"Integrazione alla legge regionale 4 settembre 1979, n. 59 - Provvedimenti per l'esercizio dello sgombero neve."
(B.U. 07 marzo 1984, n. 10)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Alla
L.R. 4 settembre 1979, n. 59 , modificata dalla
L R. 18 dicembre 1979, n. 77 , vengono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'art. 3 la dizione "
", viene sostituita con la seguente dizione "
";
dei mezzi e degli operatori
degli operatori, dei mezzi e dei depositi degli stessi
2) all'art. 5, dopo il 2° comma, viene inserito il seguente comma: "
";
Le Comunità Montane, al fine di consentire l'acquisizione dei mezzi di sgombero neve, possono, nell'ambito della programmazione annuale di cui al precedente art. 2, affidare ai singoli Comuni l'adempimento delle pratiche amministrative relative alla accensione dei mutui necessari.
3) all'art. 6, 2° comma, lettera a), la frase "
", viene sostituita con la seguente frase "
";
vengono concessi fino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa Depositi e Prestiti
vengono concessi fino ad un massimo del 18% costante annuo, per la durata di 10 anni, a seguito della concessione della garanzia fidejussoria da parte della Regione alle Comunità Montane, ai sensi e per gli effetti dell'
art. 3 della legge regionale 18 agosto 1979, n. 50
4) all'art. 6, dopo il punto a), viene inserito un nuovo punto b), con la seguente dizione: "
per l'acquisizione dei mezzi d'opera mediante contratto di locazione finanziaria, versando direttamente l'importo delle relative rate alle società di leasing all'uopo convenzionate con la Regione ";
b)
Il punto "
" dell'art. 6 diviene, conseguentemente,"
";
b)
c)
5) all'art. 6, dopo la lettera c), è aggiunta la lettera d), con la seguente dicitura: "
per la costruzione e l'acquisto di depositi da adibire a ricovero dei mezzi d'opera polivalenti e delle attrezzature per lo sgombero neve nell'ambito della Comunità Montana ";
d)
6) all'art. 8, comma 2°, dopo le parole "
", vengono aggiunte le parole "
".
in annualità
o rate di locazione finanziaria
Art. 2.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e stimati nella misura di L. 45.000.000, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e cassa, dello stanziamento di cui al capitolo n. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984 e con l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: "provvedimenti per l'acquisto di mezzi di sgombero neve" e con lo stanziamento di L. 45.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1.
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'
art. 45 dello Statuto
.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 28 febbraio 1984
Aldo Viglione.