Legge regionale n. 5 del 23 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Modifica alla legge regionale 2 aprile 1979, n. 14 ."
(B.U. 01 febbraio 1984, n. 5)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 
(Indennità di carica)
1. 
L' art. 1 della legge regionale 2 aprile 1979, n. 14 . è sostituito dal seguente: "
L'indennità di carica spettante ai sensi dell' art. 12 dello Statuto , ai Consiglieri regionali è determinata a far data dal 1° gennaio 1984 nella misura del 65% dell'indennità mensile globale lorda spettante ai membri del Parlamento della Repubblica Italiana, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 . L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio Regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato.
Ai componenti il Consiglio Regionale, cui siano conferiti gli incarichi previsti dallo Statuto , viene corrisposto un assegno integrativo mensile in relazione alle funzioni e alle attività svolte, commisurato alle seguenti percentuali dell'indennità parlamentare di cui al precedente comma:
- Presidente della Giunta Regionale e Presidente del Consiglio Regionale 35%;
- Vice Presidente della Giunta Regionale 30%;
- Assessori Regionali e Vice Presidenti del Consiglio Regionale 20%;
- Componenti l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 10%;
- Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio Regionale e Presidenti di Commissioni Speciali di cui all' art. 19 dello Statuto regionale 10%;
- Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio Regionale e Vice Presidenti di Commissioni speciali 5%.
Le indennità di cui al precedente comma sono corrisposte in dodici rate mensili con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incaricato comunque motivata
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
 
Al finanziamento degli oneri di cui alla presente legge, si provvede mediante impiego delle somme annualmente stanziate nello stato di previsione delle spese dei singoli bilanci regionali di competenza al cap. 10 "Spese per l'indennità di carica e di missione spettanti ai componenti del Consiglio Regionale".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte

Data a Torino, addì 23 gennaio 1984
Aldo Viglione