Legge regionale n. 9 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Norme sulla previdenza e l'indennità di fine mandato dei Consiglieri regionali del Piemonte."[1][2]
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
ISTITUZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA
Art. 1. 
(Istituzione del fondo di previdenza)
 
A far tempo dal primo gennaio 1984 il Fondo di Previdenza e di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Piemonte di cui alle leggi regionali 12 giugno 1978, n. 32 e 9 dicembre 1980, nn. 77 e 78 è estinto.
 
A far tempo dalla stessa data è istituito il Fondo di Previdenza dei Consiglieri della Regione Piemonte.
 
Il Presidente del Consiglio Regionale ha la rappresentanza legale del fondo.
Art. 2. 
(Comitato di gestione del fondo)
 
Il fondo è amministrato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante di ogni Gruppo consiliare non rappresentato nel predetto ufficio e da un rappresentante dell'Associazione degli ex-Consiglieri regionali della Regione Piemonte designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.
[3]
 
L'Ufficio di Presidenza, così integrato, ha mandato di dettare norme per la gestione del fondo.
Art. 3. 
(Bilancio)
 
Il consuntivo del fondo è allegato come gestione speciale alla rendicontazione annuale del Consiglio Regionale, di cui all' art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
Art. 4.[4] 
(Finanziamento)
 
Al finanziamento del fondo concorrono:
a) 
i contributi obbligatori dei Consiglieri in carica;
b) 
i contributi volontari dei Consiglieri cessati dal mandato o dei loro aventi causa;
c) 
i fondi accantonati; le rendite di origine patrimoniale e quelle maturate sui fondi stessi;
d) 
le eventuali donazioni o elargizioni.
2. 
Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del Fondo è presentato all'Ufficio di Presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
[5]
3. 
All'inizio di ogni legislatura - ovvero per quanto concerne la legislatura in corso, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge - l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo può essere ripianato con una contribuzione ''una tantum'' a valere sulle spese di funzionamento del Consiglio Regionale, in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziario del Fondo.
[6]
4. 
Per la legislatura in corso, l'eventuale disavanzo finanziario del Fondo è ripianato con contribuzione "una tantum" da ripartire fra gli esercizi 1988, 1989 e 1990.
[7]
5. 
Il relativo stanziamento è iscritto a bilancio nell'apposito capitolo 10 ricompreso fra le spese per il Consiglio Regionale, relativo alle "Indennità di carica e di missione spettanti ai componenti il Consiglio Regionale".
[8]
Art. 5. 
(Contributi obbligatori dei Consiglieri)
 
A far tempo dal 1° gennaio 1987 i contributi di cui alla lettera a) del precedente art. 4 sono costituiti da una quota del 25% dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri Regionali.
[9]
 
Da tale data i contributi sono trattenuti ogni mese dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per tutto il tempo in cui i Consiglieri ricoprono la carica, qualunque sia la loro posizione agli effetti del conseguimento delle prestazioni del fondo.
 
I contributi sono riscossi dall'Ufficio di Presidenza a decorrere dal giorno dell'inizio della corresponsione dell'indennità ai singoli Consiglieri. Le trattenute sono contemporaneamente versate al fondo.
Art. 6.[10][11] 
(Prestazioni del fondo)
 
Il fondo eroga ai Consiglieri cessati dal mandato e ai loro aventi causa di cui al successivo art. 12 assegni vitalizi mensili calcolati sull'indennità mensile lorda dovuta ai Consiglieri in carica nello stesso mese a cui si riferisce l'assegno nelle seguenti misure:
anni di contribuzione versata
percentuale sull'indennità mensile lorda
5
25%
6
30%
7
35%
8
40%
9
45%
10
50%
11
52%
12
54%
13
56%
14
58%
15
60%
16
61%
17
62%
18
63%
19
64%
20 ed oltre
65%
.
[12]
 
La frazione di anno di effettivo esercizio in carica non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
 
L'assegno vitalizio diretto spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno un quinquennio; a tal fine si considera per quinquennio il periodo non inferiore a quattro anni, sei mesi ed un giorno.
 
Per i Consiglieri che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già versato i contributi per un periodo non inferiore ai cinque anni, rimane in vigore il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 .
 
Ai Consiglieri che optino di avvalersi di tale norma, l'ammontare mensile dell'assegno vitalizio è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la condizione che dà titolo alla sua prestazione.
 
Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che ne abbiano già maturato il diritto percepiscono l'assegno con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione del mandato.
 
Per i Consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della presente legge, l'ammontare mensile del predetto assegno è determinato in base al 60% dell'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 .
 
La norma di cui al primo comma del presente articolo, non si applica ai Consiglieri cessati dal mandato prima della scadenza della 1 Legislatura del Consiglio Regionale, per i quali rimane valido il trattamento previsto dall' art. 12 della L.R. 20 ottobre 1972, n. 11 .
Art. 7. 
(Contributi volontari)
 
È ammesso il versamento volontario del contributo previdenziale per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, anche in caso di surrogazione attiva e passiva ai sensi dell' art. 16 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 , semprechè il Consigliere interessato abbia versato i contributi obbligatori per almeno trenta mesi. Tale facoltà compete anche agli aventi causa del Consigliere deceduto. Non è comunque ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per il completamento dei periodi superiori ad un quinquennio.
 
I Consiglieri dimissionari che intendono avvalersi di tale facoltà, devono effettuare i versamenti dei contributi obbligatori per la durata dell'intera legislatura.
 
La domanda di ammissione alla contribuzione volontaria deve essere presentata al Comitato di gestione del fondo entro 90 giorni dalla data di effettiva cessazione del mandato, a pena di decadenza; il relativo versamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione del Comitato di gestione del fondo ed è calcolato sulla base del contributo obbligatorio in atto al momento della domanda.
 
Non è ammesso alla contribuzione volontaria il Consigliere dichiarato ineleggibile o decaduto a norma di legge.
 
Per i Consiglieri regionali in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge è ammessa la prosecuzione dei contributi volontari per completare il quinquennio necessario al conseguimento dell'assegno vitalizio minimo, indipendentemente dal limite dei trenta mesi di versamento dei contributi obbligatori previsto dal 1° comma del presente articolo: la relativa domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
 
Il Consigliere, sospeso a norma della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 5.
[13]
Art. 8. 
(Rinuncia alla contribuzione volontaria)
 
I Consiglieri cessati dal mandato che non intendano avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo ed i Consiglieri dichiarati ineleggibili o decaduti a norma di legge, hanno diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi obbligatori già versati. Tale disposizione si applica anche ai loro aventi causa.
Art. 9. 
(Sospensione dell'erogazione dell'assegno vitalizio diretto)
 
Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio Regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio diretto, di cui eventualmente già goda, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno diretto sarà nuovamente erogato, tenuto conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.
 
L'erogazione è sospesa altresì qualora il titolare dell'assegno vitalizio diretto venga eletto al Parlamento Europeo, al Parlamento Nazionale o ad altro Consiglio Regionale; l'assegno è ripristinato con la cessazione dell'esercizio dei relativi mandati.
Art. 10.[14] 
(...)
Art. 11. 
(Consiglieri inabili al lavoro)
 
Hanno diritto all'assegno vitalizio indipendentemente dall'età, dalla durata dell'effettivo mandato consiliare o dei versamenti contributivi, i Consiglieri che provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall'esercizio del mandato.
 
Qualora il Consigliere sia riconosciuto inabile ai sensi del comma precedente prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio è quello minimo previsto dall'articolo 6 della presente legge.
 
Il Comitato di gestione, integrato da un collegio medico composto da tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio ed uno indicato dall'interessato, accerta l'inabilità permanente, nonchè la dipendenza da cause dipendenti dall'esercizio del mandato dell'inabilità stessa, e delibera in merito.
 
Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dalla data dell'effettiva cessazione del mandato.
 
Sull'applicabilità dei precedenti commi nel caso di inabilità parziale decide il Comitato di gestione di cui al precedente terzo comma.
Art. 12. 
(Beneficiari dell'assegno vitalizio indiretto)
 
Gli aventi causa a favore dei quali viene erogato l'assegno vitalizio indiretto in caso di decesso del Consigliere sono:
a) 
il coniuge in concorso, ove esistano, con i figli legittimi o naturali o, in mancanza di questi, con gli affiliati;
b) 
i figli legittimi o naturali, in mancanza del coniuge;
c) 
gli affiliati, in mancanza dei figli legittimi o naturali;
d) 
gli ascendenti di primo grado legittimi o naturali ed in mancanza di questi gli adottanti o gli affilianti, qualora non esistano altri aventi diritto secondo le disposizioni che precedono.
 
L'assegno vitalizio indiretto spetta al coniuge, purchè non divorziato o non separato giudizialmente con sentenza con la quale la separazione gli sia addebitata ai sensi dell' art. 151 c.c. e salva in ogni caso diversa disposizione dell'Autorità giudiziaria, finchè nello stato vedovile.
 
Per i figli legittimi o naturali si intendono quelli legittimi, legittimati, naturali riconosciuti e dichiarati giudizialmente, anche se concepiti al tempo del decesso del dante causa a termini dell' art. 462 del codice civile , nonchè adottati; l'assegno spetta a costoro qualora siano:
a) 
minori, fino al conseguimento della maggiore età, oppure se studenti, sino al compimento del ventiseiesimo anno di età;
b) 
inabili in modo permanente al lavoro, già conviventi a carico del proprio dante causa ed in particolari condizioni di bisogno, accertate dal Comitato di gestione del fondo di cui al precedente art. 2.
 
Al padre, o in mancanza alla madre l'assegno vitalizio indiretto spetta qualora siano di età superiore ai sessant'anni.
 
Il diritto all'assegno vitalizio indiretto si estingue con il decesso delle persone che ne hanno beneficiato al momento del decesso del Consigliere.
Art. 13. 
(Assegno indiretto in caso di decesso per cause dipendenti dall'esercizio del mandato)
 
L'assegno indiretto spetta agli aventi causa di cui al precedente articolo anche se il Consigliere deceduto non abbia versato i contributi per almeno un quinquennio, se il decesso avviene per cause dipendenti dall'esercizio del mandato; la relativa deliberazione è assunta dal Comitato di gestione nei modi previsti dal precedente art. 11.
Art. 14. 
(Condizioni per il conseguimento dell'assegno vitalizio indiretto)
 
Le condizioni soggettive per l'erogazione dell'assegno vitalizio indiretto devono sussistere al momento del decesso; qualora esse vengano a cessare, l'assegno stesso viene revocato con provvedimento del Comitato di gestione.
 
Qualora si modifichino i presupposti per il godimento e la misura dell'assegno, il Comitato di gestione adotta i provvedimenti conseguenti.
 
A tal fine i beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente il venir meno delle condizioni che danno diritto all'assegno indiretto; agli stessi può essere richiesta, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.
Art. 15. 
(Ammontare dell'assegno vitalizio indiretto)
 
L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio indiretto è erogato in percentuale dell'assegno che sarebbe spettato al Consigliere nelle seguenti misure:
a) 
al coniuge superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%;
b) 
al coniuge in concorso con i figli aventi diritto, 50% elevato del 10% per ogni figlio, fino ad un massimo dell'80%; qualora concorrano con il coniuge figli aventi diritto non conviventi a carico del coniuge superstite, la quota aggiuntiva a questi spettante, nella misura del 10% o della minor percentuale che per ciascuno di essi concorre a formare l'ammontare complessivo dell'assegno, è corrisposta direttamente a ciascuno di essi o a chi ne esercita la patria potestà o ne ha la rappresentanza legale;
c) 
al figlio unico superstite, in mancanza di altri beneficiari, 50%; qualora i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 10% per ogni unità, fino ad un massimo dell'80% ed è ripartito per quote eguali tra gli aventi diritto;
d) 
al padre o alla madre, 40%.
 
Le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del presente articolo, si applicano agli affiliati, qualora essi abbiano diritto agli assegni in mancanza di figli legittimi o naturali.
 
L'assegno indiretto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del Consigliere, fermo quanto disposto dal codice civile circa la decorrenza degli effetti dei provvedimenti relativi alla filiazione diversa da quella legittima.
 
Le disposizioni di cui al primo comma del presente articolo non si applicano ai beneficiari dell'assegno indiretto usufruenti dello stesso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane in vigore il disposto dell' art. 18 della L.R. 12 giugno 1978, n. 32 .
Art. 16. 
(Procedure per ottenere l'assegno indiretto)
 
La domanda intesa ad ottenere l'assegno indiretto deve essere presentata al Comitato di gestione entro il termine di un anno dalla data del decesso del dante causa o del completamento della contribuzione volontaria prevista dall'art. 9 della presente legge.
 
Qualora l'avente diritto sia il coniuge, la domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 
certificato di morte del Consigliere;
b) 
certificato di matrimonio;
c) 
atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata sentenza definitiva di divorzio o di separazione con addebito ai sensi dell' art. 151 del codice civile ;
d) 
stato di famiglia.
 
Qualora il coniuge manchi, o non abbia diritto all'assegno, o non sia convivente con i figli ed affiliati aventi diritto, la domanda è presentata da costoro, o da chi ne ha la tutela, con la seguente documentazione:
 
1) certificato di morte del Consigliere;
 
2) certificati idonei a provare l'inesistenza del diritto del coniuge del Consigliere;
 
3) certificato di nascita degli aventi diritto;
 
4) stato di famiglia;
 
5) atto notorio da cui risulti che i figli maggiorenni convivevano a carico del dante causa, ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 12, comma terzo, lettera b);
 
6) certificato comprovante la condizione di studente per i figli maggiorenni ai fini di quanto disposto dal precedente articolo 12, comma terzo, lett. a).
 
Nei casi previsti dal precedente art. 12, lett. d), la domanda presentata dagli interessati deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) 
certificato di morte del Consigliere;
b) 
certificato di nascita dell'avente diritto.
Art. 17. 
(Prescrizioni di ratei di assegno)
 
I ratei di assegni diretti o di reversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti. Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore, decide inappellabilmente il Comitato di gestione.
Art. 18. 
(Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio)
 
Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Titolo II. 
INDENNITÀ DI FINE MANDATO
Art. 19. 
(Beneficiari dell'indennità)
 
L'indennità di fine mandato è erogata a quei Consiglieri che cessino dall'incarico per dimissioni o che non siano rieletti nella successiva legislatura ovvero, che non si ripresentino candidati.
 
Nel caso di annullamento dell'elezione di un Consigliere, questi ha diritto alla restituzione, senza interessi, dei contributi versati in applicazione del seguente articolo 21.
Art. 20. 
(Ammontare dell'indennità di fine mandato)
 
L'ammontare dell'indennità di fine mandato dovuta ai Consiglieri regionali è fissato nella misura dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda, percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato fino ad un massimo di dieci anni.
 
Per gli effetti di cui al comma precedente, la frazione di anno di effettivo esercizio in carica, non inferiore a sei mesi ed un giorno, viene computata come anno intero, quella minore non è considerata.
 
Il Consigliere che abbia già beneficiato della liquidazione dell'indennità di fine mandato ha diritto, nel caso di riassunzione del mandato ed al termine dello stesso, alla corresponsione di una indennità per gli anni del nuovo mandato fino alla concorrenza di 10 mensilità, comprese quelle tenute a calcolo per la liquidazione già percepita.
Art.. 20 bis.[15] 
(Anticipazione dell'indennità di fine mandato)
1. 
Il Consigliere regionale, che abbia esercitato il mandato per un periodo di almeno trenta mesi e che per tale periodo abbia versato i contributi obbligatori, di cui all'articolo 21, comma primo, della presente legge, ha facoltà di richiedere la corresponsione anticipata dell'indennità di fine mandato.
2. 
La misura dell'anticipazione non può superare il 75 per cento di quanto il Consigliere avrebbe diritto di ottenere in caso di cessazione del mandato consiliare alla data della richiesta dell'anticipazione medesima.
3. 
L'anticipazione, approvata dall'Ufficio di Presidenza, può essere ottenuta una sola volta.
4. 
Al termine definitivo del mandato consiliare, sulla percentuale dell'indennità di fine mandato corrisposta anticipatamente non si effettua adeguamento.
Art. 21. 
(Finanziamenti della spesa per l'indennità di fine mandato)
 
