"Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979 ."
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)
Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il
visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
La
legge regionale 4 settembre 1979 n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificata:
1) l'ultimo comma dell'articolo 4 è soppresso;
2) l'articolo 7 è così sostituito: "
";
Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.
3) L'articolo 8 è integrato con i seguenti commi: "
".
Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.
Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione.