di lavoro; di esecuzione di fotocopie, di ciclostilati e di fascicolature, mediante l'uso di attrezzature di facile impiego e manovrabilità. Le mansioni di tale qualifica si integrano con quelle della prima qualifica.
Art. 9. 
(Declaratoria professionale della terza qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella terza qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività prevalentemente esecutiva o tecnico-manuale la cui esecuzione comporta anche gravosità e/o disagio, ovvero l'uso e la manutenzione ordinaria di strumenti e arnesi di lavoro.
 
Professionalità.

Preparazione professionale qualificata da adeguata conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate acquisibili anche con un periodo limitato di pratica.
 
Autonomia operativa.

Limitata all'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate.
 
Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
 
Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e qualificazione professionale se richiesta.
 
Declaratoria di funzioni.

È addetto a prestazioni tecnico-manuali e amministrative semplici, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze preliminari non specializzate; conduzione e manutenzione ordinaria di macchinari semplici e di impianti tecnici di varia natura; conduzione di autoveicoli e motoveicoli di cui esegue la pulizia e garantisce l'ordinaria manutenzione; attività agricole e forestali; altre assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza di compiti accessori e collegati all'esercizio delle mansioni proprie della qualifica, nonchè, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Le mansioni di tale qualifica possono integrarsi con quelle delle precedenti.
Art. 10. 
(Declaratoria professionale della quarta qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella quarta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni. Attività specializzate nel campo amministrativo, contabile, tecnico-manutentivo, esercitate anche mediante l'uso di apparecchiature tecniche di tipo complesso.
 
Complessità organizzativa.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifiche inferiori e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni o pratiche di importanza apprezzabile.
 
Professionalità.

È richiesta una preparazione professionale specifica.
 
Autonomia operativa.

Nell'ambito di istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
 
Eventuali elementi accessori.

Può richiedersi il possesso di particolari abilitazioni o patenti.
 
Responsabilità.

Limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'eventuale coordinamento di addetti a qualifiche inferiori.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Licenza della scuola dell'obbligo e specializzazione professionale se richiesta.
 
Declaratoria di funzioni.

Esegue le attività amministrative che comportano operazioni di archivio, protocollo, registrazione e reperimento, anche a mezzo di macchine complesse, di atti, documenti e pubblicazioni; collabora alla minuta istruzione di natura contabile, tecnica ed amministrativa delle pratiche; esegue attività di stenografia e/o dattilografia da originali e registrazioni, anche mediante impiego di macchine memorizzatrici e compositrici, di cui garantisce l'ordinaria manutenzione; provvede alla collazionatura dei dattiloscritti, effettua operazioni di esecuzione dei programmi di elaborazione secondo procedure definite, è addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Le attività sono svolte in forma integrata costituendo un'unica posizione di lavoro, ovvero con esclusivo riferimento ad una parte di esse, in relazione alle esigenze organizzative del settore di destinazione.
 
È addetto a prestazioni tecnico-manuali, lo svolgimento delle quali presuppone conoscenze specializzate relative a: attività agricole e forestali; sorveglianza idraulica; strutture per la ristorazione collettiva e complessi ricettivo-alberghieri; servizi tecnici attinenti lo svolgimento dei lavori consiliari; riparazione, collaudo e anche, ove occorra, conduzione di autoveicoli; conduzione di operatrici semoventi; riproduzione litotipografica e confezionamento di stampati; altri servizi tecnico-operativi di competenza regionale.
 
Comporta l'impiego di macchine automatiche complesse di cui garantisce l'ordinaria manutenzione e lo svolgimento di altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza; nonchè di operazioni amministrative complementari.
Art. 11. 
(Declaratoria professionale della quinta qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella quinta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività professionale che richiede l'uso complesso di dati per l'espletamento delle prestazioni lavorative può richiedere altresì preparazione tecnica e particolare conoscenza delle tecnologie del lavoro con eventuale impiego di apparecchiature complesse.
 
Complessità organizzative.

L'attività può comportare funzioni di indirizzo e coordinamento di operatori con qualifiche inferiori.
 
Autonomia operativa.

E' completa nell'ambito di prescrizioni di massima riferite a procedure generali.
 
Responsabilità.

La prestazione lavorativa è caratterizzata da responsabilità per l'attività direttamente svolta e, eventualmente, per i risultati conseguiti dagli operatori nei confronti dei quali si esercita il coordinamento.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

È richiesto il diploma di istruzione di 2° grado e/o particolari requisiti previsti per i singoli profili professionali, nonchè specifica specializzazione professionale acquisita anche attraverso altre esperienze di lavoro.
 
Declaratoria di funzioni.

È addetto a funzioni tecniche che richiedono conoscenze preliminari ed esperienza a livello di operaio ed operatori ad alta specializzazione con connessa responsabilità di indirizzo di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale, ed ha funzioni di vigilanza nell'ambito delle materie di competenza regionale, anche con riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni di norme di legge e regolamentari.
Art. 12. 
(Declaratoria professionale della sesta qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella sesta qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività che comportano l'uso complesso di dati per l'espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore.
 
Complessità organizzativa.

L'attività può comportare il coordinamento di addetti a qualifica inferiore e altresì il mantenimento di rapporti diretti interni ed esterni al servizio di appartenenza per trattare questioni e pratiche importanti.
 
Professionalità.

È richiesta una preparazione derivante in genere da specifico titolo professionale.
 
Autonomia operativa.

Grado di iniziativa secondo istruzioni di massima, norme e procedure valevoli nell'ambito della sfera di attività dell'addetto.
 
Responsabilità.

Riferita alla corretta esecuzione del proprio lavoro e all'organizzazione e il coordinamento, anche mediante emanazione di prescrizioni dettagliate, del lavoro di appartenenti a qualifiche inferiori.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Si richiede la licenza di scuola media superiore o equipollente.
 
Declaratoria di funzioni.

Cura, nel campo amministrativo, la raccolta, conservazione e reperimento di documenti, atti e norme la ricerca, l'utilizzo e l'elaborazione semplice di elementi (atti dati istruttori e documenti) anche complessi e complessa di dati semplici, secondo istruzioni di massima; la redazione, su schemi definiti, di provvedimenti che richiedono procedure anche complesse; la corrispondenza e le relazioni esterne correnti collegate anche ai compiti di segreteria; la redazione sintetica di verbali, comunicazione, testi e documenti; la rendicontazione; le attività economali correnti, la rilevazione statistica, altri compiti assimilabili per capacità professionali, conoscenze preliminari ed esperienza. Nel campo dell'informazione, dell'elaborazione dati, la minutazione dei programmi, la gestione operativa degli impianti di elaborazione, il controllo delle informazioni input/output, la gestione dei flussi informativi ed attività di prima elaborazione statistica degli stessi. Nel campo tecnico, le attività correnti (indagini, rilievi, perizie, analisi, misurazioni, elaborati progettuali, disegni, assistenza tecnica, sperimentazione, ecc.).
 
Con riferimento alle attività tecnico-operative dei servizi regionali, svolge compiti caratterizzati da approfondita conoscenza delle tecniche di trasformazione, confezionamento e distribuzione dei prodotti verificando la qualità ed i risultati della produzione; conduzione di impianti e macchinari che comportano alta specializzazione; sovraintende tecnicamente alle operazioni effettuate dagli addetti all'area funzionale cui è preposto; controlla lo stato degli impianti e macchinari, predisponendo idonei interventi per assicurare adeguati rendimenti ed evitare rapide usure.
 
Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di scuola media superiore.
Art. 13. 
(Declaratoria professionale della settima qualifica funzionale)
 
Sono inserite nella settima qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità delle prestazioni.

Attività di natura tecnica, amministrativa, contabile consistendo nell'istruttoria formale di atti e provvedimenti o nell'elaborazione dei dati, nonchè attività di studio, ricerca, elaborazione e progettazione. Dette attività comportano altresì l'applicazione di norme e procedure ovvero l'interpretazione delle stesse e dei dati elaborati. Consiste inoltre nella collaborazione con titolari di posizione di lavoro di maggior contenuto professionale.
 
Direzione e coordinamento.

Può comportare il coordinamento di gruppi informali di lavoro o organizzazione di unità semplici.
 
Autonomia operativa e iniziativa.

Nell'ambito di prescrizioni generali contenute in norme o procedure definite o in direttive di massima; l'iniziativa può manifestarsi anche nell'individuazione di procedimenti necessari alla soluzione dei casi esaminati e di concrete situazioni di lavoro.
 
Responsabilità.

Per i risultati delle attività direttamente svolte nonchè di quelle del gruppo coordinato.
 
Requisiti di accesso dall'esterno.

Diploma di laurea.
 
Declaratoria di funzioni.

Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione per la preparazione di provvedimenti o interventi preordinati all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui impostazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unita organica cui è inserito.
 
Con riferimento ai compiti attribuiti: espleta attività proprie di specifiche discipline tecniche, che comportano anche assunzione di autonoma responsabilità professionale; definisce le procedure correnti, verificandole nell'ambito dell'unità operativa; redige provvedimenti e schemi di provvedimenti; cura la corrispondenza e le relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure e sullo stato di attuazione dei compiti attribuiti; svolge i compiti di segreteria di progetto e di segreteria di direzione di supporto per l'attuazione di procedure, di progetti operativi complessi e atti di programmazione; partecipa ai gruppi di lavoro per obiettivi attinenti i compiti attribuiti; collabora alle attività formative ed agli interventi di aggiornamento, di qualificazione e/o riqualificazione programmati per l'unità organica in cui è inserito.
 
Si avvale degli strumenti e metodologie informative e informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni. Provvede ad altri compiti assimilabili per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza, nonchè in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate. Funzioni docenti nel settore della formazione professionale che richiedono quale titolo di studio il diploma di laurea.
 
La posizione di lavoro può comportare l'indirizzo di altre posizioni di lavoro a minor contenuto professionale.
Art. 14. 
(Declaratoria professionale dell'ottava qualifica funzionale)
 
Sono inserite nell'ottava qualifica funzionale le posizioni di lavoro caratterizzate da:
 
Complessità e difficoltà delle prestazioni. Attività di studio di ricerca, di elaborazione di piani e di programmi che richiedono elevata specializzazione professionale, nonchè il controllo dei risultati nei settori amministrativi, tecnico-scientifici, ovvero l'istruttoria, la predisposizione e la formazione di atti e provvedimenti di notevole grado di difficoltà, può comportare la responsabilità di unità operative organiche e l'esercizio di funzioni con rilevanza esterna.
 
Attività operativa e iniziativa. L'attività è caratterizzata da difficoltà di decisione e autonomia di iniziativa nell'ambito degli obiettivi e degli indirizzi generali.
 
Responsabilità. L'attivita comporta la piena responsabilità dell'attività direttamente svolta, delle istruzioni impartite, nonchè del conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi di lavoro.
 
Requisiti di accesso dall'esterno. Per l'accesso alla qualifica è richiesto il diploma di laurea nonchè la prescritta abilitazione nel caso di prestazione professionale.
 
Declaratoria di funzioni. Svolge attività di ricerca, studio ed elaborazione rivolta alla predisposizione di provvedimenti e di interventi diretti all'attuazione dei programmi di lavoro, alla cui formulazione è tenuto a collaborare nell'ambito dell'unità organica complessa, organizzazione della raccolta ed elaborazione dei dati relativi allo stato di attuazione dei programmi e al grado di incidenza degli interventi.
 
Nell'ambito dell'unità operativa complessa in cui è inserito collabora, predisponendo i relativi atti e documenti, alla redazione di progetti e di schemi di articolati, pareri ed istruttoria di particolare complessità e rilevanza; può partecipare ai gruppi di lavoro per obiettivi in relazione ai compiti affidati.
 
Espleta attività di progettazione e formazione in interventi di aggiornamento, qualificazione e/o riqualificazione. Si avvale degli strumenti e metodologie informative ed informatiche predisposti dal sistema regionale di gestione delle informazioni.
 
Nell'ambito dell'unità organica complessa può essere incaricato della responsabilità - con compiti di indirizzo dell'attività degli addetti - di un'unità operativa organica eventualmente prevista, nonchè dell'esercizio di funzioni che comportano assunzioni di autonoma responsabilità professionale. In ordine a tali funzioni verifica il rispetto dei tempi e delle procedure previste dal programma e dalle norme; definisce le procedure correnti, segue gli affari di complessità non ordinaria e le relative relazioni esterne; relaziona periodicamente sull'efficienza e razionalità delle procedure dell'organizzazione anche con riferimento ai carichi di lavoro, ovvero espleta attività proprie di specifiche discipline che comportino assunzione di autonoma e rilevante responsabilità professionale.
Art. 15. 
(Funzione dirigenziale)
 
La funzione dirigenziale nelle Regioni è rivolta ad assicurare e garantire il ruolo di programmazione dello sviluppo economico e sociale di indirizzo, coordinamento e controllo delle istituzioni pubbliche sub-regionali proprio dell'Ente Regione, in conformità ai principi definiti nei rispettivi statuti e in attuazione degli indirizzi politico-amministrativi formulati dai competenti organi istituzionali.
 
Essa si esplica essenzialmente mediante:
 
- il raccordo degli apparati amministrativi con gli organi politico-istituzionali, con un diretto apporto collaborativo alla formazione delle scelte, degli indirizzi e dei programmi dell'Ente ed alla loro attuazione e verifica;
 
- il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, delle e tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessa coerenza dell'azione degli apparati amministrativi regionali.
 
L'esercizio della funzione dirigenziale - inteso ad assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa - è caratterizzato da:
 
- preparazione culturale e professionale, tale da garantire i più ampi rapporti interdisciplinari, la collaborazione con e tra diverse professionalità specifiche, l'utilizzo integrato di molteplici competenze tecniche e scientifiche;
 
- piena autonomia tecnica di decisione e di direzione, in particolare nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate;
 
- diretta responsabilità dell'attività personalmente svolta, nonchè delle decisioni assunte e delle disposizioni impartite nell'esercizio delle rispettive attribuzioni.
Art. 16. 
(Attribuzione e compiti dei dirigenti regionali)
 
I dirigenti regionali organizzano e dirigono le strutture previste dalle leggi di organizzazione, studiano gli aspetti ed esaminano i problemi di natura giuridico-amministrativa, economico-sociale e tecnico-scientifica attinenti le materie di competenza regionale, elaborano relazioni, pareri, proposte, documenti, schemi di provvedimenti di programmazione, di indirizzo, legislativi e regolamentari.
 
Forniscono ai competenti organi politico-istituzionali gli elementi di conoscenza e di valutazione tecnica necessari per l'analisi del grado di soddisfacimento del pubblico interesse e la scelta delle conseguenti determinazioni, formulando proposte anche alternative in termini di rapporto tra risultati conseguibili e rispettivi costi.
 
A questo fine possono disporre inchieste e promuovere ricerche per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni e degli interessi rilevanti.
 
Collaborano alla determinazione e selezione degli obiettivi generali dell'amministrazione ed alla formulazione dei piani, programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo.
 
Attuano la specificazione degli obiettivi indicati dai competenti organi politico-istituzionali e la loro traduzione in programmi di lavoro, verificandone lo stato di attuazione ed i risultati.
 
Disciplinano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui siano preposti, assicurando la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.
 
Studiano i problemi di organizzazione, la razionalizzazione e semplificazione delle procedure, le nuove tecniche e metodologie di lavoro, formulando proposte o adottando disposizioni volte ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costi benefici.
 
Ai dirigenti regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, competono inoltre:
 
- l'amministrazione degli stanziamenti di bilancio corrispondenti alle funzioni della struttura organizzativa cui sono preposti e la firma delle proposte di assunzione di impegni di spesa e di liquidazione della stessa;
 
- l'azione di vigilanza e di controllo volta ad accertare la correttezza e la regolarità amministrativa e contabile delle attività, la razionale organizzazione dei servizi, l'adeguata utilizzazione del personale e l'andamento generale degli uffici;
 
- la firma dei contratti e delle convenzioni nei limiti fissati nelle deliberazioni che autorizzano la relativa stipula;
 
- l'emanazione di atti a rilevanza esterna loro attribuiti da leggi regionali o delegati da organi regionali nel rispetto delle norme statutarie;
 
- l'emanazione di istruzioni e disposizioni per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 
- la partecipazione ad organi collegiali, commissioni o comitati operanti in seno all'amministrazione;
 
- la rappresentanza dell'amministrazione regionale e la cura degli interessi della stessa.
Art. 17. 
(Responsabilità dei dirigenti)
 
I dirigenti sono responsabili dell'espletamento delle funzioni loro attribuite come descritte nei precedenti punti nonchè del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione degli uffici o delle attività cui sono preposti. In particolare sono responsabili:
 
- dell'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi competenti;
 
- delle disposizioni da loro impartite;
 
- del conseguimento dei risultati dell'azione dell'ufficio o dell'attività cui sono preposti in termini di rapporto tra risultati proposti e risultati raggiunti, anche sotto l'aspetto dell'adeguatezza del grado di soddisfacimento dell'interesse pubblico, inerenti al settore affidato.
 
I risultati rilevati, se non corrispondenti alle attribuzioni affidate, sono contestati con atto scritto dal competente organo. Qualora non siano ritenute valide le giustificazioni addotte, può essere disposta la revoca della funzione.
 
Si conferma per la dirigenza, la responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare prevista per l'impiego pubblico.
 
L'esercizio della funzione dirigenziale comporta un impegno a tempo pieno e la disponibilità alla prestazione di orari di lavoro corrispondenti alle esigenze dei compiti da assolvere anche in rapporto al funzionamento degli organi regionali.
 
Alla qualifica dirigenziale si applica la più ampia mobilità nell'ambito della struttura regionale, fatto salvo il possesso dei requisiti professionali specifici necessari.
Art. 18. 
(Qualifiche dirigenziali funzionali)
 
La funzione dirigenziale si articola in due qualifiche funzionali.
 
Il personale appartenente alla prima qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile della struttura organizzativa di base e/o per compiti di studio e ricerca dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.
 
Il personale appartenente alla seconda qualifica funzionale dirigenziale esercita le proprie funzioni a livello di responsabile delle strutture organizzative di secondo grado per materia omogenea e/o per compiti di studio ricerca ed elaborazioni complesse dirette alla formulazione e realizzazione dei programmi nell'ambito delle competenze per materia o per obiettivo.
 
Il contingente della seconda qualifica dirigenziale deve corrispondere alla responsabilità delle unità organiche complesse e delle attività di elaborazione di studio e ricerca, definite dalle leggi di organizzazione, e non può comunque essere superiore a 126 unità.
Art. 19. 
(Funzione di coordinamento)
 
È istituita, per assicurare le funzioni di direzione di vaste aree operative di coordinamento, la funzione di coordinamento da attribuire a personale inquadrato nella seconda qualifica funzionale dirigenziale.
 
L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni 5; è revocabile, rinnovabile, ed è attribuito al personale inserito nella seconda qualifica dirigenziale che continua ad esercitare contemporaneamente le funzioni della propria qualifica.
 
Gli incarichi di coordinamento dirigenziale previsti dal presente articolo non possono essere superiori a 21.
Art. 20. 
(Ammissione agli impieghi)
 
Alle qualifiche funzionali dalla II alla VIII si accede per concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato al personale in servizio appartenente alla qualifica immediatamente inferiore che abbia in tale qualifica un'anzianità di servizio di almeno 5 anni e che sia in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre.
 
La norma di cui al comma precedente non si applica quando le funzioni connesse ai posti messi a concorso comportano, ai sensi delle leggi in vigore o di quelle sull'ordinamento delle professioni, il possesso di uno specifico titolo di studio o di una specifica abilitazione professionale.
 
Alla riserva di cui al primo comma possono partecipare anche i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno indipendentemente dall'anzianità di servizio.
 
I dipendenti regionali di ruolo inquadrati nella IV qualifica funzionale - profili amministrativi - possono partecipare a concorsi della VI qualifica funzionale.
 
Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati, nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con apposito regolamento deliberato dal Consiglio Regionale.
 
Il 10°, l'11°, il 12°, il 13° ed il 18° comma dell'articolo 12 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 sono abrogati.
Art. 21. 
(Ammissione alle qualifiche funzionali dirigenziali)
 
Alla prima qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali; il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'VIII qualifica in possesso del diploma di laurea e con 3 anni di anzianità nella qualifica, ovvero, per specifici profili professionali, in possesso del diploma di istruzione secondaria di II grado con 3 anni di anzianità nella VIII qualifica.
[1]
 
Per accedere alla prima qualifica dirigenziale dall'esterno occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni, o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica direttiva corrispondente, per contenuti, alle funzioni proprie dell'VIII qualifica funzionale.
 
Alla II qualifica funzionale dirigenziale si accede mediante concorso interno per titoli ed esami scritti ed orali per non meno del 75% dei posti disponibili. Detti concorsi sono riservati al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con tre anni di anzianità nella qualifica e in possesso del diploma di laurea.
 
I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico per titoli ed esami scritti ed orali.
 
Per accedere dall'esterno alla seconda qualifica dirigenziale mediante i concorsi pubblici di cui al comma precedente, occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed una esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni acquisita presso pubbliche amministrazioni o enti di diritto pubblico, aziende pubbliche o imprese private in qualifica dirigenziale corrispondente per contenuti alle funzioni proprie della prima qualifica dirigenziale.
 
Per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale sia per concorso pubblico che interno si prevede che una delle prove dovrà consistere nella predisposizione da parte del candidato di un elaborato progettuale, concernente la materia del concorso, finalizzato a valutare le capacità e le conoscenze del candidato tipiche del ruolo e della funzione dirigenziale, secondo quanto previsto dagli artt. 15 e 16 della presente legge.
 
La Giunta Regionale, a seguito di concorsi pubblici o di quelli interni, provvede con proprie deliberazioni, sulla base delle graduatorie, all'inquadramento nei posti della seconda qualifica dirigenziale ed alla assegnazione ai corrispondenti posti di struttura dei vincitori cui vengono affidati i relativi incarichi per un periodo di tempo determinato, anche in attuazione del principio di mobilità di cui all'art. 17 della presente legge.
[2]
 
Entro 60 giorni dalla scadenza delle assegnazioni ogni qualvolta questa si verifichi, la Giunta Regionale delibera le nuove assegnazioni confermando o modificando gli incarichi affidati e determinandone la durata che non può comunque essere superiore a 5 anni.
[3]
 
L'assegnazione dei dirigenti agli incarichi di responsabile di strutture organizzative e di responsabile di posizione di ricerca, studio ed elaborazione, e la eventuale sua modificazione viene comunicata ai diretti interessati preventivamente all'adozione del relativo provvedimento da parte della Giunta Regionale.
 
I dirigenti inquadrati nella II qualifica dirigenziale in ogni caso saranno assegnati ad uno degli specifici incarichi previsti dalla legge sull'organizzazione.
 
Gli specifici requisiti di accesso, le riserve dei posti per il personale dipendente, gli specifici criteri di mobilità orizzontale e verticale per il personale interno vengono determinati nel rispetto della normativa vigente ed in relazione a ciascun profilo professionale, con il regolamento di cui al precedente articolo.
Art. 22. 
(Rapporto di lavoro a part-time)
 
In via sperimentale, la Regione può procedere alla trasformazione di posti di organico ad orario pieno, in posti ad orario ridotto per le qualifiche funzionali dalla seconda alla sesta compresa nel limite massimo del 5% degli organici delle singole qualifiche, previa contrattazione con le Organizzazioni sindacali aziendali.
 
Nell'ambito del numero dei posti di organico convertibili a part-time ai sensi del successivo 5° comma del presente articolo, ad ogni posto a tempo pieno devono corrispondere due posti a tempo parziale.
 
Il part-time comporta un orario giornaliero di lavoro pari al 50% dell'orario normale, articolato su almeno 5 giorni lavorativi settimanali.
 
Al rapporto di lavoro part-time si applica la disciplina del rapporto di lavoro del personale a tempo pieno ivi compresa la incompatibilità assoluta con ogni altro rapporto di lavoro pubblico o privato o altre attività professionali. In particolare:
a) 
le norme di accesso sono le stesse di quelle previste per il personale a tempo pieno;
b) 
il trattamento economico è pari al 50% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale a tempo pieno, ivi compresa l'indennità integrativa speciale;
c) 
il salario di anzianità di cui all'art. 34 della presente legge è ridotto del 50%;
d) 
al personale a part-time spettano per intero le quote di aggiunta di famiglia in quanto dovute;
e) 
il personale a part-time non può eseguire prestazioni straordinarie, nè può usufruire di benefici che comportino a qualsiasi titolo di riduzione di orario di lavoro;
f) 
non possono coprire posti a part-time i dipendenti con posizione funzionale di direzione e coordinamento di lavoro.
 
La individuazione dei settori, dei profili professionali e la quantità di posti a tempo pieno convertibili a part-time saranno definiti compatibilmente con le esigenze di servizio con deliberazione di Giunta previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali.
 
Il personale a tempo pieno può richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time o viceversa sempre che vi siano le disponibilità dei relativi posti. In tal caso il dipendente godrà, dal momento della trasformazione del posto, del trattamento economico previsto dal presente articolo per il personale a part-time.
 
La assunzione a part-time non precostituisce diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno.
 
L'attuazione della normativa di cui al presente articolo è subordinata all'emanazione di norme legislative che definiscano gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro a part-time.
Art. 23. 
(Rapporto di lavoro a tempo determinato)
 
L'Amministrazione Regionale può procedere ad assunzioni a tempo determinato di personale da utilizzare per lo svolgimento di attività comprese nell'ambito di profili professionali propri di qualifiche funzionali fino alla sesta, per esigenze indilazionabili e di carattere eccezionale determinate nella durata e specificatamente motivate in relazione a:
a) 
improrogabili esigenze organizzative limitate nel tempo e derivanti dall'attuazione di leggi specifiche di settore;
b) 
sostituzione di personale di ruolo assente per un periodo di durata superiore a 60 giorni a causa di malattia o di congedo straordinario non retribuito per motivi personali.
 
Le assunzioni sono effettuate attraverso richiesta numerica al competente ufficio di collocamento e con le seguenti modalità:
a) 
il personale assunto a tempo determinato non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, a compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto;
b) 
il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato al punto precedente;
c) 
al personale assunto ai sensi del presente articolo compete il trattamento economico spettante al personale di ruolo di pari qualifica nonchè il trattamento di fine servizio previsto dal D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276
[4]
 
Ai fini del trattamento assistenziale e pensionistico detto personale è iscritto rispettivamente alla competente gestione per le assicurazioni obbligatorie contro le malattie e alla C.P.D.E.L.
 
Per le assunzioni a tempo determinato trova applicazione la normativa di cui al D.P.R. n. 276 del 31 marzo 1971 , fatto salvo l' articolo 14 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e l' articolo 13 della L.R. 12 agosto 1974, n. 22 , quale modificato dal 1° comma dell'art. 14, L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 .
Titolo IV. 
FORMAZIONE - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE - MOBILITÀ
Art. 24. 
(Formazione ed aggiornamento professionale)
 
La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.
 
La definizione di piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore vengono stabilite con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria.
 
Nell'ambito del piano di formazione di cui al precedente comma per i corsi di qualificazione ed aggiornamento specificatamente riguardanti l'attività del Consiglio Regionale, la deliberazione sarà assunta, previo parere degli uffici competenti, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.
 
Il personale che, in base a predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico della Regione.
 
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione e il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.
 
L'attività di formazione è finalizzata:
a) 
a garantire che ciascun dipendente acquisisca le specifiche attitudini culturali e professionali necessarie all'assolvimento delle funzioni o dei compiti attribuitigli nell'ambito delle strutture a cui è assegnato;
b) 
a fronteggiare i processi di riordinamento istituzionale e di ristrutturazione organizzativa.
 
Per gli obiettivi indicati nella precedente lett. a) saranno promossi corsi di aggiornamento che dovranno tendenzialmente riguardare il complesso dei dipendenti nell'ambito di una necessaria programmazione degli interventi che privilegi specifiche esigenze prioritarie.
 
Gli obiettivi di cui alla precedente lett. b) saranno perseguiti mediante corsi di riqualificazione in modo da assicurare sia esigenze di specializzazione nell'ambito dei profili professionali, sia esigenze di riconversione e di mobilità professionali.
 
Le attività di formazione professionale, sia di aggiornamento e sia di riqualificazione, possono concludersi con misure di accertamento dell'avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo lavoratore che costituiranno ad ogni effetto titolo di servizio.
Art. 25. 
(Mobilità)
 
La mobilità del personale nell'ambito della Regione e fra gli enti destinatari degli accordi relativi al personale dipendente dalle Regioni a statuto ordinario e dagli Enti Locali, deve rispondere ad esigenze di servizio ed è anche finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) 
la razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) 
l'accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) 
l'avvicinamento del dipendente alla propria residenza anagrafica e/o la ricongiunzione con il nucleo familiare;
d) 
il reciproco interesse dell'ente di provenienza, dell'ente di nuova destinazione e del dipendente.
 
Al personale interessato ai processi di mobilità di cui ai successivi articoli 26, 27, 28, 29 spettano, ove dovute le indennità di missione o di trasferimento previste in materia dalla normativa vigente.
Art. 26. 
(Mobilità interna)
 
La mobilità interna alla Regione, che non comporta assegnazione a sede di lavoro in territorio comunale diverso da quello di provenienza, è effettuata dall'Amministrazione secondo criteri generali da definire previo confronto con le Organizzazioni Sindacali aziendali. Dei singoli provvedimenti viene data informazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali.
 
Qualora la mobilità comporti modifica dei profili professionali nell'ambito della stessa qualifica funzionale, devono essere accertati i necessari requisiti professionali secondo criteri oggettivi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale da contrattare con le Organizzazioni Sindacali aziendali, anche ricorrendo, ove occorra, alle iniziative di qualificazione professionale ed alla verifica della idoneità alle mansioni.
 
Qualora la mobilità interna all'ente comporti l'assegnazione a sede di lavoro posta all'esterno del territorio comunale di provenienza, l'Amministrazione provvede, con le procedure di cui all' art. 33, L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , secondo graduatorie determinate sulla base di criteri oggettivi collegati alla residenza, alla anzianità ed alla situazione di famiglia. Tali criteri sono stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali.
Art. 27. 
(Mobilità tra Enti)
 
La mobilità esterna, che riguarda il personale destinatario degli accordi nazionali relativi al personale delle Regioni e degli Enti Locali, comporta il trasferimento del dipendente.
 
Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento.
 
Ferme restando le riserve di legge nonchè le riserve dei posti al personale interno, la mobilità esterna si attua nell'ambito dei posti disponibili per concorso pubblico.
 
In sede di accordi decentrati a livello regionale verrà stabilita la percentuale dei posti che possono essere coperti mediante trasferimento.
 
A tal fine l'amministrazione regionale pubblica sul proprio Bollettino ufficiale gli avvisi relativi alla copertura dei posti che intende ricoprire mediante trasferimento ponendo un termine per la presentazione delle domande da parte del personale di ruolo appartenente alle stesse qualifiche e profilo professionale.
 
La copertura dei posti è effettuata attraverso graduatorie formate da una commissione nominata dalla Giunta Regionale e della quale facciano parte rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, in base a criteri e modalità concordati in sede di accordi decentrati a livello regionale, tenendo comunque conto dei titoli professionali della residenza, dell'anzianità, della situazione di famiglia dei richiedenti e di eventuali motivi di studio.
 
La mobilità di cui al precedente 1° comma è subordinata comunque al consenso dell'ente di provenienza, nonchè dell'ente di destinazione. È consentito il trasferimento di personale tra Regioni, nonchè tra la Regione e gli Enti destinatari dell'accordo degli Enti Locali e delle Regioni, a domanda motivata e documentata del dipendente interessato e previa intesa tra gli Enti, a condizione dell'esistenza di posto vacante conferibile con concorso pubblico e di corrispondente profilo professionale nell'ente di destinazione. Dei singoli provvedimenti viene data comunicazione alle Organizzazioni Sindacali aziendali.
Art. 28. 
(Mobilità a seguito di delega di funzioni)
 
Le leggi regionali di delega disciplinano il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale per l'esercizio delle funzioni delegate agli Enti Locali.
 
In caso di trasferimento, la Regione provvede alla corrispondente riduzione dei propri organici, mentre gli Enti Locali destinatari del personale provvedono al conseguente adeguamento delle proprie dotazioni organiche.
 
In caso di assegnazione funzionale il dipendente conserva ad ogni effetto lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale, mentre il rapporto di servizio e tutti gli aspetti ad esso connessi sono riferiti all'ente a cui il dipendente è assegnato.
 
Il trasferimento o l'assegnazione funzionale del personale sono effettuati, previa intesa con gli Enti Locali, sulla base di criteri stabiliti in sede di accordi decentrati con le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria tenendo comunque conto dei titoli professionali, dell'anzianità e della situazione di famiglia dei dipendenti.
 
Nell'ipotesi di revoca della delega o di assegnazione della stessa ad ente diverso, fermo restando il principio che l'assegnazione del personale è connessa a quella delle funzioni delegate, gli accordi decentrati con le Organizzazioni Sindacali regionali di categoria stabiliranno i criteri per il trasferimento del personale interessato.
Art. 29. 
(Comando)
 
Per comprovate esigenze connesse a specifiche professionalità e per consentire l'interscambio di esperienza, formazione e aggiornamento professionale, è consentito, limitatamente al solo personale di ruolo degli enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali, il comando di personale fra gli enti stessi.
 
Il relativo provvedimento è adottato a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito nell'ente di provenienza.
 
Il provvedimento di comando, adottato dall'ente di provenienza d'intesa con il dipendente interessato, deve essere preceduto da formale richiesta dell'ente di destinazione che ne determini la durata nel tempo.
 
Il comando cessa al termine del periodo indicato nel provvedimento che lo richiede ed, in ogni caso, col venir meno, per qualsiasi causa, della vacanza del posto di ruolo o della esigenza specifica che aveva inizialmente giustificato l'adozione del provvedimento.
 
In caso di richiesta di comando di personale, l'amministrazione regionale può richiedere, ferme restando le condizioni previste dai commi precedenti, esclusivamente personale inquadrato in qualifiche funzionali non inferiori all'VIII e limitatamente ad un periodo di anni uno.
 
Nel caso previsto dal presente articolo, trovano applicazione gli artt. 56-57 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 .
Art, 29 bis[6] 
(Comando dei Segretari particolari e degli autisti destinati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori)
 
I Segretari Particolari dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga a quanto disposto dal 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in una qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
 
Gli autisti destinati alla guida dei veicoli assegnati ai Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori possono essere scelti anche tra il personale di ruolo degli Enti destinatari degli accordi relativi ai dipendenti delle Regioni e degli Enti Locali e, in deroga al 5° comma dell'art. 29, comandati presso l'Amministrazione Regionale anche se inquadrati in qualifica funzionale inferiore all'VIII e per l'intera durata del mandato dei Presidenti della Giunta, del Consiglio Regionale e degli Assessori.
Titolo V. 
NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 30. 
(Trattamento economico)
 
Il trattamento economico iniziale per ciascuna qualifica funzionale e per le due qualifiche funzionali dirigenziali è stabilito nell'importo annuo lordo indicato nella seguente tabella:
 
I livello L. 3.300.000
L.
3.300.000
II livello
L.
3.600.000
III livello
L.
3.900.000
IV livello
L.
4.450.000
V livello
L.
5.200.000
VI livello
L.
5.500.000
VII livello
L.
6.400.000
VIII livello
L.
8.640.000
Prima qualifica funzionale dirigenziale
L.
11.200.000
Secondaqualifica funzionale dirigenziale
L.
14.000.000
 
Ai dipendenti spettano, inoltre, l'aggiunta di famiglia, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità con i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.
Art. 31.[7] 
(Indennità fisse)
 
Al personale cui venga affidata la funzione di coordinamento prevista dal precedente art. 19 compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.500.000.
 
Al personale inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 4.800.000.
 
Al personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale con direzione di una struttura organizzativa di primo grado compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 3.000.000.
 
Al personale inquadrato nell'ottava qualifica con direzione di unità operativa organica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 1.500.000.
 
Al personale inquadrato nelle qualifiche settima e sesta compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 360.000.
 
Al personale di vigilanza (ittica, venatoria, silvo - pastorale) inquadrato nella quinta qualifica compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 600.000. Detta indennità assorbe ogni altra indennità comunque corrisposta a tale titolo.
 
Al personale inquadrato nelle qualifiche quinta, quarta, terza compete l'indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 120.000. Tale indennità non compete al personale della qualifica quinta che percepisce l'indennità di L. 600.000 di cui al precedente comma.
 
Al personale inquadrato nella seconda qualifica compete una indennità annua fissa per 12 mensilità di L. 60.000.
 
Al personale inquadrato nella quarta e terza qualifica funzionale, destinato a prestazioni comportanti condizioni di particolare esposizione a rischio nei settori di cui alla tabella A allegata, compete una indennità annua fissa di 12 mensilità di L. 240.000. Detta indennità non è cumulabile con l'indennità di L. 120.000 spettante al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali quarta e terza, che presta servizio in settori di attività diversi da quelli indicati nella medesima tabella A.
Art. 32. 
(Omnicomprensività)
 
Con effetto dall'entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere ai dipendenti, oltre alle indennità previste dalla presente legge, ulteriori indennità, proventi e compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza della amministrazione regionale salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti.
 
L'importo dell'indennità, dei proventi o dei compensi per i quali è vietata la corresponsione al dipendente deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente alla tesoreria della Regione su apposito capitolo di bilancio.
 
Il 1°, 2° e 3° comma dell'art. 36 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 così come modificato dalla L.R. 17 dicembre 1980, n. 85 sono abrogati.
Art. 33. 
(Riconoscimento anzianità pregressa)
 
Il riequilibrio tra anzianità economica e anzianità giuridica per i dipendenti regionali viene effettuato sul reticolo derivante dalla progressione economica orizzontale prevista dalla L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 e con riferimento alla data del 31 dicembre 1982.
 
I criteri su cui si attua questo riequilibrio sono i seguenti:
a) 
valutazione per intero, in termini di classi e/o scatti, in mesi degli anni di effettivo servizio, maturati nella qualifica nella quale il dipendente trovasi inquadrato al momento della operazione di riequilibrio computando anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali e Regioni;
b) 
valutazione in mesi degli anni di effettivo servizio maturati nei livelli inferiori pure valutati per intero sul valore delle classi e/o scatti attribuiti ai livelli inferiori di riferimento computando sempre anche il servizio svolto presso lo Stato, Enti Pubblici, Enti Locali, Regioni.
 
L'importo complessivo derivante da detta operazione di riequilibrio decurtato del 7% definisce compiutamente e definitivamente la quota di salario spettante ad ogni dipendente in funzione della progressione economica orizzontale per anzianità al 31 dicembre 1982 che resta in godimento individuale.
 
Viene comunque garantito, nel livello retributivo, l'importo maturato per anzianità (classi ed aumenti periodici) in godimento al 31 dicembre 1982, ove risultasse superiore al maturato determinato ai sensi dei punti a) e b) del secondo comma del presente articolo.
Art. 34. 
(Salario di anzianità)
 
Al personale, per il periodo 1° gennaio 1983 - 31 dicembre 1984, verrà corrisposta alla data del 1° gennaio 1985, quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascun livello nelle seguenti misure:
 
I livello
L.
198.000
II livello
L.
216.000
III livello
L.
234.000
IV livello
L.
267.000
V livello
L.
312.000
V livello
L.
330.000
VII livello
L.
384.000
VIII livello
L.
518.000
I.a dir.
L.
672.000
2.a dir.
L.
840.000
 
Qualora il rinnovo del nuovo accordo non dovesse realizzarsi entro il biennio del prossimo triennio contrattuale, al personale verrà comunque corrisposto alla data del 1° gennaio 1987, a titolo di acconto, un analogo beneficio di eguale importo.
 
Al personale assunto dopo il 1° gennaio 1983 il salario di anzianità è riconosciuto in misura proporzionale ai mesi di servizio.
 
Il dipendente, che nei periodi 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986, sia stato assente dal servizio avendo diritto alla sola conservazione del posto o sia stato assente ingiustificato, ha diritto alla corresponsione delle somme di cui ai precedenti commi in misura ridotta proporzionale alle giornate di assenza.
 
L'attribuzione delle somme di cui ai precedenti 1° e 2° comma è ritardata di un anno, a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere la prima corresponsione del salario di anzianità successiva alla punizione, per i dipendenti che nei periodi 1 gennaio 1983 - 31 dicembre 1984 e 1 gennaio 1985 - 31 dicembre 1986 abbiano riportato, a seguito di giudizio della Commissione di disciplina di cui all' art. 47, L.R. 12 agosto 1974, n. 22 , le sanzioni disciplinari della censura o della riduzione dello stipendio.
 
Il dipendente, al quale nei periodi indicati nel comma precedente venga inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'impiego, non ha diritto alla corresponsione del salario di anzianità corrispondente a tale biennio.
 
In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione pari al 2,50 per cento dello stipendio iniziale della qualifica funzionale posseduta, alle condizioni e con le modalità già previste per l'attribuzione degli aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato, riassorbibile all'atto del conferimento delle somme previste dal 1° e 2° comma del presente articolo.
 
Analogo beneficio è riconosciuto al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio per benefici combattentistici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
A decorrere dal 1 gennaio 1983 gli artt. 13 e 14 della L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 sono abrogati.
 
Sono altresì abrogati il 3° comma dell'art. 44, L.R. 12 agosto 1974, n. 22 ed il 4° comma, 2° capoverso dell' art. 45, L.R. 12 agosto 1974, n. 22 .
Art. 35. 
(Passaggio di livello - Trattamento economico)
 
In occasione di inquadramento ad altra qualifica funzionale il beneficio economico da attribuire ad ogni dipendente consiste nella differenza tra il trattamento economico iniziale della qualifica di provenienza e quello iniziale della qualifica di accesso.
Art. 36. 
(Indennità di turno)
 
Al personale assegnato a strutture organizzative, che erogano servizi per almeno 12 ore giornaliere articolate in turni, compete un'indennità mensile di L. 25.000 lorde.
 
L'indennità di turno viene erogata al personale di cui al comma precedente, che, presente in servizio, esplichi effettivamente le proprie prestazioni in turni di lavoro.
 
Le strutture di servizio che comportano l'attribuzione dell'indennità di turno devono essere individuate con deliberazione della Giunta Regionale, previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali a livello aziendale.
Art. 37. 
(Compenso per lavoro ordinario notturno, festivo e notturno festivo)
 
I dipendenti prestano servizio in ore diurne dei giorni feriali, salvo che, in casi del tutto eccezionali e/o per particolari esigenze degli uffici, si rendano necessari servizi notturni e festivi.
 
L'indennità oraria per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6, è di L. 1.080; per servizio ordinario festivo è di L. 1.215; per servizio ordinario notturno, prestato tra le ore 22 e le ore 6 di giorno festivo, è di L. 1.800.
 
L'indennità oraria per lavoro ordinario notturno non compete per le prestazioni che istituzionalmente debbono essere eseguite esclusivamente di notte.
 
Gli artt. 39, della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e 16 della L.R. 27 febbraio 1981, n. 5 sono abrogati.
Art. 38. 
(Indennità di reperibilità )
 
L'indennità di reperibilità viene erogata nelle situazioni riguardanti le attività di protezione civile, i servizi sui fiumi e sui canali navigabili ed i servizi generali regionali.
 
Il compenso per tale servizio è di L. 600 orarie.
 
In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.
 
I dipendenti interessati e le modalità di svolgimento sono determinati con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali.
Art. 39. 
(Lavoro straordinario)
 
Le prestazioni di lavoro straordinario sono autorizzate entro il limite massimo pari al prodotto di 100 ore annue per il numero dei dipendenti dell'ente, ed entro il limite annuo individuale di 250 ore, previa definizione di un ammontare di spesa di 150 ore pro capite.
 
La spesa annua complessiva per i compensi di lavoro straordinario e per compensi incentivanti la produttività non può superare il valore del prodotto di 150 ore per il numero dei dipendenti e per il compenso unitario a ciascuno attribuibile per prestazioni straordinarie in relazione alla qualifica funzionale rivestita.
 
Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza degli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico, o per fronteggiare eventi o situazioni di carattere straordinario - il limite massimo individuale può essere superato, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali aziendali, nel rispetto comunque della spesa complessiva prevista dai commi precedenti.
 
Fino alla definizione intercompartimentale della disciplina unitaria del lavoro straordinario ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93 da stabilire entro tre mesi dalla stipula dell'ultimo accordo di lavoro del settore del pubblico impiego, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo recepito con la presente legge, gli importi orari restano stabiliti in base ai livelli retributivi iniziali dell'accordo 1979/1981, recepito con L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 , e salvo quanto derivante dalla dinamica della scala mobile computata alla data del 1 gennaio di ogni anno. Il compenso orario è determinato secondo la formula prevista dall' art. 40 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 .
 
Le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per attività richieste dall'lSTAT non sono comprese nei limiti previsti dalla presente normativa. Le relative spese sono a carico dell'lSTAT.
Art. 40. 
(Compensi incentivanti la produttività)
 
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'amministrazione regionale, sono istituiti compensi incentivanti la produttività.
 
La previsione dei compensi di cui al precedente comma è subordinata alla formulazione scritta di programmi di attività delle singole unità organiche e dalla verifica dei risultati.
 
I criteri per l'attribuzione individuale dei compensi in rapporto ai risultati conseguiti rispetto a quelli programmati per le singole unità organiche, sono stabiliti dal regolamento consiliare su proposta della Giunta Regionale, definito in attuazione di accordi sindacali, tenendo conto del parametro retributivo, delle ore di presenza di servizio e del rendimento, idoneamente verificato, dimostrato da ciascun dipendente nell'esecuzione del programma di attività.
 
Il monte salario attribuibile a titolo di compenso incentivante la produttività è costituito da:
a) 
quote di salario relativo alle 50 ore di straordinario per ciascun dipendente derivante dalla riduzione dell'importo impegnato nei capitoli di straordinario del monte spesa di cui al precedente art. 39;
b) 
e da economie di esercizio derivanti da processi di ristrutturazione che aumentino, sulla base di criteri oggettivi individuati in sede decentrata, la produttività individuale collettiva.
 
Tali economie sono verificate in sede di assestamento di bilancio in data 30 novembre e sono desumibili dal raffronto tra le somme impegnate per spese correnti con aggiunta di quelle che si presume di impegnare nel mese di dicembre e quelle previste, tenuto conto delle precedenti eventuali variazioni in corso di esercizio ed escluse, ovviamente, quelle dell'assestamento.
 
L'importo così determinato sarà stornato a favore dello stanziamento relativo a compensi incentivanti la produttività già iscritto in bilancio.
 
Dette economie si ripartiscono come segue:
 
20% in economia di bilancio;
 
40% in riconversione di attrezzature;
 
40% di produttività.
 
Gli standards di produttività saranno definite nel regolamento consiliare sulla base degli studi e delle proposte formulate dai servizi competenti, individuati in base alla legge regionale sull'organizzazione degli uffici.
Art. 41. 
(Trattamento economico di missione, trasferimento e di nuova sistemazione)
 
Si applicano le norme di cui all' art. 41 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 e successive modificazioni, fino alla definizione della materia in sede intercompartimentale, ai sensi dell' art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93 .
Titolo VI. 
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 42. 
(Inquadramento nelle qualifiche funzionali)
 
In sede di primo inquadramento, il personale regionale è collocato nelle qualifiche funzionali secondo la seguente tabella di corrispondenza:
a) 
Livelli legge regionale qualifiche b) 17 dicembre 1979, n. 74 funzionali c) I I d) II II e) III III f) IV IV g) - V h) V VI i) VI VII l) VII VIII m) VIII 1a qualifica dirigenziale n) 2a qualifica dirigenziale o) coordinatore
 
I
I
II
II
III
III
IV
IV
-
V
V
VI
VI
VII
VII
VII
VIII
1a qualifica dirigenziale
2a qualifica dirigenziale
coordinatore
 
Previo accordo decentrato a livello aziendale ed in relazione alla propria organizzazione del lavoro, la Giunta Regionale definirà in attuazione di quanto previsto dal regolamento del Consiglio Regionale di cui all'art. 20, 5° comma, della presente legge, i criteri per l'accesso alla quinta qualifica funzionale in relazione alle declaratorie di cui all'art. 11 della presente legge Per i profili amministrativi della IV qualifica funzionale, la qualifica immediatamente superiore è la VI.
Art. 43. 
(Inquadramento nelle qualifiche funzionali dirigenziali)
 
Sono inquadrati automaticamente nella prima qualifica dirigenziale tutti coloro che all'entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nell' 8° livello funzionale di cui alla legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 e successive integrazioni.
 
I vincitori di concorsi già banditi ed in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi diritto alla nomina in posti di ottavo livello funzionale previsto nel precedente ordinamento, vengono immessi, all'atto della nomina, nella prima qualifica dirigenziale.
 
Per il personale inquadrato nella prima qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dal 1° gennaio 1983, o dalla data della nomina in ruolo se successiva.
 
Nella fase di prima attuazione della presente legge la copertura dei posti nella seconda qualifica dirigenziale è effettuata con le procedure selettive sulla base dei requisiti d'ammissione, nonchè dei criteri indicati nel successivo art. 44.
 
I posti messi a concorso per la 2a qualifica dirigenziale saranno il 90% di quelli disponibili, per i restanti si dovrà procedere mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
 
Per il personale che verrà inquadrato nella seconda qualifica dirigenziale gli effetti economici e giuridici decorrono dalla data di attribuzione di tale nuova qualifica dirigenziale.
 
Le selezioni per la copertura dei posti della seconda qualifica dirigenziale devono essere effettuate entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge di recepimento del contratto e previa previsione dei relativi posti di organico.
Art. 44.[8] 
(...)
Art. 45. 
(Funzioni di coordinamento)
 
Sino alla nomina dei coordinatori di cui al precedente art. 19,i coordinatori previsti dalla L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 , percepiscono l'indennità di coordinamento nella misura stabilita dalla L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 .
 
Gli incarichi di coordinamento attribuiti ai sensi della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 , a decorrere dal 60° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge, non possono essere superiori a 21 unità.
 
L' art. 11 della L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 è abrogato a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
La nomina dei nuovi coordinatori dovrà essere effettuata entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 46. 
(Concorsi speciali)
 
In occasione delle operazioni di ristrutturazione dell'ente in attuazione dell'accordo di cui alla presente legge, sulla base delle leggi regionali di organizzazione ed anche per il definitivo riequilibrio dell'applicazione degli istituti normativi di cui alle L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , 27 gennaio 1981, n. 5, almeno il 50% dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali dalla II all'VIII previsti dalla presente legge è coperto mediante concorsi interni per titoli ed esami riservati al personale inquadrato nel livello immediatamente inferiore con una anzianità di servizio di almeno tre anni nel livello medesimo ed in possesso del titolo di studio richiesto per il livello di appartenenza.
 
(...)
[9]
 
A detti concorsi possono inoltre partecipare i dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore al posto messo a concorso in possesso del titolo di studio richiesto per il posto medesimo.
[10]
 
Al fine dell'applicazione della norma di cui al precedente 1° comma, i titoli di studio richiesti, unitamente con le anzianità eventualmente previste, sono quelli stabiliti per il livello di appartenenza dalla L.R. 17 dicembre 1979, n. 74 , agli articoli dal 3 al 9 e all'art. 12
[11]
Art. 47. 
(Effetti giuridici ed economici)
 
Gli effetti giuridici ed economici, previsti dalla presente legge decorrono dal 1° gennaio 1983.
 
I benefici economici conseguenti all'applicazione della presente legge vengono attribuiti con le decorrenze e percentuali di seguito specificate prendendo a base di calcolo l'intero beneficio economico spettante a ciascun dipendente:
 
dal 1° gennaio 1983: 35%
 
dal 1° gennaio 1984: 70%
 
dal 1° gennaio 1985: 100%
 
Ai fini della determinazione del beneficio da attribuire si deve prendere a base quanto compete a ciascun dipendente a seguito dell'inquadramento ai sensi della presente legge alla data del 1° gennaio 1983 per le seguenti voci: stipendio tabellare iniziale, importo derivante dal riequilibrio delle anzianità pregresse, indennità aggiuntive previste per le singole qualifiche funzionali (con esclusione dell'indennità di coordinamento) decurtato del trattamento economico in godimento al 31 dicembre 1982.
 
Al personale assunto dopo il 1 gennaio 1983 e prima del 31 dicembre 1984 compete il trattamento economico iniziale fissato con la L.R. 27 gennaio 1981, n. 5 a cui vanno aggiunti i benefici previsti dalla presente legge secondo le percentuali di scaglionamento di cui al secondo comma del presente articolo.
 
Nei casi di passaggio di livello nel periodo 1 gennaio 1983/31 dicembre 1984 i benefici conseguenti saranno assoggettati alle stesse percentuali di scaglionamento previste dal secondo comma del presente articolo.
 