A parziale copertura dell'onere relativo alla corresponsione dell'indennità di fine mandato, sull'indennità mensile lorda del Consigliere regionale si applica una trattenuta pari al 5% da devolvere ad apposito capitolo da istituirsi nella parte Entrata del Bilancio regionale avente per oggetto: "Introiti per ritenuta indennità di fine mandato".
 
Per i Consiglieri in carica da oltre dieci anni, la trattenuta di cui al comma precedente è versata sul Fondo di Previdenza di cui al precedente art. 1.
[16]
 
L'indennità di fine mandato sarà corrisposta mediante prelievo dal Bilancio del Consiglio Regionale, nel cui preventivo, all'interno del capitolo 10 "Spese per le indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale", figurerà ogni anno un apposito articolo intitolato "Spese per indennità di fine mandato".
Art. 22. 
(Norma transitoria)
 
Per i Consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in carica da oltre due legislature, l'ammontare dell'indennità di fine mandato è aumentata per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, della misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato.
Art. 23. 
(Assegno in caso di decesso)
 
In caso di decesso del Consigliere regionale, ai soggetti indicati dall'art. 12 viene corrisposto un assegno una tantum il cui ammontare è pari all'indennità di fine mandato previsto dall'art. 20 oltre ad una mensilità aggiuntiva dell'indennità consiliare.
Titolo III. 
NORME FINALI
Art. 24. 
(Abrogazione)
 
Salvo quanto previsto dagli artt. 6, quarto comma e 15 ultimo comma della presente legge, è abrogata la legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , così come modificata dalle leggi regionali 9 dicembre 1980, nn. 77 e 78.
 
Il fondo di cui al titolo primo della presente legge succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al fondo di cui alla legge regionale 12 giugno 1978, n. 32 , e successive modificazioni.
Art. 25. 
(Trattamenti di miglior favore)
 
Sono fatti salvi i trattamenti di miglior favore goduti dai Consiglieri cessati dal mandato che all'entrata in vigore della presente legge già usufruiscono delle prestazioni del fondo di previdenza.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione.

Note:

[1] La legge è stata abrogata dal comma 1 dell'art. 15 della l.r. 24/2001 salvo quanto disposto dall' art. 6 della stessa legge

[2] Quanto disposto dall'art. 10 continua ad avere efficacia solamente nei confronti dei Consiglieri Regionali cessati dal mandato e di quelli in carica alla data dell'entrata in vigore della l.r. 57/1986.

[3] Nel primo comma dell'articolo 2 le parole "e da un rappresentante dell'Associazione degli ex-Consiglieri regionali della Regione Piemonte designato dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione" sono state aggiunte ad opera dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 65 del 1989.

[4] Le norme di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 restano in vigore fino alla emanazione della legge quadro nazionale che regolerà la materia.

[5] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1987.

[6] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1987.

[7] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1987.

[8] Questo comma dell'articolo 4 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 56 del 1987.

[9] Questo comma dell'articolo 5 è stato sostituito dal primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 57 del 1986.

[10] Si veda anche l'art. 2 della l.r. 6/1990

[11] Si veda il comma 3 dell'art. 6 della l.r. 24/2001

[12] In questo comma dell'articolo 6 la tabella è stata modificata ad opera del primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 66 del 1989.

[13] Questo comma dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 del 1994.

[14] L'articolo 10 è stato abrogato dal primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 57 del 1986.

[15] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 del 1993.

[16] Questo comma dell'articolo 21 è stato inserito dal primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 57 del 1986.