Legge regionale n. 30 del 04 luglio 1984  ( Versione vigente )
"Istituzione del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza".
(B.U. 11 luglio 1984, n. 28)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Istituzione)
 
È istituito il Consiglio regionale di sanità e assistenza con funzioni di parere e consulenza nei confronti della Giunta regionale in ordine sia alla determinazione degli aspetti tecnico-scientifici concernenti la politica socio-sanitaria regionale, sia all'elaborazione e verifica a livello tecnico dei provvedimenti concernenti la programmazione socio-sanitaria.
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza (CORESA) inoltre esprime pareri alla Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione nei campi della tutela della salute, dell'assistenza sociale e del coordinamento dell'attività sanitaria e assistenziale.
[1]
Art. 2.[2] 
(...)
Art. 3. 
(Composizione)
 
Il CORESA è composto da quaranta esperti. Un esperto è designato ai sensi dell'articolo 4, quarto comma così come integrato dall' articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 23 . Un esperto viene designato dall'Università e un esperto viene designato dal Politecnico. Il Consiglio regionale elegge trentasette esperti, di cui undici scelti sulla base di rose di tre nomi indicate dalle organizzazioni più rappresentative sanitarie ed assistenziali, la cui individuazione è compiuta, con le modalità della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 , dalla Commissione nomine del Consiglio regionale. La elezione avviene attraverso due votazioni separate entrambe con voto limitato ai due terzi.
[3]
 
La presentazione della candidatura di ogni esperto compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma deve indicare la materia di specifica competenza ed essere accompagnata da un curriculum dal quale risulti che il candidato abbia particolare esperienza, per accertati titoli scientifici, o professionali, per funzioni tecniche assolte in materia di igiene e sanità o di assistenza sociale nell'ambito della programmazione, dell'organizzazione, dell'economia, della formazione professionale, dell'amministrazione, dell'edilizia e del diritto.
[4]
 
Sono incompatibili con la nomina a membro del CORESA i componenti del Consiglio regionale e i direttori generali e loro delegati, delle aziende sanitarie regionali.
[5]
 
Ai lavori del Consiglio regionale di sanità e assistenza possono partecipare gli Assessori interessati.
 
In caso di dimissioni, morte, sopravvenuta incompatibilità di uno dei componenti il CORESA eletto dal Consiglio regionale, lo stesso provvede alla sostituzione entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'evento, con le stesse modalità procedurali previste dai commi primo, secondo e terzo.
[6]
Art. 4. 
(Nomina)
 
Il Consiglio regionale di sanità e assistenza è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale per la durata di un quinquennio coincidente con la legislatura regionale.
 
La nomina del Consiglio regionale di sanità e assistenza deve avvenire entro sei mesi dal rinnovo del Consiglio regionale.
 
Il provvedimento del Presidente della Giunta Regionale relativo alla nomina deve essere corredato, per ciascun componente, della specificazione della materia di competenza, ai sensi del 2° comma dell'art. 3 della presente legge.
 
Tra i membri del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza deve essere previsto un rappresentante dei consumatori designato dalle Associazioni dei consumatori iscritte all'Albo istituito con l. r. 21/85 e successive modificazioni.
[7]
Art. 5.[8] 
(...)
Art. 6.[9] 
(...)
Art. 7. 
(Segreteria)
 
La Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza è assicurata da un apposito servizio dell'Assessorato regionale, che viene istituito ad integrazione dell'allegato 3 della legge regionale 17 dicembre 1979, n. 74 .
 
Tale servizio, denominato Segreteria del Consiglio regionale di sanità ed assistenza, provvede:
a) 
a fornire i supporti operativi e tecnici per il funzionamento del Consiglio stesso;
b) 
a verbalizzare le sedute dell'Ufficio di Presidenza, dell'Assemblea generale, delle sezioni riunite e delle singole sezioni;
c) 
a mantenere i rapporti con i servizi della Giunta regionale e del Consiglio regionale.
Art. 8.[10] 
(...)
Art. 9. 
(Riserva di proprietà intellettuale)
 
Gli studi, i pareri, gli elaborati tecnici prodotti dai membri del Consiglio regionale di sanità e assistenza, nell'esercizio del loro mandato, restano acquisiti ad ogni effetto all'Amministrazione regionale.
Art. 10. 
(Regolamenti)
 
Il Consiglio regionale di sanità ed assistenza, entro 60 giorni dalla prima istituzione, provvede ad emanare il regolamento per il suo funzionamento.
Art. 11.[11] 
(Indennità)
1. 
Ai componenti il CORESA compete una indennità di presenza di lire 100 mila per ciascuna giornata di partecipazione alle riunioni delle strutture in cui si articola, compreso l'ufficio di presidenza.
2. 
Al Presidente del CORESA l'indennità di cui sopra è maggiorata del cinquanta per cento.
3. 
La misura dell'indennità prevista per il Presidente viene corrisposta al componente più anziano di età dell'ufficio di presidenza in caso di sostituzione del Presidente.
4. 
Qualora per partecipare alle sedute debbano recarsi in comune diverso da quello di residenza, è corrisposto ai componenti il rimborso delle spese di viaggio con mezzi di linea effettivamente sostenute, ovvero un quinto del costo della benzina super per chilometro.
Art. 11 bis.[12] 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 150 milioni si fa fronte con gli stanziamenti di cui al capitolo 12170 del bilancio 1996 e con il corrispondente capitolo degli anni successivi.
Art. 12. 
(Disposizioni transitorie)
 
Alla prima costituzione del Consiglio regionale di sanità ed assistenza si deve provvedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
In sede di prima costituzione e comunque non oltre il 30 giugno 1985, il Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità ed Assistenza.
[13]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 4 luglio 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] Questo comma dell'articolo 1 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 78 del 1996.

[2] L'articolo 2 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2007.

[3] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 78 del 1996.

[4] In questo comma dell'articolo 3 dopo le parole "di ogni esperto" sono state aggiunte le parole "compresa quella relativa al soggetto da nominarsi ai sensi dell'articolo 4, quarto comma" ad opera del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 78 del 1996.

[5] Questo comma dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 78 del 1996.

[6] Il comma 5 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 78 del 1996.

[7] Il quarto comma dell'articolo 4 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 23 del 1994.

[8] L'articolo 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2007.

[9] L'articolo 6 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2007.

[10] L'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 18 del 2007.

[11] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 78 del 1996.

[12] L'articolo 11 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 78 del 1996.

[13] Il secondo comma dell'articolo 12 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 1985.