L'accordo di cui all'art. 1 della presente legge scadrà il 31 dicembre 1984 e protrarrà i propri effetti economici sino al 30 giugno 1985.
Art. 48. 
(Servizio di mensa)
 
Al fine di agevolare la realizzazione delle nuove forme di organizzazione del lavoro e le maggiori prestazioni richieste ai dipendenti, la Giunta Regionale istituisce, ove necessario e possibile, il servizio di mensa.
 
L'amministrazione regionale organizza, con deliberazione della Giunta Regionale previa contrattazione con le Organizzazioni Sindacali aziendali, i servizi di mensa per il proprio personale stipulando speciali convenzioni o attraverso forme associative con altri enti nel territorio ponendo a suo carico l'organizzazione dei servizi ed i costi fissi degli stessi.
 
Le modalità ed i criteri di organizzazione ed attuazione del servizio sono stabiliti sentite le Organizzazioni Sindacali aziendali con apposito regolamento formulato sulla base dei seguenti criteri:
 
1. per poter usufruire del diritto alla mensa è necessario essere effettivamente in servizio;
 
2. non potrà usufruire di tale diritto il personale che effettua orario unico;
 
3. il pasto va consumato al di fuori dell'orario di servizio;
 
4. con decorrenza dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge il dipendente è tenuto a pagare per ogni pasto un corrispettivo pari ad 1/3 del costo unitario riportato nella convenzione, se la mensa è gestita da terzi, oppure un corrispettivo sempre pari ad 1/3 dei costi dei generi alimentari e del personale, qualora la mensa sia gestita direttamente dalla Regione;
 
5. in ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione e di indennità sostitutiva;
 
6. verranno previste forme di controllo sulle modalità attuative del servizio, che garantiscano la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali.
 
[12]
Art. 49. 
(Personale docente della formazione professionale)
 
Sulla base di successivo accordo da stipularsi entro 4 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 14 della legge quadro sul pubblico impiego, saranno emanate norme per la disciplina unitaria ed il trattamento economico del personale docente dei corsi di formazione professionale dipendente dalla Regione.
Art. 50. 
(Abrogazione di norme)
 
Le parole "
livelli funzionali
" presenti nelle leggi regionali vigenti sono sostituite dalle parole "
qualifiche funzionali
".
 
Le parole "
ottavo livello funzionale
" s'intendono sostituite con le parole "
la qualifica funzionale dirigenziale
".
 
(...)
[13]
Art. 51. 
(Norma finanziaria)
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 30 - 31 - 33 - 34 - 37 - 39 - 40 -.42 - 43 - 46 - 47 della presente legge per l'anno finanziario 1984, valutati in L. 3.000.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 del bilancio di previsione per l'anno 1984 e mediante l'iscrizione in termini di competenza e di cassa delle somme di L. 2.000.000.000 - L. 500.000.000 - L. 500.000.000 rispettivamente ai capitoli 200, 220, 260 del bilancio di previsione.
 
La denominazione del capitolo 260 è modificata in "
spese per compenso per lavoro straordinario prestato dal personale regionale e per compensi incentivanti la produttività
".
 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1984 è istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Indennità di turno e indennità di pronta reperibilità per il personale regionale" con la dotazione di L. 55.000.000 in termini di competenza e dl cassa.
 
Al relativo onere inerente agli artt. 36 e 38 della presente legge valutato in L. 55.000.000 per l'anno finanziario 1984 si fa fronte mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenze e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 del bilancio di previsione e l'iscrizione della medesima somma nel capitolo di cui al comma precedente.
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 48 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 800 del bilancio finanziario 1984.
[14]
 
(...)
[15]
 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni 1985 e successivi si farà fronte con rispettive leggi di bilancio.
[16]
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 52. 
(Norma transitoria)
 
Dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e fino all'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali i provvedimenti di istituzione di nuove unità organizzative flessibili di cui agli articoli 19 e 20 della L.R. 20 febbraio 1979, n. 6 devono essere sottoposti al preventivo parere della la Commissione consiliare.
 
Le unità organizzative flessibili attualmente costituite decadranno alla data dell'entrata in vigore della nuova legge sulle strutture regionali.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 16 agosto 1984
Aldo Viglione

Allegato A 

(PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE E INTEGRITÀ PERSONALE) Prestazioni di lavoro che comportano in modo diretto e continuo esercizio di trasporto con automezzi, autotreni, autoarticolati, scuolabus, mezzi fuori strada ed altri veicoli per trasporto di cose con eventuali operazioni accessorie di carico e scarico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua al contatto con catrame, bitume, fuliggine, oli minerali, paraffina, loro composti, derivati e residui, nonchè lavori di manutenzione stradale e di segnaletica in presenza di traffico.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alla infermeria per animali e alla raccolta e smaltimento di materiale stallatico, di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rimozione e seppellimento salme.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti da lavori di fogne, canali, sentine, pozzi, gallerie, bacini di carenaggio o da lavoro di bonifica in terreni paludosi, manutenzione opere marittime, lagunari, lacuali, e fluviali compreso scavo porti eseguiti con macchinari sistemati su chiatte e natanti.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dalla adibizione alle officine, centrali termiche, forni inceneritori, impianti di depurazione continua, reparti tipografici e litografici e cucine di grandi dimensioni.

Prestazioni di lavoro che comportano esposizione diretta e continua a rischi derivanti dall'uso di mezzi meccanici nelle attività boschive di taglio o esbosco e dall'impiego di antiparassitari.

La rispondenza tra le categorie di personale aventi diritto alle indennità di cui all'art. 31, ultimo comma della presente legge e le attività comportante rischio da esse prestate, quali previste dalla tabella sopra esposta, è determinata con provvedimento degli organi competenti deliberanti dell'ente sulla base di apposita dichiarazione motivata e rilasciata sotto la propria diretta responsabilità dal responsabile del settore presso cui il personale suddetto presta servizio. Qualora vi fosse personale delle categorie anzidette, non adibito anche temporaneamente alle attività comportanti rischio, al medesimo la indennità di L. 240.000 viene corrisposta per il periodo di effettiva esposizione a rischio; per i restanti periodi compete invece l'indennità di L. 120.000 annua rapportata al periodo di non esposizione al rischio.


Note:

[1] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 22 del 1986.

[2] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 42 del 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 21 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 42 del 1986.

[4] Nella lettera c del secondo comma dell'articolo 23 le parole "dalla L.R. 27 maggio 1980, n. 64" sono state sostituite dalle parole "dal D.P.R. 31 marzo 1971, n. 276" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[5] In questo comma dell'articolo 27 le parole "art. 2, 1° comma" sono state sostituite dalle parole "art. 11, 1° comma" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[6] Questo articolo è stato inserito dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22 del 1986.

[7] L' art. 29 della l.r. 34/1989 ha soppresso le indennità previste dai commi 4, 5, 6, 7, 8, di questo articolo in quanto dal 1° gennaio 1988 concorrono per gli stessi importi, alla formazione dei nuovi livelli tabellari.

[8] L'articolo 44 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 32 della legge regionale 42 del 1986.

[9] Questo comma dell'articolo 46 è stato abrogato dal terzo comma dell'articolo 31 della legge regionale 42 del 1986.

[10] Questo comma dell'articolo 46 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1986.

[11] Questo comma dell'articolo 46 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 22 del 1986.

[12] Questo comma dell'articolo 48 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[13] Questo comma dell'articolo 50 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[14] In questo comma dell'articolo 51 le parole "Art. 49" sono state sostituite dalle parole "Art. 48" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[15] Questo comma dell'articolo 51 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.

[16] In questo comma dell'articolo 51 la parola "articoli" è stata sostituita dalla parola "oneri" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 22 del 1986.