Legge regionale n. 27 del 21 maggio 1984  ( Versione vigente )
"Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 27 aprile 1978, n. 20 , relativa a: 'Norme per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricolo '."
(B.U. 30 maggio 1984, n. 22)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
Dopo l' art. 12 della L.R. 27 aprile 1978, n. 20 , è aggiunto il seguente: "
Art. 13.
(Disposizioni transitorie)
In via transitoria, fino al 31 dicembre 1985, le procedure per la formazione e l'approvazione dei piani zonali di sviluppo agricoli, previste dall'art. 7, a partire dal 6° comma sono così modificate.
Il progetto di piano, elaborato anche sotto la forma o la denominazione di documento di sintesi, secondo la metodologia di base definita dall'Ente di sviluppo agricolo ai sensi del precedente art. 4, è inviato al Comitato comprensoriale, per il parere di compatibilità con il piano o lo schema di piano socio-economico territoriale del Comprensorio e per le eventuali osservazioni di adeguamento allo stesso.
Entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultimo progetto di piano zonale il Comitato comprensoriale, sentite le organizzazioni agricole, trasmette tutti i progetti di piano, con le eventuali osservazioni, alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, sentito il parere della Commissione consiliare competente, verifica la coerenza con il piano regionale di sviluppo, qualora esistente, con le leggi regionali, statali e le disposizioni comunitarie, vi apporta le eventuali modificazioni e li approva, pubblicandoli per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 maggio 1984
Aldo Viglione.