Legge regionale n. 28 del 21 giugno 1984  ( Versione vigente )
"Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in C.I.G. o ex-dipendenti di Aziende in crisi in Cooperative già formate o di nuova costituzione."
(B.U. 27 giugno 1984, n. 26)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Finalità della legge)
 
La Regione, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, individua nella cooperazione un importante strumento di politica attiva del lavoro in grado di concorrere alla creazione di nuove occasioni di occupazione e di favorire processi di mobilità interaziendali.
 
La Regione, anche in relazione alla particolare gravità della crisi industriale e occupazionale in atto, concorre quindi, nell'ambito delle iniziative nazionali in materia, con la collaborazione delle Associazioni cooperative giuridicamente riconosciute ed il supporto delle forze sociali, nonchè degli Enti locali e strumentali, a favorire la formazione, lo sviluppo e il consolidamento delle iniziative cooperative di cui alla presente legge.
Art. 2.[1] 
(Destinatari degli interventi)
 
Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge, secondo le modalità indicate negli articoli successivi e con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo:
a) 
le cooperative che risultino formate, all'atto della loro costituzione nonchè alla presentazione della domanda, per almeno il 60% dei soci, da:
1) 
giovani di età tra i 18 e i 29 anni all'atto della loro associazione nelle cooperative e/o
[2]
2) 
lavoratori che si trovavano in cassa integrazione guadagni straordinaria a ''zero ore'' o in disoccupazione speciale al momento della loro associazione nella cooperativa e/o
3) 
lavoratori direttamente provenienti da aziende in liquidazione, o sottoposte a procedure concorsuali e/o da stabilimenti dismessi e/o
4) 
soggetti iscritti, da almeno 12 mesi alla data della loro associazione nella cooperativa, nella prima classe delle liste di collocamento di cui all' art. 10 della legge 56/87 , o, per almeno l'80% dei soci, da giovani di età compresa tra i l8 e i 29 anni all'atto della loro associazione nella cooperativa, oppure donne che siano in maggioranza nell'organo dirigente della cooperativa.
b) 
Le cooperative che prevedono, nell'arco di validità del progetto di sviluppo di cui al successivo articolo 3, un consistente e qualificato aumento dell'occupazione attraverso l'inserimento nella cooperativa, di soggetti con le caratteristiche di cui alla precedente lett. a).
 
Le composizioni societarie delle cooperative di cui al precedente comma 1, lett. a), dovranno permanere per l'intero periodo di validità del progetto di sviluppo, sostituendo i soci eventualmente dimissionari con altri parimenti in possesso dei requisiti di legge.
 
Le cooperative di cui al presente articolo devono ispirarsi inoltre ai principi di mutualità di cui al D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni, essere iscritte nei registri delle Prefetture o nello Schedario generale della cooperazione ed essere soggette alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
 
Per le cooperative ed i lavoratori interessati resta fermo l'obbligo dell'osservanza dell'incompatibilità e delle altre disposizioni derivanti dalla normativa statale in materia di cassa integrazione guadagni, trattamento ordinario e speciale di disoccupazione e collocamento.
 
Le cooperative devono avere sede legale, amministrativa e prevalente attività produttiva nel territorio della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Progetti di sviluppo)
 
Le Cooperative di cui al precedente articolo 2, per accedere ai benefici della presente legge devono presentare un progetto di sviluppo triennale o, nel caso gli investimenti per i quali si richiede il contributo non superino i 200 milioni, almeno biennale.
[3]
 
I progetti devono:
 
- indicare obiettivi produttivi ed occupazionali coerenti con le finalità della programmazione regionale così come specificate dalla deliberazione quadro della Giunta Regionale di cui al successivo art. 6;
 
- indicare quali spazi di mercato si intendono coprire, anche attraverso una sintetica analisi degli stessi;
 
- contenere un piano finanziario che, prevedendo un'adeguata capacità di autofinanziamento dell'impresa proponente dimostri l'idoneità della Cooperativa a produrre beni o servizi con criteri di efficienza ed economicità, assicurando una ragionevole stabilità del bilancio e la remunerazione del lavoro;
 
- contenere un piano degli investimenti che si intendono attivare per il periodo di validità del progetto;
 
- prevedere, qualora comprendano programmi di risanamento e di ricapitalizzazione, che tali programmi vengano realizzati almeno per il 30% con l'apporto diretto dei soci.
 
Le Cooperative di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, qualora richiedano il contributo di avviamento previsto dal successivo art. 4, 2° comma, devono altresì analiticamente indicare le spese previste o anche già sostenute a tale titolo.
 
Le Cooperative di cui al punto b) del precedente articolo 2, devono altresì presentare un piano occupazionale che indichi quantità, tempi e caratteristiche dei nuovi inserimenti.
[4]
 
Nella predisposizione dei progetti di cui al presente articolo, le Cooperative indicate all'art. 2 possono avvalersi dei servizi di cui all'articolo 10 della presente legge.
[5]
Art. 4. 
(Entità dei contributi)
 
Per l'attuazione degli investimenti previsti dai progetti di sviluppo di cui all'art. 3, la Regione può concedere alle Cooperative di cui al precedente art. 2 un contributo in conto capitale, in misura non superiore al 50% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 8. Gli investimenti ammessi a contributo sono quelli relativi all'acquisizione di beni immobili, impianti, macchinari, attrezzature, ed altri beni strumentali, programmi applicativi informatici, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda.
[6]
 
La Regione può concedere inoltre, per le spese generali di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo (costituzione delle Cooperative, predisposizione del progetto di sviluppo, acquisto di materie prime e semilavorati, eventuali canoni di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive), da sostenere o anche già sostenute nel primo anno di esercizio, dalle Cooperative di nuova costituzione aventi le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2, un contributo non superiore al 50% della spesa riconosciuta ammissibile. Tale contributo non può superare comunque l'importo massimo di lire 50 milioni.
Art. 5.[7] 
(Contributi per operazioni di leasing)
 
Gli investimenti di cui al precedente articolo 4 possono essere realizzati anche mediante operazioni di locazione finanziaria.
 
In tal caso il contributo della Regione è pari al 50% delle rate pagate dalla cooperativa per ogni anno di validità del progetto di sviluppo e non può comunque superare il 50% del valore del bene oggetto del contratto di locazione.
Art. 6.[8] 
(Delibera per l'esame delle domande)
 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, sentita la Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. 15 maggio 1978, n. 24 e sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, approva una delibera intesa a definire le modalità applicative della legge, stabilendo in particolare:
a) 
le modalità per la presentazione delle domande di contributo, la documentazione da allegare alle stesse, le indicazioni che devono essere contenute nei progetti di sviluppo;
b) 
le entità e le caratteristiche degli incrementi occupazionali da effettuarsi da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), al fine dell'ammissione delle relative domande ai benefici della presente legge, nonchè le eventuali dimensioni minime e massime delle cooperative ammissibili;
c) 
eventuali priorità tipologiche e/o territoriali e/o settoriali per l'accoglimento delle domande;
d) 
l'entità massima, espressa in valore assoluto, dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1.
 
Con la procedura di cui al precedente comma 1, la Giunta Regionale può successivamente, entro il 31 ottobre di ogni anno, apportare modifiche alla delibera.
Art. 7.[9] 
(Modalità e termini per la presentazione e l'esame delle domande)
 
Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, per ottenere i contributi di cui al precedente articolo 4, presentano domanda al Presidente della Giunta Regionale.
 
Le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), devono presentare domanda entro 18 mesi dalla data della loro costituzione, nei periodi compresi tra il 1° ed il 31 gennaio, ovvero tra il 1° e il 30 giugno; le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), possono presentare domanda negli stessi periodi di ogni anno. Per le cooperative che presentano domanda alla scadenza di giugno si considera come primo anno del progetto di sviluppo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 31 dicembre dell'anno stesso.
 
Le domande devono essere corredate dalla documentazione indicata nella delibera quadro di cui al precedente articolo 6.
 
La Giunta Regionale, accertato che le cooperative richiedenti risultino in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, acquisito il parere del Comitato Tecnico di cui al successivo articolo 7bis e sentita la Commissione Regionale per la cooperazione di cui alla L.R. n. 24/78 , integrata, con voto consultivo, da una rappresentante della Commissione Regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla L.R. 12 novembre 1986, n. 46 designata dalla Commissione all'inizio di ogni anno, delibera l'ammissione delle cooperative ai contributi, tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla delibera quadro di cui al precedente articolo 6, entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande, di cui al precedente comma 2, ed invia le determinazioni di volta in volta assunte alla competente Commissione del Consiglio Regionale per opportuna informazione.
 
I termini di cui sopra sono interrotti in caso di presentazione, da parte delle cooperative, di documentazione errata o incompleta.
 
Per l'esame e la valutazione tecnica delle domande e degli allegati progetti di sviluppo, la Giunta Regionale si avvale della consulenza e della collaborazione di un apposito Comitato Tecnico.
Art. 7 bis[10] 
(Comitato Tecnico)
 
È istituito il Comitato Tecnico.
 
Tale Comitato è costituito con delibera della Giunta Regionale sentita la Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. 24/78 e la Commissione del Consiglio Regionale competente in materia di nomine, dura in carica 36 mesi; scade con lo scioglimento del Consiglio Regionale, ed esercita, anche dopo la scadenza, le funzioni della legge ad esso attribuite fino al suo rinnovo.
 
Il Comitato Tecnico è composto da:
a) 
un funzionario regionale, che lo presiede, designato dall'Assessore avente delega in materia di cooperazione;
b) 
un esperto individuato tra il personale degli Enti strumentali della Regione;
c) 
tre esperti in materie economiche, giuridiche e aziendali scelti in ambiente universitario e/o fra professionisti iscritti agli albi professionali possibilmente con esperienza in materia cooperativa.
 
Le sedute del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti; i pareri sono assunti con la maggioranza assoluta dei presenti alla riunione.
 
Il Presidente, secondo criteri stabiliti preventivamente dal Comitato Tecnico entro il 15 febbraio ed il 15 luglio, designa uno o più relatori per ogni singola domanda, tra gli esperti di cui al comma 3, lett. b) e c).
 
Ai membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. c), sono riconosciuti, per ogni seduta, i compensi di cui alla L.R. 2 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè, per ogni caso trattato in qualità di relatore, un compenso determinato, con la delibera di nomina del Comitato Tecnico, sulla base dell' articolo 8 della L.R. 25 gennaio 1988, n. 6 . Il numero dei casi trattati da ogni componente è attestato dal Presidente del Comitato.
 
I membri del Comitato Tecnico di cui al comma 3, lett. b) e c), possono essere revocati in caso di inadempienza, su proposta motivata del Presidente del Comitato stesso, con delibera della Giunta Regionale.
 
La Giunta Regionale ed il Comitato Tecnico possono valersi, altresì, ove richiesto da particolari e motivate esigenze tecniche di istruttoria, della collaborazione e della consulenza degli Enti strumentali regionali, che non abbiano partecipato alla predisposizione del progetto di sviluppo in esame.
 
Agli oneri di finanziamento del Comitato Tecnico si provvede a norma della L.R. n. 33/76 . Alle spese relative alle eventuali collaborazioni di cui al comma 6 si provvede a norma della L.R. n. 6/88 e successive modificazioni.
Art. 8. 
(Modalità e controlli per l'erogazione dei contributi)
 
I contributi per le spese di avviamento e quelli per gli investimenti relativi al primo anno di validità del progetto di sviluppo sono erogati secondo modalità stabilite dalla Giunta Regionale con la delibera di ammissione.
[11]
 
L'erogazione dei contributi sugli investimenti per gli anni successivi è effettuata, per ciascun anno di validità del progetto di sviluppo, con deliberazione della Giunta Regionale assunta annualmente previa dimostrazione da parte della cooperativa, da fornirsi secondo le modalità e nei tempi stabiliti dalla delibera di ammissione, dell'avvenuta effettuazione degli investimenti e, per le cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), degli incrementi occupazionali previsti nel progetto di sviluppo per l'anno di riferimento, nonchè, per tutte le cooperative, degli eventuali altri adempimenti stabiliti con il provvedimento di ammissione. La Giunta Regionale delibera l'erogazione del contributo entro 90 giorni dalla presentazione da parte della cooperativa di tutta la documentazione richiesta.
[12]
 
(...)
[13]
 
Le Società Cooperative che beneficiano delle provvidenze previste dagli artt. 4 e 5 precedenti sono tenute, per tutti gli esercizi relativamente ai quali le stesse sono imputate, a non erogare ai soci somme aggiuntive rispetto ai salari normali, nè a distribuire utili in ragione del capitale versato e a destinare gli utili stessi ad un fondo di riserva indivisibile come previsto dall' art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 .
 
