Legge regionale n. 10 del 27 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984."
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Stato di previsione dell'entrata)
 
Il totale generale delle entrate della Regione Piemonte per l'anno finanziario 1984 è approvato in L. 4.027.207.220.293 in termini di competenza e in L. 4.157.171.312.743 in termini di cassa.
 
Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento nella cassa della Regione, delle somme e dei proventi dovuti nell'anno finanziario 1984.
Art. 2. 
(Stato di previsione della spesa)
 
Il totale generale delle spese della Regione Piemonte, per l'anno finanziario 1984 è approvato in L. 4.027.207.220.293 in termini di competenza ed in L. 4.157.171.312.743 in termini di cassa.
 
È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.
 
È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l'anno 1984, in conformità delle disposizioni di cui alla legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 3. 
(Quadro generale riassuntivo)
 
È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 1984 con gli allegati prospetti di cui all' articolo 33 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 4. 
(Bilancio pluriennale)
 
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 1984-1986, allegato alla presente legge.
Art. 5. 
(Riclassificazione della spesa)
 
Sono approvati ai sensi dell'articolo 32, penultimo ed ultimo comma della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , i quadri di riclassificazione e di riassunto delle spese, allegati allo stato di previsione della spesa.
Art. 6. 
(Spese obbligatorie e d'ordine)
 
Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 38 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 7. 
(Variazioni di bilancio)
 
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, ai sensi dell' articolo 15, primo comma, della legge 19 maggio 1976, n. 335 , e su conforme deliberazione della Giunta Regionale, le variazioni al bilancio dell'esercizio in corso per l'istituzione di nuovi capitoli di entrata, per l'iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici e per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali in vigore.
Art. 8. 
(Garanzie prestate dalla Regione)
 
È approvato ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di Enti e di altri soggetti, di cui all'elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 9. 
(Pagamenti mediante aperture di credito)
 
È approvato, ai sensi dell' articolo 63 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , il prospetto dei capitoli delle spese alla cui gestione si può provvedere mediante aperture di credito a favore di funzionari della Regione, di cui all'elenco n. 3 allegato allo stato di previsione della spesa.
Art. 10. 
(Fondi globali)
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 41 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984:
a) 
del capitolo n. 12500 denominato: "Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali" (elenco n. 4, allegato allo stato di previsione della spesa);
b) 
del capitolo n. 12600 denominato: " Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo" (elenco n. 5, allegato allo stato di previsione della spesa).
Art. 11. 
(Fondo di riserva di cassa)
 
Il fondo di riserva di cassa di cui all' articolo 40 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 1984 sui singoli capitoli di spesa, è determinato in L. 47.590.104.930 ed è iscritto al capitolo numero 12900.
Art. 12. 
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)
 
Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno ed il totale delle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio finanziario 1984, è autorizzata, ai sensi dell' articolo 48 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 , la contrazione di mutui per un importo complessivo di 152.000 milioni.
 
I mutui saranno stipulati ad un tasso massimo del 22,50% annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell'ammortamento di 25 anni.
 
La Giunta Regionale è autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dal presente articolo.
 
Agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, previsti in L. 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1984 e in L. 32.000.000.000 per l'anno finanziario 1985 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede: per l'anno finanziario 1984, con le disponibilità iscritte in corrispondenza dei capitoli n. 13090 e n. 13095 del bilancio per l'anno finanziario 1984, nella rispettiva misura di L. 1.500.000.000 e L. 500.000.000 e, per gli anni finanziari 1985 e successivi con le somme che sono iscritte, nell'ambito delle disponibilità esistenti alla voce "Oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1984-1986.
 
Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l'anno 1984, sono quelle iscritte, nello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo, ai capitoli numero: 1000 - 1060 - 2680 - 2709 - 2720 - 2730 - 2936 - 3020 - 3125 - 3140 - 3161 - 3285 - 3450 - 3485 - 3509 - 3586 - 3630 - 3815 - 3840- 3857 - 3860 - 5010- 5025 - 5165 - 5175 - 5200 - 5285 - 5300 - 5330 - 5370 - 5385 - 5386 - 5390 - 5420 - 5617 - 5640 5680 - 5750 - 5756 - 5820 - 5849 - 5921 - 6010 - 6020 - 6115 - 7075 - 7110 - 7140 - 7260 - 7626 - 7721 - 7755 - 7760 - 7770 - 7780 - 7800 - 8405 - 8466 - 8477 - 8480 - 8610 - 8620 - 8900 - 9100 - 9130 - 9230 - 9300 - 9440 - 9530 - 11500 - 11505 - 11695- 11751 - 11765- 11970- 12600- 12760.
Art. 13. 
(Autorizzazioni di spesa, da determinare con la legge di bilancio)
 
L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1984 concernente leggi regionali e statali attualmente in vigore che regolano attività od interventi di carattere continuativo o ricorrente, è determinata dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascun capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
 
Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle indicate dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese, introdotta dalla legge regionale di contabilità 29 dicembre 1981, n. 55.
Art. 14. 
(Variazioni compensative)
 
Fra i capitoli rispettivamente appartenenti alle seguenti coppie di capitoli di spesa: 520-760, 3751-3752, 5540-5545, ciascuna concernente una stessa autorizzazione di spesa ed uno stesso oggetto di intervento, ma con diversa caratterizzazione quanto alla classificazione economica di secondo grado -Acquisto di beni e servizi-; trasferimenti - è autorizzato lo storno di fondi in via di compensazione mediante provvedimenti amministrativi, in deroga al disposto dell' articolo 42 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 .
Art. 15. 
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)
 
La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro n. 14000 - 14010 - 14020 - 14050 - 14060 - 14070 - 14080 - 14145, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata delle partite di giro, ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 16. 
(Utilizzo dell'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1983)
 
L'avanzo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 1983 ed applicato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984 nell'ammontare di L. 372.271.585.493, è utilizzato per la copertura delle spese iscritte ai seguenti capitoli: 2506 - 2525 - 2530 - 2550 - 2565 - 2575 - 2584 - 2589 - 2594 - 2599 - 2610 - 2625 - 2640 - 2652 - 2703 - 2705 - 2740 - 2751 - 2761 - 2780 - 2819 - 2825 - 2829 - 2850 - 2855 - 2860 - 2870 - 2976 - 2993 - 2998 - 3045 - 3055 - 3080 - 3090 - 3195 - 3218 3231 - 3240 - 3301 - 3305 - 3355 - 3370 - 3423 - 3427 - 3575 - 3610 - 3655 - 3680 - 3695 - 3705 - 3759 - 3767 - 3769 - 3770 - 3793 - 3805 - 3811 - 3889 - 3895 - 3900 - 3910 - 3930 - 3950 - 3975 - 3981 - 4005 - 4013 - 4015 - 4022 - 4028 - 4030 - 4040 4044 - 4047 - 4110 - 4140 - 4145 - 4155 - 4164 - 4166 - 4175 - 4180 - 4183 - 4190 - 4209 - 4225 - 4230 - 4335 - 4395 - 4520 - 4525 - 5614 - 5795 - 5857 - 5932 - 6090 - 6100 - 6110 - 7270 - 7280 - 7290 - 7615 - 7626 (per 20 miliardi) - 7632 - 7637 - 7677 - 7684 - 7688 - 7707 - 7741 - 7745 - 8915 - 8920 - 9255 - 9406 - 9430 - 9435 - 9445 - 9455 - 9550 - 9565 - 9575 - 9595 - 10065 - 10100 - 10105 - 10345 - 10421 - 10441 - 10445 - 10460 - 10480 - 10495 - 10511 - 10525 - 10540 - 10570 - 10580- 10672- 10679- 10682 - 10683 - 10684 - 10687 - 10690 - 10695 - 10715 - 10730 - 10735- 10770 - 10785 - 10790 - 10795 - 10800 - 10970 - 11530- 11563 - 11564 - 11566 - 11611 - 11981 - 12750 - 12800 (per L. 3.207.427.061).
Art. 17. 
(Bilancio degli Enti dipendenti)
 
È approvato il bilancio di previsione per l'anno finanziario 1984, allegato alla presente legge dell'Azienda Regionale dei Parchi Suburbani già "Azienda regionale per la gestione della Tenuta La Mandria".
Art. 18. 
(Approvazione del Piano di Attività del Museo Regionale di Scienze Naturali)
 
È approvato ai sensi e per gli effetti derivanti dall'applicazione dell' articolo 5, ultimo comma, della legge regionale 29 giugno 1978, n. 37 , il Piano di Attività per l'anno 1984, del Museo Regionale di Scienze Naturali, allegato alla presente legge.
Art. 19. 
(Urgenza)
 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 20.[1] 
(Bilancio di previsione dell'Ente di Sviluppo agricolo del Piemonte)
 
È approvato il Bilancio di previsione dell'Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte, per l'anno finanziario 1984, allegato alla presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 27 gennaio 1984
Aldo Viglione

Allegato A 
OMISSIS

Note: