"Sostegno ad iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo."
(B.U. 14 marzo 1984, n. 11)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La Regione Piemonte, in attuazione dell'
art. 4 dello Statuto
, dell'
art. 49 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
e della
legge regionale 28 agosto 1978, n. 58
, al fine di contribuire allo sviluppo delle attività culturali e alla qualificazione del tessuto urbano, promuove e sostiene iniziative concernenti la ristrutturazione e l'ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo.
Art. 2.
La Regione Piemonte, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Finanziario Regionale -Finpiemonte S.P.A., ai sensi dell'
art. 5 della legge regionale 26 gennaio 1976, n. 8
, persegue le finalità di cui al precedente art. 1, mediante la costituzione di un fondo di garanzia e/o l'abbattimento dei tassi di interesse su finanziamenti a favore dei soggetti che presentino progetti di investimento relativi a:
a)
ristrutturazione, riqualificazione e diversificazione produttiva di sedi per attività culturali e dello spettacolo;
b)
costruzione e ristrutturazione di edifici da destinarsi a sedi per attività culturali e dello spettacolo;
c)
ammodernamento tecnologico e degli impianti di sedi per attività culturali e dello spettacolo.
c bis)
interventi di messa in sicurezza di sedi per attività culturali e dello spettacolo, ai sensi della legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
[1]
I progetti di investimento possono essere predisposti e presentati da:
1) Enti pubblici;
2) Società di intervento con partecipazione dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A.;
3) strutture private di gestione di attività culturali e dello spettacolo.
La Regione Piemonte definisce con deliberazione della Giunta Regionale, entro il 1° trimestre di ogni anno, sentito il parere della competente Commissione consiliare, gli obiettivi, le caratteristiche settoriali e territoriali, le condizioni di ammissibilità delle iniziative finanziabili e le modalità di utilizzo del finanziamento.
Art. 3.
I progetti di investimento previsti dal precedente articolo dovranno essere presentati all'Assessorato regionale alla Cultura ed essere corredati da:
a)
conto economico previsionale;
b)
piano di copertura finanziaria degli investimenti;
c)
progetto edilizio;
d)
dichiarazione di rispondenza del progetto alle normative vigenti urbanistiche e di settore.
La Giunta Regionale, verificata la coerenza dei progetti di investimento con gli indirizzi della deliberazione di cui al precedente art. 2, può avvalersi dell'Istituto Finanziario Regionale - Finpiemonte S.P.A. per la verifica di fattibilità tecnico-economica degli stessi progetti.
La Giunta Regionale approva i singoli progetti ed assegna all'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A. i fondi necessari per il perseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2.
L'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A., entro il 28 febbraio di ogni anno, dovrà presentare alla Giunta Regionale una relazione sulla situazione finanziaria dei progetti approvati dell'anno solare precedente.
Art. 4.
La Regione, per il ruolo dell'Istituto Finanziario Regionale-Finpiemonte S.P.A. anche ai sensi dell'
art. 5, comma 2°, lettera b) della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43
, riconosce all'Istituto Finanziario Regionale Finpiemonte S.P.A. un compenso commisurato alle prestazioni fornite.
Art. 5.
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1984 la spesa di L. 300.000.000.
Ai sopradetti oneri si fa fronte mediante una riduzione di pari importo in termini di competenza e di cassa del capitolo n. 12800 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 e con l' istituzione del capitolo n. 11790, avente la seguente denominazione: "Fondo a disposizione della Finpiemonte per interventi di ristrutturazione ed ammodernamento di strutture culturali e dello spettacolo" e con una dotazione di L. 300 milioni in termini di competenza e di cassa.
Per gli anni successivi la spesa sarà determinata dalla legge di bilancio.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 2 marzo 1984
Aldo Viglione.
Note:
[1] La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 26 del 2015.