Legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Norme concernenti l'amministrazione dei beni e l'attività contrattuale della Regione."
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Titolo I. 
DEI BENI REGIONALI
Capo I. 
CONDIZIONE GIURIDICA
Art. 1. 
(Beni regionali)
1. 
I beni della Regione si distinguono in demanio pubblico e beni patrimoniali, secondo le norme del codice civile .
Art. 2. 
(Inventari)
1. 
I beni della Regione sono descritti in appositi inventari secondo le norme contenute nei successivi articoli.
2. 
I beni mobili debbono essere dati in consegna a funzionari responsabili. La consegna si effettua per mezzo di inventari.
Art. 3. 
(Demanio pubblico della Regione e suo regime giuridico)
1. 
I beni della specie di quelli indicati dal secondo comma dell'art. 822 del codice civile , se appartengono alla Regione, per acquisizione a qualsiasi titolo, nonchè i porti lacuali e gli acquedotti di interesse regionale, costituiscono il demanio regionale e sono soggetti al regime previsto dallo stesso codice per i beni del demanio pubblico.
2. 
Il medesimo regime si applica ai diritti reali che spettano alla Regione su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi sono costituiti per l'utilità di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quello a cui servono i beni stessi.
Art. 4. 
(Patrimonio della Regione)
1. 
I beni appartenenti alla Regione, che non siano della specie di quelli previsti dall'articolo precedente, costituiscono il patrimonio regionale.
2. 
Essi si distinguono in immobili e mobili, ed in indisponibili e disponibili.
Art. 5. 
(Patrimonio indisponibile e suo regime giuridico)
1. 
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione le foreste, le cave e le torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le acque minerali e termali.
2. 
I beni di cui al precedente comma sono soggetti ai vincoli previsti dall' art. 17, lettera a), della legge 16 maggio 1970, n. 281 .
3. 
Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi e gli altri beni destinati a un pubblico servizio.
4. 
I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.
Art. 6. 
(Passaggio di beni dal demanio al patrimonio)
1. 
I beni di demanio pubblico che cessano dalla loro destinazione all'uso pubblico passano al patrimonio della Regione.
2. 
Il passaggio deve essere dichiarato dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 7. 
(Patrimonio disponibile)
1. 
Tutti gli altri beni patrimoniali della Regione non compresi fra quelli rientranti nel patrimonio indisponibile, fanno parte del patrimonio disponibile.
2. 
I beni del patrimonio disponibile sono soggetti alla disciplina della presente legge.
Art. 8. 
(Passaggio di beni dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile)
1. 
I beni patrimoniali indisponibili che cessano dalla loro destinazione a un pubblico servizio o che non abbiano nè possano avere particolare destinazione passano al patrimonio disponibile della Regione .
2. 
Il passaggio deve essere dichiarato dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 9. 
(Inventario dei beni demaniali)
1. 
L'inventario dei beni di demanio pubblico regionale consiste in uno stato descrittivo desunto dai rispettivi catasti, e, per quelli trasferiti dallo Stato, dai rispettivi decreti di trasferimento e dai conseguenti verbali di consegna.
2. 
L'inventario deve contenere anche l'indicazione delle eventuali concessioni assentite sui beni.
3. 
È tenuto altresì uno schedario descrittivo dei beni medesimi.
4. 
La scheda contiene gli elementi utili per la identificazione e l'amministrazione dei singoli beni, nonchè l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione ordinaria e straordinaria e la descrizione delle opere eseguite.
Art. 10. 
(Inventario dei beni immobili patrimoniali)
1. 
L'inventario dei beni immobili patrimoniali consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente le seguenti indicazioni:
a) 
il luogo, la denominazione, la qualità;
b) 
i connotati catastali, l'estimo o la rendita imponibile;
c) 
i titoli di provenienza;
d) 
l'estensione;
e) 
il reddito;
f) 
il valore fondiario approssimativo;
g) 
le servitù, i pesi e gli oneri di cui sono gravati;
h) 
l'uso o servizio particolare a cui sono destinati;
i) 
la durata di tale destinazione.
2. 
È tenuto altresì lo schedario di cui al precedente articolo secondo le modalità ivi indicate.
Art. 11. 
(Inventario dei beni mobili)
1. 
