Legge regionale n. 7 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1979 ."
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Sommario:               

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
 
La legge regionale 4 settembre 1979 n. 57 , e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificata:
 
1) l'ultimo comma dell'articolo 4 è soppresso;
 
2) l'articolo 7 è così sostituito: "
Al fine di salvaguardare l'ambiente naturale la Giunta Regionale redige piani naturalistici, riguardanti aree di particolare interesse ambientale e naturalistico, costituiti, generalmente ed ove occorra, dal rilevamento del patrimonio faunistico, botanico e forestale, dallo studio geologico, biologico ed idrobiologico dell'area e da ogni altro studio ritenuto opportuno, e contenenti direttive e normative per il mantenimento e la gestione delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e naturalistiche individuate.
";
 
3) L'articolo 8 è integrato con i seguenti commi: "
Le previsioni e le normative contenute nei piani naturalistici hanno efficacia dalla data di esecutività della deliberazione del Consiglio Regionale che li approva.
Con legge regionale sono previste apposite sanzioni a tutela delle direttive e delle normative contenute nei piani naturalistici.
".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione.