Legge regionale n. 24 del 11 maggio 1984  ( Versione vigente )
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste '."
(B.U. 23 maggio 1984, n. 21)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Premessa - Finalità)
 
Con la presente legge vengono apportate ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 .
 
I richiami contenuti nella presente legge si riferiscono al testo della L.R. 12-10-1978, n. 63 , già integrato e modificato dalla L.R. 22-4-1980, n. 27 , dalla L.R. 2-5-1980, n. 33 e dalla L.R. 3-9-1981, n. 35 .
Art. 2. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo I della L.R. 12-10-1978, n 63 )
 
1 - All'art. 1, le parole di cui all'ultima linea sono soppresse.
 
Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole: "
Il finanziamento degli interventi è disposto con la legge regionale di bilancio anche in rapporto al piano regionale di sviluppo e ai programmi regionali di settore di cui all' art. 5 della legge 27-12-1977, n. 984
".
 
2 - All'art. 2, comma primo, il punto 5) è così sostituito: "
5)
imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge 9-5-1975, n. 153 , modificata ed integrata con la legge 10-5-1976, n. 352 e alla legge regionale 22-2-1977, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai fini della presente legge qualora alle parole 'imprenditore agricolò non fosse aggiunta alcuna specificazione, dev'essere inteso l'imprenditore agricolo a titolo principale di cui alle leggi sopra richiamate
".
 
All'art. 2 sono aggiunti i seguenti commi: "
Le agevolazioni previste dalla presente legge in favore degli imprenditori agricoli a titolo principale, possono essere estese agli imprenditori agricoli che, pur non dedicandosi a titolo principale all'attività agricola, conducono direttamente una azienda agricola, anche coadiuvati dalla propria famiglia ma senza salariati fissi.
Al fine di attuare quanto previsto al precedente comma, il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, tenuto conto delle indicazioni della programmazione ed in particolare dei piani agricoli zonali, e dei piani di sviluppo socio-economici delle Comunità Montane, sentite le delegazioni dell'U.N.C.E.M. e dell'U.R.P.P. stabilisce la consistenza minima e massima dell'azienda agricola, le zone, il tipo d'intervento, l'indirizzo produttivo da prendere in considerazione nonchè le condizioni ed i criteri
".
 
3 - All'art. 3, comma primo, lett. a), le parole "
ove esistenti
" sono sostituite dalle seguenti "
con i documenti della programmazione approvati ove esistenti o, in mancanza, con gli indirizzi della Giunta Regionale
".
 
All'art. 3, lett. a), il terzo comma è soppresso e così sostituito: "
Gli importi finanziabili per investimenti fondiari ed agrari, anche non inseriti in un piano aziendale o interaziendale di sviluppo, non possono superare per la stessa azienda i limiti che saranno indicati nelle istruzioni.
Non sono ammessi al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli che, già nella situazione di partenza, hanno redditi di lavoro agricolo pari o superiori al reddito comparabile.
Non sono ammessi, inoltre, al finanziamento per investimenti fondiari ed agrari gli imprenditori agricoli nelle zone di pianura e di collina che, nella situazione di partenza, pur avendo redditi di lavoro agricolo inferiori al reddito comparabile, raggiungono tuttavia livelli di redditi complessivi pari o superiori al livello del reddito comparabile, valutando oltre al reddito di lavoro agricolo, i seguenti redditi secondo i criteri stabiliti nelle istruzioni:
- redditi da capitali extragricoli degli imprenditori agricoli, delle altre unità attive familiari dell'azienda e degli altri componenti la famiglia;
- redditi di lavoro extragricolo degli imprenditori agricoli; in assenza nell'azienda di imprenditori agricoli viene calcolato inoltre il reddito da lavoro extragricolo di tutte le unità attive del nucleo familiare
".
 
All'art. 3 lett. a) il comma 11° è sostituito dai seguenti: "
Gli imprenditori agricoli che allevano bestiame bovino per ottenere le agevolazioni per strutture zootecniche e relativi contributi di avviamento, per l'acquisto di bestiame da riproduzione e per l'alpeggio, richieste dopo la data dell'1-4-1982, devono essere in possesso, nei casi previsti dalle disposizioni sanitarie, dell'attestazione di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi e indenne da brucellosi.
Gli imprenditori agricoli che hanno richiesto le agevolazioni di cui al comma precedente entro il 31-3-1982, possono ottenerle, semprechè abbiano in corso di attuazione un piano di bonifica sanitaria per la tubercolosi e per la brucellosi a norma delle leggi vigenti e presentino, entro 2 anni dalla liquidazione delle agevolazioni, le attestazioni di cui al comma precedente
".
 
All'art. 3, lett. b), il punto 3 è così sostituito: "
3)
Impianti per energie alternative

Al fine di dotare le aziende agricole singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica o meccanica dalle fonti rinnovabili di cui all' art. 1 della legge 29-5-1982, n. 308 , possono essere concessi contributi, in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa per imprenditori agricoli elevabile fino al 60% per le cooperative e, per la parte di spesa non coperta dal contributo in capitale, il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui secondo le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa e al decreto 18-3-1983 del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.
Tali interventi dovranno essere coordinati con gli altri interventi previsti dalla legge 29-5-1982, n. 308 , per il settore agricolo e forestale
".
 
All'art. 3 sono aggiunti i seguenti punti: "
5)
Applicazione Regolamenti Comunità Economica Europea.

La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio Regionale, emana le disposizioni per l'applicazione dei Regolamenti della Comunità Economica Europea in materia di agricoltura e foreste ed alimentazione, demandati alla Regione ai sensi dell' art. 6 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616 .
Gli adempimenti per l'applicazione, compresa la concessione delle agevolazioni, possono essere demandati in tutto o in parte:
- ai Servizi regionali centrali e periferici;
- ad Enti Locali e alle Comunità Montane, fermo restando l'esercizio da parte della Regione dell'indirizzo, del coordinamento, della tenuta dei rapporti con lo Stato e del compimento degli atti da parte della Regione in sostituzione degli Enti inadempienti e della revoca nel caso di inattività.
Le spese per l'applicazione dei Regolamenti, comprese le anticipazioni di contributi a carico dello Stato e della C.E.E. sono determinate con la legge regionale di bilancio.
6)
Finanziamenti fondi comunitari.

Ai beneficiari delle domande presentate ai sensi della presente legge, ammesse al finanziamento della Banca Europea degli Investimenti (B.E.I.) o del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa (F.R.C.E.) o di altri Fondi Comunitari, può essere concesso un contributo integrativo in conto interessi o, in alternativa, in conto capitale equivalente, come misura massima, all'attualizzazione del concorso negli interessi.
Il concorso integrativo negli interessi sarà stabilito nella misura massima risultante quale differenza tra il tasso praticato degli Istituti di Credito titolari della linea di credito e il concorso negli interessi determinato per lo stesso tipo di intervento ai sensi dell'art. 10 della presente legge.
Con tali Istituti di credito la Regione opererà mediante apposite convenzioni.
7)
Leasing In alternativa al contributo negli interessi, previsto dalla presente legge, possono essere concessi contributi in capitale per operazioni di locazione finanziaria relativa a:
- macchine ed attrezzature agricole, zootecniche e forestali;
- strutture, macchinari ed impianti fissi e mobili per la produzione, raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, zootecnici e forestali;
- bestiame da riproduzione.
La Giunta Regionale nelle istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:
1 - l'entità del contributo regionale anche frazionabile in rate annuali, che comunque dev'essere inferiore alla somma equivalente all'attualizzazione di un contributo negli interessi da determinare come indicato all'art. 10 della presente legge;
2 - il limite del valore dei beni oggetto della locazione nonchè la durata dei contratti di locazione da ammettere al contributo;
3 - tutte le altre condizioni, modalità e criteri necessari.
Il contributo è liquidato ai beneficiari, oppure direttamente alle società di leasing, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla Giunta Regionale.
Le società di leasing debbono avere tra i propri soci la maggioranza di Istituti ed Enti esercenti il credito.
8)
Progetti integrati.

La Giunta Regionale può finanziare progetti integrati finalizzati a dare attuazione a obbiettivi previsti nei piani zonali di sviluppo agricolo o nei piani di sviluppo socio-economico delle Comunità Montane.
Tali progetti devono interessare una pluralità di aziende comprendenti iniziative agricole silvo-pastorali e forestali ed in via di massima possono essere presentati dall'Ente di sviluppo agricolo o da Comunità Montane
".
 
4 - All'art. 4, comma primo, punto 1), dopo le parole: "
1)
le opere e le iniziative da realizzarsi nelle zone delimitate ai sensi dell' art. 3 della L.R. 4-6-1975, n. 43
" sono aggiunte le parole: "
...e comunque nelle zone sottoposte a vincoli naturalistici o paesaggistici ....
".
 
Alla fine del punto 1) sono aggiunte le parole: "
Le agevolazioni vengono concesse alle condizioni previste per le zone montane
".
 
5 - All'art. 5, lett. c), dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "
Comunque la Giunta Regionale può, in qualsiasi momento, sospendere la ricezione delle domande
".
 
All'art. 5, lett. e), 2° comma, le parole: "
... viene rilasciato il certificato di idoneità ...
" sono sostituite dalle parole: "
ed, in mancanza di disponibilità finanziarie, può essere rilasciato il certificato di idoneità ....
".
 
All'art. 5, lett. e), 2° comma, quinto trattino, le parole: "
... se esiste o meno ...
" sono sostituite dalle parole: "
che non esiste ....
".
 
All'art. 5, lett. e), 5° comma, le parole: "
...dal Responsabile del Servizio il quale può delegare a tale scopo il funzionario istruttore o altro funzionario
" sono sostituite dalle parole: "
... dall'Organo o Servizio competente dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento di concessione dell'agevolazione
".
 
All'art. 5, lett. f), il quinto comma è soppresso e sostituito dal seguente: "
Il recupero delle somme maggiorate degli interessi, viene disposto con deliberazione della Giunta Regionale
".
 
6 - All'art. 7, penultimo comma, le parole: "
del Comitato tecnico-consultivo regionale di cui all' art. 28 della L.R. 22-2-1977, n. 15
" sono sostituite dalle seguenti: "
della Commissione consultiva regionale prevista dalla presente legge
".
 
7 - All'art. 10, comma quinto, dopo le parole: "
in unica soluzione dalla Regione
" sono aggiunte le parole: "
direttamente agli interessati oppure
".
 
All'art. 10 sono aggiunti i seguenti commi: "
La durata dell'ammortamento dei mutui di miglioramento assistiti dal concorso negli interessi indicata nella presente legge e nelle altre leggi regionali deve essere considerata quale limite massimo; l'esatta durata è fissata con deliberazione della Giunta Regionale.
In alternativa al concorso negli interessi, in presenza di mutui e prestiti contratti, per le finalità previste dalla presente legge, la Regione può concedere un contributo da corrispondersi a rate annuali di entità non superiore all'ammontare dell'onere del mutuo o del prestito e comunque fino ad un massimo di sei rate annuali.
La Giunta Regionale con le istruzioni per l'applicazione della legge stabilisce:
1) il numero delle rate annuali e l'entità dell'onere a carico della Regione nel rispetto delle misure massime di aiuti previsti dal presente articolo;
2) il tipo di intervento e la figura di beneficiari tra quelli previsti dalla presente legge per i quali concedere le agevolazioni
".
 
8 - All'art. 11 sono aggiunti i seguenti commi: "
La Regione può concedere contributi a Consorzi regionali che costituiscono appositi fondi finanziari per il rilascio di fidejussione ai soci per operazioni di credito agrario previsti dalla vigente normativa.
I Consorzi debbono:
- essere costituiti con atto pubblico;
- prevedere il voto pro-capite;
- essere aperti a tutte le Cooperative agricole e loro Consorzi e aderire a Organizzazioni cooperativistiche agricole emanazioni di Organizzazioni nazionalmente riconosciute;
- essere retti da apposito Statuto .
I Consorzi inoltre debbono:
- avere personalità giuridica;
- essere a larga base associativa;
- avere un fondo finanziario ritenuto adeguato;
- avere una struttura organizzativa ritenuta adeguata;
- presentare progetti almeno di durata biennale, di ristrutturazione e di sviluppo delle Cooperative e/o Consorzi ad essi associati.
Comunque il contributo regionale non può superare il 25% del capitale di rischio apportato dai soci.
Alle Cooperative Agricole e ai loro Consorzi può essere concesso un concorso negli interessi per prestiti di durata fino a cinque anni per l'anticipazione del capitale sociale sottoscritto dai soci contratti con Istituti, Aziende ed Enti esercenti il credito.
Con le istruzioni per l'applicazione della legge la Giunta Regionale stabilisce:
- l'entità del concorso regionale negli interessi che comunque non può essere superiore a quello previsto per il credito agrario agevolato di esercizio;
- il limite della somma ammessa all'agevolazione;
- tutte le altre condizioni, modalità e criteri necessari.
Il prestito deve essere garantito da fidejussioni o avallo dei singoli soci oppure dalla garanzia fidejussoria prestata dal consorzio fidi di cui alla presente legge, qualora richiesti.
In ogni caso il prestito non potrà essere garantito da fidejussioni della Regione o dall'Ente di Sviluppo agricolo.
L'agevolazione è condizionata dall'esistenza di un idoneo programma di sviluppo o ristrutturazione o risanamento presentato dalla Cooperativa.
"
Art. 3. 
(Modificazioni e integrazioni al Titolo II della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'art. 15, comma 8° le parole: "
Per la prima dotazione di bestiame di stalle sociali realizzate con il concorso pubblico
" sono sostituite con le parole: "
Per i primi tre anni di attività alle stalle sociali
".
 
2 - All'art. 18 è aggiunto il seguente comma: "
Nel caso dell'insorgenza di infestazioni ed infezioni che impongano, ai fini della difesa fitosanitaria, l'estirpazione delle piante, la Regione può concedere anche ai non imprenditori agricoli, sovvenzioni per il pagamento delle spese per l'acquisto di piantine esenti da malattie provenienti da vivai sottoposti a controlli specifici da parte dei Servizi addetti ai controlli fitosanitari.
"
Art. 4.[1] 
(...)
Art. 5. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo V della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'art. 31, comma primo, dopo le parole: "
Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
" sono aggiunte le parole: "
di Consorzi stradali costituiti ai sensi del D. D.L. 1-9-1918, n. 1446 e successive modificazioni ed integrazioni
".
 
Dopo il secondo comma sono aggiunte le seguenti parole: "
È accordata comunque priorità alle opere che sono esclusivamente o maggiormente al servizio di interessi agricoli.

In ogni caso devono esistere valide garanzie sulla titolarietà delle opere e l'esercizio della manutenzione delle stesse, dopo la loro realizzazione.
"
Art. 6. 
(Modificazione ed integrazioni al Titolo VI della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'art. 37, dopo il punto 3 sono aggiunti i seguenti punti: "
4) un contributo in capitale "una tantum" ino al 70% della spesa per il ripiano e l'estinzione di passività onerose contratte entro il 31-12-1982 ed in essere alla data di entrata in vigore della presente legge relative a prestiti, mutui ed altre spese non assistite da finanziamenti pubblici o derivanti da interventi finanziari dei soci.

Il contributo viene concesso sulla base di un piano di risanamento.
5) un contributo in capitale fino all'80% per le spese di gestione sostenute.

Il contributo può essere concesso alla stessa Cooperativa fino ad un massimo di tre anni, secondo percentuali decrescenti stabilite con deliberazione della Giunta Regionale.
"
Art. 7. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VII della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'art. 41 è aggiunto il seguente comma: "
L'Amministrazione Regionale può inoltre intervenire con contributi per l'attuazione di iniziative promozionali realizzate da Enti ed Istituzioni pubbliche o a maggioranza pubblica oppure da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, da Consorzi di tutela e da altri Consorzi a larga base associativa
".
 
2 - All'art. 45 è aggiunto il seguente comma: "
Le agevolazioni di cui sopra per il ripiano l'estinzione o la trasformazione delle passività onerose, possono essere estese, sotto forma di contributo in interesse e/o in capitale, alle passività onerose contratte entro il 31-12-1982 e in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, relative a prestiti e mutui ed altre spese derivanti da finanziamenti bancari a breve, medio e lungo termine non assistiti da concorso pubblico o derivanti da interventi finanziari dei soci.
Inoltre la Giunta Regionale può concedere garanzia fidejussoria agli istituti di credito mutuanti per la stipulazione di mutui per il ripiano l'estinzione o la trasformazione delle passività onerose sopra indicate.
"
Art. 8. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo VIII della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'ultimo comma dell'art. 47 le parole: "
sottoposti alla sua vigilanza
" sono sostituite dalle seguenti: "
nonchè Istituzioni a prevalente partecipazione pubblica per la ricerca e la sperimentazione agraria e forestale applicata o per l'attività dimostrativa e divulgativa
".
 