I beni mobili, esclusi quelli di facile e rapido consumo, sono indicati nell'inventario che deve contenere:
a) 
la denominazione e descrizione dei singoli oggetti secondo la loro diversa natura e specie;
b) 
il numero di inventario attribuito ad ogni singolo oggetto, anche con numerazione discontinua per le eventuali esigenze del sistema meccanizzato di tenuta delle scritture;
c) 
l 'ufficio in cui si trovano gli oggetti;
d) 
il valore.
2. 
I diritti e le azioni che a norma del codice civile sono considerati come beni mobili vengono descritti in separati inventari.
Art. 12. 
(Consegnatari dei beni mobili)
1. 
La Giunta Regionale nomina i consegnatari dei beni mobili in rapporto alla ubicazione e alla dislocazione dei vari uffici scegliendoli tra i dipendenti assegnati agli uffici stessi.
2. 
I consegnatari sono personalmente responsabili dei beni ricevuti in custodia, fino a che non ne abbiano ottenuto formale discarico, salvo che per la custodia dei beni regolarmente dati in uso ai singoli dipendenti.
3. 
Ogni consegnatario tiene a sua cura un registro descrittivo dei beni ricevuti con l'indicazione del numero di inventario e del valore assegnato al bene, nonchè del dipendente al quale il bene stesso è stato dato specificatamente in uso.
4. 
Il consegnatario vigila sulla buona conservazione e sul regolare uso dei beni stessi.
Art. 13. 
(Ricognizione periodica dei beni)
1. 
La Giunta Regionale provvede a ricognizioni periodiche, almeno decennali, dei beni regionali al fine di una loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.
Art. 14. 
(Dichiarazione di fuori uso e discarico)
1. 
I beni mobili regionali divenuti inservibili o non più idonei all'uso loro assegnato per vetustà sono dichiarati fuori uso e cancellati dal relativo inventario con deliberazione della Giunta Regionale, con la quale viene determinata anche la destinazione da dare ai beni stessi.
Capo II. 
USO DEI BENI REGIONALI
Art. 15. 
(Uso dei beni demaniali)
1. 
I beni del demanio pubblico regionale sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.
2. 
I beni del demanio pubblico regionale sono destinati:
a) 
all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;
b) 
ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.
3. 
L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della Giunta Regionale, nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo ed in conformità alle norme della presente legge.
Art. 16. 
(Uso dei beni patrimoniali indisponibili.)
1. 
I beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione sono destinati all'uso pubblico regionale, secondo la disciplina per loro prevista dalle leggi e nell'interesse della collettività regionale.
2. 
I beni patrimoniali indisponibili sono destinati:
a) 
all'uso pubblico generale, secondo la natura del bene;
b) 
all'uso diretto da parte dell'Amministrazione Regionale, secondo la natura del bene;
c) 
ad usi particolari, compatibilmente con l'interesse generale regionale e la natura del bene.
3. 
L'uso particolare può essere accordato a soggetti pubblici o privati mediante concessione approvata con deliberazione della Giunta Regionale nei limiti delle finalità indicate nel presente articolo e in conformità alle norme della presente legge.
Art. 17. 
(Uso dei beni patrimoniali disponibili)
1. 
I beni appartenenti al patrimonio disponibile sono destinati all'uso loro assegnato dalla Giunta Regionale.
Capo III. 
AMMINISTRAZIONE DEI BENI REGIONALI
Art. 18. 
(Amministrazione dei beni regionali)
1. 
I beni regionali sono amministrati dalla Giunta Regionale secondo le modalità fissate dalla presente legge.
2. 
I beni assegnati al Consiglio Regionale sono amministrati dallo stesso nell'ambito della propria autonomia funzionale e contabile.
Art. 19. 
(Accertamento della natura giuridica dei beni immobili)
1. 
La Giunta Regionale, sulla base della natura e delle caratteristiche dei singoli beni, immobili e universalità di mobili, acquisiti a qualsiasi titolo dalla Regione, assegna i beni stessi a una delle categorie indicate negli articoli 3 e 4 della presente legge.
Art. 20. 
(Concessione per l'uso dei beni)
1. 
Nei casi in cui, ai sensi dei precedenti articoli 15 e 16, si costituiscono sui beni regionali usi particolari, il relativo atto di concessione deve stabilire la durata, l'ammontare del canone e della cauzione.
2. 
Quando il concessionario sia un soggetto pubblico, il canone può essere soltanto ricognitorio e la cauzione non obbligatoria.
3. 
In tale atto deve essere specificato l'uso per il quale il bene viene dato in concessione, nonchè le eventuali condizioni necessarie per la buona conservazione del bene regionale.
4. 
Scaduto il termine della concessione, le eventuali opere costruite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio della Regione.
Art. 21. 
(Vigilanza sui beni regionali e mezzi di tutela)
1. 
La Giunta Regionale vigila affinchè i beni regionali siano realmente destinati agli usi generali e particolari cui gli stessi sono stati assegnati. A tal fine, compiuti gli opportuni accertamenti, la Giunta Regionale adotta i provvedimenti ritenuti necessari, ivi compresi quelli occorrenti per la tutela dei beni regionali sia in via amministrativa che esercitando le azioni previste dal codice civile a difesa della proprietà e del possesso.
Titolo II. 
DEI CONTRATTI
Art. 22. 
(Competenza)
1. 
All'acquisto ed all'alienazione di beni, alle prestazioni di servizi, alle convenzioni e agli altri contratti comunque riguardanti le funzioni e i servizi della Regione, sia attinenti a competenze proprie che a quelle delegate dallo Stato, provvede, mediante contratti, la Giunta Regionale, ai sensi dell' art. 39 dello Statuto , con le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
Art. 23. 
(Forme di contrattazione)
1. 
Tutti i contratti dai quali derivi una entrata o una spesa per la Regione debbono essere preceduti di regola da licitazione privata, salvo che non ricorrano le ipotesi dell'appalto-concorso o della trattativa privata nei casi previsti nei successivi articoli 30 e 31.
2. 
Può farsi ricorso anche all'asta pubblica, ove ritenuto conveniente per la Regione.
3. 
Con apposito regolamento saranno individuati e disciplinati i lavori, i servizi e le forniture che possono farsi in economia.
Art. 24. 
(Scelta delle procedure)
1. 
La Giunta Regionale delibera motivatamente, per ciascun contratto o per gruppi di contratti, sulla scelta della procedura più idonea, tra quelle di cui al precedente articolo 23, al fine di garantire l'economicità delle iniziative e la speditezza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di imparzialità, di concorrenza tra gli imprenditori e della parità di trattamento dei concorrenti.
2. 
Nessuna prestazione, opera o fornitura può essere artificiosamente suddivisa in più contratti allo scopo di sottrarla alla applicazione della presente legge.
Art. 25. 
(Capitolati d'oneri)
1. 
Il Consiglio Regionale approva i capitolati generali contenenti le condizioni che possono applicarsi indistintamente a determinati tipi di contratti.
2. 
La Giunta Regionale, sulla base di questi, approva i capitolati speciali sulle condizioni relative all'oggetto proprio del contratto singolo ovvero di una ristretta categoria di contratti della stessa specie.
Art. 26. 
(Asta pubblica)
1. 
L'asta pubblica è preceduta da avviso che viene affisso presso la sede della Giunta Regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè, per estratto, in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale o larga diffusione locale, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'incanto.
2. 
L'avviso d'asta deve indicare:
a) 
l'autorità che presiede all'incanto, il luogo, il giorno e l'ora in cui deve svolgersi la gara;
b) 
l'oggetto dell'asta;
c) 
la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;
d) 
il termine e le modalità prefissi per l'adempimento della prestazione;
e) 
gli uffici regionali presso i quali si può avere cognizione delle condizioni d'appalto;
f) 
i documenti comprovanti l'idoneità o le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;
g) 
le modalità con le quali sarà effettuata l'asta e il modo di presentazione delle offerte se si tratta di asta ad offerte segrete;
h) 
il deposito da farsi dagli aspiranti alla gara presso la tesoreria regionale;
i) 
se l'aggiudicazione sia o no definitiva a unico incanto;
l) 
se, nel caso di asta coi sistemi delle offerte segrete, si procederà all'aggiudicazione anche quando venga presentata una sola offerta.
Art. 27. 
(Esclusione dalle gare)
1. 
Sono esclusi dal partecipare alle gare coloro che, nell'eseguire altra prestazione alla Regione, si siano resi colpevoli di negligenza o di inadempienza.
2. 
L'esclusione non dà luogo a indennizzo o a rimborso alcuno.
Art. 28. 
(Svolgimento della gara)
1. 
La gara è presieduta dal Presidente della Giunta Regionale, ovvero da un componente della stessa all'uopo delegato dalla Giunta medesima.
2. 
Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applica, in quanto compatibile la disciplina contenuta negli articoli 69, 70, 71, 72, 73, esclusi i modi indicati alle lettere a), b) e d), 76, 77, 81, 82, 83 e 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 , e successive modificazioni.
Art. 28 bis.[1] 
(Asta pubblica per alienazione di beni immobili)
1. 
Alle alienazioni immobiliari si procede di norma mediante asta pubblica, per mezzo di offerte segrete al rialzo sulla base d'asta, definita con giudizio di stima.
2. 
L'avviso d'asta è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e sul profilo del committente dell'Ente. Al fine di consentire la massima diffusione della conoscenza dell'avviso, possono essere attuate ulteriori iniziative di informazione sui beni in alienazione.
3. 
Qualora i primi due esperimenti della procedura di asta pubblica, da tenersi con una distanza temporale non inferiore a quindici giorni, vadano deserti, se autorizzata con deliberazione della Giunta regionale, può essere indetta una nuova asta pubblica, con riduzione del prezzo a base d'asta fino ad un massimo del 10 per cento del valore di stima.
4. 
Gli immobili per i quali le aste previste nei commi 1 e 3 siano andate deserte possono essere venduti a trattativa privata, secondo le modalità indicate nell'articolo 31 bis.
5. 
I soggetti interessati possono, in relazione a beni ricompresi nel piano delle alienazioni per i quali non sia stata ancora avviata una procedura di alienazione a evidenza pubblica ovvero la stessa sia andata deserta, presentare una proposta irrevocabile di acquisto garantita, la cui validità non può essere inferiore a duecentoquaranta giorni, da sottoporre alla valutazione di congruità dei competenti uffici regionali.
6. 
Nel caso di esito positivo della valutazione di congruità, il valore indicato nella proposta di acquisto costituisce base d'asta ai fini dell'espletamento di asta pubblica, ai sensi del comma 1.
7. 
Il concorrente che, nell'asta pubblica di cui al comma 6, abbia presentato l'offerta valida più elevata, in aumento sul prezzo fissato a base d'asta, è ammesso a successiva fase di rilancio con il proponente, con aggiudicazione a favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
8. 
Qualora l'asta pubblica di cui al comma 6 vada deserta, il bene può essere alienato al soggetto che ha presentato la proposta irrevocabile d'acquisto.
Art. 29. 
(Licitazione privata)
1. 
Si procede alla licitazione privata:
a) 
invitando le persone o ditte ritenute idonee per l'oggetto del contratto a comparire in luogo, giorno ed ora determinati per presentare le loro offerte;
b) 
inviando alle persone o ditte che si presumono idonee per l'oggetto del contratto uno schema di atto in cui siano descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali del contratto, con invito a restituirlo munito della propria firma e con l'indicazione del prezzo offerto per il quale si sarebbe disposte ad eseguire il contratto, oppure con l'indicazione del miglioramento offerto sul prezzo base, se questo sia stato stabilito dalla Regione.
2. 
Nel primo caso gli invitati presentano le loro offerte a voce se la licitazione deve essere verbale, o per iscritto se ad offerte segrete.
3. 
Se non diversamente indicato negli inviti, il presidente della gara, dopo aver invitato ancora i concorrenti a fare una nuova offerta a miglioramento di quella più vantaggiosa presentata, aggiudica l'appalto al miglior offerente.
4. 
Nel secondo caso il presidente della gara, nel luogo, nel giorno e nell'ora resi noti ai concorrenti, procede in pubblica seduta all'apertura delle offerte ricevute e dichiara aggiudicatario del contratto il miglior offerente.
5. 
Delle operazioni compiute viene steso verbale dal quale debbono risultare le persone o ditte invitate a concorrere, le offerte ricevute e l'esito della licitazione.
6. 
L'individuazione delle persone o delle ditte da invitare alla gara è fatta avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti.
7. 
La formazione, l'aggiornamento e la tenuta degli elenchi di cui al precedente comma saranno disciplinati con un apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 
Si applica alla licitazione privata, in quanto compatibile, la disciplina prevista o richiamata nella presente legge per l'asta pubblica.
9. 
Per gli appalti delle opere pubbliche si applicano le disposizioni della legislazione statale e regionale vigente in materia.
Art. 30. 
(Appalto-concorso)
1. 
Si può procedere all'appalto-concorso per lavori o forniture di particolare complessità tecnico-scientifica o che richiedano competenze e mezzi di esecuzione speciali.
2. 
In tal caso, fissate dalla Giunta Regionale le norme di massima, le persone o le ditte ritenute idonee sono invitate a presentare nei termini, nei modi e nelle forme stabilite nella lettera d'invito, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli.
3. 
La Giunta Regionale procede alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e sentito il parere di una Commissione di almeno tre esperti all'uopo da essa nominata.
4. 
Nel caso che nessuno dei progetti presentati corrisponda alle esigenze per le quali è stato bandito l'appalto-concorso, la Giunta Regionale può dare luogo ad altra gara.
5. 
Nel caso di aggiudicazione si procede alla stipulazione del relativo contratto.
6. 
Nessun compenso o rimborso spetta di regola ai concorrenti per la compilazione dei progetti presentati. Tuttavia, ove ricorrano circostanze eccezionali, considerate sia in relazione all'interesse dell'Amministrazione, sia in rapporto alla professionalità ed all'impegno di spesa del concorrente, la Giunta Regionale può concedere, nei limiti preventivamente stabiliti nella lettera di invito, compensi o rimborsi spese ai concorrenti i cui progetti, anche se non prescelti, siano riconosciuti di particolare rilievo.
7. 
L'avviso di appalto-concorso viene pubblicato con le stesse modalità di cui al precedente articolo 26.
Art. 31. 
(Trattativa privata)
1. 
Si può procedere a trattativa privata, interpellando, ove possibile, più persone o ditte ritenute idonee tra quelle iscritte negli elenchi di cui al VI comma dell'art. 29:
a) 
quando gli incanti o le licitazioni siano andati deserti;
b) 
per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
c) 
per l'acquisto di macchine, strumenti ed oggetti che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
d) 
quando l'urgenza dei lavori, dei servizi e delle forniture sia tale da non consentire l'indugio della licitazione;
e) 
quando si tratti di acquisto o di locazione di immobili destinati ad uffici o servizi regionali;
f) 
(...)
[2]
g) 
quando l'importo del contratto non superi L. 200.000.000, esclusi gli oneri fiscali. Per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000, esclusi gli oneri fiscali, è consentito trattare anche con una sola persona o ditta;
[3]
h) 
in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite altre forme di contrattazione.
2. 
La Giunta Regionale può aggiornare annualmente gli importi di cui alla precedente lettera g) in misura non superiore alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente.
Art. 31 bis.[4] 
(Trattativa privata preceduta da avviso pubblico per alienazione di beni immobili)
1. 
E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata preceduta da avviso pubblico, da pubblicarsi con le stesse modalità di cui all'articolo 28 bis, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale, nei seguenti casi:
a) 
nell'ipotesi di esperimento negativo delle procedure di asta pubblica;
b) 
in caso di alienazione di immobili di modeste dimensioni e valore, compreso tra euro 10.000,00 ed euro 50.000,00, per i quali sussista presumibilmente un interesse di natura circoscritta, a causa della particolare ubicazione o in relazione a determinate categorie di soggetti.
2. 
Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera a) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore al 70 per cento di quello stabilito nel giudizio di stima.
3. 
L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
4. 
Nell'ipotesi prevista al comma 1, lettera b) il bene può essere acquistato a un prezzo non inferiore a quello riportato nell'avviso di vendita, sulla base del valore di stima.
5. 
L'aggiudicazione è disposta in favore del soggetto che abbia offerto il prezzo migliore.
Art. 31 ter.[5] 
(Trattativa privata diretta senza avviso pubblico per alienazione di beni immobili)
1. 
E' consentito procedere alla vendita con il sistema della trattativa privata diretta senza avviso pubblico, previa deliberazione della Giunta regionale, esclusivamente nei seguenti casi:
a) 
alienazione a favore delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici in genere, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28 bis, comma 5;
b) 
alienazione di beni immobili finalizzata a operazioni di permuta con altri beni che la Regione ritiene necessario acquisire per motivati fini istituzionali;
c) 
alienazione di fondi interclusi;
d) 
alienazione di beni il cui valore massimo stimato non supera euro 20.000,00, che per evidenti ragioni strutturali, quali l'ubicazione, la conformazione, le caratteristiche altimetriche, planimetriche e morfologiche, rivestono l'esclusivo interesse di un unico soggetto;
e) 
alienazione di immobili di modesto valore, fino a 10.000,00 euro;
f) 
cessione del bene nell'ambito di una procedura transattiva.
2. 
Nelle ipotesi di cui al comma 1, si può procedere all'alienazione del bene sulla base di una trattativa diretta condotta con il potenziale acquirente ad un prezzo che comunque non può essere inferiore a quello di mercato.
3. 
Nel caso di fondi interclusi è consentito procedere all'alienazione del bene, previa lettera di invito da inoltrarsi esclusivamente ai proprietari dei fondi limitrofi. Il bene è aggiudicato a favore del soggetto che ha offerto l'aumento maggiore sul prezzo di stima.
Art. 32. 
(Approvazione degli atti di aggiudicazione)
1. 
Le risultanze della gara o della trattativa privata sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale unitamente allo schema di contratto contenente tutte le altre pattuizioni.
2. 
Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale sceglie altresì la forma in cui dovrà essere stipulato il contratto tra quelle previste nel successivo articolo.
3. 
Qualora per circostanze sopravvenute si rendesse dannosa o superflua la conclusione del contratto la Giunta Regionale, fino a quando il contratto medesimo non sia stato stipulato, può con deliberazione motivata revocare il provvedimento di cui al primo comma.
4. 
In tal caso, la controparte non ha diritto ad alcun rimborso o indennizzo.
Art. 33. 
(Stipulazione dei contratti)
1. 
Tutti i contratti di cui è parte la Regione sono stipulati con le modalità previste dall' articolo 32, comma 14 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
[6]
2. 
(...)
[7]
3. 
(...)
[8]
Art. 34. 
(Ufficiale rogante)
1. 
I contratti e gli atti per cui occorra pubblicità e autenticità sono stipulati in forma pubblico-amministrativa e ricevuti con le modalità prescritte dalla legge notarile, in quanto applicabili, dal funzionario reggente la segreteria della Giunta Regionale, ovvero da altro funzionario regionale designato dalla Giunta Regionale quale ufficiale rogante.
2. 
L'ufficiale rogante deve custodire i contratti e gli atti da lui ricevuti, nonchè i contratti stipulati per mezzo di scrittura privata in fascicoli per ordine cronologico e tenerne il repertorio.
3. 
L'ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e rilascia le copie stesse alle parti che ne facciano richiesta.
4. 
L'ufficiale rogante cura altresì gli adempimenti tributari connessi a tutti i contratti della Regione.
Art. 35. 
(Condizioni e clausole contrattuali)
1. 
I contratti non possono prevedere pagamenti anticipati, nè la corresponsione di interessi o di provvigioni a favore della controparte sulle somme che questa fosse obbligata ad anticipare per l'esecuzione del contratto.
2. 
I pagamenti in acconto sono ammessi solo in ragione delle parti di opere realizzate, dei beni forniti o delle prestazioni eseguite.
3. 
Nel caso di contratti di prestazione d'opera intellettuale è ammesso il pagamento in acconto delle spese inerenti alla prestazione se previsto dalla disciplina professionale.
4. 
È ammesso altresì il pagamento in acconto nel caso di contratti per la fornitura e manutenzione di beni da parte di ditte di notoria solidità che non usino assumere incarico di fornitura o di lavoro senza anticipazione di parte del prezzo.
Art. 36. 
(Durata dei contratti)
1. 
I contratti devono avere termini e durata certi.
2. 
Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni salvo che per ragioni di assoluta necessità o convenienza.
Art. 37. 
(Cauzione e penalità)
1. 
A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare idonee cauzioni .
2. 
Si può prescindere dalla cauzione definitiva qualora la ditta contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo.
3. 
Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o il ritardo nella esecuzione del medesimo.
Art. 38. 
(Revisione dei prezzi)
1. 
Salvo che per i beni e servizi i cui prezzi siano determinati per legge o atto amministrativo, i prezzi contrattuali sono fissi e invariabili. È tuttavia ammessa la revisione dei prezzi nei limiti delle vigenti disposizioni del codice civile e delle altre leggi statali.
Art. 39. 
(Spese contrattuali)
1. 
Le spese di contratto sono a carico del contraente con l'Amministrazione Regionale, a meno che, per legge, per casi speciali di interesse esclusivo della Regione e per esplicita convenzione, le spese predette siano, in tutto o in parte, a carico della Regione.
Art. 40. 
(Esecuzione dei contratti)
1. 
Ai contratti stipulati non possono essere apportate aggiunte o altre variazioni. Tuttavia, se nel corso di esecuzione di un contratto occorra apportare variazioni alle quantità e alle qualità dei lavori o delle forniture, il contraente è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni fino alla concorrenza del quinto del prezzo contrattuale. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto.
2. 
In questo caso al contraente sarà pagato il prezzo delle opere, dei lavori o delle forniture eseguite, a termini di contratto.
3. 
Nel caso di variazioni oltre il quinto del prezzo contrattuale, il contraente, ove non si avvalga del diritto alla risoluzione del contratto, è obbligato ad assoggettarvisi agli stessi patti ed alle stesse condizioni del contratto.
4. 
Le variazioni previste nel presente articolo sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale.
Art. 41. 
(Collaudo dei lavori e delle forniture)
1. 
Tutti i lavori e tutte le forniture sono soggetti a collaudo da eseguirsi nei termini stabiliti dal contratto.
2. 
Il collaudo dei lavori è eseguito dagli iscritti nell'albo regionale dei collaudatori istituito da apposita legge regionale di settore ovvero, in mancanza dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura dei lavori richiede, nominati dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da lui delegato.
3. 
Il collaudo delle forniture è eseguito dal personale della Regione munito della competenza tecnica che la natura della fornitura richiede, nominato dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Assessore da lui delegato ovvero, ove occorra, da estranei appositamente incaricati con deliberazione della Giunta Regionale.
4. 
Nei casi di lavori di importo sino a 500.000.000 di lire, oneri fiscali esclusi, e di forniture sino a 50.000.000, oneri fiscali esclusi, il certificato di collaudo può essere sostituito rispettivamente da quello di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori e da un attestato di conformità all'ordinazione rilasciato da un funzionario del competente servizio tecnico regionale.
5. 
Il collaudo non può essere effettuato dalla stessa persona che ha progettato, diretto o sorvegliato i lavori.
Art. 42. 
(Adeguamento alle direttive della CEE)
1. 
Per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore, con esclusione dell'IVA, a quello fissato nella legge 8 agosto 1977, n. 584 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge.
2. 
Per le forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'IVA, sia uguale o superiore a quello fissato nella legge 30 marzo 1981, n. 113 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano le norme contenute in tale legge.
Art. 43. 
(Norma finale)
1. 
La presente legge non si applica al Consiglio Regionale a norma dell' art. 23, ultimo comma, dello Statuto e della legge 6 dicembre 1973, n. 853 .
2. 
Per quanto altro attinente la materia dei beni regionali e dei contratti non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le leggi statali.
Art. 44. 
(Norma transitoria)
1. 
Fino a quando non saranno operanti gli elenchi previsti dall'articolo 29 non si applicano, ai fini della individuazione delle persone o ditte da invitare alle gare, le disposizioni concernenti gli elenchi stessi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione

Note:

[1] L'articolo 28 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 15 del 2020.

[2] La lettera f del comma 1 dell'articolo 31 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 1988.

[3] La lettera g del comma 1 dell'articolo 31 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 1992.

[4] L'articolo 31 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 15 del 2020.

[5] L'articolo 31 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 del 2020.

[6] Il comma 1 dell'articolo 33 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 123 della legge regionale 25 del 2021.

[7] Il comma 2 dell'articolo 33 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 123 della legge regionale 25 del 2021.

[8] Il comma 3 dell'articolo 33 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 123 della legge regionale 25 del 2021.