Nel periodo di validità dei progetti di sviluppo, la Giunta Regionale può effettuare ulteriori verifiche sullo stato di attuazione degli stessi, richiedendo alle Cooperative beneficiarie informazioni, presentazioni di documenti e disponendo, se necessario, appositi controlli.
 
Rilevanti modifiche ai progetti di sviluppo approvati devono essere preventivamente autorizzati con deliberazione della Giunta Regionale su apposita domanda delle Cooperative interessate.
 
La Giunta Regionale può disporre inoltre, previo parere della Commissione Regionale per la cooperazione, la cessazione e/o la revoca dei benefici in caso di gravi inadempienze delle Cooperative beneficiarie ovvero se i contributi concessi non sono utilizzati conformemente alle finalità indicate nei progetti di sviluppo di cui al precedente articolo 3 ed alle modalità fissate dalla Giunta Regionale nella delibera di concessione dei contributi, o risulti comunque impossibile il loro utilizzo per l'attuazione di tali progetti.
 
Le cooperative di cui all'articolo 2, che siano state ammesse a contributo possono presentare ulteriore domanda, a condizione che abbiano regolarmente realizzato il progetto di sviluppo precedentemente ammesso a contributo e si trovino nella situazione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b); avranno priorità di finanziamento le cooperative il cui precedente progetto sia stato ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a).
[14]
 
(...)
[15]
 
I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie corrisposte dalla Regione, dallo Stato e da altre Pubbliche Amministrazioni per i medesimi investimenti.
[16]
Art. 9.[17] 
(Fondo di garanzia)
 
Al fine di favorire l'accesso al credito a breve e medio termine da parte delle cooperative di cui al precedente art. 2, la Giunta Regionale è autorizzata a stipulare con Finpiemonte S.p.A., entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, una convenzione avente l'obbiettivo di incrementare il fondo di garanzia già operante.
 
Le modalità e le condizioni della partecipazione della Regione saranno determinate su proposta della Giunta, con deliberazione del Consiglio Regionale.
Art. 10. 
(Servizi di assistenza)
 
A favore delle Cooperative di cui all'art. 2 sono previsti servizi di assistenza tecnico-gestionale per l'attuazione dei progetti di sviluppo di cui all'art. 3, per l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica, per la formazione professionale e manageriale dei soci e per gli interventi di orientamento e di consulting necessari al decollo delle iniziative produttive.
[18]
 
A tal fine la Giunta Regionale può concedere, in aggiunta ai contributi di cui al precedente articolo 4 e alle condizioni e con le modalità di cui al seguente comma 3, ulteriori contributi alle cooperative ammesse ai benefici di cui al precedente articolo 4 sulle spese sostenute, in ciascun anno di validità del progetto di sviluppo, per l'acquisizione sul mercato dei servizi di cui al precedente comma 1.
[19]
 
Il contributo è concesso fino ad un massimo del 40% delle spese effettivamente sostenute e documentate ed il suo ammontare non può comunque superare, per ciascun anno, il valore del 10% del contributo sugli investimenti cui la cooperativa è stata ammessa, per l'anno stesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
[20]
 
PLa concessione del contributo è subordinata altresì alla regolare attuazione del progetto di sviluppo per l'anno di riferimento e, conseguentemente, la sua erogazione può essere disposta contestualmente al provvedimento che autorizza il pagamento del contributo sugli investimenti per l'anno considerato o con un ulteriore specifico provvedimento, purchè successivo a quello di erogazione del contributo sugli investimenti dell'anno.
[21]
 
La Giunta Regionale, informata la competente Commissione del Consiglio Regionale, può stipulare apposite convenzioni con Enti, società anche private, studi professionali specializzati nella fornitura di servizi alle imprese, al fine di definire tipologie, modalità e costi dei servizi da fornirsi alle cooperative.
[22]
 
Agli oneri conseguenti a quanto previsto dal presente articolo si provvede attraverso quanto stabilito dal successivo articolo 16.
[23]
Art. 10 bis[24] 
(Attività di promozione)
 
Gli Assessorati competenti della Regione promuovono iniziative adeguate per la conoscenza della presente legge; attuano, tramite il sistema formativo regionale e giovandosi di eventuali collaborazioni esterne, corsi di formazione professionale e di formazione imprenditoriale.
 
L'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte svolge, tramite le sue strutture, attività di prima informazione agli interessati circa la costituzione e l'avviamento delle cooperative di cui al precedente articolo 2.
Art. 11.[25] 
(Relazione consuntiva)
 
La Giunta Regionale presenta alla Commissione per la cooperazione di cui alla L.R. n. 24/78 , entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, anche in rapporto alle tendenze in atto nel mercato del lavoro, con allegato l'elenco delle cooperative ammesse a contributo nell'anno precedente.
 
Detta relazione, integrata da dettagliate informazioni a consuntivo e a preventivo relativamente agli adempimenti di cui al precedente articolo 10 bis, e delle eventuali osservazioni formulate dalla Commissione di cui al comma 1, è presentata al Consiglio Regionale entro il 30 aprile dello stesso anno.
Art. 12. 
(Norme transitorie per la prima applicazione della legge)
 
Al fine di garantire immediata operatività alla presente legge, per l'anno 1984, le Cooperative in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2 possono presentare le domande intese ad ottenere i contributi, di cui al precedente articolo 4, in alternativa ai termini di cui al 1° e 2° comma del precedente articolo 7, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.
 
Le domande, sono corredate della documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui alla presente legge, nonchè dei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 3.
 
Le Cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 2 possono presentare le domande, di cui ai commi precedenti, soltanto qualora si impegnino a realizzare, nel piano occupazionale contenuto nel progetto di sviluppo, un incremento occupazionale pari almeno al 20% del totale dei lavoratori dipendenti delle Cooperative e dei soci lavoratori partecipanti alle stesse all'atto della presentazione della domanda. L'incremento occupazionale predetto non può essere comunque inferiore alle 5 unità.
 
Le Cooperative con le caratteristiche di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 che siano state costituite nei 2 anni precedenti all'entrata in vigore della presente legge e siano tuttora operanti, possono presentare domanda, corredata della documentazione di cui al precedente 2° comma, per ottenere i contributi di cui all'art. 4, 1° comma e nel caso in cui tali Cooperative siano state costituite nell'anno precedente all'entrata in vigore della legge, anche per i contributi di cui all'articolo 4, 2° comma.
 
In alternativa al disposto di cui al precedente comma, tali Cooperative possono chiedere unicamente i contributi di cui all'articolo 4, 1° comma riferendoli agli investimenti compiuti anzichè a quelli da compiere. In tal caso, in sostituzione del progetto di sviluppo di cui al precedente articolo 3, la Cooperativa richiedente deve presentare una relazione analitica che documenti gli investimenti effettuati, l'attività svolta, quella attualmente in corso, nonchè l'esistenza di condizioni di stabilità imprenditoriale delle iniziative Cooperative stesse.
 
Le Cooperative di cui ai precedenti due commi devono inderogabilmente presentare le domande, a pena di decadenza, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Per l'accoglimento delle domande di cui al presente articolo la Giunta Regionale dà priorità alle iniziative che interessino le aree e i settori di maggior crisi occupazionale e che contribuiscano maggiormente al reinserimento produttivo di lavoratori disoccupati e/o in CIG e/o all'inserimento di giovani disoccupati.
Art. 13. 
(Norme finanziarie per i contributi di avviamento)
 
Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4, 2° comma della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di lire 300 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 ed iscrivendo la stessa spesa in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione medesimo, con la denominazione "Contributi alle Cooperative per spese generali dl avviamento" e con la dotazione di L. 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14. 
(Norme finanziarie per i contributi di investimento)
 
Per la concessione dei contributi di cui agli artt. 4, 1° comma e 5 a favore delle Cooperative di cui all'art. 2 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa complessiva di L. 700 milioni.
 
All'onere di 700 milioni per l'anno finanziario 1984 si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per tale anno ed iscrivendo nello stato di previsione medesimo un apposito capitolo con la denominazione "finanziamenti e contributi in conto capitale alle Cooperative per l'attuazione di progetti di sviluppo" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 700 milioni.
 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15. 
(Norme finanziarie per il fondo di garanzia)
 
Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9 della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 100 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del capitolo 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984 e con l'iscrizione nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia già operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative" e con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di L. 100 milioni.
[26]
 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1984, sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.[27] 
(Norme finanziarie per i servizi di assistenza)
 
Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 10, a favore delle cooperative di cui all'articolo 2, sarà istituito nello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 e seguenti apposito capitolo con la seguente denominazione ''Contributi alle cooperative per i servizi di assistenza'' con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, della somma che sarà stabilita con la legge di bilancio dei relativi esercizi finanziari.
Art. 16 bis[28] 
(Norme finanziarie per l'attività di promozione della legge regionale n. 28/84 )
 
Per gli oneri derivanti dall'attività promozionale di cui al precedente art. 10bis è autorizzata, per l'anno 1988 la spesa di lire 30 milioni, in termini di competenza e di cassa, cui si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 5092 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1988 e con l'iscrizione sullo stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione ''Spese per l'attività di promozione della L.R. n. 28/84 e successive modificazioni ed integrazioni'', con la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 30 milioni.
 
La spesa per ciascuno degli anni finanziari successivi al 1988 sarà determinata con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16 ter[29] 
(Norme transitorie)
 
Per le domande presentate entro la scadenza del 30 giugno 1988 si applicano le norme vigenti all'atto della presentazione delle domande stesse.
 
Nell'anno 1989 le Cooperative di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere a) e b) presentano domanda, per la richiesta dei contributi di cui al precedente art. 7, comma 2, nel periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 marzo, anzichè tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio, come indicato dall'articolo sopracitato, ferme restando le altre date previste.
[30]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 giugno 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] L'articolo 2 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 44 del 1988.

[2] Nel punto 1 della lettera a del primo comma dell'articolo 2 le parole "cooperative e" sono state sostituite dalle parole "cooperative e/o" ad opera del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 del 1989.

[3] In questo comma dell'articolo 3 le parole "nel caso vengano previsti investimenti non superiori ai 100 milioni" sono state sostituite dalle parole "nel caso gli investimenti per i quali si richiede il contributo non superino i 200 milioni " ad opera dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 44 del 1988.

[4] In questo comma dell'articolo 3 le parole "nonchè i profili professionali richiesti per i nuovi occupati" sono state abrogate ad opera del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 44 del 1988.

[5] In questo comma dell'articolo 3 le parole "attivati dalla Regione d'intesa con le Associazioni cooperative giuridicamente riconosciute e con gli Enti strumentali regionali come disposto dall'articolo 10" sono state sostituite dalle parole "di cui all'articolo 10" ad opera del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 44 del 1988.

[6] In questo comma dell'articolo 4 le parole "in misura non superiore al 40% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi in rate annuali determinate in relazione alla durata del progetto di sviluppo ed alle caratteristiche degli investimenti" sono state sostituite dalle parole "in misura non superiore al 50% della spesa totale riconosciuta ammissibile, da erogarsi annualmente in relazione alla realizzazione degli investimenti previsti dal progetto di sviluppo secondo le modalità stabilite dal successivo articolo 8" e le parole "macchinari ed attrezzature " sono state sostituite da "macchinari, attrezzature, ed altri beni strumentali, programmi applicativi informatici, licenze e brevetti. Per le sole cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a), sono ammessi a contributo anche gli investimenti effettuati nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 44 del 1988.

[7] L'articolo 5 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 44 del 1988.

[8] L'articolo 6 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 44 del 1988.

[9] L'articolo 7 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 44 del 1988.

[10] L'articolo 7 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 44 del 1988.

[11] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[12] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[13] Questo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[14] Questo comma dell'articolo 8 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[15] Questo comma dell'articolo 8 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[16] In questo comma dell'articolo 8 le parole "per le medesime iniziative" sono state sostituite dalle parole "per i medesimi investimenti." ad opera dal comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 44 del 1988.

[17] L'articolo 9 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 44 del 1988.

[18] In questo comma dell'articolo 10 le parole "la predisposizione e" sono state abrogate ad opera del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[19] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[20] Questo comma dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[21] Il comma 4 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[22] Questo comma dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[23] Questo comma dell'articolo 10 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 44 del 1988.

[24] L'articolo 10 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 44 del 1988.

[25] L'articolo 11 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 44 del 1988.

[26] In questo comma dell'articolo 15 le parole "Partecipazione alla costituzione di un fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito di esercizio delle Cooperative" sono state sostituite dalle parole "Partecipazione, tramite Finpiemonte S.p.A., alla costituzione di un fondo di garanzia ovvero integrazione di fondi di garanzia già operanti, per favorire l'accesso al credito a breve e medio termine delle cooperative" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 44 del 1988.

[27] L'articolo 16 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 44 del 1988.

[28] L'articolo 16 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 44 del 1988.

[29] L'articolo 16 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 44 del 1988.

[30] Questo comma dell'articolo 16 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 del 1989.