Legge regionale n. 33 del 26 luglio 1984  ( Versione vigente )
"Norme per la determinazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ai sensi dell'art. 2, comma 2. della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE
(B.U. 01 agosto 1984, n. 31)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
.
Art. 1. 
(Definizione del canone di locazione)
 
Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, è diretto a compensare i costi di gestione, di amministrazione e di manutenzione, entro i limiti annualmente determinati dalla Giunta Regionale ai sensi del 2° comma dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 , nonchè a consentire il rientro di una parte delle risorse impegnate per la realizzazione degli alloggi stessi.
 
Le entrate per canoni degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge, al netto delle spese di gestione, amministrazione e manutenzione di cui al 1° comma, sono destinate:
a) 
al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali, così come indicato al 3° comma, lett. a) dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 ;
b) 
all'esecuzione di opere di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alle lettere b), c), d), e) dell' articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ;
c) 
al finanziamento di nuovi programmi costruttivi per l'incremento del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica destinato alla sola locazione e limitatamente al patrimonio di proprietà degli I.A. C.P. ;
d) 
al ripianamento dei disavanzi degli I.A. C.P. ;
e) 
alla realizzazione di servizi e urbanizzazioni in quartiere o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.
 
L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d) ed e) del precedente comma è autorizzata dalla Giunta Regionale a seguito di un apposito programma annuale predisposto dall'Ente gestore di concerto con l'Ente proprietario che dovrà essere trasmesso alla Regione entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio consuntivo.
 
Gli assegnatari sono inoltre tenuti a rimborsare integralmente all'Ente gestore le spese dirette e indirette sostenute per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'Ente in relazione al costo dei medesimi, secondo congrui criteri di ripartizione e con riferimento a quanto stabilito dalle norme del successivo Titolo II.
Art. 2. 
(Elementi per la determinazione del canone)
 
Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, gli Enti gestori tengono conto del reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari e delle caratteristiche oggettive degli alloggi.
Art. 3. 
(Accertamento e calcolo del reddito)
 
Gli Enti gestori richiedono, almeno biennalmente e successivamente al 1° giugno, agli assegnatari, che sono tenuti a fornirla nei termini all'uopo stabiliti, documentazione atta a comprovare la situazione di lavoro, reddituale, e la condizione non professionale di ogni componente il nucleo familiare.
 
Per tali accertamenti essi possono avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato e degli Enti locali e sono autorizzati a chiedere informazioni e certificazioni.
 
L'accertamento del reddito deve avvenire di norma tramite presentazione da parte dell'assegnatario di copia della dichiarazione dei redditi relativi all'anno precedente per ogni componente il nucleo familiare che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione.
 
In ogni caso l'assegnatario deve fare attestare sul retro dello stato di famiglia l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio o presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , da cui risulti l'eventuale iscrizione alla Camera di Commercio di ciascuno dei componenti la famiglia.
 
Ai sensi dell'art. 2 lettera f) del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, il reddito complessivo annuo del nucleo familiare degli assegnatari è determinato sulla base del reddito imponibile relativo alla dichiarazione fiscale, riferita all'anno precedente, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse. Detto reddito è calcolato ai sensi dell' art. 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano appartenenti al nucleo familiare dell'assegnatario le persone indicate all'art. 2, terzo comma del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981.
Art. 4. 
(Determinazione del canone di locazione)
 
Gli Enti gestori definiscono il canone di locazione in relazione ai caratteri oggettivi degli alloggi, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.
 
Il canone di locazione per gli alloggi di cui all'art. 1 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, è stabilito nella misura del 3,85 per cento del valore locativo dell'immobile locato, determinato moltiplicando il costo unitario di produzione dell'alloggio per la superficie convenzionale del medesimo.
 
Per gli effetti di cui alla presente legge il costo unitario di produzione si ottiene moltiplicando il costo base per i coefficienti correttivi indicati al successivo articolo 7.
 
Il canone di locazione determinato ai sensi dei commi precedenti si applica anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti.
Art. 5. 
(Costo base)
 
Il costo base a metro quadrato degli alloggi la cui costruzione è stata ultimata entro il 31 dicembre 1975, è determinato a norma dell' art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , in L. 250.000.
 
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1976, è determinato in L. 250.000.
 
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati fra il 1° gennaio 1977 e il 31 dicembre 1984 è decurtato nella misura del 20%.
 
Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1984 è determinato annualmente dalla Giunta Regionale.
Art. 6. 
(Superficie convenzionale)
 
La superficie convenzionale è determinata a norma dell' art. 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
Non si applicano gli elementi di cui al 1° comma, lett. b), c) e f) e i coefficienti di cui al quinto comma del citato articolo.
 
La superficie convenzionale è data pertanto dalla somma dei seguenti elementi:
a) 
l'intera superficie dell'unità immobiliare;
b) 
il 25 per cento della superficie di balconi, terrazze, cantine ed altri accessori simili;
c) 
il 15 per cento della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo dell'assegnatario.
 
In sede di prima applicazione delle presenti norme, qualora non siano disponibili le superfici di pertinenza dell'alloggio esterne al medesimo, di cui al 3° comma, lettere b) e c) del presente articolo, la superficie convenzionale viene calcolata incrementando del 5% la superficie dell'unità immobiliare.
 
Alle autorimesse singole e ai posti macchina in autorimesse di uso comune è applicato, con contratto separato rispetto a quello dell'alloggio, un canone, calcolato sull'intera superficie, determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore.
Art. 7. 
(Coefficienti correttivi del costo base)
 
I coefficienti correttivi del costo base sono quelli espressi dagli artt. 16, 17, 18, 19, 20, 21 della legge 22 luglio 1978, n. 392 , salvo quanto disposto nei successivi articoli relativamente alla tipologia, alla classe demografica dei Comuni, all'ubicazione, al livello di piano, alla vetustà.
Art. 8. 
(Tipologia)
 
In relazione al coefficiente di categoria catastale da attribuirsi ai soli fini del calcolo del canone di locazione per gli alloggi di E.R.P., si applica un coefficiente univoco, pari a 0,95, intermedio fra quelli previsti alle lettere c) e d) del 1° comma dell'art. 16 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
Art. 9. 
(Classe demografica dei Comuni)
 
In relazione alla classe demografica dei Comuni si applica un coefficiente intermedio fra quelli stabiliti alle lettere c) e d), 1° comma dell'art. 17 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 10. 
(Ubicazione)
 
In relazione all'ubicazione si applica a tutto il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica il coefficiente previsto dall' art. 18 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , 1° comma, lett. b).
 
Detto coefficiente, pari a 1, è applicato anche agli alloggi ubicati nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
Art. 11. 
(Livello di piano)
 
In relazione al livello di piano si applica il coefficiente di cui all' art. 19, primo comma, lett. c) della legge 27 luglio 1978, n. 392 . Detto coefficiente risulta pari a 1.
Art. 12. 
(Vetustà)
 
In relazione alla vetustà si applicano le disposizioni previste all' art. 20 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
I coefficienti di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione costruttiva dell'immobile sono stabiliti nel modo seguente:
a) 
1% per i successivi 15 anni;
b) 
0,50% per gli ulteriori 30 anni.
 
Se si è proceduto a lavori di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare o a interventi di ristrutturazione urbanistica l'anno di costruzione è quello della ultimazione dei lavori comunque accertato.
 
Per la definizione di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica previste al 3° comma, si fa riferimento all'art. 31, lett. c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 13. 
(Stato di conservazione e manutenzione)
 
In relazione allo stato di conservazione e manutenzione si applicano le disposizioni di cui all' art. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 14. 
(Applicazione del canone di locazione)
 
Il canone di locazione definito ai sensi degli articoli precedenti è corrisposto dagli assegnatari secondo le seguenti misure:
 
A) il 15% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale;
 
Bl) il 25% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o da pensione, non superiore al limite di assegnazione diminuito del 40%;
 
B2) il 50% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare, compreso tra l'importo di cui al precedente punto Bl) e il limite di assegnazione;
 
B3) il 75% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto B2 ) e il limite di assegnazione aumentato del 40%;
 
C) il 100% per gli assegnatari con reddito annuo complessivo del nucleo familiare compreso fra l'importo di cui al precedente punto B3 ) e il limite di decadenza;
 
D) agli assegnatari con reddito annuo superiore all'importo massimo di cui al precedente punto C) viene applicato integralmente il canone previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
In prima applicazione ai fini della determinazione delle fasce di cui al comma precedente si fa riferimento al limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata in vigore alla data di pubblicazione della presente legge.
 
I limiti delle fasce di reddito sono aggiornati biennalmente in relazione all'incremento del limite di assegnazione di cui all'art. 2, lett. f) del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione del nuovo limite di assegnazione e in concomitanza con l'aggiornamento del canone di cui al successivo art. 16.
 
I redditi indicati alle lettere Bl, B2, B3, C, D del 1. comma sono calcolati con le modalità di cui all' articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , e successive modificazioni e integrazioni.
 
Agli assegnatari con reddito annuo familiare superiore al doppio del limite di assegnazione di cui alla lettera D) si applicano le disposizioni previste all'art. 21 del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981.
 
In prima applicazione i canoni determinati a norma del 1° comma sono stabiliti con riferimento al reddito annuo complessivo del nucleo familiare dell'assegnatario relativo al 1983, risultante dalla documentazione fiscale acquisita dall'Ente gestore per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza. Per l'accertamento e il calcolo del reddito si fa riferimento a quanto stabilito al precedente art. 3.
 
Il canone di locazione non potrà in alcun caso essere inferiore a L. 7.500 mensili per alloggio anche qualora per effetto dell'applicazione dei coefficienti riduttivi di cui agli articoli precedenti o degli abbattimenti dei redditi di cui al presente articolo o per effetto di entrambe le ipotesi risulti inferiore a tale importo.
 
Detto limite viene aggiornato annualmente con riferimento al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferita all'anno immediatamente precedente.
[1]
 
In ogni caso il canone di locazione di cui ai punti A-B1-B2-B3-C, del 1° comma del presente articolo, non potrà essere superiore a quello risultante dal calcolo effettuato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
Art. 15. 
(Adeguamento del canone)
 
In relazione all'eventuale mutamento degli elementi di determinazione del canone di cui agli artt. 6 e 13, l'Ente gestore procede all'adeguamento dei canoni, con decorrenza dalla data di ultimazione dei lavori.
 
L'adeguamento del coefficiente relativo alla vetustà di cui all'art. 12 è applicato di norma ogni 2 anni, contestualmente agli aggiornamenti dell'anagrafe dell'utenza, ad eccezione dei casi contemplati al 3° comma dello stesso articolo, per i quali l'adeguamento del coefficiente relativo alla vetustà decorre dalla data di ultimazione lavori.
 
L'Ente gestore è tenuto a comunicare preventivamente all'assegnatario le variazioni del canone di locazione conseguenti al mutamento delle condizioni dell'alloggio e dei relativi coefficienti di cui al comma 1° e 2° del presente articolo.
Art. 16. 
(Aggiornamento del canone di locazione)
 
Per gli alloggi ultimati dopo l'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma dell'art. 14 è aggiornato ogni anno entro il mese di luglio dalla Regione in base al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferita all'anno immediatamente precedente.
[2]
 
Detto aggiornamento ha efficacia con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di determinazione e non è subordinato alla preventiva richiesta prevista nel 2° comma dell'art. 24 della legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
Per gli alloggi ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il canone definito a norma del precitato articolo 14 è integrato dagli aggiornamenti annuali maturati fino al luglio 1984 e calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.Successivamente a tale data, il canone è aggiornato ogni anno con le modalità indicate al 1° e 2° comma.
Art. 17. 
(Collocazione nelle fasce di reddito)
 
Gli assegnatari sono collocati nelle fasce di reddito di cui al precedente art. 14 sulla base della documentazione prodotta o degli accertamenti effettuati a norma del successivo art. 18.
 
In sede di prima applicazione della disciplina di cui alla presente legge la collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito di appartenenza ha effetto, ai fini della determinazione del relativo canone di locazione dal quarto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
 
La corresponsione del canone deve essere effettuata secondo le modalità specificatamente previste dalla convenzione di locazione e dalle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18. 
(Accertamento periodico del reddito)
 
I dati relativi alle condizioni reddituali dei nuclei familiari degli assegnatari, con conseguente verifica ed eventuale variazione delle fasce di reddito e dei canoni di cui all'art. 14 della presente legge, devono essere rilevati contestualmente agli aggiornamenti, da effettuare con frequenza almeno biennale, delle anagrafi della utenza e del patrimonio, di cui alla deliberazione C.R. del 22 dicembre 1982, n. 370-11262.
 
L'Ente gestore comunica preventivamente all'assegnatario le eventuali variazioni del canone di locazione conseguenti all'aggiornamento di cui al 1° comma.
 
La collocazione degli assegnatari nelle fasce di reddito e l'applicazione del relativo canone di locazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno in cui è stata effettuata l'indagine reddituale.
 
L'assegnatario ha in ogni caso diritto su specifica e documentata richiesta di essere collocato in una fascia di reddito inferiore qualora abbia subito una diminuzione di reddito. La collocazione nella fascia di reddito inferiore è disposta dall'Ente gestore con decorrenza dal mese successivo alla richiesta.
 
Qualora l'assegnatario non produca entro i termini all'uopo stabiliti dall'Ente gestore la documentazione richiesta o presenti una documentazione incompleta si applica il canone di cui al punto D) del precedente art. 14.
 
L'assegnatario di cui al comma precedente, verrà collocato nella fascia di competenza qualora produca la documentazione richiesta, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della stessa.
 
Qualora l'assegnatario produca un reddito ritenuto inattendibile ai fini fiscali, l'Ente gestore ha l'obbligo di trasmettere agli Uffici Finanziari per gli opportuni accertamenti tale documentazione, dandone comunicazione all'interessato. In pendenza di tale accertamento all'assegnatario è applicato il canone di cui al punto D) del precedente art. 14.
 
Qualora gli Uffici Finanziari accertino in capo all'assegnatario un reddito inferiore a quello previsto per l'applicazione del canone di cui al punto D) del precedente art. 14 la riduzione del canone con i relativi conguagli decorre dalla data di applicazione dello stesso.
Art. 19. 
(Fondo sociale)
 
È istituito nell'ambito regionale il fondo sociale per la corresponsione di contributi per i servizi accessori dell'abitazione, destinato agli assegnatari percettori di redditi da pensione minima e sociale, appartenenti alla fascia di cui al punto A) del precedente art. 14.
 
L'utilizzo di tale fondo è esteso anche ai casi contemplati all'art. 23) del provvedimento relativo alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell' art. 2, comma 2° della legge 5 agosto 1978, n. 457 , in attuazione della deliberazione CIPE pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981.
 
La Giunta Regionale determina le modalità, le forme di costituzione e di funzionamento del fondo stesso.
Art. 20. 
(Revisione delle modalità di applicazione dei canoni)
 
La Regione provvede entro il 1985 alla revisione delle modalità di applicazione del canone di locazione di cui al primo comma del precedente art. 14 in modo da garantire che il gettito annuo complessivo dei canoni di locazione non sia inferiore all'ammontare previsto dalle vigenti disposizioni dello Stato in materia, tenuto conto:
a) 
delle risultanze dell'anagrafe, dell'utenza e del patrimonio da completarsi entro il mese di luglio 1984 da parte degli Enti gestori, secondo le modalità stabilite dalla Giunta Regionale;
b) 
degli aggiornamenti del limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata;
c) 
degli effetti derivanti dall'applicazione dei canoni di cui al precedente art. 14, documentati in una relazione del Consorzio tra gli IACP della Regione Piemonte;
d) 
della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, computata al 75%
[3]
Titolo II. 
NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE AUTOGESTIONI
Art. 21. 
(Alloggi soggetti ad autogestione dei servizi)
 
Gli Enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte dell'utenza dei servizi accessori e degli spazi comuni, sulla base dei criteri indicati nel presente articolo.
 
Per gli alloggi di nuova costruzione o recupero, la convenzione di locazione prevede l'assunzione diretta della gestione dei servizi da parte degli assegnatari.
 
Per gli alloggi già assegnati gli Enti gestori realizzano il decentramento dell'attività di gestione dei servizi entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge.
 
In caso di particolari esigenze o difficoltà, l'Ente gestore può, sentite le Organizzazioni Sindacali dell'utenza, deliberare di soprassedere all'attivazione dell'autogestione, ovvero di sospenderne la prosecuzione, per i tempi strettamente necessari per far cessare le cause ostative assunte a base del deliberato.
Art. 22. 
(Struttura organizzativa dell'autogestione)
 
L'assemblea degli assegnatari è regolata dall' art. 10, ultimo comma, legge 27 luglio 1978, n. 392 .
 
L'assemblea nomina un rappresentante degli assegnatari in qualità di amministratore e il Comitato di gestione, approva i bilanci, e delibera quanto occorre per la gestione.
 
L'assemblea della autogestione è convocata dall'Amministrazione almeno una volta all'anno.
 
L'amministratore esegue le delibere dell'assemblea, esige i crediti e paga i debiti, rappresenta la autogestione anche in giudizio.
 
Il funzionamento delle autogestioni, con particolare riguardo ai rapporti fra assegnatari e Ente gestore e fra gli assegnatari, è disciplinato da apposito regolamento predisposto dall'Ente gestore, sentite le organizzazioni dell'utenza.
 
Detto regolamento deve essere sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
Art. 23. 
(Assistenza all'autogestione)
 
L'Ente gestore presta assistenza contabile, amministrativa, tecnica e legale alle autogestioni, in particolare nella fase della loro costituzione, convoca l'assemblea quando l'amministratore non provvede, e può utilizzare per le necessità di amministrazione fondi provenienti sia dalla quota b) dell' art. 19 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 , sia da altre disponibilità di bilancio, sia da appositi finanziamenti della Regione.
 
L'Ente gestore può essere surrogato nei diritti verso gli assegnatari debitori, con atto dell'amministratore, qualora siano stati esperiti inutilmente gli atti di esazione.
 
L'Ente gestore richiede alla Regione ed al Comune gli interventi di competenza per gli indigenti.
Art. 24. 
(Misura del canone)
 
Gli assegnatari degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'Ente gestore il canone, nella misura prevista dalla presente legge, detratte le quote riferentisi ai servizi autogestiti.
 
È facoltà dell'Ente gestore, sulla base di apposito regolamento definito d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari, estendere l'autogestione alla piccola manutenzione, accreditando agli organi dell'autogestione una parte della quota di canone destinata alla manutenzione non superiore al 30%.
 
Gli assegnatari che si rendono morosi verso l'autogestione sono considerati a tutti gli effetti inadempienti degli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
 
Fino al momento dell'effettivo funzionamento delle autogestioni gli assegnatari sono tenuti a rimborsare agli Enti gestori i costi diretti ed indiretti dei servizi erogati secondo acconti mensili e conguagli annuali su rendiconto redatto dall'Ente.
Art. 25. 
(Sospensione dell'autogestione)
 
La sospensione dell'autogestione può essere richiesta per gravi motivi, con deliberazione dell'assemblea degli assegnatari.
 
L'Ente gestore delibera in merito alla richiesta nei 60 giorni successivi all'adozione della deliberazione di cui al precedente comma.
Art. 26. 
(Alloggi in amministrazione condominiale)
 
È fatto divieto agli Enti gestori di proseguire, o di iniziare, l'attività di amministrazione degli stabili integralmente o prevalentemente ceduti in proprietà. Dal momento della costituzione del condominio, cessa per gli assegnatari in proprietà l'obbligo di corrispondere all'Ente gestore le quote per spese generali, di amministrazione e manutenzione, eccezion fatta per quelle afferenti al servizio di rendicontazione, e di esazione delle rate di riscatto, la cui misura è autorizzata annualmente dalla Regione, su proposta dell'Ente gestore.
 
Le norme di cui al comma precedente si applicano altresì agli assegnatari in locazione con patto di futura vendita, che costituiscono un'autogestione disciplinata dalla norma del C.C. sul condominio.
 
Gli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno diritto di voto, in luogo dell'Ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi a rimborso, ivi compreso il riscaldamento, che sono tenuti a versare direttamente all'amministratore.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 26 luglio 1984
Aldo Viglione

Note:

[1] In questo comma dell'articolo 14 le parole "all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, riferite" sono state sostituite dalle parole "al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferita" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 1986.

[2] In questo comma dell'articolo 16 le parole "all'indice ISTAT delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, riferite" sono state sostituite dalle parole "al 75 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, riferita" ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 1986.

[3] Questa lettera del primo comma dell'articolo 20 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 1986.