Legge regionale n. 1 del 11 gennaio 1984  ( Versione vigente )
"Istituzione delle tasse regionali universitarie."
(B.U. 18 gennaio 1984, n. 3)

Il Consiglio regionale ha approvato.

Il Commissario del Governo ha apposto il

visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.[1] 
(Tassa di abilitazione all'esercizio professionale)
 
La tassa prevista dall'art. 190 del Testo Unico sull'istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 , a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale diviene tributo proprio della Regione Piemonte, ai sensi dell' art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
 
L'ammontare della tassa è determinato in L. 60.000 a decorrere dal 1° gennaio 1984.
[2]
Art. 2. 
(Contributi)
 
Divengono parimenti tributi propri della Regione Piemonte il contributo previsto dall' art. 2 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , ed il contributo suppletivo di cui al successivo art. 4 della stessa legge.
 
L'ammontare dei tributi suddetti è pari a quello determinato dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3. 
(Accertamento, liquidazione e riscossione)
 
Per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 4. 
(Accertamento violazioni, sanzioni, decadenza, rimborsi e ricorsi amministrativi)
 
Per l'accertamento delle violazioni, l'applicazione delle sanzioni, la decadenza, i rimborsi ed i ricorsi amministrativi, si applicano le norme previste dalla legge regionale 6 marzo 1980, n. 13 e successive modificazioni, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.
Art. 5. 
(Modalità di pagamento)
 
(...)
[3]
 
Gli introiti derivanti dall'attuazione della presente legge saranno iscritti in appositi capitoli nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e saranno destinati agli interventi per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario, di cui alla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 84 .
Art. 6. 
(Entrata in vigore)
 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 11 gennaio 1984
Aldo Viglione

Note:

[1] L'art 1 della l.r. 56/1990 aumenta del 20% la tassa di abilitazione all'esercizio professionale prevista dall' art. 1 della L.R. 11 gennaio 1984, n. 1.

[2] La legge regionale 14 dicembre 1985, n. 69 aumenta la tassa di abilitazione all'esercizio professionale, prevista da questo comma, del 20% con decorrenza 1° gennaio 1986.

[3] Questo comma dell'articolo 5 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 60 del 1997.