All'art. 47 sono aggiunti i seguenti commi: "
La Regione può partecipare ad Istituzioni aventi finalità di ricerca applicata in materia di agricoltura e foreste con sede nel territorio del Piemonte.
Tali Istituzioni debbono prevedere nel loro Statuto tra l'altro:
1 - la maggioranza negli Organi collegiali dei rappresentanti di Enti pubblici, nel caso figurino anche privati tra i partecipanti;
2 - il Presidente eletto tra i rappresentanti designati dagli Enti pubblici e dalla Regione;
3 - il Collegio dei revisori dei conti o Collegio sindacale composto da tre membri designati dai partecipanti; il presidente del Collegio è il membro designato dall'Ente che versa la maggior quota di partecipazione finanziaria;
4 - un numero di rappresentanti negli Organi collegiali rapportato alle quote di partecipazione finanziaria con l'osservanza comunque di quanto previsto al precedente punto 1).
Le istituzioni debbono essere costituite con atto pubblico, avere personalità giuridica e possedere i requisiti organizzativi, tecnici e scientifici fondamentali necessari per l'espletamento della ricerca applicata.
La partecipazione della Regione, autorizzata dalla presente legge, viene deliberata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.
La quota annuale di partecipazione della Regione viene determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, tenuto conto:
- del bilancio consuntivo e del programma di attività e ricerca;
- del bilancio consultivo e del programma di attività e di ricerca relativo all'anno precedente
- delle quote di partecipazione finanziaria degli altri partecipanti.
Il programma di attività e ricerca deve essere in armonia con la programmazione regionale e con i programmi degli Enti delegati dalla Regione
".
 
2 - All'art. 48 dopo il 1° comma è aggiunto il seguente: "
A tali fini nonchè allo scopo di acquisire utili informazioni per la programmazione agricola la Regione può:
- formare con aziende rappresentative della realtà agricola un osservatorio di contabilità agraria avvalendosi anche della collaborazione di Enti Pubblici e delle Organizzazioni Professionali Agricole;
- concedere finanziamenti in capitali per la tenuta della contabilità agraria nei limiti e secondo le modalità e i criteri stabiliti con le istruzioni, agli imprenditori agricoli, nonchè alle Organizzazioni Professionali Agricole e ad Enti Pubblici che forniscono agli stessi la necessaria assistenza tecnico-contabile ed economico-gestionale;
- sostenere, in favore di imprenditori agricoli, le spese per la tenuta della contabilità agraria ed in particolare per la fornitura della modulistica, l'elaborazione dei dati contabili con mezzi informatici e per ogni altra operazione necessaria
".
 
3 - All'art. 51 sono soppresse dal titolo e dal primo comma le parole: "
relative ai settori diversi da quelli di cui agli articoli 15-20
".
 
All'art. 51 è aggiunto il seguente comma: "
Con le istruzioni vengono stabiliti criteri, priorità e procedure per la utilizzazione delle assegnazioni a valere sul Fondo per la meccanizzazione dell'agricoltura di cui all' art. 12 della legge 27-10-1966, n. 910 e successive modificazioni ed integrazioni.
"
Art. 9. 
(Modificazioni ed integrazioni al titolo IX della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - All'art. 54, dal comma 3°, è soppresso il richiamo all'art. 56.
 
2 - Al titolo dell'art. 55 vengono aggiunte le seguenti parole "
pronti interventi
".
 
All'art. 55 è aggiunto il seguente comma: "
Inoltre la Giunta Regionale in situazioni di gravi difficoltà o di pericolo, a causa di eccezionali avversità atmosferiche o di calamità naturali, riconosciute dalla Giunta Regionale stessa, può effettuare pronti interventi con spese anche a totale carico della Regione in favore delle persone, del bestiame, delle opere e cose coinvolte.
I pronti interventi di cui ai precedenti commi sono effettuati anche senza procedere alla delimitazione delle zone di cui al precedente articolo 54
".
 
3 - L'art. 56 è soppresso e così sostituito: "
Art. 56.
(Sovvenzioni per il ripristino di strutture danneggiate senza delimitazione di zona)
La Giunta Regionale può concedere sovvenzioni nella stessa misura prevista per i contributi in capitale di cui all'art. 4, commi 1° e 2° della L.R. 25-5-1970, n. 364 e successive modificazioni e integrazioni, ad imprenditori agricoli senza procedere alla delimitazione della zona, ai sensi del precedente articolo 54, per il ripristino di strutture danneggiate in seguito a calamità naturali o eccezionali avversità atmosferiche riconosciute dalla Giunta Regionale stessa
".
 
4 - All'art. 57, comma 2°, sono aggiunte le parole: "
di produzione normale
".
 
All'art. 57 è aggiunto il seguente comma: "
Le agevolazioni previste dal presente articolo possono essere estese anche alle cooperative ortofrutticole alle condizioni fissate dalla Giunta Regionale.
"
Art. 10. 
(Modificazioni ed integrazioni al Titolo X della L.R. 12-10-1978, n. 63 )
 
1 - Dopo l'art. 68 viene aggiunto il seguente articolo: "
Art. 69.
Altre disposizioni finanziarie
A - Autorizzazioni di limiti d'impegno.
Con decorrenza dall'anno 1985 sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:
a)
concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnico di cui all'art. 14 della presente legge): L. 1.700.000.000;
b)
concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di Cooperative agricole, loro consorzi e associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione nonchè per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 14, 39 lettera a) e 45 della presente legge: Lire 900.000.000;
c)
contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali nonchè per il ripiano di passività onerose di cui agli articoli 39 lett. b) e c) e 45 della presente legge: Lire 400.000.000.
All'onere derivante dall'autorizzazione dei limiti d'impegno di cui al comma precedente, pari a complessive Lire 3.000 milioni si farà fronte mediante riduzione di pari ammontare, del Cap. 12400 'Fondo a disposizione per l'attuazione del Piano di Sviluppo e per interventi programmatì del Bilancio pluriennale 1984-1986 e l'istituzione dei seguenti Capitoli nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985: 'Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnicò con lo stanziamento di Lire 1.700.000.000. 'Limite d'impegno per la concessione di contributi negli interessi su mutui a favore di Cooperative agricole, loro consorzi, ed associazioni di imprenditori agricoli, per strutture collettive di allevamento e strutture di trasformazione, nonchè per il ripiano di passività onerose' con lo stanziamento di Lire 900.000.000. Limite d'impegno per contributi negli interessi su mutui per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali, nonchè per il ripiano di passività onerose' con lo stanziamento di Lire 400.000.000.
B - Autorizzazioni di concorso negli interessi di preammortamento.
Per la concessione di contributi negli interessi di preammortamento derivanti dai limiti di impegno autorizzati al precedente paragrafo, sono autorizzate le seguenti ulteriori spese:
a)
sull'esercizio 1984:
- capitolo n. 2680 L. 400.000.000 2)
- capitolo n. 2720 L. 100.000.000
- capitolo n. 3140 L. 100.000.000
b)
sull'esercizio 1985:
- capitolo n. L. 800.000.000
- capitolo n. L. 400.000.000
- capitolo n. L. 200.000.000.
All'onere derivante dalla concessione di contributi nelle spese di preammortamento di cui al comma precedente che per l'esercizio 1984 ammonta complessivamente a Lire 600.000.000 si farà fronte rispettivamente con gli stanziamenti dei capitoli 2680- 2720- 3140 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1984 per i seguenti importi: Cap. 2680- Lire 400.000.000; Cap. 2720- Lire 100.000.000; Cap. 3140 Lire 100.000.000; in termini di competenza e di cassa. All'onere autorizzato per l'esercizio 1985 che ammonta complessivamente a 1.400 milioni si farà fronte con la riduzione di pari ammontare del Cap. 12400 del bilancio pluriennale 1984-1986, e con l'itituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 1985 dei seguenti capitoli:
' Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di imprenditori agricoli singoli od associati, per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture per l'allevamento zootecnicò con lo stanziamento di Lire 800.000.000.
'Contributi negli interessi di preammortamento su mutui ventennali a favore di cooperative agricole, loro consorzi, ed associazioni di imprenditori agricoli per strutture collettive di allevamento, solo a cooperative e loro consorzi per strutture di trasformazioné con lo stanziamento di Lire 400.000.000.
'Contributi negli interessi di preammortamento su mutui fino a venti anni a favore di cooperative agricole e loro consoni, per l'acquisto, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di strutture ed attrezzature per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti vegetali ' con lo stanziamento di Lire 200.000.000.
"
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 maggio 1984
Aldo Viglione

Note: