Legge regionale n. 18 del 21 marzo 1984  ( Versione vigente )
"Legge generale in materia di opere e lavori pubblici".[1][2]
(B.U. 28 marzo 1984, n. 13)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Obiettivi)
 
Con la presente legge la Regione disciplina e coordina la programmazione delle iniziative in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, ai fini di un equilibrato sviluppo del territorio e detta norme intese a razionalizzare e a snellire le procedure e le modalità di intervento nel settore.
Art. 2. 
(Ambito di intervento)
 
Le norme della presente legge si applicano alle opere e ai lavori pubblici e di interesse pubblico che si realizzano sul territorio regionale, con o senza intervento finanziario della Regione, ad esclusione degli interventi di competenza dello Stato.
 
La Regione può promuovere tutti gli interventi necessari all'acquisizione, alla realizzazione e all'efficienza funzionale delle opere, in coerenza con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo e del Programma pluriennale di attività e di spesa, di cui alla legge regionale 19 agosto 1977, n. 43 , ed in conformità alle disposizioni della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. 
(Soggetti attuatori)
 
I soggetti attuatori degli interventi di cui alla presente legge, sono:
 
- la Regione, nei limiti previsti dall'articolo 9;
 
- gli Enti locali territoriali;
 
- gli Enti pubblici operanti nel territorio regionale, ivi compresi i Consorzi pubblici e le Comunità Montane;
 
- le Società pubbliche e a partecipazione pubblica istituzionalmente preposte alla realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
 
I programmi degli interventi di competenza regionale sono coordinati, anche mediante apposite convenzioni, con quelli di competenza dello Stato e degli Enti Locali territoriali, ai sensi dell' articolo 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Titolo II.[3] 
(...)
Titolo III. 
OPERATIVITÀ
Art. 9. 
(Modalità di intervento)
 
Gli interventi di cui alla presente legge possono essere realizzati direttamente dalla Regione o dai soggetti di cui al precedente articolo 3.
 
La Regione può intervenire direttamente per le opere di interesse interregionale e regionale, rilevanti ai fini dell'attuazione degli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo.
 
La Regione, su richiesta specifica dei Comuni, può anche intervenire direttamente nei casi di somma urgenza o di pronto intervento.
 
In tali casi la Regione provvede avvalendosi preferenzialmente delle proprie strutture ovvero degli Enti strumentali regionali.
 
La Regione, per l'attuazione degli interventi, può fornire ai soggetti di cui al precedente articolo 3 i concorsi finanziari ed organizzativi di cui ai successivi articoli.
Art. 10. 
(Interventi finanziari)
 
La Regione concede contributi in capitale, contributi costanti in annualità e presta garanzie fidejussorie, fino al 100% dei costi di realizzazione delle opere.
 
Nel Piano pluriennale di intervento e nei Programmi annuali, di cui i precedenti articoli 5 e 6, sono determinati la misura ed il tipo di concorso, nonchè le modalità e le condizioni di ammissione e di erogazione delle agevolazioni regionali.
Art. 11. 
(Contributi in capitale)
 
I contributi in conto capitale possono essere erogati, fino alla costituzione di un fondo di rotazione da istituirsi con apposita legge, nella misura del 30% del contributo concesso alla stipula del contratto dei lavori da parte degli Enti o equivalente dichiarazione nel caso di esecuzione in amministrazione diretta; un 30% del contributo previa presentazione dello stato di avanzamento emesso al raggiungimento del 30% dei lavori in contratto; un ulteriore 30% a presentazione dello stato finale; il 10% od il minor importo necessario, a presentazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, nonchè del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera.
 
L'erogazione del contributo in conto capitale può essere disposta in una unica soluzione nei casi di acquisizione di immobili e di opere infrastrutturali, con l'obbligo della presentazione di idonea documentazione che attesti l'acquisita disponibilità dei beni stessi.
Art. 12. 
(Fidejussoni e contributi in annualità)
 
La Regione incentiva la realizzazione delle opere inserite nei programmi operativi comunali e da finanziarsi attraverso l'accensione di mutuo, con:
a) 
prestazioni di garanzie fidejussorie ai soggetti di cui al precedente articolo 3, beneficiari e non del contributo regionale, carenti di cespiti delegabili o di altra idonea garanzia;
b) 
contributi in annualità fino alla misura e alla durata occorrenti al totale ammortamento del mutuo, fatti salvi, per il settore edilizio, i limiti posti dalla normativa statale
[4]
 
La Regione concede altresì contributi in annualità e presta garanzie fidejussorie a Società di intervento o Consorzi appositamente costituiti per la realizzazione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico.
 
La Regione concede agli Enti di cui all'art. 3 anche contributi annui per contratti di locazione finanziaria (leasing), appositamente stipulati per la realizzazione di opere previste nei piani e nei programmi di cui agli articoli 5 e 6 e nei limiti fissati dall'art. 10.
Art. 13. 
(Contributi suppletivi)
 
La Regione può concedere contributi suppletivi per aggiudicazione dei lavori con aumento sul prezzo di appalto, lavori imprevisti, danni di forza maggiore, tacitazione di riserve, revisione dei prezzi contrattuali.
 
La Giunta Regionale prevede annualmente, nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio, gli importi necessari per tali maggiori oneri.
 
Sull'ammissibilità a contributo delle maggiori spese decide la Giunta Regionale.
[5]
 
In caso di mancato rispetto degli adempimenti amministrativi e dei termini contrattuali, determinati da comportamenti od omissioni da parte dei soggetti attuatori, i conseguenti maggiori oneri di qualsiasi natura restano a carico dei soggetti stessi.
Art. 14. 
(Concorso organizzativo)
 
La Regione può fornire la consulenza ed anche l'assistenza tecnico-amministrativa in tutte le fasi di realizzazione delle opere e dei lavori di competenza dei soggetti di cui al precedente articolo 3, anche in coordinamento, mediante apposite convenzioni, con le Province.
 
La Regione agevola inoltre, mediante la concessione di contributi:
a) 
la costituzione o il potenziamento di uffici tecnici intercomunali, anche in accordo con quanto disposto dall' articolo 75 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;
b) 
il convenzionamento dei Comuni singoli od associati e delle Comunità Montane con la Provincia per l'affidamento alla stessa della progettazione e dell'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale o comunitario, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55 , convertito in legge 26 aprile 1983, n. 131 .
Art. 15. 
(Ammissione ai contributi)
 
Ai sensi dell' articolo 37 bis della legge regionale 56/77 e successive modificazioni, è vincolante, per la concessione del contributo, la presentazione da parte del Comune interessato del Programma Operativo delle opere e degli interventi pubblici nel quale è incluso l'intervento per cui si richiede il finanziamento, con riferimento al Piano pluriennale di cui all'articolo 5.
 
Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, l'ammissione a contributo avverrà in conformità a leggi e piani di settore secondo le modalità previste nel regolamento di cui al successivo articolo 32.
 
Il Programma Operativo e i suoi aggiornamenti costituiscono a tutti gli effetti domanda di contributo e devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
 
L'approvazione dei Programmi di intervento annuali e pluriennali costituisce titolo per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 10 per le opere e gli interventi in essi previsti.
Art. 16. 
(Adempimenti dei soggetti beneficiari)
 
I soggetti ammessi a contributo devono rispettare, per l'espletamento di tutti gli adempimenti di loro competenza, i termini loro assegnati nei provvedimenti regionali di ammissione e di concessione di contributo.
 
Qualora i soggetti beneficiari di contributo regionale non provvedano entro i termini previsti per i singoli adempimenti, la Giunta Regionale li diffida ad adempiere assegnando ad essi un ulteriore termine non superiore a 60 giorni.
 
Scaduto tale termine il contributo è revocato.
Art. 17. 
(Procedure per l'aggiudicazione dei lavori)
 
Per le procedure di aggiudicazione delle opere e dei lavori pubblici si applicano le norme stabilite dalle leggi vigenti.
 
La licitazione privata, ai sensi della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il metodo normale di aggiudicazione degli appalti.
 
Gli appalti di opere e lavori pubblici di importo superiore a 1 miliardo di lire, ovvero con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni, sono aggiudicati in base ai criteri previsti dall' art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
I lavori, assistiti da intervento finanziario regionale, da realizzarsi dai soggetti indicati nell'art. 3 e la cui esecuzione riveste, comunque, carattere di urgenza, possono essere affidati a trattativa privata.
 
Il carattere di urgenza è decretato dal Presidente della Giunta Regionale, su richiesta degli Enti interessati, previo parere del responsabile del Servizio Opere Pubbliche e Difesa del Suolo competente per territorio o del responsabile del Servizio Tecnico a tutela della pubblica incolumità. In questo caso i lavori devono iniziare entro e non oltre 60 giorni dalla data di dichiarazione di urgenza. In caso contrario la dichiarazione di urgenza decade e la relativa procedura diviene non applicabile.
 
Gli interventi di pronto soccorso necessari a seguito di calamità naturali sono disciplinati dalla legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 .
 
Possono, altresì, essere affidati con le procedure della trattativa privata i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai programmi annuali di intervento d'importo a base d'asta non maggiore di 100 milioni.
 
Il ricorso alla trattativa privata da parte dei soggetti di cui all'art. 3, può avvenire anche per l'affidamento dei lavori per indagini preliminari sulle opere oggetto della presente legge.
Art. 18.[6] 
(Pareri e approvazione progetti)
1. 
I progetti di opere e lavori pubblici di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 non sono sottoposti ad alcun parere tecnico o ad approvazione da parte degli organi dell'amministrazione regionale e sono approvati dai soggetti medesimi, salvo quanto disposto nei commi 2, 3, 4 e 5.
2. 
I progetti di opere e lavori pubblici, di competenza regionale o finanziati dalla Regione, qualora ciò sia richiesto nei relativi programmi, e quelli di particolare interesse regionale sono sottoposti al parere della struttura tecnica regionale individuata con provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sulla base dell'articolazione organizzativa vigente. Per progetti di opere e lavori pubblici di particolare interesse regionale si intendono quelli individuati come tali in piani e programmi di intervento predisposti dalla Regione.
3. 
Non occorre il parere della struttura tecnica regionale di cui al comma 2 sui progetti stralciati da progetti generali da essa già esaminati favorevolmente, nei casi in cui l'ente interessato garantisca, in apposito provvedimento, il rispetto dei requisiti tecnici dell'opera.
4. 
I progetti di sistemazione forestale sono sottoposti al parere della struttura regionale competente in materia forestale.
5. 
L'atto amministrativo di approvazione dei progetti o di concessione del contributo per la realizzazione di opere e lavori pubblici in zone soggette a vincolo idrogeologico costituisce anche autorizzazione ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27 ). Le opere ed i lavori pubblici di cui all' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale), comunque finanziati, non sono soggetti alle procedure previste dalla l.r. 45/1989 .
6. 
Gli atti amministrativi di approvazione dei progetti sono adottati entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione degli stessi.
Art. 19. 
(Programma dei lavori e revisione prezzi)
 
Il programma di cui all' articolo 1 della legge 10 dicembre 1981, n. 741 , deve essere predisposto per le opere e lavori pubblici di importo a base d'asta superiore a 500 milioni di lire ovvero per quelli con tempo utile di realizzazione progettuale superiore a 300 giorni.
 
La norma di cui al precedente comma si applica per le opere ed i lavori pubblici da aggiudicarsi, affidarsi o concedersi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
 
Al fine di evitare quanto più possibile il ricorso a finanziamenti suppletivi, i progetti devono comprendere, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, una quota per revisione prezzi da determinarsi sulla base della durata progettuale dei lavori e del prevedibile andamento dei costi considerati.
 
Per richiedere la revisione prezzi su opere e lavori pubblici, assistiti da contributi regionali, è necessaria la predisposizione congiuntamente al progetto, del programma che definisce lo sviluppo esecutivo dei lavori e determina il riferimento per i computi revisionali.
Art. 20. 
(Pubblica utilità)
 
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico della Regione o degli Enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere stesse.
 
Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni dall'approvazione del progetto, ai sensi della legge 3 gennaio 1978, n. 1 .
Art. 21. 
(Collaudi)
 
Per tutte le opere di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3 della presente legge, realizzate con il concorso della Regione e per le quali è previsto l'atto di collaudo, la nomina del collaudatore è disposta dagli Enti medesimi che provvedono altresì all'approvazione degli atti di collaudo.
 
Per i lavori non eccedenti l'importo di L. 500 milioni, IVA esclusa, ivi compresi quelli eseguiti direttamente dalla Regione, si può prescindere dal formale atto di collaudo, sostituendolo con il certificato del direttore dei lavori che ne attesta la regolare esecuzione. La stazione appaltante può comunque, anche su richiesta dell'Impresa che esegue i lavori, disporre per il formale atto di collaudo per i lavori non eccedenti i 500 milioni.
 
L'atto di collaudo è, comunque, obbligatorio ove vengano avanzate riserve da parte dell'appaltatore.
Art. 22. 
(Albo collaudatori)
 
È istituito uno speciale Albo dei collaudatori le cui modalità di formazione e di tenuta sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio Regionale.
 
All'Albo possono essere iscritti, a richiesta:
a) 
i liberi professionisti, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti professionali;
b) 
i dipendenti dello Stato, dalla Regione e da Enti pubblici, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, in ruolo da almeno cinque anni, anche sulla base di quanto previsto dai rispettivi regolamenti del personale.
 
Per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica sono fatti salvi i disposti della legge 5 novembre 1971, n. 1086 .
Titolo IV. 
ORGANI CONSULTIVI
Art. 23.[7] 
(...)
Art. 24.[8] 
(...)
Art. 25.[9] 
(...)
Art. 26.[10] 
(...)
Art. 27.[11] 
(...)
Art. 28.[12] 
(...)
Art. 29.[13] 
(...)
Art. 30.[14] 
(...)
Art. 31. 
(Banca dati)
 
Tutti i soggetti attuatori di cui all'art. 3 della presente legge devono entro il 31 dicembre di ogni anno e per ogni contratto di appalto per il quale sia stato approvato il certificato di collaudo o il certificato di regolare ultimazione dei lavori inviare alla Presidenza della Regione Piemonte, una scheda, predisposta dalla Regione, contenente i seguenti dati:
a) 
indicazione delle Ditte aggiudicatarie;
b) 
modalità di appalto prescelta;
c) 
nome del progettista, nome del direttore dei lavori, nome del collaudatore;
d) 
prezzo iniziale dell'appalto, costo finale dell'opera;
e) 
numero e importo delle perizie suppletive, con relativa stipulazione di nuovi prezzi;
f) 
importo della revisione prezzi;
g) 
importo delle riserve iscritte in contabilità;
h) 
interessi pagati e/o richiesti per ritardi nei pagamenti delle rate di acconto e revisionali;
i) 
tempo previsto per l'esecuzione - tempo effettivamente impiegato;
l) 
nome delle Ditte subappaltatrici e importi di lavoro da loro eseguito;
m) 
per le opere assistite da contributo regionale, il numero della legge che consente il finanziamento dell'opera.
 
Per contratti d'appalto stipulati dalla Regione, la scheda verrà compilata dai servizi competenti e trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla Presidenza della Regione.
 
I dati verranno pubblicati sul B.U.R. entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Titolo V. 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 32. 
(Regolamento di attuazione)
 
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale presenta la proposta del Regolamento di attuazione al Consiglio Regionale che lo approva entro i successivi novanta giorni, previa consultazione con gli Enti e organismi interessati.
Art. 33. 
(Entrata in vigore della presente legge e abrogazione di norme preesistenti)
 
La presente legge si applica a tutte le opere pubbliche e lavori pubblici e di interesse pubblico, ivi compresi quelli per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione dei progetti da parte degli organi regionali già preposti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione di cui all'art. 32. Sino a tale data continuano ad applicarsi le norme di finanziamento, di programmazione, procedurali e di disciplina degli organi consultivi previsti dalle leggi regionali vigenti.
 
Fatto salvo il disposto del 1° comma, sono abrogate le norme di finanziamento, programmazione, procedurali e di istituzioni di organi consultivi, limitatamente alle competenze ai medesimi attribuite in materia di opere e lavori pubblici e di interesse pubblico, previste dalle leggi regionali:
 
- legge regionale 15 gennaio 1973, n. 3 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 29 aprile 1975, n. 23 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 16 maggio 1975, n. 28 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 29 giugno 1978, n. 38 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 e successive modificazioni;
 
- legge regionale 19 febbraio 1982, n. 6 e da ogni altra legge regionale nelle materie di cui all' art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 , in contrasto con la presente legge.
Art. 34.[15] 
(Disposizioni finanziarie)
 
Per l'attuazione della presente legge vengono istituiti appositi capitoli la cui dotazione viene determinata con la legge di approvazione del bilancio annuale.
 
Per l'anno finanziario 1986 vengono utilizzati i capitoli sotto elencati, già istituiti nello stato di previsione della spesa: 1000 - 3560 - 5010 - 5025 - 5285 - 5300 - 5680 - 5685 - 5760 - 6020 - 6115 - 6245 - 7260 - 7560 - 7633 - 7760 - 7770 - 7780 - 8437 - 8610 - 8620 - 8900 - 8905 - 8960 8965 - 9100 - 9291 - 9300 - 9301 - 10110 - 11150 - 11730 - 11765 - 11785 - 11790 - 11970.
 
(...)
[16]
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 21 marzo 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] Il primo comma dell'art. 6 della l.r. 34/1986 sospende fino al 31 dicembre 1986 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33.

[2] Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 sospende fino al 31 dicembre 1988 l'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della presente legge. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della presente legge, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33. Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1987, n. 43 dispone la sanatoria dei provvedimenti gia assunti nel periodo considerato.

[3] Il Titolo II è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 43 del 1994.

[4] La lettera b del primo comma dell'articolo 12 è stata sostituita dal primo comma dell'articolo 4 della legge regionale 34 del 1986.

[5] Nel comma 3 dell'articolo 13 le parole "Per importi superiori a 100 milioni ovvero al 50% del costo progettuale dell'opera è obbligatorio il parere del Comitato Regionale per le Opere Pubbliche." sono state soppresse ad opera dalla lettera b del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[6] L'articolo 18 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 6 del 2008.

[7] L'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[8] L'articolo 24 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[9] L'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[10] L'articolo 26 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[11] L'articolo 27 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[12] L'articolo 28 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[13] L'articolo 29 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[14] L'articolo 30 è stato abrogato dalla lettera c del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.

[15] L'articolo 34 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 34 del 1986.

[16] Il comma 3 dell'articolo 34 è stato abrogato dalla lettera d del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 6 del 2008.