Legge regionale n. 29 del 21 giugno 1984  ( Versione vigente )
" L.R. 2 novembre 1982, n. 32 'Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale '- Modifica ed integrazione degli articoli 27, 33, 38."
(B.U. 27 giugno 1984, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
L' art. 27 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 , è così sostituito: "
È vietata nel territorio regionale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, nonchè la cattura, il trasporto ed il commercio dei rospi.
Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane per quantitativi non superiori a 20 esemplari per persona al giorno. Nelle zone a risaia il limite è elevato a 100 esemplari per persona al giorno.
La cattura di un numero superiore di esemplari è consentita in deroga secondo le prescrizioni di cui all'art. 32 della presente legge. È vietato comunque l'uso della guada o di altre reti per la cattura.
La cattura è vietata dal tramonto alla levata del sole
".
Art. 2. 
 
L' art. 33 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 , è così sostituito: "
È consentita la vendita di specie tutelate dalla presente legge provenienti da colture od allevamenti, nonchè da giardini ed orti botanici.
Tali prodotti, se posti in commercio, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante la varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine. È inoltre consentita la vendita delle specie tutelate dalla presente legge raccolte con regolare autorizzazione di cui all'art. 32, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione
".
Art. 3. 
 
L' art. 38 della L.R. 2 novembre 1982, n. 32 , e così sostituito: "
Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a)
per le violazioni di cui all'art. 5 si applicano le sanzioni di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 ;
b)
per le violazioni di cui all'art. 9 si applicano le sanzioni di cui all' art. 3 della legge 9 ottobre 1967, n. 950 , così come modificata dalla legge 1° marzo 1975, n. 47 ;
c)
per le violazioni di cui all'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall' art. 16 della legge 17 luglio 1970, n. 568 ;
d)
per le violazioni previste dagli articoli 6 - 1° comma 13, 14, 26, 33, si applicano le sanzioni da L. 20.000 a L. 200.000;
e)
per le violazioni di cui all'art. 10 si applica la sanzione da L. 50.000 a L. 500.000;
f)
per le violazioni di cui ai commi 1° e 2° dell'art. 11 si applica la sanzione da L. 25.000 a L. 250.000; le violazioni alle disposizioni degli altri commi dello stesso articolo comportano la sanzione da L. 20.000 a L. 200.000;
g)
per la violazione al 1° comma dell'art. 15 si applica la sanzione di L. 20.000 più
L.
5.000 per ogni esemplare raccolto, detenuto, danneggiato o commerciato illegittimamente. La violazione al 2° comma dello stesso articolo 15 comporta la sanzione da L. 5.000 a L. 50.000;
h)
per le violazioni alle norme previste dagli artt. 16, 25 e 30 si applicano le sanzioni da L. 100.000 a L. 1.000.000;
i)
per la violazione al 2° comma dell'art. 20 si applica la sanzione da L. 10.000 a L. 100.000;
l)
le violazioni al 1° comma dell'art. 20 sopra citato e agli articoli 27 e 28 comportano la sanzione di L. 10.000 più
L.
3.000 per ogni esemplare eccedente la quantità consentita;
m)
le violazioni all'art. 29 comportano la sanzione di L. 20.000 più
L.
5.000 per ogni esemplare catturato;
n)
la violazione al disposto dell'art. 22 comporta la sanzione equivalente al doppio del costo del tesserino
".
Art. 4. 
(Disposizioni transitorie)
 
Alle infrazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge si applicano le sanzioni previste dalla presente legge, ove più favorevoli, quando il relativo procedimento amministrativo non sia stato definito.
Art. 5. 
(Urgenza)
 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 giugno 1984
Aldo Viglione.