La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Note:
[1] L'articolo 28 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 15 del 2020.
[2] La lettera f del comma 1 dell'articolo 31 è stata abrogata dal comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 6 del 1988.
[3] La lettera g del comma 1 dell'articolo 31 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 18 del 1992.
[4] L'articolo 31 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 15 del 2020.
[5] L'articolo 31 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 36 della legge regionale 15 del 2020.