(TABELLA A (ART. 2, N. 1)) Regole tecniche per gli interventi di cui all'articolo 6 nel caso di edifici esistenti Strutture da coibentare - L'intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della superficie trattata almeno pari a R = a. t (m' °Ch/kal) dove t è il salto termico di progetto definito dall' art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1052 del 28 giugno 1977 e "a" è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi.
Sottotetti - a = 0,1 Terrazzi e porticati - a = 0,04 Pareti d'ambito isolate dall'esterno - a = 0,04 Pareti d'ambito isolate nell'intercapedine- Senza limitazione Pareti d'ambito isolate dall'interno - a = 0,04 Doppi vetri - Ammessi all'incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F del territorio nazionale, come definite dal D.M. 10 marzo 1977 e purchè sia assicurata una tenuta all'aria dei serramenti corrispondenti almeno a una permeabilità all'aria inferiore a 6 mc/ora per ml (metro lineare) di giunto apribile e di 20 mc/ora per mq di superficie apribile in corrispondenza di una differenza di pressione di 100 Pascal.
Tubazione di adduzione dell'acqua calda Ammessa all'incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le eventuali opere murarie).
(TABELLA B (ART. 2, N.RI 2 E 3)) Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
- in condizione di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto non inferiore al 90%;
- nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85% quando il tempo di accensione sia uguale al 20% del tempo totale di inserzione.
Ai fini degli interventi di incentivazione di cui al punto 3 dell'art. 2 della presente legge, le pompe di calore da ammettere all'incentivazione devono avere un coefficiente di prestazione uguale o maggiore a 2,65.
Note:
[1] In questo punto del secondo comma le parole "ove previsti dalla normativa vigente" sono state sostituite dalle parole "ove non previsti dalla normativa vigente" ad opera dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 del 1984.
[2] La lettera b) del primo comma dell'articolo 13 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 31 del 1984.